Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05929/2025REG.PROV.COLL.
N. 06807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6807 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Scetti in -OMISSIS-, via Eugenio Chiesa, 55;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio; Provincia di Napoli, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il signor --OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. VII, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dell’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2412 del 4 aprile 2018, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 – nonies , commi 1 e 2 - bis , l. 241/1990 ss.ii.mm., dei seguenti titoli edilizi relativi alla realizzazione di n. 3 box completamente interrati in -OMISSIS- alla via -OMISSIS- sul fondo in catasto al foglio -OMISSIS-:
- del permesso a costruire n. 2 del 18 giugno 2014, prot. n. 3387;
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 dell’8 aprile 2014, prot. n. 1914.
Il giudice di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
2. L’odierno appellante premette quanto segue.
2.1. Dichiara di aver ottenuto in data 18 giugno 2014 (prot. 3387) il rilascio di un permesso di costruire per realizzare tre box auto pertinenziali di singole unità immobiliari, ai sensi della l. 24.3.1989 n. 122 e della l.r. della Campania n. 16/2004.
Nel permesso di costruire si dava atto della autorizzazione paesaggistica n. 2 dell’8 aprile 2014.
L’intervento è stato proposto e realizzato in zona A (centro storico) del P.R.G. del Comune di -OMISSIS- e in zona Territoriale IV del PUT - Penisola Sorrentina.
2.2. A lavori ormai ultimati, con nota prot. n. 693 del 25 gennaio 2018, il Comune di -OMISSIS- comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 2 del 18 giugno 2014 prot. n. 3387 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 dell’8 aprile 2014 prot. n. 1914, ai sensi dell'art. 21 – nonies , comma 1 e 2 - bis , della l. 241/1990 ss.mm.
2.3. Con nota del 9 febbraio 2018 prot. 865, l’odierno appellante depositava le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 - bis l. 241/1990 e s.m.i., chiedendo l’archiviazione del procedimento di annullamento d'ufficio ovvero richiedendo la convalida dei provvedimenti, sussistendone i requisiti di legge.
2.4. Con provvedimento prot. n. 2412 del 4 aprile 2018, il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’annullamento d’ufficio dei predetti titoli abilitativi.
2.5. Il predetto provvedimento veniva impugnato dal signor -OMISSIS- davanti al T.a.r. della Campania, che, con sentenza -OMISSIS-, lo respingeva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, l’odierno appellante ha contestato la sentenza impugnata con una serie articolata di motivi.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata (a tale riguardo, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, -OMISSIS-).
5. Si è costituito in giudizio (con atto di mera forma) il Ministero della Cultura.
6. All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento prot. n. 2412 del 4 aprile 2018, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 – nonies, commi 1 e 2 bis, l. 241/1990 ss.ii.mm., del permesso a costruire n. 2 del 18 giugno 2014, prot. n. 3387 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 dell’8 aprile 2014, prot. n. 1914, relativi alla realizzazione di n. 3 box interrati in -OMISSIS- alla via -OMISSIS- sul fondo censito in catasto al foglio -OMISSIS-.
In estrema sintesi, a seguito dell’arresto di un proprio funzionario, il Comune di -OMISSIS- ha disposto alcune verifiche sui titoli edilizi rilasciati dal predetto funzionario (tra i quali quelli adottati in favore dell’odierno appellante); successivamente, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati al signor --OMISSIS- e in esito al predetto procedimento ha annullato i titoli edilizi abilitativi (come sopra meglio individuati) sulla base di plurime motivazioni.
Il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Comune di -OMISSIS- (prot. n. 2412 del 4 aprile 2018) è stato impugnato dal signor --OMISSIS- davanti al T.a.r. Campania, che, con la sentenza n. -OMISSIS-, lo ha integralmente respinto, condannando la ricorrente al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
8. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : erroneità della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado, sul presupposto della nullità dei titoli abilitativi rilasciati in favore dell’appellante, ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione degli artt. 21 - septies , 21 - octies e 21 - nonies della l. n. 241/1990).
L’odierno appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il permesso di costruire e la presupposta autorizzazione paesaggistica fossero nulli, ai sensi dell’art. 21 - septies della l. n. 241/1990, sulla base della manipolazione e della contraffazione dei predetti titoli abilitativi.
A giudizio dell’appellante, non può ritenersi che i titoli abilitativi edilizi siano nulli ex art. 21 septies della l. n. 241/1990, per assenza dell’elemento essenziale dell’atto costituito dalla “volontà dell’Amministrazione”.
La volontà, quale elemento del provvedimento amministrativo, è la “volontà procedimentale”, pertanto l’assenza radicale di volontà potrebbe emergere solo nel caso di “atto emesso da chi non è parte della Amministrazione pubblica o sotto violenza fisica”.
A giudizio dell’appellante, non ricorrerebbe nel caso di specie un’ipotesi di nullità dell'atto amministrativo, ma di annullabilità dell’atto viziato.
I vizi posti a fondamento dell’atto di ritiro sarebbero vizi relativi ad atti endoprocedimentali (autorizzazione paesaggistica) o vizi relativi alla registrazione e protocollazione degli atti amministrativi ed endoprocedimentali.
Il motivo è infondato.
Nel provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla Amministrazione comunale sono individuati plurimi vizi relativi sia al permesso di costruire n. 2/2014 sia con riguardo alla autorizzazione paesaggistica n. 2/2014.
In particolare, il Comune di -OMISSIS- evidenzia quanto segue:
“ - il… Permesso di Costruire n. 2 del 18.06.2014, prot. n. 3387 del 18.06.2014, presenta le seguenti criticità:
a) il numero e la data (n.2 del 18.06.2014) assegnati al Permesso di Costruire sono fittizi. In realtà, come emerge dal registro del protocollo informatico dell'Ente, l'effettivo Permesso di Costruire n.2/2014 rilasciato il 05.02.2014 è correlato ad altra pratica edilizia interessante immobile differente ed intestata ad altro soggetto;
b) il numero di protocollo e la data (prot. n.3387 del 18.06.2014) che contraddistingue il Permesso di Costruire sono fittizi. In realtà, come emerge dal registro del protocollo informatico dell'Ente, l'effettivo documento contraddistinto con prot. n.3387 del 18.06.2014 è correlato ad altro documento afferente una richiesta di parere al legale convenzionato con l'Ente;
c) dal registro del protocollo informatico dell'Ente non risulta rilasciato alcun Permesso di Costruire intestato al sig. --OMISSIS- afferente alla realizzazione di un box alla via -OMISSIS- in -OMISSIS-, di cui all'istanza in atti al prot. n.5861 del 10.09.2012;
d) non risulta alcuna pubblicazione all'albo pretorio comunale del Permesso di Costruire n.2 del 18.06.2014, prot. n.3387 del 18.06.2014, intestato al sig. --OMISSIS- afferente alla realizzazione di un box alla via -OMISSIS- in -OMISSIS-, di cui all'istanza in atti al prot. n.5861 del 10.09.2012;
- all'interno dello stesso Permesso di Costruire n. 2 del 18.06.2014, prot. n. 3387, si faceva riferimento, quale atto presupposto, ad una Autorizzazione Paesaggistica n. 2 dell’8 aprile 2014 prot. n. 1914, rilasciata dallo stesso geom. -OMISSIS-, a seguito di un parere favorevole della Soprintendenza prot. n. 3337 dell’11.02.2014 ed acquisito al protocollo comunale al n. 768 del 12.02.2014. Anche tale documento presenta le seguenti criticità:
a) il numero di protocollo e la data (prot. n.1914 del 08.04.2014) che contraddistinguono l'Autorizzazione Paesaggistica sono fittizi. In realtà, come emerge dal registro del protocollo informatico dell'Ente, l'effettivo documento contraddistinto con prot. n.1914 del 08.04.2014 è correlato ad altro documento destinato alla Cassa Depositi e Prestiti e connesso ad intervento pubblico;
b) il numero di protocollo e la data (prot. n.768 del 12.02.2014) che contraddistinguono il parere preventivo favorevole all'intervento espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia con provvedimento prot. n.3337 dell'11.02.2014 sono fittizi. In realtà, come emerge dal registro del protocollo informatico dell'Ente, l'effettivo documento contraddistinto con prot. n.768 del 12.02.2014 afferisce ad altra pratica edilizia interessante immobile differente ed intestata ad altro soggetto;
c) agli atti non risulta rinvenuto alcun incartamento relativo al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in parola;
d) dal registro del protocollo informatico dell'Ente non risulta rilasciata alcuna Autorizzazione Paesaggistica intestata al sig. --OMISSIS- afferente alla realizzazione di un box alla via -OMISSIS- in -OMISSIS-, di cui all'istanza in atti al prot. n.5861 del 10.09.2012;
e) non risulta alcuna pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'Autorizzazione Paesaggistica n.2 del 08.04.2014, prot. n.1914 del 08.04.2014, intestata al sig. --OMISSIS- afferente alla realizzazione di un box alla via -OMISSIS- in -OMISSIS-, di cui all'istanza in atti al prot. n.5861 del 10.09.2012 ”.
Il giudice di primo grado, dopo aver dato atto degli elementi posti dalla Amministrazione comunale alla base del provvedimento impugnato (che non sono contestati dagli appellanti sul piano ontologico), formula le seguenti conclusioni:
“ 2.1 Rileva, in primis, il Collegio che il permesso di costruire e la presupposta autorizzazione paesaggistica sono radicalmente nulli ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990. Il Comune, infatti, ha accertato la manipolazione e la contraffazione sia del permesso di costruire sia degli atti ad esso presupposti e, dunque, l’assenza di volontà dell’Amministrazione. Conseguentemente tutti i provvedimenti adottati in relazione all’immobile della ricorrente difettano di un elemento essenziale e quindi, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, rientrano nel paradigma normativo di cui all’art. 21 septies. Nondimeno il provvedimento nullo, seppur come tale inidoneo a produrre effetti giuridici, va comunque ritirato in autotutela in quanto idoneo a produrre effetti nella realtà materiale in caso di esecuzione, come avvenuto nel caso di specie. Né, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto considerare gli atti ritirati tamquam non esset, in quanto non si tratta di atti inesistenti bensì, come già osservato, nulli.
2.2 L’annullamento d’ufficio impugnato si segnala, quindi, per avere natura vincolata in quanto l’Amministrazione è obbligata ad eliminare dalla realtà materiale un atto nullo. A differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, pertanto, nel caso di specie anche il solo riferimento all’esigenza di ripristino della legalità avrebbe integrato gli estremi di una idonea motivazione in punto di prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alla posizione dei beneficiari dei titoli edilizi.
Il Comune di -OMISSIS-, invero, ha anche esplicitato la necessità di considerare prevalente la tutela del territorio e del paesaggio. La contraffazione degli atti per cui è causa, infatti, ha comportato la duratura trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in area assoggettata a vincolo paesistico e ambientale, senza alcun preventivo vaglio di assentibilità ”.
Diversamente da quanto sostenuto nell’atto di appello, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla rilevata nullità dei titoli edilizi rilasciati in favore dell’odierno appellante.
L’appellante tenta di derubricare la rilevanza dei vizi di cui sono affetti i titoli abilitativi rilasciati, mentre dal provvedimento impugnato vengono individuati una serie di vizi formali e sostanziali che non si esauriscono nella mancata registrazione al protocollo del Comune della istanza del signor -OMISSIS-, ma evidenziano il carattere fittizio degli atti amministrativi propedeutici al rilascio della autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire.
La contraffazione e il carattere fittizio degli atti sopra richiamati (che, si ribadisce, non sono contestati dall’appellante sul piano ontologico) non consentono di ritenere compiutamente formata la volontà della Amministrazione rispetto alla adozione dei predetti titoli abilitativi edilizi.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, ribaditi anche da questa Sezione (sentenze 28 dicembre 2017 n. 6120; 28 ottobre 2011 n. 5799), la declaratoria d’ufficio della nullità da parte del giudice, deve essere correlata al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a., in modo non dissimile da quanto già elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla possibilità e ai limiti della declaratoria di ufficio della nullità del contratto, ex art. 1421 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2011 n. 8539; Cass. Civ. Sez. III, 7 febbraio 2011 n. 1956).
Ne consegue che il giudice amministrativo può d’ufficio procedere a dichiarare la nullità di atti amministrativi impugnati (ovviamente in un giudizio diverso da quello ex art. 31, co. 4 c.p.a.), se tale declaratoria risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio (e quindi, nel giudizio impugnatorio, alla declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato e al suo conseguente annullamento, ovvero, al contrario, al rigetto della domanda di annullamento).
Nel caso di specie, il rilievo d’ufficio della nullità del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi ammesso, in quanto funzionale al rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato proposta dai ricorrenti in primo grado (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, -OMISSIS-).
9. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : erroneità della sentenza per illogicità della motivazione.
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 – bis, 21 – octies e 21 – nonies l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; inesistenza dei presupposti di legge; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento; eccesso di potere; contraddittorietà tra atti della Amministrazione).
Partendo dalla premessa che i titoli edilizi sarebbero solo annullabili e non nulli, l’appellante si sofferma sulla erroneità della motivazione dell’atto impugnato, nella parte in cui il Comune di -OMISSIS- evidenzia che il ricorso all'art. 21 - nonies l. 241/90 sarebbe giustificato dal fatto che i titoli edilizi sarebbero stati emanati sulla base di “documenti falsi” e “atti falsi”.
Evidenzia che dal provvedimento adottato in autotutela dalla Amministrazione non si evincerebbe in che modo l’odierno appellante avrebbe potuto influire o partecipare alla falsa indicazione dei numeri di protocollo di atti interni formati dalla stessa P.A. resistente, essendo egli estraneo alla fase dell'istruttoria.
Sulla base di questa considerazione il giudice di primo grado avrebbe dovuto reputare illegittimo il ricorso da parte della Amministrazione al potere di annullamento d'ufficio, ai sensi dell’art. 21- nonies l. 241/1990, e valutare la sussistenza del legittimo affidamento del ricorrente (odierno appellante) nella validità dei titoli rilasciati dal Comune.
Il motivo è infondato; esso si fonda su un presupposto erroneo, ossia che i titoli abilitativi siano meramente annullabili e non nulli.
La contraffazione e la falsificazione degli atti costituiscono vizi così radicali da dover essere sanzionati con la nullità e non con la mera annullabilità.
Ne consegue che giuridicamente irrilevante è il fatto che l’odierno appellante sia rimasto estraneo al procedimento istruttorio o che abbia confidato in buona fede nella legittimità dei titoli abilitativi rilasciati, in quanto questi elementi possono assumere rilevanza giuridica rispetto ad atti amministrativi annullabili, ma non rispetto ad atti radicalmente nulli.
10. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : erroneità della sentenza per illogicità della motivazione.
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il sesto motivo del ricorso di primo grado (violazione e falsa applicazione dell’art. 21 - nonies l. 7.8.1990 n. 241; carenza di istruttoria, difetto assoluto del presupposto; difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22 e 38 d.P.R. n. 380/2001; violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione artt. 3, 10 – bis , 21 – octies e 21 – nonies l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; inesistenza dei presupposti di legge; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento; eccesso di potere).
Il giudice di primo grado, partendo dalla rilevata nullità dei titoli edilizi rilasciati, ha ritenuto che essi fossero non fossero suscettibili di convalida.
Di contro l’appellante sostiene che detti titoli abilitativi erano, al più, annullabili, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto esercitare il potere di annullamento, in presenza di consolidate situazioni giuridiche e del legittimo affidamento ingenerati dai predetti titoli abilitativi.
L’appellante avrebbe maturato una posizione di aspettativa qualificata a mantenere il manufatto realizzato.
Evidenzia che la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito che il decorso del tempo dal rilascio del titolo edilizio onera l'Amministrazione del compito di valutare motivatamente se l'annullamento risponda a un effettivo e prevalente, concreto e attuale, interesse pubblico comparando tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l'intento di operare sulla base del mero astratto interesse pubblico alla rimozione dell'atto viziato e al ripristino della legalità violata.
L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che i manufatti edilizi realizzati sarebbero pienamente conformi allo strumento urbanistico vigente nel Comune di -OMISSIS- e al P.U.T. di cui alla l.r. Campania n. 35/87, trattandosi di tre box auto interrati, pertinenziali a palazzina adiacente realizzati in zona A (centro storico) del P.R.G. del Comune di -OMISSIS-.
Dal punto di vista paesaggistico, l'intervento non avrebbe comportato alcuna modifica del paesaggio, in quanto le autorimesse sono state realizzate in un terrapieno e l'unica cosa che si percepisce come modifica dello stato dei luoghi precedente è l'accesso realizzato sul muro di contenimento del terrapieno.
Il motivo è infondato.
L’appellante sostiene che l’intervento sia ammissibile sul piano della conformità urbanistica, ma non tiene conto del fatto che l’intervento ricade in zona vincolata e che quindi deve essere verificato il rispetto dei vincoli previsti dalla l. n. 35 del 1987 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, -OMISSIS-).
Il fatto che l’art. 9 della l.r. della Campania n. 19/2001 (“ -OMISSIS- ”) confermi l’applicabilità delle disposizioni della predetta legge regionale anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area -OMISSIS- (sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35) e che l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2001 (“ Norme in materia di parcheggi pertinenziali ”) disponga:“ 2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ”, non ha carattere risolutivo, in quanto deve comunque essere verificato, anche con riguardo alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali, il rispetto dei vincoli previsti dalla l.r n. 35/1987 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, -OMISSIS-).
Secondo principi di teoria generale del diritto amministrativo, la concreta possibilità di convalidare il provvedimento annullabile si fonda sul presupposto che vi sia un provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, ma soprattutto che esista un provvedimento riferibile, da un punto di vista sostanziale e formale, all'Amministrazione; la convalida è esercitabile dal solo soggetto cui spetta l’azione di annullamento, e deve pertanto avere ad oggetto atti annullabili che non siano stati ancora annullati e relativamente ai quali l’autorità, che ha emanato l’atto da convalidare, sia dotata ancora del relativo potere.
Nel caso di specie, venendo in rilievo atti radicalmente nulli (e non meramente annullabili), in quanto adottati in esito ad un procedimento fittizio, l’istituto della convalida non può trovare applicazione.
10. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : erroneità della sentenza per illogicità.
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto il quinto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 21 – octies e 21 – nonies della l. n. 241/1990).
Dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 21 – nonies , comma 2 – bis , l. n. 241/1990, l’appellante sostiene che il superamento del termine per l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio si riferisce alle ipotesi in cui la P.A. sia stata indotta a emettere i provvedimenti richiesti sulla base di false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni sottoscritte dal soggetto istante.
Nel caso di specie nessuno dei requisiti previsti dall'art. 21 nonies , comma 2 – bis , l. n. 241/1990 si sarebbe verificato, non essendo stato formulato alcun rilievo nei confronti della condotta dell’odierno appellante.
Il motivo è infondato.
A fronte della nullità dei titoli abilitativi rilasciati, non possono trovare positiva valutazione le censure relative alla dedotta violazione del termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, alla dedotta mancata comparazione degli interessi pubblici e privati sottesi all’adozione dell’atto di ritiro e alla mancata valutazione della possibilità di convalidare i titoli abilitativi rilasciati.
I parametri stabiliti dal legislatore quale limite all’esercizio del potere di annullamento in autotutela di atti amministrativi viziati possono assumere rilievo giuridico rispetto agli atti amministrativi annullabili (in quanto viziati da violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, nelle sue varie declinazioni), non rispetto ad atti amministrativi radicalmente nulli (come nel caso di specie).
11. Con il quinto motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : erroneità della sentenza per illogicità della motivazione
L’appellante si duole del rigetto del secondo motivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990; eccesso di potere per “motivazione a sorpresa”) e del settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 – bis della l. n. 241/1990; difetto di motivazione) del ricorso introduttivo del giudizio.
Il ricorrente in primo grado aveva evidenziato che la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio dei titoli abilitativi precedentemente emanati era fondato esclusivamente sul rilievo della illegittimità dei predetti titoli per "vizi di legittimità e di merito".
Nel provvedimento impugnato, nel formulare l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 - nonies c. 1 e 2 l. 241/1990 il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato “l’inesistenza giuridica” degli atti oggetto di annullamento.
La mancata specificazione nella comunicazione di avvio del procedimento delle ragioni giuridiche alla base del potere di annullamento d’ufficio avrebbe frustrato la partecipazione procedimentale, determinando la illegittimità del provvedimento di annullamento.
Nel provvedimento di annullamento sarebbero state indicate “a sorpresa” delle argomentazioni non esplicitate nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento di annullamento d’ufficio sarebbe illegittimo anche per difetto di motivazione, atteso che il Comune di -OMISSIS-, senza tener conto di quanto rilevato dal signor -OMISSIS- in sede procedimentale, avrebbe omesso ogni valutazione circa la possibilità di emendare i vizi rilevati.
Il motivo è infondato.
L’Amministrazione comunale ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi precedentemente rilasciati dal funzionario del Comune di -OMISSIS-.
L’odierno appellante ha avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento, di acquisire consapevolezza delle gravi illegittimità/illiceità rilevate dalla Amministrazione comunale in relazione al procedimento di annullamento d’ufficio avviato dal Comune di -OMISSIS- a seguito dell’arresto del proprio funzionario e di formulare in sede procedimentale le proprie osservazioni, che sono state esaminate dalla Amministrazione nel provvedimento impugnato e disattese in relazione al carattere fittizio e giuridicamente inesistente dei titoli edilizi precedentemente rilasciati.
12. Con il sesto motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando : omessa pronuncia; erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto l’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22 e 38 d.P.R. n. 380/2001; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 –bis, 21 octies e 21 – nonies l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; inesistenza dei presupposti di legge; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento; eccesso di potere; contraddittorietà tra atti della amministrazione) e il nono motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990; illegittimità del silenzio sulla richiesta di riesame del procedimento di rilascio del titolo abilitativo) del ricorso introduttivo del giudizio.
L’estraneità dell’appellante alle vicende che hanno portato l’Amministrazione all’annullamento dei titoli abilitativi rilasciati e la ammissibilità dell’intervento edilizio richiesto avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a procedere a un riesame dell'intero procedimento, onde pervenire al rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
L’appellante richiama l’art. 38 del T.U. 380/2001, che prevede per l’ipotesi di permessi di costruire annullati per i quali non sia possibile la rimozione dei vizi o la rimessione in pristino, l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul nono motivo del ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si era evidenziato che nelle controdeduzioni formulate in sede procedimentale il signor -OMISSIS- aveva chiesto, in via subordinata rispetto all'archiviazione del procedimento di annullamento d'ufficio, il riesame del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'intervento eseguito dagli stessi, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001.
Il motivo è infondato.
In linea generale, secondo principi giurisprudenziali consolidati, in caso di annullamento del permesso di costruire, i vizi delle procedure amministrative cui fa riferimento l'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura, che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'Amministrazione, risultino di impossibile rimozione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 settembre 2020 n. 17).
Con riguardo, al potere della Amministrazione di procedere al riesame della pratica edilizia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per il rilascio del titolo abilitativo richiesto, il Collegio deve rilevare che la nullità dei titoli abilitativi (fittiziamente) rilasciati preclude ogni ulteriore valutazione in sede giurisdizionale in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire, non potendo il giudice amministrativo, per effetto di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. pronunciarsi con riguardo a poteri non ancora effettivamente esercitati.
13. In conclusione, l’atto di appello è infondato e va respinto.
14. Le spese del grado di appello, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di -OMISSIS-, sono poste a carico della appellante secondo l’ordinario criterio della soccombenza; sono compensate nei confronti del Ministero della Cultura (in ragione della costituzione formale).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.