Articolo 13 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 12Articolo 14
Versione
10 novembre 1984
>
Versione
25 giugno 1994
Art. 13. (( 1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclu sione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994