TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARINELLI VITTORIO AMEDEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARINELLI VITTORIO AMEDEO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rapp.to dall'Avv. BONGIOVANNI LUCA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in via Giambologna 2/r fax 055578230 50100 FIRENZE
RESISTENTI
Avente ad oggetto: Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art.
8. Dlgs 30/2007)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
e Parte_1 Parte_2
- di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno la qualità di coppia di fatto, conviventi more uxorio, di partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, ovvero nel senso più ampio possibile nella concezione di coppia;
- di accertare e dichiarare che la relazione dei ricorrenti sia stabile e debitamente attestata ovvero di esaminare la stessa anche con l'interrogatorio dei medesimi ricorrenti e/o con la testimonianza di terzi;
- di condannare il ad attuare pienamente la direttiva 2004/38/CE, ossia di Controparte_1
permettere alla cittadina straniera di godere delle agevolazioni previste dal diritto di ingresso e di soggiorno perché partner non registrata del cittadino dell'Unione per via della stabile relazione debitamente attestata o attestandi;
pagina 1 di 12 - disporre ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a garantire il titolo di ingresso e di soggiorno in Italia come altro familiare di cittadino italiano;
- condannare la pubblica amministrazione competente a iscrivere nella famiglia anagrafica del cittadino italiano la propria partner cittadina extra-comunitaria pur in assenza del titolo di soggiorno per l'iscrizione anagrafica poiché requisito non indispensabile secondo quanto argomentato in premessa;
- di disapplicare il provvedimento di diniego emesso dal Comune di e di provvedere CP_2
all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente della Sig.ra e al suo inserimento Parte_2
nello stato di famiglia del Sig. e, comunque, disporre ogni altro provvedimento, che Parte_1
appaia, secondo le circostanze, più idoneo a riconoscere la stessa come partner;
- in via eventuale ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per cattivo esercizio del potere legislativo, poiché il legislatore ha recepito in maniera inesatta e restringente i principi contenuti nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- con vittoria di spese e compensi di liti.
Controparte_2 voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare le domande proposte nei confronti dell' dai ricorrenti, Signora Controparte_3 Pt_2
e Sig.
[...] Parte_1
Con vittoria di compensi e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora nata nell'Unione Sovietica il 23.12.1960, cittadina russa, di stato libero Parte_2
dichiarato ma non documentato, non iscritta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, priva di permesso di soggiorno e il signor nato a [...] il [...], residente a Parte_1
, separato consensualmente per omologazione del Tribunale di Firenze del 19.10.2005 e di CP_2
stato civile coniugato con la Sig.ra hanno chiesto al comune di la Parte_3 CP_2 registrazione della convivenza “ai sensi e per gli effetti della legge 20.05.2016 n. 76 art. 1, comma 36 e seguenti e da quanto previsto dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30”.
Assumevano al riguardo l'esistenza dal 2013 di una loro credibile relazione more uxorio, avendo instaurato un vincolo affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Svolgevano quindi al Comune di richiesta di registrazione della convivenza di fatto. CP_2
Il 18.04.2023, il Comune comunicava agli interessati il preavviso di rigetto (all. 9), rappresentando:
pagina 2 di 12 - sullo stato civile dei richiedenti la mancanza di libertà di stato;
- sulla necessità della previa iscrizione anagrafica delle persone che intendono dichiararsi conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016, la mancanza per la Signora di una Pt_2
coabitazione risultante dall'iscrizione anagrafica di entrambi i conviventi, in virtù del richiamo dalla legge 76/2016 agli articoli 4 e 13 del regolamento anagrafico D.P.R. 233/1989;
- sull'applicazione dell'art. 3, d.lgs. 30/2007, pur identificando l'art. 3 della Direttiva
2004/38/CE ed il D.lgs n. 30/2007 il partner tra le categorie di “altri familiari” che dovrebbero avere una qualche forma di “agevolazione” da parte dello Stato membro ospitante, la raccomandazione è limitata a che lo Stato "agevoli l'ingresso e il soggiorno", tra l'altro a seguito di "un esame approfondito della situazione personale" (comma 3), sicché l'agevolazione non potrebbe che consistere nell'esame della situazione di fatto da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale competente, ma non sarebbe attuabile mediante la previa iscrizione anagrafica, non avendo l'ufficiale dello stato civile alcuna competenza ad adottare autonomamente l'agevolazione genericamente prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs.
30/2007, chiamato ad un'attività amministrativa per definizione vincolata, come nel diverso caso dei familiari in senso stretto indicati nell'art. 2, che godono di un diritto di soggiorno sostanzialmente automatico, disciplinato anche nelle procedure anagrafiche (art. 9 del decreto e disposizioni ministeriali collegate).
Ricevuto il diniego all'istanza di registrazione della convivenza di fatto, ricorrevano a questa
Autorità giudiziaria contestando il provvedimento amministrativo partitamente in tutti gli aspetti in fatto e in diritto, rilevando in particolare che, sebbene avessero tentato di ottenere un permesso di soggiorno per la Sig.ra sul sito della Questura di Firenze Parte_2
https://questure.poliziadistato.it/it/Firenze/articolo/14445e5509938edeb346777024, quanto alle modalità di accesso all'Ufficio Immigrazione è indicato che per gli utenti che devono inoltrare istanze di rilascio del permesso di soggiorno non è previsto l'invio tramite il servizio postale, accedendosi direttamente tramite il portale Prenota Facile (https://prenotafacile.poliziadistato.it), servizio di cui il
Sig. ha tentato di usufruire invano, con la propria identità digitale, costatandone il mancato Pt_1
funzionamento.
Insistevano pertanto nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
Fissata l'udienza cartolare del 26/11/2024, nella contumacia del si Controparte_1
costituiva il , Contrastando il ricorso per i motivi già espressi nel provvedimento Controparte_2
amministrativo di diniego.
pagina 3 di 12 Con ordinanza del 13.12.2024, su istanza della parte ricorrente, era concesso termine perentorio non superiore a venti giorni, decorrente dal 03.02.2025, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
La causa passa quindi in decisione.
***
Nel merito si osserva che, per quanto riguarda il regime delle invalidità, la l. n. 76/2016 prevede all'art 1, commi 4, 5, 6 e 7, una disciplina quasi simile a quella prevista dal codice civile per il matrimonio. In ordine alle invalidità per mancanza dei presupposti c.d. soggettivi, analogamente a quanto stabilito per il matrimonio, si individuano quali ostacoli per la valida costituzione di un unione civile i seguenti elementi: la mancanza di libertà di stato.
Le ipotesi in cui un soggetto può ottenere una pronuncia di divorzio sono riconducibili a cinque gruppi:
1) A seguito di separazione consensuale o separazione giudiziale dopo che sia stata pronunciata separazione giudiziale passata in giudicato, oppure dopo che sia stata omologata dal tribunale la separazione consensuale.
2) Matrimonio non consumato.
3) Divorzio ottenuto all'estero dal coniuge cittadino straniero.
4) Cambiamento di sesso.
5) Condanna penale di uno dei due coniugi.
Le conseguenze giuridiche del divorzio sono costituite, fra l'altro, dal riacquisto da parte dei coniugi della libertà di stato e dalla possibilità di contrarre nuovo matrimonio dopo l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato civile.
La mancanza di libertà di stato del Sig. è un elemento acquisito fin dal principio della Pt_1
pratica amministrativa e non risulta superato o sanato da successivo divorzio con la Sig.ra
[...]
non documentato in atti ed ancora al momento di introduzione del ricorso ammesso come Pt_3
non ottenuto, né successivamente preannunciato.
Pertanto, essendo il requisito della libertà di stato necessario ai fini del perfezionamento della registrazione della convivenza di fatto richiesta al Comune di , per tale dirimente e CP_2
assorbente motivo la relativa domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene alle ulteriori domande si osserva che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre
1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dedica alla famiglia gli artt. 8
pagina 4 di 12 e 12, che rispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare (oltre che del domicilio e della corrispondenza) e il diritto di coniugarsi e di costituire una famiglia.
La Corte Edu ha certamente da tempo ritenuto che il diritto alla vita privata e familiare non implica un obbligo generale degli Stati di rispettare la scelta operata dai cittadini stranieri circa il Paese in cui risiedere. In particolare, la Corte ha ribadito che, in materia di immigrazione, l'art. 8, isolatamente considerato, non può imporre ad uno Stato un obbligo generale di rispettare la scelta del paese di residenza dei coniugi o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo territorio ( Per_1
App. No. 38590/10, par. 117).
[...]
Tuttavia, è stato precisato che, qualora una causa riguardi sia la vita familiare che l'immigrazione, la portata dell'obbligo dello Stato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di persone residenti varia in ragione delle particolari circostanze in cui si trovano le persone coinvolte e dell'interesse generale (Jeunesse v. Netherlands, par. 107, e c. Regno Per_2 Per_3 Per_4
Unito, §§ 67-68; Gul c. Svizzera, § 38; Ahmut c. Paesi Bassi, § 63; Osman c. Danimarca, § 54; Per_5
c. Svizzera, § 60.)
Occorre ricordare, innanzi tutto, come l'art. 10 del D.lgs. 30/2007, emanato in attuazione della
Direttiva 2004/38/CE, recita:
“Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo …
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. ((d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio”.
pagina 5 di 12 L'art. 2 del D.lgs. 30/2007, invece, stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per
«cittadino dell'Unione», qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per
«familiare», il coniuge ovvero «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora fa legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante».
Il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, così recita: «Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia fa loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio».
L'art. 2 (Definizioni) della Direttiva 2004/38/CE definisce quindi come familiare, anzitutto, il
«partner», vale a dire il soggetto «che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante».
L'art. 3, intitolato «Aventi diritto», della suddetta Direttiva, al comma 2, prevede, poi, che lo
Stato membro ospitante debba agevolare «conformemente alla sua legislazione nazionale, ...l'ingresso
e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia fa sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o per gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata» e, al comma 3, si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare un esame approfondito della situazione personale e giustificare l'eventuale rifiuto del loro Ingresso o soggiorno.
L'Art. 10 della Direttiva, al par.2, prevede che « Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli
Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti: ... b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata».
pagina 6 di 12 Il Considerando 6 ulteriormente precisa che «Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo
Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso
e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione».
L'art. 3 dello stesso D.lgs. 30/2007 in esame prevede poi che il decreto legislativo si applica
«a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo», e che lo Stato membro ospitante, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente» ovvero del
«partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale)».
Tale ultimo inciso è stato introdotto per effetto della Legge europea n. 97 del 06.08.2013
(“disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto di circolazione di soggiorno dei cittadini dell'unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053”), nata da una procedura di infrazione elevata contro l'Italia per non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, con sostituzione delle parole: “dallo Stato del cittadino dell'Unione” presenti nel precedente testo normativo con quelle “con documentazione ufficiale”.
L'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/2007, prima della Novella del 2013, in attuazione dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva 2004/38/CE, - il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile «debitamente attestata» (essendo qualificato familiare «il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata»), - aveva introdotto una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta «stabile relazione».
pagina 7 di 12 Per l'effetto, si disponeva che tale rapporto - fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner - dovesse essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti.
L'espressione «documentazione ufficiale» utilizzata dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.lgs.
30/2007, nel testo introdotto, a seguito di procedura di infrazione apertasi contro l'Italia, dalla legge europea n. 97/2013 («Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale»), non contiene alcuna definizione di «ufficialità».
Queste, peraltro, sono le indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione Europea
COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (di cui il D. Lgs. 30/2007 è atto di recepimento in
Italia), al punto 2.1.1, in relazione alla nozione di familiare relativamente al partner:
«il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Il requisito della stabilità della relazione va valutato alla luce dell'obiettivo della direttiva di preservare l'unità della famiglia in senso ampio. Le norme nazionali per determinare la stabilità dell'unione possono prevedere come criterio che l'unione duri da un certo periodo minimo di tempo, ma devono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti (ad esempio, ipoteca congiunta per l'acquisto di una casa)».
Orbene, da quanto finora esaminato può ricavarsi che Commissione europea consente certamente l'imposizione di oneri documentali, purché questi oneri siano ragionevoli. Soprattutto, si ricava un orientamento per il quale la Commissione europea intende salvaguardare la possibilità di prova, da parte dell'interessato, con «qualsiasi idoneo mezzo».
Nel caso di specie, si osserva che il rilievo della regolarità o irregolarità della situazione nel nostro territorio dello straniero, non rileva ai fini della richiesta. Il requisito della convivenza tra il pagina 8 di 12 familiare extracomunitario e cittadino italiano, residente in Italia, costituirebbe, invero, un presupposto del rilascio della carta, non trattandosi di coniugi.
Si osserva, però, che, come da tempo chiarito dalla Cassazione, il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano o dell'UE, disciplinato dal D.lgs. n. 30 del 2007, non richieda il requisito della convivenza tra i coniugi.
Salve, chiaramente, le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del D.Igs. n. 286 del
1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del D.lgs. citato, Cass. 10925/2019; Cass. 5303/2014.
Sul tema specifico, con sentenza n. 3876/2020 la Corte di Cassazione ha affermato che «in materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi del Digs. n.
30 del 2007, artt. 2, 3 e 10, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'Unione, e convivente con cittadina dell'Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra il familiare non appartenente all'U. E. e la cittadina dell'Unione, residente in Italia, non trattandosi di coniugi, la relazione stabile di fatto tra il partner richiedente la carta ed il cittadino dell'Unione, «debitamente attestata» con «documentazione ufficiale», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del O. Lgs. 30/2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97/2013, può essere documentata non esclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n. 76/2016, in materia di unioni civili, nella specie inoperanti, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza, e quindi vagliando anche l'atto di nascita del minore o altra documentazione idonea».
Sul contenuto dei diritti di cui godono coloro che sono in possesso dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, si è soffermata anche Cass. n. 20856 del 2022, decidendo sul ricorso proposto da un cittadino brasiliano, in possesso dei requisiti per ottenere la predetta carta di soggiorno (in quanto figlio infraventunenne di una cittadina di un paese terzo coniugata regolarmente con un cittadino italiano e pacificamente divenuta da tempo cittadina italiana per matrimonio) avverso il provvedimento di diniego emesso in ragione del fatto che il ricorrente, in sede amministrativa, si era limitato a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non invece la carta di soggiorno. Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver ricordato che, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 luglio 2008, IS e altri, relativa alla causa C- 127/08, che «i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungere il detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che quest'ultimo si sia ivi stabilito prima o dopo aver costituito una famiglia» (punto 90), ha precisato che la carta di soggiorno attribuisce al titolare dei diritti di gran lunga più incisivi di quelli di un comune permesso di soggiorno pagina 9 di 12 per motivi familiari o umanitari. Da tale premessa, i giudici di legittimità hanno concluso - interpretando l'art. 10 del D.Igs. n. 30 del 2007 «in modo conforme all'impianto della normativa UE in materia (volta ad assicurare in modo sostanziale diritto all'unità familiare)» - che nel giudizio in esame il giudice può attribuire qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato.
Riguardando tale facoltà, per forza di cose, anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un «diritto fondamentale e autodeterminato», come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi.
Rispetto al caso odierno, se anche la dichiarazione anagrafica, ai fini della convivenza di fatto, può dirsi rappresentare uno strumento privilegiato di prova, certamente non è però l'unico, atteso che l'obbligo dello Stato di considerare e facilitare la coesione con il partner straniero non può ovviamente venire disattesa da una sproporzionata rigidità dei mezzi di prova, restituendo alla sufficiente documentazione ufficiale il crisma dell'autarchia statuale dell'attestazione dallo Stato del cittadino dell'Unione, dove si crede invece che il senso vero della “debita attestazione con documentazione ufficiale” risieda proprio nel libero apprezzamento dei documenti come ufficiali o meno. Senza dimenticare che, una volta versata la controversia in giudizio, i documenti prodotti sono soggetti alle regole proprie del processo, che ne condizionano e decidono la loro idoneità ed attitudine dimostrativa come prove, in ciò risolvendosi la possibilità di dimostrare la relazione fra conviventi con “ogni mezzo idoneo”.
Ciò detto, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto:
- le fotografie (doc. all. 15);
- i timbri del passaporto della Sig.ra , e del Sig. attestanti la frequenza Parte_2 Parte_1
dei viaggi in Italia della Sig.ra B. e viceversa del Sig. P. in Russia, certamente documenti ufficiali (doc. all. 3 e 6);
- la polizza assicurativa del Sig. P. (doc. all. 4);
- il testamento della Sig.ra , certamente documento ufficiale (doc. all. 5); Pt_2
- i documenti reddituali del Sig. P. (doc. all. 7 e 14); documenti tutti che attestano con certezza la reciproca assistenza morale e materiale.
Nel caso odierno, come all'inizio evidenziato, al momento la convivenza di fatto regolarizzabile in quanto nella coppia risulta presente un coniuge separato (il Sig. ma ancora non Parte_1
pagina 10 di 12 divorziato con altra donna, come già precisato fin da subito, sempre nel ricorso introduttivo (doc. all.
1).
Il legislatore ha disposto una regolamentazione con la legge 76 del 2016, con la quale ha dato spazio alla convivenza di fatto che integra una situazione fattuale da cui discendono determinati effetti giuridici. Può affermarsi che il legislatore del 2016 abbia inteso tracciare un netto discrimen tra le famiglie di fatto e le famiglie di fatto registrate, al fine del prodursi degli effetti determinati dalla legge, ma non può negarsi che entrambe le situazioni si riferiscano ad una formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo meritevole, comunque, di tutela nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 2 della Costituzione ma, verosimilmente, oramai anche ai sensi dell'art. 29 della Suprema
Carta.
Al fine del prodursi degli effetti giuridici descritti dalla legge n. 76, il comma 37 richiede l'iscrizione anagrafica quale unico mezzo di accertamento della convivenza (presupponendo che essa sia «in fedele corrispondenza» al fatto), salvo la prova contraria, ma è certo che la la qualità di convivente preesiste come dato pregiuridico e nella giurisprudenza di merito si è così affermato che
«dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto».
In definitiva può quindi affermarsi che la signora e il signor hanno Parte_2 Parte_1
la qualità di coppia di fatto, conviventi more uxorio quali partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, risultando la loro relazione stabile e debitamente attestata, anche dall'ufficialità dei documenti prodotti.
Deve seguirne correlativa statuizione di condanna del ad attuare Controparte_1
pienamente la direttiva 2004/38/CE, permettendo alla signora di godere delle agevolazioni Parte_2
previste dal diritto di ingresso e di soggiorno perché partner non registrata del cittadino dell'Unione in virtù della stabile relazione debitamente attestata, mediante il rilascio della carta di soggiorno, documento di soggiorno da ritenere adeguato alle esigenze della coppia.
Per quanto infine attiene alla responsabilità dello Stato italiano per cattivo esercizio del potere legislativo nel recepire in maniera inesatta e restringente i principi contenuti nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, si ritiene che il percorso giudiziario intrapreso dai ricorrenti sia dovuto non ad una neghittosa volontà statuale di dare effettiva e completa attuazione alla direttiva europea, dovendosi ritenere che gli stessi avrebbero ottenuto lo stesso risultato oggi conseguito sulla base del diritto obiettivo ritraibile dai testi normativi esaminati se avessero potuto accedere alla procedura amministrativa;
bensì al ben diverso problema dato dalla difficoltà o impossibilità di accesso alla procedura di rilascio di documenti di soggiorno sul sito della Questura di pagina 11 di 12 Firenze all'Ufficio Immigrazione, tramite il portale Prenota Facile, come da essi stessi sostenuto.
Problema e questione profondamente diversa che ovviamente non da accesso ad alcuna azione di responsabilità dello Stato italiano per il titolo dedotto.
La natura della lite, la soccombenza nei confronti del e la contumacia del Controparte_2
che, come detto, deve ritenersi avrebbe applicato, se adito, il diritto obiettivo Controparte_1
rinveniente dalla normativa europea e nazionale riconoscendo il titolo di soggiorno alla partner non registrata extra unionale, costituiscono validi motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che la signora e il signor hanno la qualità di coppia di fatto, conviventi Parte_2 Parte_1
more uxorio quali partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, risultando la loro relazione stabile e debitamente attestata, e per l'effetto
CONDANNA
Il a rilasciare la carta di soggiorno alla signora quale partner in Controparte_1 Parte_2
stabile relazione debitamente attestata del cittadino dell'Unione Giuseppe Pacini.
COMPENSA interamente fra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARINELLI VITTORIO AMEDEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARINELLI VITTORIO AMEDEO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rapp.to dall'Avv. BONGIOVANNI LUCA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in via Giambologna 2/r fax 055578230 50100 FIRENZE
RESISTENTI
Avente ad oggetto: Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art.
8. Dlgs 30/2007)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
e Parte_1 Parte_2
- di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno la qualità di coppia di fatto, conviventi more uxorio, di partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, ovvero nel senso più ampio possibile nella concezione di coppia;
- di accertare e dichiarare che la relazione dei ricorrenti sia stabile e debitamente attestata ovvero di esaminare la stessa anche con l'interrogatorio dei medesimi ricorrenti e/o con la testimonianza di terzi;
- di condannare il ad attuare pienamente la direttiva 2004/38/CE, ossia di Controparte_1
permettere alla cittadina straniera di godere delle agevolazioni previste dal diritto di ingresso e di soggiorno perché partner non registrata del cittadino dell'Unione per via della stabile relazione debitamente attestata o attestandi;
pagina 1 di 12 - disporre ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a garantire il titolo di ingresso e di soggiorno in Italia come altro familiare di cittadino italiano;
- condannare la pubblica amministrazione competente a iscrivere nella famiglia anagrafica del cittadino italiano la propria partner cittadina extra-comunitaria pur in assenza del titolo di soggiorno per l'iscrizione anagrafica poiché requisito non indispensabile secondo quanto argomentato in premessa;
- di disapplicare il provvedimento di diniego emesso dal Comune di e di provvedere CP_2
all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente della Sig.ra e al suo inserimento Parte_2
nello stato di famiglia del Sig. e, comunque, disporre ogni altro provvedimento, che Parte_1
appaia, secondo le circostanze, più idoneo a riconoscere la stessa come partner;
- in via eventuale ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per cattivo esercizio del potere legislativo, poiché il legislatore ha recepito in maniera inesatta e restringente i principi contenuti nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- con vittoria di spese e compensi di liti.
Controparte_2 voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare le domande proposte nei confronti dell' dai ricorrenti, Signora Controparte_3 Pt_2
e Sig.
[...] Parte_1
Con vittoria di compensi e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora nata nell'Unione Sovietica il 23.12.1960, cittadina russa, di stato libero Parte_2
dichiarato ma non documentato, non iscritta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, priva di permesso di soggiorno e il signor nato a [...] il [...], residente a Parte_1
, separato consensualmente per omologazione del Tribunale di Firenze del 19.10.2005 e di CP_2
stato civile coniugato con la Sig.ra hanno chiesto al comune di la Parte_3 CP_2 registrazione della convivenza “ai sensi e per gli effetti della legge 20.05.2016 n. 76 art. 1, comma 36 e seguenti e da quanto previsto dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30”.
Assumevano al riguardo l'esistenza dal 2013 di una loro credibile relazione more uxorio, avendo instaurato un vincolo affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Svolgevano quindi al Comune di richiesta di registrazione della convivenza di fatto. CP_2
Il 18.04.2023, il Comune comunicava agli interessati il preavviso di rigetto (all. 9), rappresentando:
pagina 2 di 12 - sullo stato civile dei richiedenti la mancanza di libertà di stato;
- sulla necessità della previa iscrizione anagrafica delle persone che intendono dichiararsi conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016, la mancanza per la Signora di una Pt_2
coabitazione risultante dall'iscrizione anagrafica di entrambi i conviventi, in virtù del richiamo dalla legge 76/2016 agli articoli 4 e 13 del regolamento anagrafico D.P.R. 233/1989;
- sull'applicazione dell'art. 3, d.lgs. 30/2007, pur identificando l'art. 3 della Direttiva
2004/38/CE ed il D.lgs n. 30/2007 il partner tra le categorie di “altri familiari” che dovrebbero avere una qualche forma di “agevolazione” da parte dello Stato membro ospitante, la raccomandazione è limitata a che lo Stato "agevoli l'ingresso e il soggiorno", tra l'altro a seguito di "un esame approfondito della situazione personale" (comma 3), sicché l'agevolazione non potrebbe che consistere nell'esame della situazione di fatto da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale competente, ma non sarebbe attuabile mediante la previa iscrizione anagrafica, non avendo l'ufficiale dello stato civile alcuna competenza ad adottare autonomamente l'agevolazione genericamente prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs.
30/2007, chiamato ad un'attività amministrativa per definizione vincolata, come nel diverso caso dei familiari in senso stretto indicati nell'art. 2, che godono di un diritto di soggiorno sostanzialmente automatico, disciplinato anche nelle procedure anagrafiche (art. 9 del decreto e disposizioni ministeriali collegate).
Ricevuto il diniego all'istanza di registrazione della convivenza di fatto, ricorrevano a questa
Autorità giudiziaria contestando il provvedimento amministrativo partitamente in tutti gli aspetti in fatto e in diritto, rilevando in particolare che, sebbene avessero tentato di ottenere un permesso di soggiorno per la Sig.ra sul sito della Questura di Firenze Parte_2
https://questure.poliziadistato.it/it/Firenze/articolo/14445e5509938edeb346777024, quanto alle modalità di accesso all'Ufficio Immigrazione è indicato che per gli utenti che devono inoltrare istanze di rilascio del permesso di soggiorno non è previsto l'invio tramite il servizio postale, accedendosi direttamente tramite il portale Prenota Facile (https://prenotafacile.poliziadistato.it), servizio di cui il
Sig. ha tentato di usufruire invano, con la propria identità digitale, costatandone il mancato Pt_1
funzionamento.
Insistevano pertanto nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
Fissata l'udienza cartolare del 26/11/2024, nella contumacia del si Controparte_1
costituiva il , Contrastando il ricorso per i motivi già espressi nel provvedimento Controparte_2
amministrativo di diniego.
pagina 3 di 12 Con ordinanza del 13.12.2024, su istanza della parte ricorrente, era concesso termine perentorio non superiore a venti giorni, decorrente dal 03.02.2025, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
La causa passa quindi in decisione.
***
Nel merito si osserva che, per quanto riguarda il regime delle invalidità, la l. n. 76/2016 prevede all'art 1, commi 4, 5, 6 e 7, una disciplina quasi simile a quella prevista dal codice civile per il matrimonio. In ordine alle invalidità per mancanza dei presupposti c.d. soggettivi, analogamente a quanto stabilito per il matrimonio, si individuano quali ostacoli per la valida costituzione di un unione civile i seguenti elementi: la mancanza di libertà di stato.
Le ipotesi in cui un soggetto può ottenere una pronuncia di divorzio sono riconducibili a cinque gruppi:
1) A seguito di separazione consensuale o separazione giudiziale dopo che sia stata pronunciata separazione giudiziale passata in giudicato, oppure dopo che sia stata omologata dal tribunale la separazione consensuale.
2) Matrimonio non consumato.
3) Divorzio ottenuto all'estero dal coniuge cittadino straniero.
4) Cambiamento di sesso.
5) Condanna penale di uno dei due coniugi.
Le conseguenze giuridiche del divorzio sono costituite, fra l'altro, dal riacquisto da parte dei coniugi della libertà di stato e dalla possibilità di contrarre nuovo matrimonio dopo l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato civile.
La mancanza di libertà di stato del Sig. è un elemento acquisito fin dal principio della Pt_1
pratica amministrativa e non risulta superato o sanato da successivo divorzio con la Sig.ra
[...]
non documentato in atti ed ancora al momento di introduzione del ricorso ammesso come Pt_3
non ottenuto, né successivamente preannunciato.
Pertanto, essendo il requisito della libertà di stato necessario ai fini del perfezionamento della registrazione della convivenza di fatto richiesta al Comune di , per tale dirimente e CP_2
assorbente motivo la relativa domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene alle ulteriori domande si osserva che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre
1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dedica alla famiglia gli artt. 8
pagina 4 di 12 e 12, che rispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare (oltre che del domicilio e della corrispondenza) e il diritto di coniugarsi e di costituire una famiglia.
La Corte Edu ha certamente da tempo ritenuto che il diritto alla vita privata e familiare non implica un obbligo generale degli Stati di rispettare la scelta operata dai cittadini stranieri circa il Paese in cui risiedere. In particolare, la Corte ha ribadito che, in materia di immigrazione, l'art. 8, isolatamente considerato, non può imporre ad uno Stato un obbligo generale di rispettare la scelta del paese di residenza dei coniugi o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo territorio ( Per_1
App. No. 38590/10, par. 117).
[...]
Tuttavia, è stato precisato che, qualora una causa riguardi sia la vita familiare che l'immigrazione, la portata dell'obbligo dello Stato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di persone residenti varia in ragione delle particolari circostanze in cui si trovano le persone coinvolte e dell'interesse generale (Jeunesse v. Netherlands, par. 107, e c. Regno Per_2 Per_3 Per_4
Unito, §§ 67-68; Gul c. Svizzera, § 38; Ahmut c. Paesi Bassi, § 63; Osman c. Danimarca, § 54; Per_5
c. Svizzera, § 60.)
Occorre ricordare, innanzi tutto, come l'art. 10 del D.lgs. 30/2007, emanato in attuazione della
Direttiva 2004/38/CE, recita:
“Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo …
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. ((d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio”.
pagina 5 di 12 L'art. 2 del D.lgs. 30/2007, invece, stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per
«cittadino dell'Unione», qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per
«familiare», il coniuge ovvero «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora fa legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante».
Il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, così recita: «Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia fa loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio».
L'art. 2 (Definizioni) della Direttiva 2004/38/CE definisce quindi come familiare, anzitutto, il
«partner», vale a dire il soggetto «che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante».
L'art. 3, intitolato «Aventi diritto», della suddetta Direttiva, al comma 2, prevede, poi, che lo
Stato membro ospitante debba agevolare «conformemente alla sua legislazione nazionale, ...l'ingresso
e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia fa sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o per gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata» e, al comma 3, si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare un esame approfondito della situazione personale e giustificare l'eventuale rifiuto del loro Ingresso o soggiorno.
L'Art. 10 della Direttiva, al par.2, prevede che « Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli
Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti: ... b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata».
pagina 6 di 12 Il Considerando 6 ulteriormente precisa che «Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo
Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso
e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione».
L'art. 3 dello stesso D.lgs. 30/2007 in esame prevede poi che il decreto legislativo si applica
«a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo», e che lo Stato membro ospitante, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente» ovvero del
«partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale)».
Tale ultimo inciso è stato introdotto per effetto della Legge europea n. 97 del 06.08.2013
(“disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto di circolazione di soggiorno dei cittadini dell'unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053”), nata da una procedura di infrazione elevata contro l'Italia per non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, con sostituzione delle parole: “dallo Stato del cittadino dell'Unione” presenti nel precedente testo normativo con quelle “con documentazione ufficiale”.
L'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/2007, prima della Novella del 2013, in attuazione dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva 2004/38/CE, - il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile «debitamente attestata» (essendo qualificato familiare «il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata»), - aveva introdotto una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta «stabile relazione».
pagina 7 di 12 Per l'effetto, si disponeva che tale rapporto - fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner - dovesse essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti.
L'espressione «documentazione ufficiale» utilizzata dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.lgs.
30/2007, nel testo introdotto, a seguito di procedura di infrazione apertasi contro l'Italia, dalla legge europea n. 97/2013 («Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale»), non contiene alcuna definizione di «ufficialità».
Queste, peraltro, sono le indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione Europea
COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (di cui il D. Lgs. 30/2007 è atto di recepimento in
Italia), al punto 2.1.1, in relazione alla nozione di familiare relativamente al partner:
«il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Il requisito della stabilità della relazione va valutato alla luce dell'obiettivo della direttiva di preservare l'unità della famiglia in senso ampio. Le norme nazionali per determinare la stabilità dell'unione possono prevedere come criterio che l'unione duri da un certo periodo minimo di tempo, ma devono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti (ad esempio, ipoteca congiunta per l'acquisto di una casa)».
Orbene, da quanto finora esaminato può ricavarsi che Commissione europea consente certamente l'imposizione di oneri documentali, purché questi oneri siano ragionevoli. Soprattutto, si ricava un orientamento per il quale la Commissione europea intende salvaguardare la possibilità di prova, da parte dell'interessato, con «qualsiasi idoneo mezzo».
Nel caso di specie, si osserva che il rilievo della regolarità o irregolarità della situazione nel nostro territorio dello straniero, non rileva ai fini della richiesta. Il requisito della convivenza tra il pagina 8 di 12 familiare extracomunitario e cittadino italiano, residente in Italia, costituirebbe, invero, un presupposto del rilascio della carta, non trattandosi di coniugi.
Si osserva, però, che, come da tempo chiarito dalla Cassazione, il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano o dell'UE, disciplinato dal D.lgs. n. 30 del 2007, non richieda il requisito della convivenza tra i coniugi.
Salve, chiaramente, le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del D.Igs. n. 286 del
1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del D.lgs. citato, Cass. 10925/2019; Cass. 5303/2014.
Sul tema specifico, con sentenza n. 3876/2020 la Corte di Cassazione ha affermato che «in materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi del Digs. n.
30 del 2007, artt. 2, 3 e 10, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'Unione, e convivente con cittadina dell'Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra il familiare non appartenente all'U. E. e la cittadina dell'Unione, residente in Italia, non trattandosi di coniugi, la relazione stabile di fatto tra il partner richiedente la carta ed il cittadino dell'Unione, «debitamente attestata» con «documentazione ufficiale», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del O. Lgs. 30/2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97/2013, può essere documentata non esclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n. 76/2016, in materia di unioni civili, nella specie inoperanti, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza, e quindi vagliando anche l'atto di nascita del minore o altra documentazione idonea».
Sul contenuto dei diritti di cui godono coloro che sono in possesso dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, si è soffermata anche Cass. n. 20856 del 2022, decidendo sul ricorso proposto da un cittadino brasiliano, in possesso dei requisiti per ottenere la predetta carta di soggiorno (in quanto figlio infraventunenne di una cittadina di un paese terzo coniugata regolarmente con un cittadino italiano e pacificamente divenuta da tempo cittadina italiana per matrimonio) avverso il provvedimento di diniego emesso in ragione del fatto che il ricorrente, in sede amministrativa, si era limitato a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non invece la carta di soggiorno. Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver ricordato che, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 luglio 2008, IS e altri, relativa alla causa C- 127/08, che «i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungere il detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che quest'ultimo si sia ivi stabilito prima o dopo aver costituito una famiglia» (punto 90), ha precisato che la carta di soggiorno attribuisce al titolare dei diritti di gran lunga più incisivi di quelli di un comune permesso di soggiorno pagina 9 di 12 per motivi familiari o umanitari. Da tale premessa, i giudici di legittimità hanno concluso - interpretando l'art. 10 del D.Igs. n. 30 del 2007 «in modo conforme all'impianto della normativa UE in materia (volta ad assicurare in modo sostanziale diritto all'unità familiare)» - che nel giudizio in esame il giudice può attribuire qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato.
Riguardando tale facoltà, per forza di cose, anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un «diritto fondamentale e autodeterminato», come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi.
Rispetto al caso odierno, se anche la dichiarazione anagrafica, ai fini della convivenza di fatto, può dirsi rappresentare uno strumento privilegiato di prova, certamente non è però l'unico, atteso che l'obbligo dello Stato di considerare e facilitare la coesione con il partner straniero non può ovviamente venire disattesa da una sproporzionata rigidità dei mezzi di prova, restituendo alla sufficiente documentazione ufficiale il crisma dell'autarchia statuale dell'attestazione dallo Stato del cittadino dell'Unione, dove si crede invece che il senso vero della “debita attestazione con documentazione ufficiale” risieda proprio nel libero apprezzamento dei documenti come ufficiali o meno. Senza dimenticare che, una volta versata la controversia in giudizio, i documenti prodotti sono soggetti alle regole proprie del processo, che ne condizionano e decidono la loro idoneità ed attitudine dimostrativa come prove, in ciò risolvendosi la possibilità di dimostrare la relazione fra conviventi con “ogni mezzo idoneo”.
Ciò detto, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto:
- le fotografie (doc. all. 15);
- i timbri del passaporto della Sig.ra , e del Sig. attestanti la frequenza Parte_2 Parte_1
dei viaggi in Italia della Sig.ra B. e viceversa del Sig. P. in Russia, certamente documenti ufficiali (doc. all. 3 e 6);
- la polizza assicurativa del Sig. P. (doc. all. 4);
- il testamento della Sig.ra , certamente documento ufficiale (doc. all. 5); Pt_2
- i documenti reddituali del Sig. P. (doc. all. 7 e 14); documenti tutti che attestano con certezza la reciproca assistenza morale e materiale.
Nel caso odierno, come all'inizio evidenziato, al momento la convivenza di fatto regolarizzabile in quanto nella coppia risulta presente un coniuge separato (il Sig. ma ancora non Parte_1
pagina 10 di 12 divorziato con altra donna, come già precisato fin da subito, sempre nel ricorso introduttivo (doc. all.
1).
Il legislatore ha disposto una regolamentazione con la legge 76 del 2016, con la quale ha dato spazio alla convivenza di fatto che integra una situazione fattuale da cui discendono determinati effetti giuridici. Può affermarsi che il legislatore del 2016 abbia inteso tracciare un netto discrimen tra le famiglie di fatto e le famiglie di fatto registrate, al fine del prodursi degli effetti determinati dalla legge, ma non può negarsi che entrambe le situazioni si riferiscano ad una formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo meritevole, comunque, di tutela nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 2 della Costituzione ma, verosimilmente, oramai anche ai sensi dell'art. 29 della Suprema
Carta.
Al fine del prodursi degli effetti giuridici descritti dalla legge n. 76, il comma 37 richiede l'iscrizione anagrafica quale unico mezzo di accertamento della convivenza (presupponendo che essa sia «in fedele corrispondenza» al fatto), salvo la prova contraria, ma è certo che la la qualità di convivente preesiste come dato pregiuridico e nella giurisprudenza di merito si è così affermato che
«dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto».
In definitiva può quindi affermarsi che la signora e il signor hanno Parte_2 Parte_1
la qualità di coppia di fatto, conviventi more uxorio quali partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, risultando la loro relazione stabile e debitamente attestata, anche dall'ufficialità dei documenti prodotti.
Deve seguirne correlativa statuizione di condanna del ad attuare Controparte_1
pienamente la direttiva 2004/38/CE, permettendo alla signora di godere delle agevolazioni Parte_2
previste dal diritto di ingresso e di soggiorno perché partner non registrata del cittadino dell'Unione in virtù della stabile relazione debitamente attestata, mediante il rilascio della carta di soggiorno, documento di soggiorno da ritenere adeguato alle esigenze della coppia.
Per quanto infine attiene alla responsabilità dello Stato italiano per cattivo esercizio del potere legislativo nel recepire in maniera inesatta e restringente i principi contenuti nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, si ritiene che il percorso giudiziario intrapreso dai ricorrenti sia dovuto non ad una neghittosa volontà statuale di dare effettiva e completa attuazione alla direttiva europea, dovendosi ritenere che gli stessi avrebbero ottenuto lo stesso risultato oggi conseguito sulla base del diritto obiettivo ritraibile dai testi normativi esaminati se avessero potuto accedere alla procedura amministrativa;
bensì al ben diverso problema dato dalla difficoltà o impossibilità di accesso alla procedura di rilascio di documenti di soggiorno sul sito della Questura di pagina 11 di 12 Firenze all'Ufficio Immigrazione, tramite il portale Prenota Facile, come da essi stessi sostenuto.
Problema e questione profondamente diversa che ovviamente non da accesso ad alcuna azione di responsabilità dello Stato italiano per il titolo dedotto.
La natura della lite, la soccombenza nei confronti del e la contumacia del Controparte_2
che, come detto, deve ritenersi avrebbe applicato, se adito, il diritto obiettivo Controparte_1
rinveniente dalla normativa europea e nazionale riconoscendo il titolo di soggiorno alla partner non registrata extra unionale, costituiscono validi motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che la signora e il signor hanno la qualità di coppia di fatto, conviventi Parte_2 Parte_1
more uxorio quali partner non registrati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2004/38/CE, risultando la loro relazione stabile e debitamente attestata, e per l'effetto
CONDANNA
Il a rilasciare la carta di soggiorno alla signora quale partner in Controparte_1 Parte_2
stabile relazione debitamente attestata del cittadino dell'Unione Giuseppe Pacini.
COMPENSA interamente fra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 12 di 12