Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'RI Presidente
-d.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.193/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art. 281
sexies cpc n. 7/2022 pubblicata il 10/01/2022 del Tribunale di Isernia, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo-prestazione d'opera intellettuale”
T R A
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Alfredo Di Pasquale, elettivamente domiciliata presso e nello studio legale Cappelli ad Isernia in Via Umbria (Centro
Comm. e Aff,) Int. b/24
APPELLANTE
E
1
e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Piero Colleluori, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Teramo
al Vico della Luna n.5
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta della (da ora per brevità solamente Parte_2
“ ), il Tribunale di Isernia emetteva decreto ingiuntivo n.217/2019 del Pt_1
19/06/2019 nei confronti di per il pagamento della Controparte_1
somma di € 7.320,00 per attività di consulenza espletata nell'anno 2014
relativamente ad un complesso immobiliare sito in Giulianova (TE) alla Via Orsini e commissionata -per conto della stessa società opposta- da tali e Parte_3
nelle rispettive qualità di proprietario e gestore di fatto il primo e CP_2
collaboratore delegato il secondo, oltre interessi dalla domanda e spese monitorie;
- avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, la soc.
[...]
(da ora per brevità solamente “ ”) formulava opposizione CP_1 CP_1
deducendo una complessa vicenda penale che aveva interessato il Tribunale di
Teramo e allegando che e erano soggetti del tutto Parte_3 CP_2
estranei alla ”; CP_1
2 - si costituiva in giudizio la “ contestando l'avverso assunto e deducendo la Pt_1
riconducibilità delle azioni di e alla medesima Parte_3 CP_2
”; CP_1
-l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.7/2022 pubblicata il
10/01/2022, con assorbimento di ogni ulteriore questione in applicazione della ragion più liquida, accoglieva la formulata opposizione con revoca dell'opposta ingiunzione e condanna della soccombente alle spese di lite.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC dell'1/06/2022, “ ha interposto Pt_1
appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso
la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- si è costituita l'appellata “ ” la quale ha instato per il rigetto del formulato CP_1
appello, con condanna alle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la “violazione e falsa
applicazione degli artt. 2721-2722 e 1387 c.c. nonché artt.115 e 116 c.p.c. - vizio
di motivazione” per aver il Tribunale erroneamente escluso che Parte_3
(il quale si avvaleva della collaborazione di tale fosse proprietario CP_2
di fatto, gestore e, comunque, titolare del potere rappresentativo della
[...]
[...] anche solo in termini di rappresentanza apparente, sul presupposto Parte_4
che la prova orale articolata all'uopo dalla società opposta fosse inammissibile in ragione del divieto di cui all'art. 2722 c.c. e che, dunque, di tale circostanza difettasse la prova.
Ha insistito nel coinvolgimento dei predetti e Parte_3 CP_2
nell'ambito societario della “ ”, sia sul presupposto della versata prova CP_1
documentale secondo la quale avrebbe conferito incarico Parte_3
all'ing. e, per esso, alla relativo alla consulenza per cui è causa Per_1 Pt_1
(delegando, poi, alla gestione dei rapporti diretti con il CP_2
professionista), e sia sul presupposto che la chiesta -ma non ammessa prova testimoniale- avrebbe certamente dimostrato la sussistenza della proprietà e gestione di fatto della società in capo a esso Controparte_1 Parte_3
e, quindi, il suo potere di impegnare la società.
L'appellata ha nuovamente contestato la riconducibilità delle azioni di
[...]
e alla per assenza di un qualsiasi Parte_3 CP_2 Controparte_1
mandato o procura a spendere il nome della “ ”, e conseguentemente l'assenza CP_1
di un qualsivoglia mandato e/o incarico di consulenza alla “ e l'assenza del Pt_1
riferito elaborato peritale nel quale si sostanzierebbe l'incarico stesso.
Le doglianze sono infondate e vanno rigettate.
Il Tribunale ha accolto la formulata opposizione per l'omessa prova sia del collegamento tra e e la ” e sia della Parte_3 CP_2 CP_1
commissione di incarico alla della consulenza oggetto di richiesta ingiunzionale Pt_1
di pagamento, e tanto sia alla luce della documentazione versata in atti <Neppure
4 fornisce supporto alla difesa della società opposta lo scambio di e-mail tra
[...]
per conto della e la corrispondenza proveniente da Tes_1 Pt_1 CP_2
non è, infatti, in alcun modo riferibile alla La e-mail CP_2 Controparte_1
risulta infatti inviata da un indirizzo che sembra estraneo alla società
ed è priva di qualsiasi riferimento, se non nel testo, alla Email_1 [...]
-> e sia alla luce dell'inammissibile prova orale con la quale l'opponente CP_1
avrebbe voluto dimostrare siffatte circostanze, la quale non è stata ammessa in violazione dell'art. 2722 c.c.=
Il Collegio, con ordinanza del 16/11/2022 -dopo aver precisato l'ammissibilità della riproposizione in appello della -rigettata- richiesta di prova orale avanzata dall'appellante non preclusa dalla mancata proposizione di reclamo immediato Pt_1
ai sensi dell'art. 178, comma 2, c.p.c. che è invece applicabile unicamente al caso dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo- ha confermato il rigetto del mezzo istruttorio in quanto i capitoli articolati non solo non tendono a sostenere che l avrebbe agito quale rappresentante apparente della Parte_3
ingenerando nella controparte contrattuale un legittimo Controparte_1
affidamento incolpevole sulla titolarità del potere di impegnare l'ente, ma anzi sono tra di loro contraddittori in quanto –indicato l come <interessato in prima Parte_3
persona, nonostante la schermatura societaria>> alla consulenza oggetto della domanda di pagamento- tenderebbero ad escludere la sussistenza dell'apparenza della rappresentanza.
Considerata l'assenza di sostanziali novità dedotte e documentate nella presente fase d'appello, la Corte non può non richiamare e riportarsi alle sostanziali e condivisibili
5 motivazioni indicate dal Tribunale in ordine al difetto di prova -onere incombente all'opposto/creditore che la ” avesse commissionato alla stessa , Pt_1 CP_1 Pt_1
per l'asserito tramite di e la consulenza oggetto di Parte_3 CP_2
richiesta ingiunzionale, non essendo -all'uopo- sufficiente il versato scambio epistolare tra tali per conto della e per conto della ” in assenza Pt_5 Pt_1 CP_2 CP_1
di un qualsiasi inequivoco riferimento alle asserite rispettive rappresentate, ragion per cui il formulato appello è da ritenersi infondato, e conseguentemente, rigettato.
B) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale -con esclusione della fase istruttoria- secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto le deduzioni delle parti non hanno sostanzialmente apportato elementi tali da mettere effettivamente in discussione la sentenza di primo grado ed il quantum della causa è
prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (5.201 - 26.000 euro)
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 193/2022 pubblicata il 10/01/2022 del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, proposto da , Parte_1
con citazione notificata a mezzo PEC dell'1/06/2022, nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
6 2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'RI
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