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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 9039/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 9039/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9039 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: - altri istituti e leggi speciali - tra
, in persona del sig. Controparte_1 Controparte_2
[.
, (Cod. fisc. ) in virtù dei poteri conferiti giusto atto C.F._1 notarile, Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv.
Alessandra Pinto e presso di questi elettivamente domiciliata in Napoli
(NA) alla via G. Martucci n. 35;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa, nel giudizio di Primo Grado, Controparte_3 dall'Avv. St.to Mario Martino e presso di questi elettivamente domiciliato in
Casal di Principe (CE) al Corso Dante n. 103;
APPELLATA
e
(ex , soppresso nel 2017); CP_4 Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.01.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la , da Parte_1
Parte adesso conveniva in giudizio e il Controparte_3 CP_4 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 4415/2022, pronun- ziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancel- leria in data 21.05.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure errava nell'accoglimento della domanda attorea posto che la convenu- ta, odierna appellante produceva in giudizio la notifica dell'atto prodromico all'estratto di ruolo impugnato. 2) Il Giudice di prime cure non motivava la Parte decisione circa le eccezioni mosse dalla difettando, quindi, la motiva- zione della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE. 1) Sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
NEL MERITO 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da parte attrice stante la rituale notifica della cartella di pagamento n.
02820190003969590000, con la conseguenza che l'estratto di ruolo non era il primo atto con cui il contribuente ne era venuto a conoscenza;
3) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto non proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. stante la regolare notifica della cartella di pagamento n 02820190003969590000; 4) Accertare e dichia- rare la debenza delle somme di cui alla cartella n. 02820190003969590000, stante la rituale notifica della stessa ed il mancato decorso dei termini di prescrizione;
5) Condan- nare il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via preliminare si dà atto che seppur regolarmente ci- Controparte_3 tata, non è costituita.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che il è contu- CP_4 mace.
Nel merito l'appello è fondato non condividendo il Tribunale la valutazione del giudice di prime cure circa il difetto della prova della notifica della cartel- la di pagamento.
Al riguardo le SS.UU n. 19704 del 2015 hanno affermato che, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di au- tonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impo-
3
sitivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 2281/2017).
Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è specificamente previsto da nessuna di- sposizione di legge vigente. Esso viene formato (quindi consegnato) soltan- to su richiesta del debitore e costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dell'esattore… sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…”, quindi anche gli
“elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici).
Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza so- stanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini pe- rentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell'ente imposito- re (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'”estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “docu- mento” (un “elaborato informatico… contenente gli… elementi della cartel- la”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.
La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse
(ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresenta- to.
Nel caso di specie, l'appellata ha impugnato in primo grado soltanto l'estratto di ruolo, finanche tardivamente, in quanto non ha previamente impugnato la cartella di pagamento, che risulta per tabulas ritualmente notifi-
4
cata ex art. 143 c.p.c (allegati depositati da parte appellante). Parte L' già in primo grado ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n. 02820190003969590000 oggetto di giudizio, avendo, la stessa, effettuato la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Castel Volturno al viale Tirso n. 96, in data
11.03.2020, con regolare adempimento di tutte le formalità connesse, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado di
Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3 doppio grado di giudizio in favore dell' Controparte_6
, che liquida per il primo grado in € 173,00 per compenso profes-
[...] sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
per il secondo grado in € 332,00 per compenso professionale, ol- tre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
5
6
n. 9039/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 9039/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9039 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: - altri istituti e leggi speciali - tra
, in persona del sig. Controparte_1 Controparte_2
[.
, (Cod. fisc. ) in virtù dei poteri conferiti giusto atto C.F._1 notarile, Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv.
Alessandra Pinto e presso di questi elettivamente domiciliata in Napoli
(NA) alla via G. Martucci n. 35;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa, nel giudizio di Primo Grado, Controparte_3 dall'Avv. St.to Mario Martino e presso di questi elettivamente domiciliato in
Casal di Principe (CE) al Corso Dante n. 103;
APPELLATA
e
(ex , soppresso nel 2017); CP_4 Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.01.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la , da Parte_1
Parte adesso conveniva in giudizio e il Controparte_3 CP_4 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 4415/2022, pronun- ziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancel- leria in data 21.05.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure errava nell'accoglimento della domanda attorea posto che la convenu- ta, odierna appellante produceva in giudizio la notifica dell'atto prodromico all'estratto di ruolo impugnato. 2) Il Giudice di prime cure non motivava la Parte decisione circa le eccezioni mosse dalla difettando, quindi, la motiva- zione della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE. 1) Sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
NEL MERITO 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da parte attrice stante la rituale notifica della cartella di pagamento n.
02820190003969590000, con la conseguenza che l'estratto di ruolo non era il primo atto con cui il contribuente ne era venuto a conoscenza;
3) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto non proponibile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. stante la regolare notifica della cartella di pagamento n 02820190003969590000; 4) Accertare e dichia- rare la debenza delle somme di cui alla cartella n. 02820190003969590000, stante la rituale notifica della stessa ed il mancato decorso dei termini di prescrizione;
5) Condan- nare il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via preliminare si dà atto che seppur regolarmente ci- Controparte_3 tata, non è costituita.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che il è contu- CP_4 mace.
Nel merito l'appello è fondato non condividendo il Tribunale la valutazione del giudice di prime cure circa il difetto della prova della notifica della cartel- la di pagamento.
Al riguardo le SS.UU n. 19704 del 2015 hanno affermato che, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di au- tonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impo-
3
sitivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 2281/2017).
Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è specificamente previsto da nessuna di- sposizione di legge vigente. Esso viene formato (quindi consegnato) soltan- to su richiesta del debitore e costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dell'esattore… sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…”, quindi anche gli
“elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici).
Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza so- stanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini pe- rentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell'ente imposito- re (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'”estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “docu- mento” (un “elaborato informatico… contenente gli… elementi della cartel- la”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.
La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse
(ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresenta- to.
Nel caso di specie, l'appellata ha impugnato in primo grado soltanto l'estratto di ruolo, finanche tardivamente, in quanto non ha previamente impugnato la cartella di pagamento, che risulta per tabulas ritualmente notifi-
4
cata ex art. 143 c.p.c (allegati depositati da parte appellante). Parte L' già in primo grado ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n. 02820190003969590000 oggetto di giudizio, avendo, la stessa, effettuato la notifica ai sensi dell'art 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Castel Volturno al viale Tirso n. 96, in data
11.03.2020, con regolare adempimento di tutte le formalità connesse, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado di
Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3 doppio grado di giudizio in favore dell' Controparte_6
, che liquida per il primo grado in € 173,00 per compenso profes-
[...] sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
per il secondo grado in € 332,00 per compenso professionale, ol- tre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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