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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1023/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo in data 2 maggio 2022 al n. 1023/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: indennità assicurativa, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 liata in Prato, via G. Fabbroni 12, l presso lo studio dell'avv. Alessandra FAVI, che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto introduttivo;
Fax 0574535369 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice
contro
:
(partita iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Sabrina NESTI per procura generale alle liti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in , Prato, Via Q. Baldinucci, 57; Fax: 055 574045 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Convenuta
All'udienza del 21 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attrice: “…insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e nelle conclusioni ivi formulate “Voglia l' adito Magistrato, per le causali in premessa specificate, accertare come dovuto il risarcimento del danno subito dalla sig.ra e quindi da forza Parte_1 Controparte_3 della polizza sotto enuta, e pe are la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 19.048,80 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, funzioni onorari e sentenza immediatamente esecutiva....”. Per la convenuta: ".. La Compagnia convenuta insiste pertanto in quanto già argomentato e dedotto nei precedenti scritti difensivi e precisa le pagina 1 di 8 conclusioni come già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2022,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva : CP_1
- che in data 10/08/2015 alle ore 10,00 circa la vettura BMW tg. EX
547 XG di proprietà di assicurata Parte_1 [...]
, era stata parcheggiata dalla Controparte_2 Persona_1
, all'incrocio tra via A. Vespucci e via M.Pol in Castagneto
[...]
Carducci, e dopo circa un'ora, quando ignoti introducendosi nell'auto attraverso il finestrino posteriore, avevano asportato il navigatore, il pannello dei comandi, la centralina elettronica e varie altre componenti;
- che la dinamica era stata confermata dalla denuncia orale sporta presso i Carabinieri di Donoratico e dalla dichiarazione testimoniale di;
Testimone_1
- che a seguito dell'evento, la vettura aveva riportato danni per €
20.252,72 compreso Iva, secondo quanto risultava dal preventivo e dalla documentazione fotografica eseguita prima, durante e dopo la riparazione;
- che proprietaria della vettura, era titolare di Parte_1
una polizza a copertura di detto rischio/furto sottoscritta in data
25/03/2015 con - n° Controparte_2
301.013.0000059397 ed aveva ceduto il proprio credito a
[...]
comunicandone la cessione in data 15.10.2015; CP_1
- che, richiesto il pagamento del danno subito a
[...]
, in virtù della polizza con fin Controparte_2 Controparte_4
dal 15/10/2015. e poi successivamente il 07/02/2017, il
9/11/2019, il 05/06/2020, il 28/07/2020 e il 09/12/2020 (doc.9-
10-11-12-13), questa non vi aveva provveduto, neanche in esito all'attivazione della procedura di mediazione innanzi all'Organismo pagina 2 di 8 di Conciliazione Forense di Prato.
Tanto premesso, conveniva la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.048,80 , o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione , con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_5
rilevando:
[...]
- che la garanzia furto di cui alla polizza sottoscritta dalla cedente il credito, espressamente prevedeva alla pag. Parte_1
5.6 delle condizioni generali di assicurazione la copertura “dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori, purché siano fissati stabilmente sul veicolo”;
- che nelle medesime condizioni generali di assicurazione era previsto che : “…salva diversa pattuizione risultante in polizza,
l'assicurazione non comprende i danni ad apparecchiature ed impianti fono/audiovisivi non di serie”, con ciò escludendo espressamente la garanzia proprio per gli impianti e i danni lamentati da parte attrice, non rientrando i medesimi nella copertura furto;
- che in forza di tali clausole avrebbero potuto essere indennizzati i soli danni riportati alle parti del cruscotto di serie stabilmente fissate al veicolo, con il limite massimo di € 1000,00 all'anno per sinistro, con uno scoperto del 10 % non inferiore ad € 250,00;
- che sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro avrebbe dovuto trovare applicazione il deprezzamento determinato sulla base della tabella richiamata dalle condizioni generali di assicurazione ( pag. 5.15);
pagina 3 di 8 - che nella quantificazione del danno avrebbero infine essere detratti i vantaggi ripostati dalla stessa società cessionaria.
In forza di tali argomentazioni concludeva in tesi per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo dovuto nei limiti di quanto provato, con il favore delle spese di lite.
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 21 settembre 2023, era riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti delle seguenti ragioni di fatto e di diritto.
A riguardo, deve essere rilevato che parte convenuta non ha contestato l'evento da cui discende il diritto all'indennizzo dei danni subiti a causa della sottrazione e danneggiamento di alcune parti della vettura mentre la stessa parcheggiata sul suolo pubblico da soggetto autorizzato. Invero, sia il furto che le altre circostanze di fatto allegate, quali la tipologia e l'entità dei pezzi descritti ed elencati nel preventivo allegato all'atto introduttivo, ai sensi dell'art 115 cpc ( principio di non contestazione), in assenza di contestazioni devono ritenersi dimostrate.
Parimenti è pacifica e documentata la conclusione del contratto assicurativo avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio del furto della vettura in questione. Peraltro- attraverso la produzione della polizza regolarmente sottoscritta dalle parti- l'attrice ha comunque superato l'onere probatorio posto a suo carico anche in ordine all'efficacia delle relative clausole e delle condizioni generali richiamate, talché è in relazione a tale contratto che devono essere distintamente esaminate le domande ed eccezioni introdotte nel giudizio.
pagina 4 di 8 Le questioni sollevate dalla società investono non tanto la validità ed efficacia contratto, quanto piuttosto l'ambito applicativo della garanzia assicurativa e la determinazione dell'entità della polizza, in relazione all'interpretazione di alcune delle clausole delle condizioni generali di assicurazione richiamate dalla polizza.
In particolare, la compagnia assicuratrice in primo luogo eccepisce l'esclusione della garanzia per gli accessori asportati non fissati stabilmente al veicolo ( pag.
5.6. delle condizioni generali) ovvero concernente i danni ad apparecchiature ed impianti fono/audiovisivi non di serie ( pag. 5.7).
A tal proposito, tuttavia, l'analisi della documentazione fotografica e la descrizione dei pezzi elencati nel preventivo porta a qualificare tutte le parti come fissate stabilmente al veicolo.
Dalla lettura delle clausole negoziali richiamate risulta, altresì, che l'esclusione dei pezzi e degli accessori “non di serie” ( in quanto non forniti dalla casa costruttrice), riguarda esclusivamente gli
“impianti fono/audiovisivi” e quindi, tra quelli elencati, il Display multifunzionale ( danno stimato in € 1735,64).
Peraltro, alla pag.
5.8 delle condizioni generali, le parti hanno concordato che l'estensione della garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie” , “se compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto, indicati specificamente nella fattura d'acquisto, purché stabilmente fissati all'autoveicolo assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro”.
Né nella fattura di acquisto, tuttavia, né nel valore dichiarato, né nella stessa polizza ( pag.
4.1 delle condizioni) è dato evincere l'indicazione specifica del Display multifunzionale, e ciò a differenza degli altri accessori di serie ovvero non fonoaudivisivi.
pagina 5 di 8 Quanto alle ulteriori eccezioni, alla pagina 5.15 delle condizioni generali di polizza le parti hanno in effetti concordato ( punto 9) una clausola di Degrado Predefinito del danno parziale, valida per tutte le garanzie della Sezione Danni, limitatamente alle autovetture ad uso privato.
In forza di tale clausola, “per il danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro opera un deprezzamento determinato sulla base della seguente tabella.
Nel caso in esame la vettura ( acquistata già usata) risulta immatricolata il 27 novembre 2014 ed il fatto dannoso è avvenuto nell'agosto 2015, così che - limitatamente ai ricambi ( € 13710,67-
1735,64=11975,03+ IVA) - trova spazio applicativo la riduzione del
15 % ( su 11975,03, pari a 1796,25 = € 10178,77+ € 2889,92 per manodopera, voci complementari e materiali di consumo, per totali
€ 13.068,69 più IVA, che rappresenta il danno risarcibile ,
Non trova concreta applicazione il limite di € 1000 ( pag. 5.13), in quanto concernente non l'intero danno ma soltanto i danni accessori, in base alle definizioni di cui alla pag. 5.12, quali il “danno da effrazione” ( da intendersi quello relativo alla rottura dei vetri esterni per introdursi nell'abitacolo dell'automobile), e – in ipotesi- quello alla tappezzeria.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione sollevata ai sensi dell'art 1227
c.c. (cd compensatio lucri cum damno), poiché parte attrice ha fatto valere un credito indennitario ceduto dal cliente.
pagina 6 di 8 La Compagnia avrebbe – in ipotesi- potuto far valere la clausola ostativa per l'assicurato di procedere alle riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di ovvero della facoltà di CP_5
fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato o sostituire ella stessa le parti danneggiate, anziché pagare l'indennizzo ( pag. 5.3) , ma non può avvalersi, ai fini della riduzione dell'indennità, dell'eccezione relativa all'eventuale guadagno da parte della carrozzeria, trattandosi di una posta di danno comunque subita dal soggetto assicurato.
Complessivamente, ancora, trova applicazione lo scoperto del 10% , con importo minimo di € 250, che rappresenta la parte percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato, in concreto ammontante ad € 1306,87, così che l'indennizzo dovuto è pari ad € 11761,821, oltre IVA (22 % pari ad € 2587,60), e quindi in totale € 14.349,42 ( Iva inclusa).
Sulla somma decorrono gli interessi legali e, ex art 1224, comma 2,
c.c. del maggior danno facendo riferimento alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, nei limiti del massimale ( Cass., 13.6.2014 n 13537; Cass., sez.un. 16.7.2008, n
19499, v. anche Cass., 14.2.2022, n 4668) sull'importo complessivo dalla prima richiesta valevole come costituzione in mora (luglio
2020) sino al soddisfo.
In ultimo, facendo applicazione del principio stabilito dall'art. 91
c.p.c., va condannata al rimborso delle spese Controparte_6
processuali come liquidate in dispositivo ( valori minimi solo per la fase istruttoria, medi per le altre fasi, in linea con il DM 55/2014), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta anche nelle fasi propedeutiche al presente giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nei co con atto di citazione notificato in Controparte_6 data 26 aprile 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna la compagnia convenuta a corrispondere la indennità assicurativa prevista dalla polizza quantificata in € 14.349,42 ( Iva inclusa) , con interessi legali e rivalutazione monetaria , secondo quanto indicato in sentenza dal dovuto al soddisfo;
b)condanna la compagnia convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in complessive Euro 4.237,00 per compenso professionale oltre alle spese della procedura di mediazione ( pari ad € 48,80 e d € 630,00 per compenso del legale , di iscrizione a ruolo ( € 237,00), IVA, CPA e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in data 8 aprile 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott, Michele Sirgiovanni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo in data 2 maggio 2022 al n. 1023/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: indennità assicurativa, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 liata in Prato, via G. Fabbroni 12, l presso lo studio dell'avv. Alessandra FAVI, che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto introduttivo;
Fax 0574535369 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice
contro
:
(partita iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Sabrina NESTI per procura generale alle liti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in , Prato, Via Q. Baldinucci, 57; Fax: 055 574045 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Convenuta
All'udienza del 21 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attrice: “…insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e nelle conclusioni ivi formulate “Voglia l' adito Magistrato, per le causali in premessa specificate, accertare come dovuto il risarcimento del danno subito dalla sig.ra e quindi da forza Parte_1 Controparte_3 della polizza sotto enuta, e pe are la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 19.048,80 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, funzioni onorari e sentenza immediatamente esecutiva....”. Per la convenuta: ".. La Compagnia convenuta insiste pertanto in quanto già argomentato e dedotto nei precedenti scritti difensivi e precisa le pagina 1 di 8 conclusioni come già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2022,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva : CP_1
- che in data 10/08/2015 alle ore 10,00 circa la vettura BMW tg. EX
547 XG di proprietà di assicurata Parte_1 [...]
, era stata parcheggiata dalla Controparte_2 Persona_1
, all'incrocio tra via A. Vespucci e via M.Pol in Castagneto
[...]
Carducci, e dopo circa un'ora, quando ignoti introducendosi nell'auto attraverso il finestrino posteriore, avevano asportato il navigatore, il pannello dei comandi, la centralina elettronica e varie altre componenti;
- che la dinamica era stata confermata dalla denuncia orale sporta presso i Carabinieri di Donoratico e dalla dichiarazione testimoniale di;
Testimone_1
- che a seguito dell'evento, la vettura aveva riportato danni per €
20.252,72 compreso Iva, secondo quanto risultava dal preventivo e dalla documentazione fotografica eseguita prima, durante e dopo la riparazione;
- che proprietaria della vettura, era titolare di Parte_1
una polizza a copertura di detto rischio/furto sottoscritta in data
25/03/2015 con - n° Controparte_2
301.013.0000059397 ed aveva ceduto il proprio credito a
[...]
comunicandone la cessione in data 15.10.2015; CP_1
- che, richiesto il pagamento del danno subito a
[...]
, in virtù della polizza con fin Controparte_2 Controparte_4
dal 15/10/2015. e poi successivamente il 07/02/2017, il
9/11/2019, il 05/06/2020, il 28/07/2020 e il 09/12/2020 (doc.9-
10-11-12-13), questa non vi aveva provveduto, neanche in esito all'attivazione della procedura di mediazione innanzi all'Organismo pagina 2 di 8 di Conciliazione Forense di Prato.
Tanto premesso, conveniva la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.048,80 , o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione , con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_5
rilevando:
[...]
- che la garanzia furto di cui alla polizza sottoscritta dalla cedente il credito, espressamente prevedeva alla pag. Parte_1
5.6 delle condizioni generali di assicurazione la copertura “dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori, purché siano fissati stabilmente sul veicolo”;
- che nelle medesime condizioni generali di assicurazione era previsto che : “…salva diversa pattuizione risultante in polizza,
l'assicurazione non comprende i danni ad apparecchiature ed impianti fono/audiovisivi non di serie”, con ciò escludendo espressamente la garanzia proprio per gli impianti e i danni lamentati da parte attrice, non rientrando i medesimi nella copertura furto;
- che in forza di tali clausole avrebbero potuto essere indennizzati i soli danni riportati alle parti del cruscotto di serie stabilmente fissate al veicolo, con il limite massimo di € 1000,00 all'anno per sinistro, con uno scoperto del 10 % non inferiore ad € 250,00;
- che sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro avrebbe dovuto trovare applicazione il deprezzamento determinato sulla base della tabella richiamata dalle condizioni generali di assicurazione ( pag. 5.15);
pagina 3 di 8 - che nella quantificazione del danno avrebbero infine essere detratti i vantaggi ripostati dalla stessa società cessionaria.
In forza di tali argomentazioni concludeva in tesi per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo dovuto nei limiti di quanto provato, con il favore delle spese di lite.
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 21 settembre 2023, era riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti delle seguenti ragioni di fatto e di diritto.
A riguardo, deve essere rilevato che parte convenuta non ha contestato l'evento da cui discende il diritto all'indennizzo dei danni subiti a causa della sottrazione e danneggiamento di alcune parti della vettura mentre la stessa parcheggiata sul suolo pubblico da soggetto autorizzato. Invero, sia il furto che le altre circostanze di fatto allegate, quali la tipologia e l'entità dei pezzi descritti ed elencati nel preventivo allegato all'atto introduttivo, ai sensi dell'art 115 cpc ( principio di non contestazione), in assenza di contestazioni devono ritenersi dimostrate.
Parimenti è pacifica e documentata la conclusione del contratto assicurativo avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio del furto della vettura in questione. Peraltro- attraverso la produzione della polizza regolarmente sottoscritta dalle parti- l'attrice ha comunque superato l'onere probatorio posto a suo carico anche in ordine all'efficacia delle relative clausole e delle condizioni generali richiamate, talché è in relazione a tale contratto che devono essere distintamente esaminate le domande ed eccezioni introdotte nel giudizio.
pagina 4 di 8 Le questioni sollevate dalla società investono non tanto la validità ed efficacia contratto, quanto piuttosto l'ambito applicativo della garanzia assicurativa e la determinazione dell'entità della polizza, in relazione all'interpretazione di alcune delle clausole delle condizioni generali di assicurazione richiamate dalla polizza.
In particolare, la compagnia assicuratrice in primo luogo eccepisce l'esclusione della garanzia per gli accessori asportati non fissati stabilmente al veicolo ( pag.
5.6. delle condizioni generali) ovvero concernente i danni ad apparecchiature ed impianti fono/audiovisivi non di serie ( pag. 5.7).
A tal proposito, tuttavia, l'analisi della documentazione fotografica e la descrizione dei pezzi elencati nel preventivo porta a qualificare tutte le parti come fissate stabilmente al veicolo.
Dalla lettura delle clausole negoziali richiamate risulta, altresì, che l'esclusione dei pezzi e degli accessori “non di serie” ( in quanto non forniti dalla casa costruttrice), riguarda esclusivamente gli
“impianti fono/audiovisivi” e quindi, tra quelli elencati, il Display multifunzionale ( danno stimato in € 1735,64).
Peraltro, alla pag.
5.8 delle condizioni generali, le parti hanno concordato che l'estensione della garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie” , “se compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto, indicati specificamente nella fattura d'acquisto, purché stabilmente fissati all'autoveicolo assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro”.
Né nella fattura di acquisto, tuttavia, né nel valore dichiarato, né nella stessa polizza ( pag.
4.1 delle condizioni) è dato evincere l'indicazione specifica del Display multifunzionale, e ciò a differenza degli altri accessori di serie ovvero non fonoaudivisivi.
pagina 5 di 8 Quanto alle ulteriori eccezioni, alla pagina 5.15 delle condizioni generali di polizza le parti hanno in effetti concordato ( punto 9) una clausola di Degrado Predefinito del danno parziale, valida per tutte le garanzie della Sezione Danni, limitatamente alle autovetture ad uso privato.
In forza di tale clausola, “per il danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro opera un deprezzamento determinato sulla base della seguente tabella.
Nel caso in esame la vettura ( acquistata già usata) risulta immatricolata il 27 novembre 2014 ed il fatto dannoso è avvenuto nell'agosto 2015, così che - limitatamente ai ricambi ( € 13710,67-
1735,64=11975,03+ IVA) - trova spazio applicativo la riduzione del
15 % ( su 11975,03, pari a 1796,25 = € 10178,77+ € 2889,92 per manodopera, voci complementari e materiali di consumo, per totali
€ 13.068,69 più IVA, che rappresenta il danno risarcibile ,
Non trova concreta applicazione il limite di € 1000 ( pag. 5.13), in quanto concernente non l'intero danno ma soltanto i danni accessori, in base alle definizioni di cui alla pag. 5.12, quali il “danno da effrazione” ( da intendersi quello relativo alla rottura dei vetri esterni per introdursi nell'abitacolo dell'automobile), e – in ipotesi- quello alla tappezzeria.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione sollevata ai sensi dell'art 1227
c.c. (cd compensatio lucri cum damno), poiché parte attrice ha fatto valere un credito indennitario ceduto dal cliente.
pagina 6 di 8 La Compagnia avrebbe – in ipotesi- potuto far valere la clausola ostativa per l'assicurato di procedere alle riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di ovvero della facoltà di CP_5
fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato o sostituire ella stessa le parti danneggiate, anziché pagare l'indennizzo ( pag. 5.3) , ma non può avvalersi, ai fini della riduzione dell'indennità, dell'eccezione relativa all'eventuale guadagno da parte della carrozzeria, trattandosi di una posta di danno comunque subita dal soggetto assicurato.
Complessivamente, ancora, trova applicazione lo scoperto del 10% , con importo minimo di € 250, che rappresenta la parte percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato, in concreto ammontante ad € 1306,87, così che l'indennizzo dovuto è pari ad € 11761,821, oltre IVA (22 % pari ad € 2587,60), e quindi in totale € 14.349,42 ( Iva inclusa).
Sulla somma decorrono gli interessi legali e, ex art 1224, comma 2,
c.c. del maggior danno facendo riferimento alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, nei limiti del massimale ( Cass., 13.6.2014 n 13537; Cass., sez.un. 16.7.2008, n
19499, v. anche Cass., 14.2.2022, n 4668) sull'importo complessivo dalla prima richiesta valevole come costituzione in mora (luglio
2020) sino al soddisfo.
In ultimo, facendo applicazione del principio stabilito dall'art. 91
c.p.c., va condannata al rimborso delle spese Controparte_6
processuali come liquidate in dispositivo ( valori minimi solo per la fase istruttoria, medi per le altre fasi, in linea con il DM 55/2014), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta anche nelle fasi propedeutiche al presente giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nei co con atto di citazione notificato in Controparte_6 data 26 aprile 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna la compagnia convenuta a corrispondere la indennità assicurativa prevista dalla polizza quantificata in € 14.349,42 ( Iva inclusa) , con interessi legali e rivalutazione monetaria , secondo quanto indicato in sentenza dal dovuto al soddisfo;
b)condanna la compagnia convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in complessive Euro 4.237,00 per compenso professionale oltre alle spese della procedura di mediazione ( pari ad € 48,80 e d € 630,00 per compenso del legale , di iscrizione a ruolo ( € 237,00), IVA, CPA e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in data 8 aprile 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott, Michele Sirgiovanni
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