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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7389/2020
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del
Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data
18.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 7389/2020 vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Nicola Nettis
RICORRENTE
e
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Caputo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
1 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs.
n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente
(nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47
e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , Per_1 CP_2 CP_3
, , dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
02.11.2017 fino al 20.05.2020, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato con la qualifica di operaio (fabbro) al II livello del CCNL
ET (Piccola Industria); precisava di aver sempre effettuato mansioni di serramentista ovvero operaio specializzato nella progettazione, realizzazione e montaggio di porte di alluminio, rientranti nel V livello pertanto, chiedeva la corresponsione delle relative differenze retributive, ivi comprese quelle legate al
TFR e all'effettivo orario di lavoro osservato;
di aver rassegnato le sue dimissioni per giusta causa il 20.05.2020; rivendica altresì l'indennità di mancato preavviso.
In virtù di tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<Accertare e dichiarare che l'attività svolta dall'istante per la società resistente sia stata quella di operaio specializzato con la mansione di serramentista
e sia correttamente inquadrabile nel livello V° livello del C.C.N.L. ET
(Piccola Industria);
-Accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 21.725,80 (ventunomilasettecentoventicinque/80) a titolo di mancato pagamento delle differenze retributive per la diversa qualifica, mansione e livello, delle differenze retributive per lavoro straordinario svolto al 20%, lavoro
2 supplementare al 10%, festività, permessi, ferie, tredicesima mensilità, indennità di mancato preavviso, T.F.R., ed ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, oltre interessi legali, come da conteggi analitici facenti parte integrante del presente ricorso;
-Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con sede legale in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla Via Sammichele Zona PIP, a corrispondere al sig. la somma complessiva di Euro 21.725,80 Parte_1
(ventunomilasettecentoventicinque/80) o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quando previsto dal combinato disposto degli artt.li 36 Cost. e 2099 C.C., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannare altresì la ridetta società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, di tutti quanti gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali non ancora versati;
Con
-Condannare la medesima società in persona del legale CP_9 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario>>.
Costituitasi con memoria depositata in data 26.07.2021, parte convenuta contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, sostenendo la legittimità dell'inquadramento del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte istante al pagamento di € 354,00 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso o, in subordine la compensazione per eventuali differenze retributive.
In data 13.12.2025 è intervenuta la rinunzia agli atti e all'azione posta alla base del presente giudizio, ad opera della ricorrente, come da dichiarazione dettagliata all'uopo depositata.
Invero tale dichiarazione contiene l'espressa rinuncia all'azione posta alla base del giudizio. Orbene, trattasi evidentemente di rinunzia all'azione. Tale istituto - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, com. 1, c.p.c. che
è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali la quale produce l'estinzione del processo ove sia accettata dalla controparte - determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte, la quale non ha interesse alla
3 prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta
(si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
Si ribadisce che l'istante ha effettuato una rinunzia all'azione che, come noto, non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo di dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Alla luce di tanto, il Giudicante ritiene debba dichiararsi la cessata materia del contendere con riferimento alle domande formulate da parte ricorrente.
Residua l'indagine in ordine alle spese di giudizio nonché il vaglio della domanda riconvenzionale alla stregua di quanto richiesto da parte resistente nelle note di trattazione scritta del 16.12.2025.
Con riferimento alle spese di lite, in considerazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del sig. e vengono Parte_1 liquidate in dispositivo. Ai fini della valutazione del principio della soccombenza virtuale occorre indagare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, ove non fosse intervenuta la rinunzia alla domanda. A tal fine, vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore
4 inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del
2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass.
20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che:“Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n.
818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n.
n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n. 8158, ha precisato:“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord.
5 24360/14; Cass. 20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo
2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007;
Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n.
630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
6 Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a livello II del CCNL
ET (Piccola Industria) e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello V.
A mente dell'art. 11 CCNL di riferimento appartengono al livello II:“i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea;
i lavoratori che, con coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianto o loro parti oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari;
lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella;
lavoratori che eseguono a mano ripetitivi e semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici”.
Mentre, sempre in virtù del cennato art. 11 al V livello sono collocati:“i lavoratori che […] compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi e/o lavorazioni complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi e/o delle lavorazioni complesse”.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al II livello.
Invero non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste padre dell'istante, il quale si è limitato a confermare Testimone_1 genericamente l'espletamento delle mansioni così come indicate in ricorso;
peraltro, gran parte di queste risultano de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Di contro, il teste ha dichiarato che il ricorrente provvedeva “solo Testimone_2 al taglio e montaggio delle porte interne in alluminio”, senza occuparsi della
7 progettazione. Il teste ha altresì precisato che il ricorrente si è recato con lui “due
o tre volte” all'ospedale di Foggia per aiutarlo nel montaggio delle porte.
Pervero, anche i testi e hanno confermato che Testimone_3 Tes_4
l'istante svolgeva le seguenti mansioni: taglio profili in alluminio, assemblaggio dei profili di formazione del telaio, installazione di cerniere e saltuariamente aiutava altri operai nella posa in opera delle porte.
Pertanto, non risulta provato che il sig. abbia svolto con continuità ed in Pt_1 modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento
(segnatamente serramentista ovvero operaio specializzato nella progettazione, realizzazione e montaggio di porte di alluminio).
Da tanto discende che non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non potrebbe essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi e quelle attinenti al TFR, risulta peraltro corrisposto quello spettante con la busta paga di giugno 2020, cfr. doc. n. 8 indice resistente) nonché gli emolumenti relativi a lavoro festivo, permessi, ferie non godute, lavoro supplementare, straordinario e l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Invero, i testi escussi che non hanno confermato l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass.
n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure
8 in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Prova che, nel caso di specie non è stata fornita. In definitiva, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la parte ricorrente, in assenza dell'intervenuta rinunzia all'azione sarebbe risultata soccombente e quindi, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a suo carico.
In merito invece alla domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'istante al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di € 354,00 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, su cui il resistente ha insistito per la pronuncia, il Giudicante la ritiene fondata, atteso che le dimissioni non risultano assistite da giusta causa, stante il comprovato pagamento degli emolumenti spettanti al lavoratore per il rapporto di lavoro intercorso inter partes.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di cui all'atto introduttivo del giudizio;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 di € 354,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
3) condanna il al pagamento in favore di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari,18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
9
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del
Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data
18.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 7389/2020 vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Nicola Nettis
RICORRENTE
e
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Caputo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs.
1 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs.
n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente
(nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47
e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , Per_1 CP_2 CP_3
, , dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
02.11.2017 fino al 20.05.2020, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato con la qualifica di operaio (fabbro) al II livello del CCNL
ET (Piccola Industria); precisava di aver sempre effettuato mansioni di serramentista ovvero operaio specializzato nella progettazione, realizzazione e montaggio di porte di alluminio, rientranti nel V livello pertanto, chiedeva la corresponsione delle relative differenze retributive, ivi comprese quelle legate al
TFR e all'effettivo orario di lavoro osservato;
di aver rassegnato le sue dimissioni per giusta causa il 20.05.2020; rivendica altresì l'indennità di mancato preavviso.
In virtù di tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<Accertare e dichiarare che l'attività svolta dall'istante per la società resistente sia stata quella di operaio specializzato con la mansione di serramentista
e sia correttamente inquadrabile nel livello V° livello del C.C.N.L. ET
(Piccola Industria);
-Accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 21.725,80 (ventunomilasettecentoventicinque/80) a titolo di mancato pagamento delle differenze retributive per la diversa qualifica, mansione e livello, delle differenze retributive per lavoro straordinario svolto al 20%, lavoro
2 supplementare al 10%, festività, permessi, ferie, tredicesima mensilità, indennità di mancato preavviso, T.F.R., ed ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, oltre interessi legali, come da conteggi analitici facenti parte integrante del presente ricorso;
-Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con sede legale in Acquaviva delle Fonti (Ba) alla Via Sammichele Zona PIP, a corrispondere al sig. la somma complessiva di Euro 21.725,80 Parte_1
(ventunomilasettecentoventicinque/80) o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quando previsto dal combinato disposto degli artt.li 36 Cost. e 2099 C.C., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannare altresì la ridetta società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, di tutti quanti gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali non ancora versati;
Con
-Condannare la medesima società in persona del legale CP_9 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario>>.
Costituitasi con memoria depositata in data 26.07.2021, parte convenuta contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, sostenendo la legittimità dell'inquadramento del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte istante al pagamento di € 354,00 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso o, in subordine la compensazione per eventuali differenze retributive.
In data 13.12.2025 è intervenuta la rinunzia agli atti e all'azione posta alla base del presente giudizio, ad opera della ricorrente, come da dichiarazione dettagliata all'uopo depositata.
Invero tale dichiarazione contiene l'espressa rinuncia all'azione posta alla base del giudizio. Orbene, trattasi evidentemente di rinunzia all'azione. Tale istituto - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, com. 1, c.p.c. che
è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali la quale produce l'estinzione del processo ove sia accettata dalla controparte - determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte, la quale non ha interesse alla
3 prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta
(si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
Si ribadisce che l'istante ha effettuato una rinunzia all'azione che, come noto, non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo di dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Alla luce di tanto, il Giudicante ritiene debba dichiararsi la cessata materia del contendere con riferimento alle domande formulate da parte ricorrente.
Residua l'indagine in ordine alle spese di giudizio nonché il vaglio della domanda riconvenzionale alla stregua di quanto richiesto da parte resistente nelle note di trattazione scritta del 16.12.2025.
Con riferimento alle spese di lite, in considerazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del sig. e vengono Parte_1 liquidate in dispositivo. Ai fini della valutazione del principio della soccombenza virtuale occorre indagare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, ove non fosse intervenuta la rinunzia alla domanda. A tal fine, vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore
4 inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del
2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass.
20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che:“Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n.
818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n.
n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n. 8158, ha precisato:“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord.
5 24360/14; Cass. 20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo
2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007;
Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n.
630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
6 Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a livello II del CCNL
ET (Piccola Industria) e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello V.
A mente dell'art. 11 CCNL di riferimento appartengono al livello II:“i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea;
i lavoratori che, con coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianto o loro parti oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari;
lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella;
lavoratori che eseguono a mano ripetitivi e semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici”.
Mentre, sempre in virtù del cennato art. 11 al V livello sono collocati:“i lavoratori che […] compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi e/o lavorazioni complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi e/o delle lavorazioni complesse”.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al II livello.
Invero non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste padre dell'istante, il quale si è limitato a confermare Testimone_1 genericamente l'espletamento delle mansioni così come indicate in ricorso;
peraltro, gran parte di queste risultano de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Di contro, il teste ha dichiarato che il ricorrente provvedeva “solo Testimone_2 al taglio e montaggio delle porte interne in alluminio”, senza occuparsi della
7 progettazione. Il teste ha altresì precisato che il ricorrente si è recato con lui “due
o tre volte” all'ospedale di Foggia per aiutarlo nel montaggio delle porte.
Pervero, anche i testi e hanno confermato che Testimone_3 Tes_4
l'istante svolgeva le seguenti mansioni: taglio profili in alluminio, assemblaggio dei profili di formazione del telaio, installazione di cerniere e saltuariamente aiutava altri operai nella posa in opera delle porte.
Pertanto, non risulta provato che il sig. abbia svolto con continuità ed in Pt_1 modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento
(segnatamente serramentista ovvero operaio specializzato nella progettazione, realizzazione e montaggio di porte di alluminio).
Da tanto discende che non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non potrebbe essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi e quelle attinenti al TFR, risulta peraltro corrisposto quello spettante con la busta paga di giugno 2020, cfr. doc. n. 8 indice resistente) nonché gli emolumenti relativi a lavoro festivo, permessi, ferie non godute, lavoro supplementare, straordinario e l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Invero, i testi escussi che non hanno confermato l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass.
n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure
8 in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Prova che, nel caso di specie non è stata fornita. In definitiva, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la parte ricorrente, in assenza dell'intervenuta rinunzia all'azione sarebbe risultata soccombente e quindi, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a suo carico.
In merito invece alla domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'istante al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di € 354,00 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, su cui il resistente ha insistito per la pronuncia, il Giudicante la ritiene fondata, atteso che le dimissioni non risultano assistite da giusta causa, stante il comprovato pagamento degli emolumenti spettanti al lavoratore per il rapporto di lavoro intercorso inter partes.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di cui all'atto introduttivo del giudizio;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 di € 354,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
3) condanna il al pagamento in favore di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari,18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
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