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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1867/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica regolamentazione affidamento e mantenimento figli instaurato da
, con l'Avv. GIOVANNINI ELEONORA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. DONINI SARA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori: la minore Per_1 vivrà presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori, i quali si impegnano a tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Sarà onere Per_1 dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia Entrambi avranno diritto ad esercitare la potestà Per_1 separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b. fermo restando l'affidamento condiviso della figlia viene proposto il seguente protocollo di visita padre - figlia.
b.
1. Periodo scolastico Settimana 1: il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16, all'uscita da scuola, sino alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del Per_1 padre. Settimana 2: il lunedì e il mercoledì dalle ore 16, all'uscita da scuola, sino alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del padre. Poi dal Per_1 venerdì alle ore 18.30, quando il padre andrà a prendere a casa della Per_1 madre, sino alla domenica sera alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del padre. Per_1
b.
2. Periodo estivo
Settimana 1: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alle Per_1 ore 21.30 quando la madre andrà a prendere la minore a casa del padre.
Settimana 2: il lunedì e il mercoledì dalle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alle ore Per_1
21.30 quando la madre andrà a prendere la minore a casa del padre. Poi dal venerdì alle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando a Per_1 madre andrà a prendere la minore a casa del padre.
Durante questi mesi, oltre il protocollo sopra riportato, vi saranno tre settimane, anche non consecutive, che la minore potrà trascorrere con il padre (lo stesso si impegna a concordare con la madre le settimane entro il 31 maggio di ogni anno).
b.
3. Periodi festivi
Per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in base agli impegni lavorativi dei genitori ed eventuali impegni già fissati della minore.
b.
4. Feste come carnevale o ponti
Nel caso di specie si applica il protocollo previsto per il periodo estivo;
b.
5. in caso di malattia di e di impegni di tipo lavorativo sopravvenuti Per_1
(non prevedibili) da parte del genitore nei propri giorni di spettanza, Parte_1 propone che i ricorrenti si confrontino per verificare primariamente se vi sia la disponibilità dell'altro a coprire l'accudimento o se vi sia la disponibilità dei nonni paterni o della nonna materna;
c. disporre che il padre versi quale contributo nel mantenimento di Per_1
l'importo di € 250,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Pag. 2 di 9 madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT;
d. disporre che le spese straordinarie per siano a carico dei genitori nella Per_1 misura del 50%, spese che andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F. ossia:
1. spese extra assegno obbligatorie rispetto alla quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2.1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio p scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
2.3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2.4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
2.5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Pag. 3 di 9 e. disporre che tutte le spese di importo superiore ad € 50 debbano essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
f. disporre che le detrazioni/deduzioni nella dichiarazione dei redditi per la figlia a carico siano suddivise al 50% fra i due genitori;
g. disporre che l'assegno unico universale erogato in favore di della minore spetti al 50% fra i due genitori;
h. con vittoria di spese e compenso di avvocato, I.V.A. e C.N.P.A.
In via istruttoria il ricorrente si richiama alla propria memoria ex art.473, bis. 17 co.3 c.p.c. e in caso di ammissione della prova avversaria chiede di essere abilitato alla controprova sul capito in essa formulato.
Per la parte resistente: in modifica del decreto del Tribunale di Trento n. cronol. 233/2017 di data 21 febbraio 2017, contrariis reiectis,
1)-Disporre l'affidamento condiviso di ed il suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre, con la quale manterrà residenza anagrafica e che potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico universale, nonché ogni altro beneficio legato al nucleo familiare.
2)-Stabilire che il padre starà con la figlia secondo il seguente calendario Per_1 di visita (con prelievo a scuola/presso l'abitazione materna e riconsegna presso l'abitazione materna a cura del padre):
- tutte le settimane: il lunedì e il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola
(o dalle ore 16.00 nel periodo estivo) sino alle ore 20.00 (o sino alle ore 20.30 nel periodo estivo);
- a fine settimana alternati: dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 18.45; vacanze natalizie e pasquali: per metà delle vacanze, alternando di anno in anno i periodi, il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Pag. 4 di 9 3)-Condannare il signor a versare alla OR , a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento ordinario di l'assegno mensile di € 400,00.- Per_1 mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità e con rivalutazione annuale Istat.
4)-Stabilire che le spese straordinarie di saranno sostenute dai genitori Per_1 per la metà ciascuno. Tali spese, come indicate dalle Linee Guida del C.N.F. dd.
29 novembre 2017, sono da intendersi: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, materiale scolastico e corredo scolastico di inizio anno, tasse scolastiche, gite scolastiche senza pernottamento, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di € 100,00.-:
a.-spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese per il servizio di anticipo o posticipo;
servizio baby-sitting laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c.-spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per
Pag. 5 di 9 interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore a € 100,00.- il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In caso di rifiuto immotivato o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa per la metà ciascuno. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso.
Il rimborso delle spese anticipate (richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione e la deduzione fiscale avverrà al 50% ai sensi di legge.
Per le spese più ingenti, come quelle dentistiche, ciascun genitore provvederà a versare la metà di spettanza direttamente al professionista, portando poi la relativa ricevuta in detrazione fiscale, così da evitare gravose reciproche anticipazioni.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.
5)-Con vittoria di onorari, spese e accessori di legge.
In via istruttoria: la resistente si richiama alla propria memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., chiede sia ammessa la prova orale formulata sub n.3 e insiste nell'ordine di esibizione sub n. 2, non essendo chiaro dai documenti depositati complessivamente dalla controparte se il ricorrente sia titolare di più conti correnti presso più istituti bancari.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di data 31 luglio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per la modifica del decreto n. 233/2017 del Tribunale di Trento,
[...] disciplinante le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia di Per_1
Pag. 6 di 9 anni nove, chiedendo: 1) l'adozione di un diverso e più ampio calendario delle visite padre-figlia; 2) il versamento dell'importo di € 250,00 quale contributo a carico del padre nel mantenimento ordinario della figlia;
3) l'introduzione dell'obbligo di concordare le spese straordinarie ove superiori a € 50,00; 4) la suddivisione in pari misura fra genitori dell'assegno unico universale, delle detrazioni figli a carico e di ogni altro sussidio pubblico.
Con comparsa di data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo: 1) il rigetto delle richieste di revisione avversarie, in quanto talune infondate e talaltre inammissibili, poiché non sorrette da giustificati motivi sopravvenuti ex art.473-bis.29 c.p.c.;
2) in via riconvenzionale, proponeva un ampliamento delle visite padre-figlia, chiedendo che le visite infrasettimanali terminino alle 20.30 nel periodo estivo e che il fine settimana abbia inizio dal venerdì sera alle ore 20.00 (anziché dal sabato mattina alle ore 09.30); 3) chiedeva inoltre che, confermato nel resto il decreto n. cronol. 233/2017 del Tribunale di Trento, il contributo nel mantenimento di venisse fissato in € 300,00 e che i sussidi pubblici al Per_1 nucleo familiare continuino a spettare alla madre.
All'udienza del 4 dicembre 2024 il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava l'udienza del 12 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art.473-bis.28 c.p.c., ed all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla disciplina prevista nel decreto 21.2.2017, osserva il Tribunale che, anche alla luce della non opposizione della resistente, possa essere accolta la modifica della regolamentazione delle visite del padre alla figlia solo nel punto
2), consentendo che il sig. possa tenere con sé la bambina dal venerdì Parte_1 alle ore 20,00, così che la previsione delle visite del padre alla figlia viene rideterminata nei seguenti termini: il padre terrà con se la figlia tutte le settimane: il lunedì e il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola (o dalle ore 16.00 nel periodo estivo) sino alle ore 20.00 (o sino alle ore 20.30 nel periodo estivo); - a fine settimana alternati: dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore
18.45; vacanze natalizie e pasquali: per metà delle vacanze, alternando di anno in anno i periodi, il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Non ritiene il Collegio che possa essere modifica la disciplina delle visite del padre in relazione agli altri giorni e orari proposti dal ricorrente, in
Pag. 7 di 9 considerazione della tenera età della figlia e della necessità di garantire alla stessa degli orari di rientro presso l'abitazione della madre compatibili con gli impegni scolastici del giorno successivo.
Quanto alle statuizioni economiche, è evidente che la modificazione in melius delle condizioni economico-reddituali del ricorrente rende per ciò solo inammissibili le domande sub e), g).
Quanto alla prima, non vi è alcuna ragion d'essere perché venga diminuita la soglia al di sotto della quale le spese straordinarie non devono essere concordate, tanto più che l'importo di € 50,00 è talmente basso da costringere i genitori ad un continuo (ed inutile) confronto, anche su spese di importo minimo.
Rispetto alla domanda di suddivisione dell'assegno unico universale, è necessario considerare che gli assegni familiari, spettanti in forza della precedente regolamentazione alla OR , sono stati pacificamente CP_1 sostituiti da marzo 2022 dall'assegno unico universale e, quindi, non può che spettare integralmente alla resistente, alla quale in forza del decreto n. 233/2017
Tribunale di Trento competevano gli assegni familiari.
Il miglioramento della situazione economica del signor non può certo Parte_1 giustificare una sua minore compartecipazione nel mantenimento della figlia, per mezzo di una ripartizione dei sussidi pubblici a lui più favorevole e meno favorevole alla resistente.
Infine, quanto alla domanda sub f), è pacifico e previsto per tabulas dal protocollo del C.N.F. 29 novembre 2017, che le spese sostenute dai genitori per i figli possono essere detratte in proporzione alla quota di partecipazione alla spesa, ossia, nel caso di specie, nella misura del 50% ciascuno.
Ritiene invece il Tribunale fondata la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, sia perché emerge un aumento delle entrate del ricorrente rispetto all'epoca della disciplina del 2017, pur tenendo conto della sua nuova situazione familiare, sia perché è principio consolidato in materia che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo
è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione (ex multis, v. Cass. Civ. 13664/2022, v. anche Cass. 11724/2023).
Risulta quindi congrua e idonea a rispondere alle esigenze della minore la somma richiesta dalla sig.ra da porre a carico del padre per il mantenimento della CP_1 figlia nella misura ad € 300,00 mensili, tenuto conto che tale somma è proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Pag. 8 di 9 Le spese di lite vengono parzialmente compensate tra le parti nella misura del
50%, avendo la resistente aderito a parte alle domande del ricorrente, mentre il sig. deve essere condannato alla refusione della restante parte alla sig.ra Parte_1
e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da , a modifica del decreto n. 233/2017 del Parte_1
Tribunale di Trento, così provvede:
1-a parziale modifica del punto 2), il padre potrà tenere con sé la bambina dal venerdì alle ore 20,00, mentre resta confermata la restante parte della disciplina delle visite, come riportato in parte motiva;
2-a parziale modifica del punto 3), fissa a carico del sig. il contributo di Parte_1 mantenimento mensile per la figlia in 300,00 Euro, con conferma per il resto quanto alle ulteriori statuizioni accessorie;
3- rigetta e dichiara inammissibili le ulteriori domande, come specificato in parte motiva;
4- compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, ponendole, per l'ulteriore metà, a carico della parte ricorrente e liquidandole nella misura di euro 3.808,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1867/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica regolamentazione affidamento e mantenimento figli instaurato da
, con l'Avv. GIOVANNINI ELEONORA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. DONINI SARA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori: la minore Per_1 vivrà presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori, i quali si impegnano a tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Sarà onere Per_1 dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia Entrambi avranno diritto ad esercitare la potestà Per_1 separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b. fermo restando l'affidamento condiviso della figlia viene proposto il seguente protocollo di visita padre - figlia.
b.
1. Periodo scolastico Settimana 1: il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16, all'uscita da scuola, sino alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del Per_1 padre. Settimana 2: il lunedì e il mercoledì dalle ore 16, all'uscita da scuola, sino alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del padre. Poi dal Per_1 venerdì alle ore 18.30, quando il padre andrà a prendere a casa della Per_1 madre, sino alla domenica sera alle ore 21 quando la madre andrà a prendere a casa del padre. Per_1
b.
2. Periodo estivo
Settimana 1: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alle Per_1 ore 21.30 quando la madre andrà a prendere la minore a casa del padre.
Settimana 2: il lunedì e il mercoledì dalle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alle ore Per_1
21.30 quando la madre andrà a prendere la minore a casa del padre. Poi dal venerdì alle ore 12.30, quando il padre o un familiare da lui incaricato andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando a Per_1 madre andrà a prendere la minore a casa del padre.
Durante questi mesi, oltre il protocollo sopra riportato, vi saranno tre settimane, anche non consecutive, che la minore potrà trascorrere con il padre (lo stesso si impegna a concordare con la madre le settimane entro il 31 maggio di ogni anno).
b.
3. Periodi festivi
Per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in base agli impegni lavorativi dei genitori ed eventuali impegni già fissati della minore.
b.
4. Feste come carnevale o ponti
Nel caso di specie si applica il protocollo previsto per il periodo estivo;
b.
5. in caso di malattia di e di impegni di tipo lavorativo sopravvenuti Per_1
(non prevedibili) da parte del genitore nei propri giorni di spettanza, Parte_1 propone che i ricorrenti si confrontino per verificare primariamente se vi sia la disponibilità dell'altro a coprire l'accudimento o se vi sia la disponibilità dei nonni paterni o della nonna materna;
c. disporre che il padre versi quale contributo nel mantenimento di Per_1
l'importo di € 250,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Pag. 2 di 9 madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT;
d. disporre che le spese straordinarie per siano a carico dei genitori nella Per_1 misura del 50%, spese che andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F. ossia:
1. spese extra assegno obbligatorie rispetto alla quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2.1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio p scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
2.3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2.4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
2.5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Pag. 3 di 9 e. disporre che tutte le spese di importo superiore ad € 50 debbano essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
f. disporre che le detrazioni/deduzioni nella dichiarazione dei redditi per la figlia a carico siano suddivise al 50% fra i due genitori;
g. disporre che l'assegno unico universale erogato in favore di della minore spetti al 50% fra i due genitori;
h. con vittoria di spese e compenso di avvocato, I.V.A. e C.N.P.A.
In via istruttoria il ricorrente si richiama alla propria memoria ex art.473, bis. 17 co.3 c.p.c. e in caso di ammissione della prova avversaria chiede di essere abilitato alla controprova sul capito in essa formulato.
Per la parte resistente: in modifica del decreto del Tribunale di Trento n. cronol. 233/2017 di data 21 febbraio 2017, contrariis reiectis,
1)-Disporre l'affidamento condiviso di ed il suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre, con la quale manterrà residenza anagrafica e che potrà richiedere e trattenere per intero l'assegno unico universale, nonché ogni altro beneficio legato al nucleo familiare.
2)-Stabilire che il padre starà con la figlia secondo il seguente calendario Per_1 di visita (con prelievo a scuola/presso l'abitazione materna e riconsegna presso l'abitazione materna a cura del padre):
- tutte le settimane: il lunedì e il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola
(o dalle ore 16.00 nel periodo estivo) sino alle ore 20.00 (o sino alle ore 20.30 nel periodo estivo);
- a fine settimana alternati: dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 18.45; vacanze natalizie e pasquali: per metà delle vacanze, alternando di anno in anno i periodi, il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Pag. 4 di 9 3)-Condannare il signor a versare alla OR , a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento ordinario di l'assegno mensile di € 400,00.- Per_1 mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità e con rivalutazione annuale Istat.
4)-Stabilire che le spese straordinarie di saranno sostenute dai genitori Per_1 per la metà ciascuno. Tali spese, come indicate dalle Linee Guida del C.N.F. dd.
29 novembre 2017, sono da intendersi: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, materiale scolastico e corredo scolastico di inizio anno, tasse scolastiche, gite scolastiche senza pernottamento, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di € 100,00.-:
a.-spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese per il servizio di anticipo o posticipo;
servizio baby-sitting laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c.-spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per
Pag. 5 di 9 interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore a € 100,00.- il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In caso di rifiuto immotivato o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa per la metà ciascuno. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso.
Il rimborso delle spese anticipate (richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione e la deduzione fiscale avverrà al 50% ai sensi di legge.
Per le spese più ingenti, come quelle dentistiche, ciascun genitore provvederà a versare la metà di spettanza direttamente al professionista, portando poi la relativa ricevuta in detrazione fiscale, così da evitare gravose reciproche anticipazioni.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.
5)-Con vittoria di onorari, spese e accessori di legge.
In via istruttoria: la resistente si richiama alla propria memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., chiede sia ammessa la prova orale formulata sub n.3 e insiste nell'ordine di esibizione sub n. 2, non essendo chiaro dai documenti depositati complessivamente dalla controparte se il ricorrente sia titolare di più conti correnti presso più istituti bancari.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di data 31 luglio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per la modifica del decreto n. 233/2017 del Tribunale di Trento,
[...] disciplinante le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia di Per_1
Pag. 6 di 9 anni nove, chiedendo: 1) l'adozione di un diverso e più ampio calendario delle visite padre-figlia; 2) il versamento dell'importo di € 250,00 quale contributo a carico del padre nel mantenimento ordinario della figlia;
3) l'introduzione dell'obbligo di concordare le spese straordinarie ove superiori a € 50,00; 4) la suddivisione in pari misura fra genitori dell'assegno unico universale, delle detrazioni figli a carico e di ogni altro sussidio pubblico.
Con comparsa di data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo: 1) il rigetto delle richieste di revisione avversarie, in quanto talune infondate e talaltre inammissibili, poiché non sorrette da giustificati motivi sopravvenuti ex art.473-bis.29 c.p.c.;
2) in via riconvenzionale, proponeva un ampliamento delle visite padre-figlia, chiedendo che le visite infrasettimanali terminino alle 20.30 nel periodo estivo e che il fine settimana abbia inizio dal venerdì sera alle ore 20.00 (anziché dal sabato mattina alle ore 09.30); 3) chiedeva inoltre che, confermato nel resto il decreto n. cronol. 233/2017 del Tribunale di Trento, il contributo nel mantenimento di venisse fissato in € 300,00 e che i sussidi pubblici al Per_1 nucleo familiare continuino a spettare alla madre.
All'udienza del 4 dicembre 2024 il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava l'udienza del 12 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art.473-bis.28 c.p.c., ed all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla disciplina prevista nel decreto 21.2.2017, osserva il Tribunale che, anche alla luce della non opposizione della resistente, possa essere accolta la modifica della regolamentazione delle visite del padre alla figlia solo nel punto
2), consentendo che il sig. possa tenere con sé la bambina dal venerdì Parte_1 alle ore 20,00, così che la previsione delle visite del padre alla figlia viene rideterminata nei seguenti termini: il padre terrà con se la figlia tutte le settimane: il lunedì e il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola (o dalle ore 16.00 nel periodo estivo) sino alle ore 20.00 (o sino alle ore 20.30 nel periodo estivo); - a fine settimana alternati: dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore
18.45; vacanze natalizie e pasquali: per metà delle vacanze, alternando di anno in anno i periodi, il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Non ritiene il Collegio che possa essere modifica la disciplina delle visite del padre in relazione agli altri giorni e orari proposti dal ricorrente, in
Pag. 7 di 9 considerazione della tenera età della figlia e della necessità di garantire alla stessa degli orari di rientro presso l'abitazione della madre compatibili con gli impegni scolastici del giorno successivo.
Quanto alle statuizioni economiche, è evidente che la modificazione in melius delle condizioni economico-reddituali del ricorrente rende per ciò solo inammissibili le domande sub e), g).
Quanto alla prima, non vi è alcuna ragion d'essere perché venga diminuita la soglia al di sotto della quale le spese straordinarie non devono essere concordate, tanto più che l'importo di € 50,00 è talmente basso da costringere i genitori ad un continuo (ed inutile) confronto, anche su spese di importo minimo.
Rispetto alla domanda di suddivisione dell'assegno unico universale, è necessario considerare che gli assegni familiari, spettanti in forza della precedente regolamentazione alla OR , sono stati pacificamente CP_1 sostituiti da marzo 2022 dall'assegno unico universale e, quindi, non può che spettare integralmente alla resistente, alla quale in forza del decreto n. 233/2017
Tribunale di Trento competevano gli assegni familiari.
Il miglioramento della situazione economica del signor non può certo Parte_1 giustificare una sua minore compartecipazione nel mantenimento della figlia, per mezzo di una ripartizione dei sussidi pubblici a lui più favorevole e meno favorevole alla resistente.
Infine, quanto alla domanda sub f), è pacifico e previsto per tabulas dal protocollo del C.N.F. 29 novembre 2017, che le spese sostenute dai genitori per i figli possono essere detratte in proporzione alla quota di partecipazione alla spesa, ossia, nel caso di specie, nella misura del 50% ciascuno.
Ritiene invece il Tribunale fondata la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, sia perché emerge un aumento delle entrate del ricorrente rispetto all'epoca della disciplina del 2017, pur tenendo conto della sua nuova situazione familiare, sia perché è principio consolidato in materia che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo
è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione (ex multis, v. Cass. Civ. 13664/2022, v. anche Cass. 11724/2023).
Risulta quindi congrua e idonea a rispondere alle esigenze della minore la somma richiesta dalla sig.ra da porre a carico del padre per il mantenimento della CP_1 figlia nella misura ad € 300,00 mensili, tenuto conto che tale somma è proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Pag. 8 di 9 Le spese di lite vengono parzialmente compensate tra le parti nella misura del
50%, avendo la resistente aderito a parte alle domande del ricorrente, mentre il sig. deve essere condannato alla refusione della restante parte alla sig.ra Parte_1
e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.28 e 473 bis.29 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da , a modifica del decreto n. 233/2017 del Parte_1
Tribunale di Trento, così provvede:
1-a parziale modifica del punto 2), il padre potrà tenere con sé la bambina dal venerdì alle ore 20,00, mentre resta confermata la restante parte della disciplina delle visite, come riportato in parte motiva;
2-a parziale modifica del punto 3), fissa a carico del sig. il contributo di Parte_1 mantenimento mensile per la figlia in 300,00 Euro, con conferma per il resto quanto alle ulteriori statuizioni accessorie;
3- rigetta e dichiara inammissibili le ulteriori domande, come specificato in parte motiva;
4- compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente giudizio, ponendole, per l'ulteriore metà, a carico della parte ricorrente e liquidandole nella misura di euro 3.808,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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