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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1255/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1 DAMIANO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO Controparte_1 P.IVA_1 RAFFAELE
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1680/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16 novembre 2021 in favore di P.I.V.A e portante la somma di euro 21.251,51 Controparte_1 P.IVA_1 oltre accessori, notificato il 18.2.2022
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto Subordinatamente nel merito In via gradata e nel merito - Dichiarare nullo e revocare con qualunque statuizione ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Senza dubbio è in primo luogo fondata la preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, emesso il 16 novembre 2021, in quanto notificato il 18 febbraio 2022, oltre il termine di sessanta giorni pagina 1 di 3 dalla pronuncia, ex art. 644 cpc.
Quanto alla fondatezza della domanda di parte opposta, va rilevata inoltre la fondatezza dell'eccezione di parte opponente, sulla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Deduce in particolare parte opponente che la società resistente assume di essere titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo per averlo acquistato in una operazione di cessione in blocco dalla Banca IS S.p.A. in forza di contratto del 16 gennaio 2017, ed allo scopo deposita con il ricorso monitorio pubblicazione in G.U. di Avviso di sessione di crediti pro - soluto del 21 febbraio 2017, ma non si premura di indicare quale sia il "codice rapporto" o il "codice cliente" sì che diviene, di fatto, impossibile verificare la cessione del citato rapporto. A ciò si aggiunga che nel ricorso (monitorio) e nelle sue allegazioni non v'é traccia pubblicitaria della cessione tra l'istituto di credito AN ON BA e la banca IS S.p.A. (dante causa dell'odierna opposta). Deduce che il cessionario deve sempre dimostrare di essere cessionario del credito e contesta e disconosce la titolarità del credito in capo a parte opposta.
Parte opposta dedica circa una decina di pagine al tema della cessione di credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art 58 TU bancario, ma omette di dimostrare il primo anello della cessione del credito, da AN a IS, anzi neppure prende posizione alcuna in comparsa di risposta.
A tale riguardo si osserva che è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -con la pronuncia n.2951del 16/02/2016 – che ” La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.”
Dal dettato normativo dell'art.2697 c.c., discende che l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede tutela spetti all'attore, mentre il convenuto può esplicare -rispetto alle deduzioni attoree- mere difese (limitandosi a negarne l'esistenza), ovvero allegare in giudizio nuovi fatti e circostanze che si pongono in termini impeditivi, modificativi o estintivi dei primi.
La titolarità del credito, come ha evidenziato la Suprema Corte, rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio;
le mere difese (attinenti alla carenza della titolarità del diritto), non essendo soggette a ostacoli temporali, possono essere proposte in ogni fase del giudizio, qualora non risultino impedite da precedenti dichiarazioni, o contegni processualmente concludenti, in senso incompatibile con la deduzione difensiva semplice, e che abbiano già prodotto l'effetto di esentare dalla prova il soggetto che altrimenti ne sarebbe stato onerato.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'opponente ha espressamente sollevato l'eccezione attinente alla legittimazione ad agire (nei termini sopra precisati), nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. A fronte di tale eccezione, tuttavia, la società opposta non ha provveduto ad integrare la documentazione allegata al suo fascicolo giudiziale, ovvero, non ha fornito altro mezzo di prova al fine di contrastare la contestazione avversaria.
E' indubbio che sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato mediante un negozio di natura traslativa, gravi l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situazione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito pagina 2 di 3 azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798).
Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il passaggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Vds. Cass. ord. 17944/2023: “…Diverso è, però, il caso in cui …sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione… poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre…. avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti…”.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Il decreto ingiuntivo (poi comunque divenuto inefficace) va dunque revocato, in difetto di prova ab origine della titolarità del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 1680/2021; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00 (di cui
€ 145,50 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Damiano Motta, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 03/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1255/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1 DAMIANO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO Controparte_1 P.IVA_1 RAFFAELE
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1680/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 16 novembre 2021 in favore di P.I.V.A e portante la somma di euro 21.251,51 Controparte_1 P.IVA_1 oltre accessori, notificato il 18.2.2022
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto Subordinatamente nel merito In via gradata e nel merito - Dichiarare nullo e revocare con qualunque statuizione ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Senza dubbio è in primo luogo fondata la preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, emesso il 16 novembre 2021, in quanto notificato il 18 febbraio 2022, oltre il termine di sessanta giorni pagina 1 di 3 dalla pronuncia, ex art. 644 cpc.
Quanto alla fondatezza della domanda di parte opposta, va rilevata inoltre la fondatezza dell'eccezione di parte opponente, sulla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Deduce in particolare parte opponente che la società resistente assume di essere titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo per averlo acquistato in una operazione di cessione in blocco dalla Banca IS S.p.A. in forza di contratto del 16 gennaio 2017, ed allo scopo deposita con il ricorso monitorio pubblicazione in G.U. di Avviso di sessione di crediti pro - soluto del 21 febbraio 2017, ma non si premura di indicare quale sia il "codice rapporto" o il "codice cliente" sì che diviene, di fatto, impossibile verificare la cessione del citato rapporto. A ciò si aggiunga che nel ricorso (monitorio) e nelle sue allegazioni non v'é traccia pubblicitaria della cessione tra l'istituto di credito AN ON BA e la banca IS S.p.A. (dante causa dell'odierna opposta). Deduce che il cessionario deve sempre dimostrare di essere cessionario del credito e contesta e disconosce la titolarità del credito in capo a parte opposta.
Parte opposta dedica circa una decina di pagine al tema della cessione di credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art 58 TU bancario, ma omette di dimostrare il primo anello della cessione del credito, da AN a IS, anzi neppure prende posizione alcuna in comparsa di risposta.
A tale riguardo si osserva che è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -con la pronuncia n.2951del 16/02/2016 – che ” La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.”
Dal dettato normativo dell'art.2697 c.c., discende che l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede tutela spetti all'attore, mentre il convenuto può esplicare -rispetto alle deduzioni attoree- mere difese (limitandosi a negarne l'esistenza), ovvero allegare in giudizio nuovi fatti e circostanze che si pongono in termini impeditivi, modificativi o estintivi dei primi.
La titolarità del credito, come ha evidenziato la Suprema Corte, rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio;
le mere difese (attinenti alla carenza della titolarità del diritto), non essendo soggette a ostacoli temporali, possono essere proposte in ogni fase del giudizio, qualora non risultino impedite da precedenti dichiarazioni, o contegni processualmente concludenti, in senso incompatibile con la deduzione difensiva semplice, e che abbiano già prodotto l'effetto di esentare dalla prova il soggetto che altrimenti ne sarebbe stato onerato.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'opponente ha espressamente sollevato l'eccezione attinente alla legittimazione ad agire (nei termini sopra precisati), nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. A fronte di tale eccezione, tuttavia, la società opposta non ha provveduto ad integrare la documentazione allegata al suo fascicolo giudiziale, ovvero, non ha fornito altro mezzo di prova al fine di contrastare la contestazione avversaria.
E' indubbio che sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato mediante un negozio di natura traslativa, gravi l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situazione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito pagina 2 di 3 azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798).
Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il passaggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Vds. Cass. ord. 17944/2023: “…Diverso è, però, il caso in cui …sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione… poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre…. avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti…”.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Il decreto ingiuntivo (poi comunque divenuto inefficace) va dunque revocato, in difetto di prova ab origine della titolarità del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 1680/2021; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00 (di cui
€ 145,50 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Damiano Motta, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 03/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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