CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1925/2023
promossa da
, elettivamente domiciliato in Modena, C.so Vittorio Parte_1 Emanuele II n. 22, presso lo studio dell'avv. Silvio Pellegrini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante-
contro
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vecchi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
contro
Controparte_2
[...]
- Appellati contumaci –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Modena, , nella qualità di proprietaria dell'ambulanza Tg. EH500DG, Controparte_2 [...]
, nella qualità di conducente del predetto veicolo e propria com- CP_3 Controparte_1 pagnia di assicurazione, al fine di sentirli dichiarare responsabili del sinistro stradale verificatosi in data 29.09.2019 e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella complessiva somma di € 23.674,50 (di cui € 2.077 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 20.197,50 per spese mediche e riparazione o valore ante sinistro autovettura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese legali per assistenza stragiudiziale, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari di causa. Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, in data 29.09.2019, intorno alle ore 22.45, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Jeep PA Tg. 07 (assicurata , veniva a collisione con CP_1
1 l'autoambulanza Tg. EH500DG, di proprietà di e condotta da Controparte_2 CP_4
(assicurata .
[...] CP_5
Ha esposto che, mentre stava percorrendo a Modena, Via del Pozzo in direzione Via Emilia Est, giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con Largo del Pozzo, proseguiva la propria marcia con il favore del semaforo verde, salvo vedere improvvisamente, sul lato destro della carreggiata, un'autoambulanza che, senza avere attivato i dispositivi sonori, uscendo dall'Ospedale Policlinico di Modena, svoltava a sinistra, incurante del rosso semaforico, per immettersi su Via del Pozzo, direzione Via Vignolese. In conseguenza dell'urto riportava danni fisici (come da certificazioni allegate) e inoltre, la vettura Jeep PA immatricolata in data 07.11.2017 del valore di € 31.000 all'acquisto, subiva danni per €
19.228,00, ossia per un importo equivalente al suo valore ante-sinistro, tale da sconsigliarne la riparazione e giustificarne il rimborso a titolo di risarcimento. Ha affermato che, stante l'esito negativo dell'attività stragiudiziale svolta con la propria compagnia di assicurazione, aveva dovuto rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria.
Non si costituivano in giudizio i convenuti e , dei quali ve- Controparte_2 Controparte_2 niva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva, tardivamente, contestando Controparte_1 la dinamica del sinistro, per come ricostruita da parte attrice e negando i presupposti per l'invocata tutela risarcitoria, in ragione delle circostanze di eccezionale urgenza (servizio di trasporto di sangue) che ave- vano indotto l'autoambulanza, con attivati i relativi dispositivi luminosi e sonori, a compiere la manovra descritta.
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, la riduzione delle somme richieste ex adverso, a titolo di risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Nel corso del giudizio, le parti davano congiuntamente atto di aver raggiunto un accordo relativamente al quantum debeatur e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione quanto all'an. Quindi, con sentenza n. 1350/2023, il Tribunale di Modena, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi indicati da parte attrice e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Come recita testualmente l'art. 177, comma 2, Cod. Strada e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato
– quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 976 dell'11.06.2013). Si è pure precisato che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, ma devono ugualmente osservare le norme di pru- denza e di cautela al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 5837 del 14.05.1996) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio per- corso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell'incrocio me- desimo che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 37263 del 19.09.2002).
2 Tanto premesso, le dinamiche del sinistro per cui è causa sono state ricostruite dagli agenti della Polizia locale, sopraggiunti sul posto, sulla base della posizione statica dei veicoli post-urto, dei danni riportati dagli stessi e dalle dichiarazioni dei conducenti coinvolti.
Come riportato nel verbale prodotto in atti (doc. 1 di parte attrice), il sig. dichiarava quanto CP_2 segue: «alle ore 22.40 circa mi trovavo alla guida dell'ambulanza della P.A. di OC (…) e percorrevo la corsia di uscita di L.go Del Pozzo proveniente dal complesso ospedaliero Policlinico, diretto verso il lato di via Del Pozzo adducente a Via Marzabotto (ovvero verso sinistra). Preciso che stavo effettuando un trasporto di sangue urgentissimo e quindi circolavo con le sirene e lucciole accese. Giunto in corri- spondenza dell'impianto semaforico, la lanterna proiettava luce rossa, rallentavo e prima di giungere all'incrocio, vedevo dalla mia sinistra, in lontananza sopraggiungere un veicolo a forte velocità; improv- visamente l'auto impattava con la sua parte anteriore sinistra contro la parte anteriore sinistra dell'am- bulanza (…)». Gli agenti verbalizzanti attestavano che le dichiarazioni rese dai conducenti erano concordi in merito alle fasi semaforiche (fase di rosso per l'ambulanza; fase di verde per l'autovettura Jeep), risultando, al contrario, discordanti quanto all'uso, da parte del veicolo sanitario, dei dispositivi acustici d'emergenza. Tuttavia, sul luogo dell'evento, non venivano reperiti testimoni in grado di riferire in ordine a tale circo- stanza, per cui, una volta verificata l'urgenza del servizio di trasporto di sangue in essere al momento dell'urto, gli ufficiali della Polizia Municipale concludevano nel senso dell'operatività, quanto alla con- dotta tenuta dal sig. dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981. CP_2 L'istruttoria espletata, in questa sede, non ha fornito elementi utili, tali da poter giustificare una rivalu- tazione del materiale probatorio sopra illustrato. Infatti, nessuno dei testi escussi ha avuto modo di chiarire se i dispositivi sonori fossero attivi prima dell'impatto, non potendosi ritenere attendibile, relativamente a tale profilo, la dichiarazione della sola teste, sig.ra alla luce della sua pregressa conoscenza con parte attrice, come allegata e Tes_1 documentata da parte convenuta (all. A-B-C-D). In assenza di prove, dunque, volte ad attestare l'adozione, da parte del sig. di un comporta- CP_2 mento contrario alla comune prudenza e diligenza, sussistono, ancora una volta, i presupposti per rite- nere, quest'ultimo, esente da responsabilità”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Sostiene che il sinistro è pacificamente avvenuto a seguito dell'urto tra la vettura dell'appellante e l'am- bulanza, condotta da , il quale si immetteva nell'intersezione, nonostante il semaforo Controparte_2 proiettasse luce rossa nella propria direzione di marcia.
La vicenda, che sarebbe stata altrimenti di facile soluzione, è stata complicata dal fatto che, la vettura contravvenente l'art. 41 comma 11 C.d.S., fosse un'ambulanza. Rileva che tali veicoli, al pari degli altri mezzi di soccorso (adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze), sono autorizzati a non attenersi agli obblighi previsti dal Codice della Strada nel nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, come precisamente disciplinato dall'art. 177 del citato codice.
Tale norma, però, visto proprio l'eccezionale contenuto, al comma 2 prevede l'espressa necessità della ricorrenza di chiari e precisi requisiti, da provare ovviamente in maniera rigorosa e, più in dettaglio, che:
“I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
3 lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circola- zione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.” Sono quattro quindi gli elementi richiesti dalla legge per l'esonero dagli obblighi imposti dal C.d.S.:
- veicolo adibito a servizio di soccorso nell'espletamento di servizi urgenti;
- accensione di dispositivo acustico supplementare di allarme;
- accensione di dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
- rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
Evidenzia pertanto il fatto che, ad un esonero di portata straordinaria, corrisponde un'attenta disciplina parallela, a tutela della collettività, al fine di evitare che il contemperamento di interessi in gioco risulti ingiustificatamente sbilanciato.
Sostiene che tali quattro requisiti devono pertanto ricorrere, sempre e congiuntamente, per l'effettiva ap- plicazione dell'art. 177 C.d.S. e, ovviamente, l'onere di provarne la presenza incombe su colui che ha interesse a ottenere l'accertamento dell'applicazione della deroga: ovvero il conducente del mezzo di soc- corso. Trattasi chiaramente di mera applicazione del generale principio previsto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Nel caso in esame, nella sentenza impugnata tale norma è stata violata, avendo il Tribunale immotivata- mente invertito l'onere probatorio: infatti, invece che pretendere che fosse il conducente dell'autoambu- lanza a dimostrare di essersi attenuto alla norma specifica per i mezzi di soccorso, ha, al contrario, richie- sto all'attore di provare la mancanza degli elementi necessari, dandoli incomprensibilmente per presunti. Nella fattispecie era onere di provare sia l'avvenuto azionamento del dispositivo acu- Controparte_2 stico supplementare di allarme, sia di essersi attenuto alle regole di comune prudenza e diligenza.
Sostiene che tale prova non è emersa nel corso del giudizio e che, sostanzialmente, il Tribunale ha moti- vato la propria sentenza sul punto, riportando il fatto che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale di Modena), avesse deciso di applicare l'esimente prevista dall'art. 4 della Legge 689/81, secondo la quale
“Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Osserva che, così facendo, ha probabilmente ritenuto che anche i requisiti previsti per l'inapplicabilità degli obblighi imposti del codice della strada fossero stati accertati dagli Agenti di Pubblica Sicurezza, non avvedendosi del fatto che, i presupposti per l'applicazione delle due norme, sono differenti.
Difatti l'esimente di cui all'art. 4, L. 689/81, richiede esclusivamente “l'adempimento di un dovere o l'e- sercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”: pertanto la valutazione è chiaramente meno stringente, meno puntuale e meno severa di quella imposta dal Codice della Strada. Proprio per tali motivi, gli Agenti di Polizia, una volta ricevuta la dichiarazione che “dimostrasse” l'ur- genza del trasporto di materiale biologico, ritenuta provata l'unica circostanza necessaria per decidere sull'applicazione dell'art. 4 L. 689/81, hanno completato la propria istruttoria senza ulteriori indagini, non indispensabili ai loro fini.
Richiama l'ulteriore dichiarazione contenuta nel verbale, ove gli Agenti intervenuti precisano, lascian- done l'eventuale accertamento alle opportune sedi, che “non si raccoglievano elementi certi atti a stabilire se i dispositivi acustici d'emergenza del veicolo sanitario fossero realmente attivati o spenti” (doc. 1 fasc. I grado appellante).
4 Lamenta quindi l'errore del Tribunale nel valutare le due differenti norme, in quanto il Giudice di prime cure scrive nella propria sentenza “L'istruttoria espletata, in questa sede, non ha fornito elementi utili, tali da poter giustificare una rivalutazione del materiale probatorio sopra illustrato” e, sostanzialmente, tale “materiale probatorio sopra illustrato” altro non era che il verbale degli Agenti di Polizia Municipale relativo all'urgenza dell'intervento.
Ribadisce che, da tale verbale, non è emerso nulla con riferimento all'attivazione di dispositivi acustici, (uso negato dall'appellante) o al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, la cui prova era a carico del conducente del mezzo di soccorso.
A tale ultimo riguardo osserva che, se è vero che vi è la facoltà dei conducenti dei mezzi di soccorso di contravvenire alle norme del C.d.S., pur tuttavia ciò deve avvenire con la premura di accertarsi che, i restanti utenti della strada, abbiano effettivamente compreso la situazione di emergenza e pertanto di pe- ricolo;
tale premura rientra infatti nella responsabilità per il comportamento imprudente altrui, purché prevedibile, in merito a cui l'art. 177 C.d.S. non compie alcun esonero, anzi richiama espressamente la necessità di prudenza e diligenza ( cita, al riguardo, Cass.n.28178/2021, su un caso analogo).
Rileva che, nel caso di specie, tali doveri non sono stati osservati, trattandosi di un incrocio con scarsa visibilità, che avrebbe richiesto maggiore attenzione e prudenza, come anche riferito dal teste Tes_2
“La vidi (l'autoambulanza n.d.r.) quando uscì fuori e si scontrò con l'auto di che non potè Parte_1 impedire l'urto perché la visuale era azzerata…confermo che la visuale è azzerata dalla casa d'angolo”. Il tutto, ovviamente, aggravato dell'assenza di segnalazioni acustiche di allarme. Con il secondo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_1 Sul punto rileva che il Tribunale ha fondato tale giudizio sul fatto della “…sua pregressa conoscenza con parte attrice, come allegata e documentata da parte convenuta (all. ).”. CP_6
Osserva che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto di documentazione tardivamente depositata da come già tempestivamente eccepito nel precedente grado di giudizio. CP_1
In ogni caso rileva che non è vero che la testimone ha dichiarato “di non conoscere la parte su istanza della quale veniva chiamata a deporre”, ma ha dichiarato “Sono stata rintracciata con una richiesta pub- blicata dal sig. nella sua pagina Facebook con cui cercava testimoni dell'incidente e ho risposto Parte_1 al suo annuncio”, nulla più. Quindi non vi è stata nessuna dichiarazione di conoscenza o mancata conoscenza della parte, anzi l'am- missione di essere in contatto con mediante i “social network” che, come noto, danno la Parte_1 possibilità di visualizzare le pagine altrui solo se esiste un contatto fra le due persone.
Aggiunge che, peraltro, non si sarebbe comunque trattato di una testimonianza decisiva, visto l'onere a carico di controparte e mai assolto, ma avrebbe semplicemente sgombrato il campo da possibili dubbi.
Conclude chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causa- Controparte_2 zione del sinistro del 29.09.2019 e, per l'effetto, la sua condanna, in solido con il proprietario del mezzo
, e con la compagnia assicurativa a rifondere il Controparte_2 Controparte_1 danno subito mediante il pagamento della somma complessiva di € 20.300 (danno non patrimoniale alla persona per inabilità temporanea, e spese relative a certificazioni e cure), oltre interessi, svalutazione non- ché spese legali per assistenza stragiudiziale per € 1.400 oltre oneri di legge, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
5 Sostiene che il Tribunale ha espressamente affermato che l'uso congiunto del dispositivo acustico supple- mentare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, esime dal rispetto delle norme del codice della strada, ma non anche da quelle di comune prudenza e diligenza.
Tuttavia, aggiunge che il Tribunale ha altresì dichiarato che le dinamiche del sinistro erano state ricostruite dagli Agenti della Polizia locale, sopraggiunti sul posto, sulla base della posizione statica dei veicoli post- urto, dei danni riportati dagli stessi e dalle dichiarazioni dei conducenti coinvolti Tenuto conto di tali elementi, caduti evidentemente sotto la percezione diretta dei verbalizzanti, il Giudice ha evidenziato che la Polizia Municipale aveva concluso nel senso dell'operatività, quanto alla condotta tenuta dal dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981 e l'istruttoria espletata, in questa CP_2 sede, non ha fornito elementi utili tali da poter giustificare una rivalutazione di detto materiale probatorio.
Quindi, il Tribunale ha ritenuto che la valutazione qualificata della Polizia intervenuta ha consentito di affermare la sussistenza dell'esimente per l'ambulanza, con conseguente responsabilità del di Parte_1 non avere immediatamente arrestato la marcia, arresto a cui sarebbe stato tenuto anche in caso di sola luce blu lampeggiante, come ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass.n.24990/14) che prevede che, anche la violazione da parte dell'operatore di polizia del generale obbligo di prudenza, non esonera gli altri conducenti dei veicoli dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione d'emergenza. Aggiunge che, vista la documentata situazione di grave emergenza (trasporto di sacca di sangue urgente) non è oggettivamente credibile che l'ambulanza non avesse i dispositivi acustici in funzione.
Sul secondo motivo di appello, sostiene che il Tribunale ha correttamente ritenuto inattendibile la depo- sizione del teste la quale, dopo avere confermato di avere sentito solo l'impatto ma non le Tes_1 sirene, ha precisato testualmente “Non mi fermai a prestare soccorso, poiché c'erano già molte persone intervenute…Sono stata rintracciata con una richiesta pubblicata dal sig. nella sua pagina Fa- Parte_1 cebook con cui cercava testimoni dell'incidente e ho risposto al suo annuncio”.
Osserva che dal verbale della Polizia Municipale risulta che non fosse presente alcun testimone, mentre, le foto prodotte, attestano che vi fosse una pregressa conoscenza del teste con l'appellante, da questa negata (ha riferito di avere risposto ad un annuncio su Facebook) e che tali fatti sono sufficienti a ribadire l'assoluta inattendibilità di detto testimone. Osserva ancora che la presenza di terzi non è stata mai stata indicata neppure nella richiesta danni stra- giudiziali ove - quanto alla dinamica – si è fatto esclusivo riferimento al verbale dell'Autorità. Conclude quindi chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata accertare quanto spettante all'attore nei limiti dell'ammontare dell'obbligazione risarcitoria complessiva a carico di da determi- CP_1 narsi tenuto conto della percentuale di responsabilità concretamente accertata a carico del conducente dell'ambulanza tg FL 078ZL e sulla base del quantum concordato tra le parti (€ 20.300 quale valore com- plessivo del danno) con spese di entrambi i gradi compensate
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 03.06.2025, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. L'art. 177 comma 2 del C.d.S. prevede espressamente quanto segue “ I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acu- stico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti
a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
6 stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.”. Il Tribunale ha correttamente affermato sul punto: “Come recita testualmente l'art. 177, comma 2, Cod. Strada e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il condu- cente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 976 dell'11.06.2013)”. Ebbene, nel caso in esame, dal verbale degli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo del sini- stro (doc.1 fasc. I grado appellante), è emerso che le dichiarazioni rese dai conducenti erano concordi in merito alle fasi semaforiche (fase di rosso per l'ambulanza; fase di verde per l'autovettura Jeep), mentre erano invece discordanti quanto all'uso, da parte del veicolo sanitario, dei dispositivi acustici d'emer- genza. Ciò premesso, esaminando le modalità del sinistro stradale dal lato del conducente dell'ambulanza, si osserva che, dall'espletata istruttoria, non è emersa alcuna prova del fatto che fosse stato azionato il di- spositivo acustico di emergenza, richiesto congiuntamente a quello di segnalazione visiva a luce lampeg- giante blu, ai sensi e per i citati effetti di cui all'art. 177 comma 2 C.d.S.
A tale riguardo si conferma la non attendibilità delle dichiarazioni della teste in quanto dal Tes_1 verbale della Polizia Municipale non risulta alcun testimone e così la presenza di terzi non è stata neppure indicata nella richiesta danni stragiudiziali, ove si è fatto esclusivo riferimento al verbale della Polizia
Municipale intervenuta.
Ed ancora, si osserva che, il conducente dell'autoambulanza, ha violato le regole di comune prudenza e diligenza che gli imponevano di sincerarsi dell'eventuale avvenuto impegno dell'incrocio da parte di altri veicoli e, quindi, di moderare la velocità al fine di effettuare tale verifica, tenendo una condotta pruden- ziale, resa necessaria dalla pacifica consapevolezza di aver superato un semaforo rosso.
La dichiarata colpa del conducente dell'ambulanza (per le suddette ragioni), non può tuttavia ritenere superata la presunzione posta a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., posto che il giudice deve comunque verificare se anche l'altro conducente, coinvolto nel sinistro, abbia tenuto una condotta di guida corretta (Cass.n.124/2016, Cass.n.1244/2008; Cass.n.23431/2014).
Ebbene, esaminando le modalità del sinistro stradale dal lato dell'appellante, si osserva che questi avrebbe potuto e dovuto comunque percepire l'arrivo dell'ambulanza, che aveva azionato il dispositivo di segna- lazione visiva a luce lampeggiante in un'ora notturna (erano le ore 22:45) e comunque avrebbe potuto e dovuto moderare la velocità del veicolo, nell'approssimarsi ad un incrocio a visibilità ridotta. Tale ultima circostanza è stata confermata dal teste , sentito all'udienza del 16.03.2022, il Tes_2 quale ha dichiarato: “La vidi (l'ambulanza n.d.r.) quando uscì fuori e si scontrò con l'auto di Parte_1 che non potè impedire l'urto perché la visuale era azzerata…confermo che la visuale è azzerata dalla casa d'angolo”. Sostanzialmente, quindi, si deve ritenere applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto non è stato possibile addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa e tenuto conto del fatto che “la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è
7 proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa” (Cass.n. 7479/2020). Passando quindi alla quantificazione del risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) si riba- disce che, già nel corso del giudizio, con note a firma congiunta del 13.01.2023, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sul punto e di averlo quantificato in complessivi € 20.300.
Pertanto alla riconosciuta pari responsabilità, consegue che risulta dovuta all'appellante la somma di 10.150, oltre interessi legali decorrenti dal 13.01.2023 fino al saldo effettivo.
Non è invece dovuto il richiesto rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis, ordinanza Cass.n.15732/2022), le spese stra- giudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente di cui deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che le abbia sostenute, allegando alla domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.). Ciò non è invece avvenuto nel caso in esame in cui l'appellante si è limitato a depositare una nota di dette spese, senza tuttavia dare prova dell'effettivo pagamento sostenuto.
Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014
e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 29.09.2019 e, per l'effetto:
- condanna , e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
a pagare a la somma di € 10.150 oltre interessi legali decorrenti dalla data del 13.01.2023 Parte_1 fino al saldo effettivo;
- condanna , e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo Parte_1 grado, in complessivi € 264,00 per spese ed € 5.077 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1925/2023
promossa da
, elettivamente domiciliato in Modena, C.so Vittorio Parte_1 Emanuele II n. 22, presso lo studio dell'avv. Silvio Pellegrini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante-
contro
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vecchi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
contro
Controparte_2
[...]
- Appellati contumaci –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Modena, , nella qualità di proprietaria dell'ambulanza Tg. EH500DG, Controparte_2 [...]
, nella qualità di conducente del predetto veicolo e propria com- CP_3 Controparte_1 pagnia di assicurazione, al fine di sentirli dichiarare responsabili del sinistro stradale verificatosi in data 29.09.2019 e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella complessiva somma di € 23.674,50 (di cui € 2.077 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 20.197,50 per spese mediche e riparazione o valore ante sinistro autovettura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese legali per assistenza stragiudiziale, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari di causa. Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, in data 29.09.2019, intorno alle ore 22.45, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Jeep PA Tg. 07 (assicurata , veniva a collisione con CP_1
1 l'autoambulanza Tg. EH500DG, di proprietà di e condotta da Controparte_2 CP_4
(assicurata .
[...] CP_5
Ha esposto che, mentre stava percorrendo a Modena, Via del Pozzo in direzione Via Emilia Est, giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con Largo del Pozzo, proseguiva la propria marcia con il favore del semaforo verde, salvo vedere improvvisamente, sul lato destro della carreggiata, un'autoambulanza che, senza avere attivato i dispositivi sonori, uscendo dall'Ospedale Policlinico di Modena, svoltava a sinistra, incurante del rosso semaforico, per immettersi su Via del Pozzo, direzione Via Vignolese. In conseguenza dell'urto riportava danni fisici (come da certificazioni allegate) e inoltre, la vettura Jeep PA immatricolata in data 07.11.2017 del valore di € 31.000 all'acquisto, subiva danni per €
19.228,00, ossia per un importo equivalente al suo valore ante-sinistro, tale da sconsigliarne la riparazione e giustificarne il rimborso a titolo di risarcimento. Ha affermato che, stante l'esito negativo dell'attività stragiudiziale svolta con la propria compagnia di assicurazione, aveva dovuto rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria.
Non si costituivano in giudizio i convenuti e , dei quali ve- Controparte_2 Controparte_2 niva dichiarata la contumacia, mentre si costituiva, tardivamente, contestando Controparte_1 la dinamica del sinistro, per come ricostruita da parte attrice e negando i presupposti per l'invocata tutela risarcitoria, in ragione delle circostanze di eccezionale urgenza (servizio di trasporto di sangue) che ave- vano indotto l'autoambulanza, con attivati i relativi dispositivi luminosi e sonori, a compiere la manovra descritta.
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, la riduzione delle somme richieste ex adverso, a titolo di risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Nel corso del giudizio, le parti davano congiuntamente atto di aver raggiunto un accordo relativamente al quantum debeatur e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione quanto all'an. Quindi, con sentenza n. 1350/2023, il Tribunale di Modena, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi indicati da parte attrice e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“Come recita testualmente l'art. 177, comma 2, Cod. Strada e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato
– quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 976 dell'11.06.2013). Si è pure precisato che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, ma devono ugualmente osservare le norme di pru- denza e di cautela al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 5837 del 14.05.1996) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio per- corso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell'incrocio me- desimo che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 37263 del 19.09.2002).
2 Tanto premesso, le dinamiche del sinistro per cui è causa sono state ricostruite dagli agenti della Polizia locale, sopraggiunti sul posto, sulla base della posizione statica dei veicoli post-urto, dei danni riportati dagli stessi e dalle dichiarazioni dei conducenti coinvolti.
Come riportato nel verbale prodotto in atti (doc. 1 di parte attrice), il sig. dichiarava quanto CP_2 segue: «alle ore 22.40 circa mi trovavo alla guida dell'ambulanza della P.A. di OC (…) e percorrevo la corsia di uscita di L.go Del Pozzo proveniente dal complesso ospedaliero Policlinico, diretto verso il lato di via Del Pozzo adducente a Via Marzabotto (ovvero verso sinistra). Preciso che stavo effettuando un trasporto di sangue urgentissimo e quindi circolavo con le sirene e lucciole accese. Giunto in corri- spondenza dell'impianto semaforico, la lanterna proiettava luce rossa, rallentavo e prima di giungere all'incrocio, vedevo dalla mia sinistra, in lontananza sopraggiungere un veicolo a forte velocità; improv- visamente l'auto impattava con la sua parte anteriore sinistra contro la parte anteriore sinistra dell'am- bulanza (…)». Gli agenti verbalizzanti attestavano che le dichiarazioni rese dai conducenti erano concordi in merito alle fasi semaforiche (fase di rosso per l'ambulanza; fase di verde per l'autovettura Jeep), risultando, al contrario, discordanti quanto all'uso, da parte del veicolo sanitario, dei dispositivi acustici d'emergenza. Tuttavia, sul luogo dell'evento, non venivano reperiti testimoni in grado di riferire in ordine a tale circo- stanza, per cui, una volta verificata l'urgenza del servizio di trasporto di sangue in essere al momento dell'urto, gli ufficiali della Polizia Municipale concludevano nel senso dell'operatività, quanto alla con- dotta tenuta dal sig. dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981. CP_2 L'istruttoria espletata, in questa sede, non ha fornito elementi utili, tali da poter giustificare una rivalu- tazione del materiale probatorio sopra illustrato. Infatti, nessuno dei testi escussi ha avuto modo di chiarire se i dispositivi sonori fossero attivi prima dell'impatto, non potendosi ritenere attendibile, relativamente a tale profilo, la dichiarazione della sola teste, sig.ra alla luce della sua pregressa conoscenza con parte attrice, come allegata e Tes_1 documentata da parte convenuta (all. A-B-C-D). In assenza di prove, dunque, volte ad attestare l'adozione, da parte del sig. di un comporta- CP_2 mento contrario alla comune prudenza e diligenza, sussistono, ancora una volta, i presupposti per rite- nere, quest'ultimo, esente da responsabilità”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Sostiene che il sinistro è pacificamente avvenuto a seguito dell'urto tra la vettura dell'appellante e l'am- bulanza, condotta da , il quale si immetteva nell'intersezione, nonostante il semaforo Controparte_2 proiettasse luce rossa nella propria direzione di marcia.
La vicenda, che sarebbe stata altrimenti di facile soluzione, è stata complicata dal fatto che, la vettura contravvenente l'art. 41 comma 11 C.d.S., fosse un'ambulanza. Rileva che tali veicoli, al pari degli altri mezzi di soccorso (adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze), sono autorizzati a non attenersi agli obblighi previsti dal Codice della Strada nel nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, come precisamente disciplinato dall'art. 177 del citato codice.
Tale norma, però, visto proprio l'eccezionale contenuto, al comma 2 prevede l'espressa necessità della ricorrenza di chiari e precisi requisiti, da provare ovviamente in maniera rigorosa e, più in dettaglio, che:
“I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
3 lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circola- zione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.” Sono quattro quindi gli elementi richiesti dalla legge per l'esonero dagli obblighi imposti dal C.d.S.:
- veicolo adibito a servizio di soccorso nell'espletamento di servizi urgenti;
- accensione di dispositivo acustico supplementare di allarme;
- accensione di dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
- rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
Evidenzia pertanto il fatto che, ad un esonero di portata straordinaria, corrisponde un'attenta disciplina parallela, a tutela della collettività, al fine di evitare che il contemperamento di interessi in gioco risulti ingiustificatamente sbilanciato.
Sostiene che tali quattro requisiti devono pertanto ricorrere, sempre e congiuntamente, per l'effettiva ap- plicazione dell'art. 177 C.d.S. e, ovviamente, l'onere di provarne la presenza incombe su colui che ha interesse a ottenere l'accertamento dell'applicazione della deroga: ovvero il conducente del mezzo di soc- corso. Trattasi chiaramente di mera applicazione del generale principio previsto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Nel caso in esame, nella sentenza impugnata tale norma è stata violata, avendo il Tribunale immotivata- mente invertito l'onere probatorio: infatti, invece che pretendere che fosse il conducente dell'autoambu- lanza a dimostrare di essersi attenuto alla norma specifica per i mezzi di soccorso, ha, al contrario, richie- sto all'attore di provare la mancanza degli elementi necessari, dandoli incomprensibilmente per presunti. Nella fattispecie era onere di provare sia l'avvenuto azionamento del dispositivo acu- Controparte_2 stico supplementare di allarme, sia di essersi attenuto alle regole di comune prudenza e diligenza.
Sostiene che tale prova non è emersa nel corso del giudizio e che, sostanzialmente, il Tribunale ha moti- vato la propria sentenza sul punto, riportando il fatto che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale di Modena), avesse deciso di applicare l'esimente prevista dall'art. 4 della Legge 689/81, secondo la quale
“Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Osserva che, così facendo, ha probabilmente ritenuto che anche i requisiti previsti per l'inapplicabilità degli obblighi imposti del codice della strada fossero stati accertati dagli Agenti di Pubblica Sicurezza, non avvedendosi del fatto che, i presupposti per l'applicazione delle due norme, sono differenti.
Difatti l'esimente di cui all'art. 4, L. 689/81, richiede esclusivamente “l'adempimento di un dovere o l'e- sercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”: pertanto la valutazione è chiaramente meno stringente, meno puntuale e meno severa di quella imposta dal Codice della Strada. Proprio per tali motivi, gli Agenti di Polizia, una volta ricevuta la dichiarazione che “dimostrasse” l'ur- genza del trasporto di materiale biologico, ritenuta provata l'unica circostanza necessaria per decidere sull'applicazione dell'art. 4 L. 689/81, hanno completato la propria istruttoria senza ulteriori indagini, non indispensabili ai loro fini.
Richiama l'ulteriore dichiarazione contenuta nel verbale, ove gli Agenti intervenuti precisano, lascian- done l'eventuale accertamento alle opportune sedi, che “non si raccoglievano elementi certi atti a stabilire se i dispositivi acustici d'emergenza del veicolo sanitario fossero realmente attivati o spenti” (doc. 1 fasc. I grado appellante).
4 Lamenta quindi l'errore del Tribunale nel valutare le due differenti norme, in quanto il Giudice di prime cure scrive nella propria sentenza “L'istruttoria espletata, in questa sede, non ha fornito elementi utili, tali da poter giustificare una rivalutazione del materiale probatorio sopra illustrato” e, sostanzialmente, tale “materiale probatorio sopra illustrato” altro non era che il verbale degli Agenti di Polizia Municipale relativo all'urgenza dell'intervento.
Ribadisce che, da tale verbale, non è emerso nulla con riferimento all'attivazione di dispositivi acustici, (uso negato dall'appellante) o al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, la cui prova era a carico del conducente del mezzo di soccorso.
A tale ultimo riguardo osserva che, se è vero che vi è la facoltà dei conducenti dei mezzi di soccorso di contravvenire alle norme del C.d.S., pur tuttavia ciò deve avvenire con la premura di accertarsi che, i restanti utenti della strada, abbiano effettivamente compreso la situazione di emergenza e pertanto di pe- ricolo;
tale premura rientra infatti nella responsabilità per il comportamento imprudente altrui, purché prevedibile, in merito a cui l'art. 177 C.d.S. non compie alcun esonero, anzi richiama espressamente la necessità di prudenza e diligenza ( cita, al riguardo, Cass.n.28178/2021, su un caso analogo).
Rileva che, nel caso di specie, tali doveri non sono stati osservati, trattandosi di un incrocio con scarsa visibilità, che avrebbe richiesto maggiore attenzione e prudenza, come anche riferito dal teste Tes_2
“La vidi (l'autoambulanza n.d.r.) quando uscì fuori e si scontrò con l'auto di che non potè Parte_1 impedire l'urto perché la visuale era azzerata…confermo che la visuale è azzerata dalla casa d'angolo”. Il tutto, ovviamente, aggravato dell'assenza di segnalazioni acustiche di allarme. Con il secondo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_1 Sul punto rileva che il Tribunale ha fondato tale giudizio sul fatto della “…sua pregressa conoscenza con parte attrice, come allegata e documentata da parte convenuta (all. ).”. CP_6
Osserva che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto di documentazione tardivamente depositata da come già tempestivamente eccepito nel precedente grado di giudizio. CP_1
In ogni caso rileva che non è vero che la testimone ha dichiarato “di non conoscere la parte su istanza della quale veniva chiamata a deporre”, ma ha dichiarato “Sono stata rintracciata con una richiesta pub- blicata dal sig. nella sua pagina Facebook con cui cercava testimoni dell'incidente e ho risposto Parte_1 al suo annuncio”, nulla più. Quindi non vi è stata nessuna dichiarazione di conoscenza o mancata conoscenza della parte, anzi l'am- missione di essere in contatto con mediante i “social network” che, come noto, danno la Parte_1 possibilità di visualizzare le pagine altrui solo se esiste un contatto fra le due persone.
Aggiunge che, peraltro, non si sarebbe comunque trattato di una testimonianza decisiva, visto l'onere a carico di controparte e mai assolto, ma avrebbe semplicemente sgombrato il campo da possibili dubbi.
Conclude chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causa- Controparte_2 zione del sinistro del 29.09.2019 e, per l'effetto, la sua condanna, in solido con il proprietario del mezzo
, e con la compagnia assicurativa a rifondere il Controparte_2 Controparte_1 danno subito mediante il pagamento della somma complessiva di € 20.300 (danno non patrimoniale alla persona per inabilità temporanea, e spese relative a certificazioni e cure), oltre interessi, svalutazione non- ché spese legali per assistenza stragiudiziale per € 1.400 oltre oneri di legge, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
5 Sostiene che il Tribunale ha espressamente affermato che l'uso congiunto del dispositivo acustico supple- mentare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, esime dal rispetto delle norme del codice della strada, ma non anche da quelle di comune prudenza e diligenza.
Tuttavia, aggiunge che il Tribunale ha altresì dichiarato che le dinamiche del sinistro erano state ricostruite dagli Agenti della Polizia locale, sopraggiunti sul posto, sulla base della posizione statica dei veicoli post- urto, dei danni riportati dagli stessi e dalle dichiarazioni dei conducenti coinvolti Tenuto conto di tali elementi, caduti evidentemente sotto la percezione diretta dei verbalizzanti, il Giudice ha evidenziato che la Polizia Municipale aveva concluso nel senso dell'operatività, quanto alla condotta tenuta dal dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981 e l'istruttoria espletata, in questa CP_2 sede, non ha fornito elementi utili tali da poter giustificare una rivalutazione di detto materiale probatorio.
Quindi, il Tribunale ha ritenuto che la valutazione qualificata della Polizia intervenuta ha consentito di affermare la sussistenza dell'esimente per l'ambulanza, con conseguente responsabilità del di Parte_1 non avere immediatamente arrestato la marcia, arresto a cui sarebbe stato tenuto anche in caso di sola luce blu lampeggiante, come ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass.n.24990/14) che prevede che, anche la violazione da parte dell'operatore di polizia del generale obbligo di prudenza, non esonera gli altri conducenti dei veicoli dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione d'emergenza. Aggiunge che, vista la documentata situazione di grave emergenza (trasporto di sacca di sangue urgente) non è oggettivamente credibile che l'ambulanza non avesse i dispositivi acustici in funzione.
Sul secondo motivo di appello, sostiene che il Tribunale ha correttamente ritenuto inattendibile la depo- sizione del teste la quale, dopo avere confermato di avere sentito solo l'impatto ma non le Tes_1 sirene, ha precisato testualmente “Non mi fermai a prestare soccorso, poiché c'erano già molte persone intervenute…Sono stata rintracciata con una richiesta pubblicata dal sig. nella sua pagina Fa- Parte_1 cebook con cui cercava testimoni dell'incidente e ho risposto al suo annuncio”.
Osserva che dal verbale della Polizia Municipale risulta che non fosse presente alcun testimone, mentre, le foto prodotte, attestano che vi fosse una pregressa conoscenza del teste con l'appellante, da questa negata (ha riferito di avere risposto ad un annuncio su Facebook) e che tali fatti sono sufficienti a ribadire l'assoluta inattendibilità di detto testimone. Osserva ancora che la presenza di terzi non è stata mai stata indicata neppure nella richiesta danni stra- giudiziali ove - quanto alla dinamica – si è fatto esclusivo riferimento al verbale dell'Autorità. Conclude quindi chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata accertare quanto spettante all'attore nei limiti dell'ammontare dell'obbligazione risarcitoria complessiva a carico di da determi- CP_1 narsi tenuto conto della percentuale di responsabilità concretamente accertata a carico del conducente dell'ambulanza tg FL 078ZL e sulla base del quantum concordato tra le parti (€ 20.300 quale valore com- plessivo del danno) con spese di entrambi i gradi compensate
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 03.06.2025, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. L'art. 177 comma 2 del C.d.S. prevede espressamente quanto segue “ I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acu- stico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti
a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
6 stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.”. Il Tribunale ha correttamente affermato sul punto: “Come recita testualmente l'art. 177, comma 2, Cod. Strada e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il condu- cente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (cfr. Cass. civ., sez. IV, n. 976 dell'11.06.2013)”. Ebbene, nel caso in esame, dal verbale degli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo del sini- stro (doc.1 fasc. I grado appellante), è emerso che le dichiarazioni rese dai conducenti erano concordi in merito alle fasi semaforiche (fase di rosso per l'ambulanza; fase di verde per l'autovettura Jeep), mentre erano invece discordanti quanto all'uso, da parte del veicolo sanitario, dei dispositivi acustici d'emer- genza. Ciò premesso, esaminando le modalità del sinistro stradale dal lato del conducente dell'ambulanza, si osserva che, dall'espletata istruttoria, non è emersa alcuna prova del fatto che fosse stato azionato il di- spositivo acustico di emergenza, richiesto congiuntamente a quello di segnalazione visiva a luce lampeg- giante blu, ai sensi e per i citati effetti di cui all'art. 177 comma 2 C.d.S.
A tale riguardo si conferma la non attendibilità delle dichiarazioni della teste in quanto dal Tes_1 verbale della Polizia Municipale non risulta alcun testimone e così la presenza di terzi non è stata neppure indicata nella richiesta danni stragiudiziali, ove si è fatto esclusivo riferimento al verbale della Polizia
Municipale intervenuta.
Ed ancora, si osserva che, il conducente dell'autoambulanza, ha violato le regole di comune prudenza e diligenza che gli imponevano di sincerarsi dell'eventuale avvenuto impegno dell'incrocio da parte di altri veicoli e, quindi, di moderare la velocità al fine di effettuare tale verifica, tenendo una condotta pruden- ziale, resa necessaria dalla pacifica consapevolezza di aver superato un semaforo rosso.
La dichiarata colpa del conducente dell'ambulanza (per le suddette ragioni), non può tuttavia ritenere superata la presunzione posta a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., posto che il giudice deve comunque verificare se anche l'altro conducente, coinvolto nel sinistro, abbia tenuto una condotta di guida corretta (Cass.n.124/2016, Cass.n.1244/2008; Cass.n.23431/2014).
Ebbene, esaminando le modalità del sinistro stradale dal lato dell'appellante, si osserva che questi avrebbe potuto e dovuto comunque percepire l'arrivo dell'ambulanza, che aveva azionato il dispositivo di segna- lazione visiva a luce lampeggiante in un'ora notturna (erano le ore 22:45) e comunque avrebbe potuto e dovuto moderare la velocità del veicolo, nell'approssimarsi ad un incrocio a visibilità ridotta. Tale ultima circostanza è stata confermata dal teste , sentito all'udienza del 16.03.2022, il Tes_2 quale ha dichiarato: “La vidi (l'ambulanza n.d.r.) quando uscì fuori e si scontrò con l'auto di Parte_1 che non potè impedire l'urto perché la visuale era azzerata…confermo che la visuale è azzerata dalla casa d'angolo”. Sostanzialmente, quindi, si deve ritenere applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto non è stato possibile addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa e tenuto conto del fatto che “la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è
7 proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa” (Cass.n. 7479/2020). Passando quindi alla quantificazione del risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) si riba- disce che, già nel corso del giudizio, con note a firma congiunta del 13.01.2023, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sul punto e di averlo quantificato in complessivi € 20.300.
Pertanto alla riconosciuta pari responsabilità, consegue che risulta dovuta all'appellante la somma di 10.150, oltre interessi legali decorrenti dal 13.01.2023 fino al saldo effettivo.
Non è invece dovuto il richiesto rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza (ex plurimis, ordinanza Cass.n.15732/2022), le spese stra- giudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente di cui deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che le abbia sostenute, allegando alla domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.). Ciò non è invece avvenuto nel caso in esame in cui l'appellante si è limitato a depositare una nota di dette spese, senza tuttavia dare prova dell'effettivo pagamento sostenuto.
Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014
e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 29.09.2019 e, per l'effetto:
- condanna , e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
a pagare a la somma di € 10.150 oltre interessi legali decorrenti dalla data del 13.01.2023 Parte_1 fino al saldo effettivo;
- condanna , e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo Parte_1 grado, in complessivi € 264,00 per spese ed € 5.077 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8