Decreto cautelare 29 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Sentenza 15 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01428/2025REG.PROV.COLL.
N. 03764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2023, proposto da
Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OS IA BU e CE RR, rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
nei confronti
Regione Abruzzo, IC MO LF, RI AT UL, NT D'ES, EL AT, ED Di OV, AN PP, TO Di PA, BI NT, IO LI, RA Di MM, NC BU, AC IT, AR AR, CE TR, ES IU, TI BU, UN IU, DO TR, MI IU, DI BU, NI FI, RA D'LI, EO ON, PO NC, EL UR, TO D'SI, IO MB, PI DE ST, non costituiti in giudizio;
IA OL, RG DE ST, GI DE ST, EL NE, ET IA, AN Di IR, DI Di IR, AL UL, LA AN, LU LM, CA IM, IU Di OV, BE RE, MU RR, LD RR, TO EF TR, NC Di LE, RI RR, MO BU, LU RI, RC LA, PA UL, IU D'ZI, DI RO, AN RR, NC RR, AN NA, RO TR, IU TT, IN BU, AR BU, TO Di EN, NA Di TO, NO AN, CO TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00104/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OS IA BU e CE RR, nonché di IA OL, RG DE ST, GI DE ST, EL NE, ET IA, AN Di IR, DI Di IR, AL UL, LA AN, LU LM, CA IM, IU Di OV, BE RE, MU RR, LD RR, TO EF TR, NC Di LE, RI RR, MO BU, LU RI, RC LA, PA UL, IU D'ZI, DI RO, AN RR, NC RR, AN NA, RO TR, IU TT, IN BU, AR BU, TO Di EN, NA Di TO, NO AN e CO TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Iannotta, Colagrande, Floridi in sostituzione di Rencricca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto da CE RR e OS IA BU contro il Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo e la Regione Abruzzo, con l’intervento ad adiuvandum dei maestri di sci (in numero di 63) appartenenti allo stesso Collegio Regionale, elencati nell’epigrafe, per l’annullamento:
- della deliberazione (di estremi sconosciuti) del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo e della conseguente nota del relativo Presidente del 4.10.2022 di convocazione della “ Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci Abruzzo e di rappresentante al Collegio Nazionale ” per il giorno 12.11.2022 da cui sono state escluse le ricorrenti siccome ritenute non aventi diritto al voto con implicito rigetto della richiesta di autotutela formulata da queste ultime con nota del 29.09.2022;
- dell’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo (e dei relativi atti di adozione e approvazione) istitutivo di un “ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività ” come interpretato ed applicato con gli impugnati atti del Collegio Regionale;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, tra cui la delibera del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo dell’11.02.2022 nella parte in cui ha disposto la “ approvazione iscritti Albo 2022 alla data del 11 febbraio 2022 aventi diritto al voto ” e indetto l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle suddette cariche per il giorno 14.5.2022 (poi rinviata a data da destinarsi) con invio della relativa convocazione ai soli ritenuti “aventi diritto al voto” da cui risultano escluse le ricorrenti;
- per quanto occorra, della nota del Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione Abruzzo del 4.10.2022 con la quale è stato sostanzialmente negato l’esercizio dei poteri regionali di vigilanza invocato con la nota pec delle ricorrenti del 29.9.2022.
1.1. Il tribunale ha dato atto delle seguenti deduzioni delle ricorrenti:
- di essere maestre di sci alpino, per avere superato la relativa selezione e il relativo esame di abilitazione, e di essere state, per la stagione 2021/2022, impossibilitate all’esercizio dell’attività professionale per maternità;
- di ritenere di fare comunque parte del Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo e di avere quindi diritto a partecipare all’attività amministrativa del Collegio medesimo;
- di non avere ricevuto alcuna comunicazione dell’Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche elettive (membri del Consiglio direttivo e delegato Collegio Nazionale) e perciò di essere state illegittimamente escluse dall’elettorato attivo e passivo in ragione della loro inclusione nell’Elenco Speciale Maestri di sci non attivi previsto dall’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale.
1.2. Il tribunale, dopo avere riepilogato le articolate vicende cautelari, di primo e di secondo grado, che hanno caratterizzato il giudizio, ha, in via preliminare, respinto le eccezioni di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e di irricevibilità per tardività, nonché l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, tutte formulate dal Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo.
Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum .
1.3. Nel merito, il tribunale - esposte le censure delle ricorrenti e ricostruito il quadro normativo di riferimento - ha deciso come segue, dichiarando di voler fare applicazione del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”:
- ha esaminato in primo luogo la censura inerente l’inefficacia dell’art. 2 del Regolamento istitutivo dell’ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività , in quanto inserito all’interno del “ Regolamento del Collegio regionale maestri di sci –Abruzzo ”, che è stato “approvato” dall’Assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo del 28 giugno 2021 ma non dalla Regione: la censura è stata ritenuta fondata perché l’art. 13, comma 5, della legge n. 81/1991 prevede che “ La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale ” ed il comma 3 del medesimo art. 13 attribuisce all’Assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci il potere di <adottare> i Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo e analoga disposizione è stata introdotta dalla Regione Abruzzo con l’art. 16, comma 3, lett. d) della L.R. 39/2012. Ha interpretato le norme nel senso che: “ all’autorità regionale competente è riservato, per espressa ed inderogabile disposizione di principio di rango statale, il potere di<approvazione> del Regolamento da esercitarsi a seguito della <adozione> del medesimo ad opera dell’Assemblea del Collegio ” (punto 5.1. della sentenza);
- ha quindi esaminato e ritenuto fondata la censura inerente l’illegittimità dell’art. 2 del Regolamento anche per contrasto con le previsioni normative di rango statale (art. 13, comma 3, lett. d) della L. n.81/1991) e regionale (art. 16, comma 3, lett. d), della L.R. n. 39/2012) che circoscrivono il potere regolamentare dell’Assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci alla sola adozione di “ regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo ”, con conseguente mancanza di una copertura normativa, di rango statale o regionale, della potestà di creare ex novo un Elenco Speciale Maestri di sci non in attività “ non contemplato dal vigente ordinamento, che si aggiunge ed anzi si contrappone all’albo professionale dei maestri di sci in attività ” (punto 5.2 della sentenza);
- ha infine ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 e 2, della legge regionale n. 39 del 2012, interpretato nel senso che limiti la partecipazione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci dei soli iscritti all’albo della Regione, ponendosi quindi in contrasto con la normativa statale di principio di cui all’art. 13, comma 1, della legge quadro n. 81 del 1991; ha tuttavia ritenuto che difettasse, nel caso di specie, l’ulteriore requisito della rilevanza “ in quanto il ricorso può trovare accoglimento sulla base della fondatezza delle questioni già dinanzi esaminate ” (punto 6 della sentenza).
1.5. Accolto il ricorso e, per l’effetto, annullati gli atti impugnati, le spese processuali sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e poste solidalmente a carico del Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo e della Regione Abruzzo ed a favore, rispettivamente, delle ricorrenti, nell’importo di € 4.000,00, e degli intervenuti, nell’importo di € 2.000,00.
2. Il Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo ha proposto appello con nove motivi.
Le ricorrenti RR e BU e trentacinque degli intervenuti del primo grado si sono costituiti per resistere all’appello.
Non si è invece costituita la Regione Abruzzo.
2.1. Con ordinanza cautelare del 26 maggio 2023, n. 2127 è stata respinta l’istanza dell’appellante di sospensione dell’esecutività della sentenza.
2.2. In data 19 giugno 2023 parte appellante ha depositato un’istanza di deferimento all’Adunanza plenaria delle questioni, ritenute di massima e di particolare importanza e urgenza, esposte come segue:
<< I) se il contrasto tra una Legge quadro (L. n. 81/1991 – Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e una Legge Regionale (L.R. Abruzzo n. 39/2012 – Disciplina della professione di maestro di sci), possa essere risolto direttamente dal Giudice amministrativo senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione ritenuta dalla stessa sentenza impugnata non manifestamente infondata, pur avendo ritenuto inequivoca la formulazione della Legge Regionale e senza tener conto della necessaria lettura e ridefinizione dei principi delle leggi cornice, precedenti alla riforma costituzionale del 2001, in relazione alla possibile riconduzione della materia alla competenza residuale esclusiva delle Regioni;
II) se il Giudice amministrativo possa fare applicazione di un Regolamento regionale (n. 3/1999), approvato in base a una Legge Regionale (Legge regionale n. 94 del 16 ottobre 1996), abrogata da una successiva Legge Regionale (n. 39/2012), che ha riformato la materia: Legge Regionale con la quale il Regolamento regionale precedente risulta in contrasto, attribuendo prevalenza quindi al Regolamento previgente sulla legge vigente, con sostanziale effetto disapplicativo della Legge Regionale ritenuta contrastante con la Legge cornice nazionale. >>.
L’istanza è stata respinta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 184 dell’11 luglio 2023.
2.3. All’udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche delle parti costituite.
3. In via preliminare, va dato atto che, a seguito della mancata sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza, nonché dell’introduzione di un ulteriore ricorso iscritto al T.a.r. per l’Abruzzo col n. 137/2023 R.G. e dell’adozione di un’ordinanza cautelare in tale ultimo giudizio, è accaduto quanto segue:
- la Regione Abruzzo ha nominato un Commissario Straordinario per l’indizione delle elezioni del Collegio Regionale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39/2023 del 1° giugno 2023 notificato il 10 giugno 2023;
-il Commissario Straordinario il 13 giugno 2023 ha pubblicato un avviso volto ad individuare i maestri di sci che avevano cessato l’attività impegnandosi a convocare, a fine luglio 2023, l’Assemblea elettiva per il rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e del rappresentante del medesimo Collegio in seno al Collegio Nazionale;
- con nota commissariale n. 118 del 6 luglio 2023 è stata convocata l’Assemblea elettiva del Collegio Regionale dei Maestri di sci Abruzzo – Anno 2023 per il 31 luglio 2023 e sono state definite le modalità di presentazione delle candidature;
- le elezioni si sono effettivamente svolte il 31 luglio 2023, in costanza della L.R. n. 39/2012, nel testo vigente alla data di proposizione dell’appello in esame, stante l’indizione dell’assemblea elettiva del 6 luglio 2023 (adottata in esecuzione della pronuncia impugnata).
3.1. Inoltre la Regione Abruzzo (dopo la nota commissariale n. 118 del 6 luglio 2023) è intervenuta sulla L.R. 39/2012 così modificandola:
- con l’art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 10 luglio 2023 n. 33, a decorrere dal 13 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, della medesima legge), è stato modificato l’art. 16, comma 1, L.R. 39/2012 prevedendo che: È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale nonché i maestri di sci residenti nel territorio della Regione che abbiano cessato l'attività per anzianità e per invalidità ;
- con l’art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2023 n. 33, a decorrere dal 13 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, della medesima legge), è stato modificato l’art. 16, comma 2, lett. a), L.R. n. 39/2012 prevedendo che: Sono organi del Collegio: a) l'assemblea costituita da tutti i membri del collegio ;
- con l’art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 10 luglio 2023 n. 33, a decorrere dal 13 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, della medesima legge), è stato introdotto l’art. 16 bis L.R. 39/2012 prevedendo che: 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento, approva i regolamenti per il funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) .
3.2. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. il 21 ottobre 2024 il Collegio Regionale appellante ha fatto presente che la modifica legislativa non esclude l’interesse ad ottenere la riforma della sentenza appellata, non solo in ragione della condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, ma anche al fine di accertare la correttezza del proprio operato tenuto conto della legge regionale n. 39/2012, alla cui applicazione era tenuto.
3.2.1. Considerato che con la memoria di replica depositata il 31 ottobre 2024 il Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo ha ribadito la permanenza del proprio interesse alla decisione e considerato altresì che le elezioni si sono svolte in costanza della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, prima quindi dell’entrata in vigore della legge regionale del 10 luglio 2023, n. 33, l’appello va esaminato nel merito.
4. Dal punto di vista logico-giuridico vanno esaminati in via prioritaria i motivi secondo, terzo e quarto, con i quali si censura il rigetto delle eccezioni in rito.
4.1. I motivi sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
4.2. Il secondo motivo – sull’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati nei maestri di sci inseriti nell’elenco delle candidature ammesse al rinnovo delle cariche elettive del Collegio Regionale – è privo di pregio, sia perché, come correttamente ritenuto in sentenza, i maestri di sci predetti non sono “ titolari di alcuna posizione consolidata di vantaggio da preservare ” (in quanto titolari di mera aspettativa all’elezione), sia perché, prima della scadenza del termine per ricorrere, diversi candidati sono intervenuti in giudizio, spiegando peraltro intervento ad adiuvandum .
Il precedente giurisprudenziale richiamato nell’atto di appello (Cons. Stato, V, n. 1058/2012) non è pertinente poiché riferito al rito speciale dell’art. 129 c.p.a., per il “ giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali ”.
4.3. Il terzo motivo – sull’irricevibilità del ricorso di primo grado per essere stato proposto oltre il termine di legge decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio Regionale dell’avviso dell’Assemblea elettiva – trascura di considerare che quest’ultima pubblicazione è priva dell’effetto tipico della pubblicità legale, in mancanza di un’apposita disposizione normativa che attribuisca tale effetto e, anzi, in presenza della disposizione, incompatibile con l’assunto dell’appellante, dell’art. 5 del Regolamento, che prevede la convocazione dell’Assemblea elettiva a mezzo di “ avviso scritto inviato con posta elettronica certificata ”. Si tratta, come correttamente ritenuto in sentenza, dell’<< unico strumento idoneo a garantire la conoscenza legale della convocazione, anche al fine di consentire la presentazione delle candidature, che deve avvenire nella medesima forma (cfr. artt. 6 e 6 bis del Regolamento) >> (punto 2.2 della sentenza).
D’altronde, come dedotto già col ricorso di primo grado (riportato solo parzialmente nel ricorso in appello, in modo che ne risulta travisato il senso), e come è consequenziale all’esclusione delle ricorrenti dall’elettorato attivo e passivo, le stesse non sono state destinatarie di alcun avviso, e risultano aver appreso soltanto alla fine del mese di settembre 2022 dell’esistenza delle determinazioni del Collegio Regionale impugnate in quanto preclusive della partecipazione alla procedura elettiva.
Il ricorso è perciò tempestivo, non avendo l’appellante dimostrato che le ricorrenti fossero venute a conoscenza della convocazione dell’assemblea elettiva prima di tale ultima data.
4.4. Col quarto motivo è riproposta l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado perché, nelle more del giudizio, le ricorrenti, avendo versato per l’anno 2023 la quota per l’iscrizione all’albo ai fini dell’esercizio della professione, quindi non essendo più inserite nell’Elenco speciale, non avrebbero più interesse a contestare il Regolamento.
Secondo l’appellante, una volta assicurato l’inserimento delle ricorrenti nelle liste elettorali, sia per il rinnovo della carica di componente del Consiglio direttivo sia per l’individuazione del rappresentante al Collegio Nazionale (come deliberato dal Consiglio direttivo il 12 dicembre 2022, per l’assemblea elettiva del 23 dicembre 2022, in pendenza di giudizio), l’interesse allo svolgimento dell’assemblea elettiva con la massima partecipazione non sarebbe stato più “componente dell’interesse legittimo delle ricorrenti”. Deduce che, in caso contrario, il ricorso si tramuterebbe in un’inammissibile azione popolare (in contrasto con i principi affermati, tra le altre, dalla decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, n. 4/2011) ed inoltre si avrebbe la violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
4.4.1. Entrambi gli assunti sono privi di pregio poiché - oltre al fatto che l’inserimento delle candidature delle ricorrenti non ha rispettato i termini dell’art. 6 del Regolamento - la restrizione dei partecipanti alla procedura elettorale influisce sulla presentazione di altre candidature ed ha comunque un’indiscutibile incidenza sull’esito del voto, che – proprio perché non quantificabile ex ante , come dedotto dall’appellante – vizia ab origine l’intera procedura, coinvolgendo necessariamente la posizione delle ricorrenti, anche a seguito del loro inserimento tra gli eleggibili.
Queste ultime vantano quindi un interesse concreto ed attuale al valido e legittimo svolgimento dell’intera procedura, non essendo mosse soltanto da un astratto interesse generale alla legittimità dell’azione amministrativa. In tale senso va intesa la precisazione della sentenza appellata secondo cui la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, nel rispetto dei principi fondamentali dell’art. 13 della legge n. 81/1991, risponde alla finalità “ di non vedere alterato l’esito della consultazione in conseguenza della limitazione dell’elettorato attivo o passivo determinata dagli atti impugnati ” (punto 2.3 della sentenza).
5. Per completare la trattazione delle questioni processuali, va detto del quinto motivo di appello, col quale si censura la sentenza perché il T.a.r., pur avendo ammesso l’intervento volontario dei 63 maestri di sci ad adiuvandum , avrebbe omesso di considerare che gli stessi non avrebbero prodotto alcuna documentazione giustificativa a sostegno della propria legittimazione (art. 64, comma 4, c.p.a.) ed invece il Collegio Regionale, con nota del segretario regionale del 4 novembre 2022, esibita in giudizio, avrebbe dimostrato l’assenza di una posizione giuridica comune, in quanto “ molti dei maestri interventori non risultano iscritti né nell’Albo ordinario, né nell’Elenco speciale; altri compaiono nella lista elettorale; altri ancora hanno rinunciato alla candidatura; altri figurano nell’Albo ordinario dei maestri in attività de quindi hanno potuto presentare la loro candidatura ”.
5.1. Il primo profilo di censura è infondato perché la legittimazione a ricorrere si basa sulla qualifica di maestri di sci abruzzesi degli intervenuti, per di più autori - come sottolineato con la memoria di costituzione in appello – dell’invito all’autotutela formulato il 5 ottobre 2022.
5.2. Il secondo profilo di censura risulta superato già dalla motivazione della sentenza, che pienamente si condivide nella parte in cui argomenta che i predetti sono “ mossi dall’interesse comune, meritevole di tutela, a che l’attività dell’organo di autogoverno della professione sia svolta nel rispetto della legge al fine di evitare l’invalidità delle operazioni elettorali ove svolte in carenza di adeguate garanzie di partecipazione plenaria degli iscritti al Collegio medesimo ” (punto 2.4 della sentenza).
Rispetto all’unicità ed alla comunanza di tale interesse, è irrilevante la distinzione di posizioni ribadita dall’appellante, anche nei confronti di coloro che (in quanto maestri di sci residenti in Abruzzo), pur non risultando in regola con la quota di iscrizione, ben potrebbero regolarizzare l’appartenenza al Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo. Tra l’altro, questi ultimi - ascrivibili all’unica tra le diverse posizioni che potrebbe presentare profili di non attualità dell’interesse - risultano essere in numero particolarmente esiguo tra coloro che sono intervenuti in giudizio, per la gran parte iscritti all’albo ordinario (cfr. la detta nota del segretario generale).
5.3. Il quinto motivo di appello va respinto.
6. Nel merito vanno trattati congiuntamente, perché connessi, il primo, sesto, settimo e nono, dei motivi di appello.
6.1. Il primo rinvia alle censure espresse nella premessa del ricorso in appello, laddove il Collegio Regionale sostiene che la sentenza del T.a.r. sarebbe errata perché avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 39/2012, nella parte in cui, avendo limitato l’appartenenza al Collegio Regionale ai soli maestri iscritti all’albo professionale e, quindi, ai soli maestri in esercizio, si sarebbe posto in contrasto con il principio fissato dalla legge quadro. Secondo l’appellante, avrebbe dovuto assumere carattere prioritario l’esame, da parte del T.a.r., dei profili relativi al rapporto tra legge statale e legge regionale e quindi all’eventuale illegittimità costituzionale della legge regionale, risolvibile esclusivamente attraverso la rimessione della questione alla Corte Costituzionale: avendo invertito l’ordine logico-giuridico della decisione ed avendo tuttavia affermato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ma non avendo investito la Corte Costituzionale per aver reputato il difetto del requisito della rilevanza, il primo giudice avrebbe finito per disapplicare la norma regionale, pur nella vigenza della medesima.
6.2. Col sesto motivo l’appellante sostiene che l’intervento legislativo regionale di cui alla legge n. 39/2012 – Disciplina della professione di maestro di sci andrebbe ascritto non solo alla materia delle “professioni” di potestà legislativa concorrente ma anche alla materia del “turismo”, che rientra nella competenza legislativa regionale residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione.
Sarebbe perciò errata la sentenza nella parte in cui ha affermato che detto intervento legislativo rientrerebbe nella materia delle “professioni”, soggiacendo ai principi dettati dallo Stato, nel caso di specie dalla legge quadro n. 81/1991, dai quali il legislatore regionale non avrebbe potuto discostarsi.
6.3. Col settimo motivo è censurato l’accoglimento del motivo di ricorso concernente l’inefficacia del Regolamento per la mancata approvazione da parte della Regione Abruzzo, sostenendo l’appellante che la legge regionale n. 39/2012 non avrebbe previsto alcun passaggio amministrativo di approvazione da parte della Regione dei Regolamenti adottati dall’Assemblea del Collegio Regionale e che, nel caso di specie, l’adeguamento alla legge regionale n. 39/2012 si è avuto col Regolamento adottato dall’Assemblea del Collegio Regionale del 23 novembre 2013 (e non del 28 giugno 2021, come affermato in sentenza).
Dato quanto sopra, sempre ad avviso dell’appellante, l’art. 16 della legge regionale n. 39/2012, in parte qua , laddove prevede la sola “adozione” del Regolamento da parte dell’Assemblea, non sarebbe stato disapplicabile a favore dell’art. 13, comma 5, della legge quadro n. 81/1991, che invece richiede anche la “approvazione” da parte della Regione, ma il contrasto sarebbe stato risolvibile solo mediante rimessione alla Corte Costituzionale.
In merito, poi, all’affermazione del T.a.r. secondo cui sarebbe ancora in vigore, perché non formalmente abrogato, il Regolamento n. 3/1999, l’appellante obietta che l’abrogazione espressa della legge regionale n. 94/1996 (disposta dall’art. 27 della legge regionale n. 39/2012) avrebbe comportato anche l’abrogazione del detto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 delle preleggi (da ritenersi applicabile anche ai regolamenti).
6.4. Col nono motivo, l’appellante, ritornando sulla questione posta in premessa, fatta oggetto del primo motivo, censura l’affermazione del tribunale circa il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale n. 39/2012, osservando come, trattandosi di norma in vigore, il Collegio Regionale non avrebbe potuto non farne applicazione “ sia nella parte in cui non prevede l’approvazione dei regolamenti del Collegio da parte della Regione, sia nella parte in cui ha limitato la partecipazione al Collegio e all’Assemblea, compresa quella elettiva, ai soli iscritti all’Albo professionale regionale ”.
7. I motivi esposti non meritano, nel complesso, favorevole apprezzamento, pur dovendo essere parzialmente corretta la motivazione della sentenza di primo grado.
7.1. Questa va interamente confermata nella parte in cui (ai punti 4, 4.1, 4.2) ha ricostruito come segue il quadro normativo di riferimento:
<< […] trova la sua fonte di regolamentazione, a livello statale, nella L. 08/03/1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e, a livello regionale, nella L.R. 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) che ha interamente sostituito la previgente disciplina di cui alla L.R. n. 94/1996, n. 94.
4.1. Come ha avuto modo di rimarcare il Giudice delle Leggi (Corte cost., Sent. 28-11-2013, n. 282) la legge cornice 8 marzo 1991, n. 81 reca i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono uniformarsi, anche in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131).
Già nel previgente assetto delineato dal sistema di riparto delle competenze legislative ante riforma del Titolo V, la Corte costituzionale aveva osservato “che la l. 8 marzo 1991, n. 81 (legge quadro) sulla professione di maestro di sci fissa principi fondamentali per la legislazione in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, al fine di assicurare standards minimi di preparazione tecnico-culturale per l'accesso alla professione di maestro di sci di larga diffusione” (Corte cost.,18/07/1991, n. 360).
Allo Stato, in altre parole, è riservata una funzione direttiva, finalizzata alla salvaguardia di interessi e valori unitari, che devono trovare applicazione in tutto il territorio nazionale, mentre alle Regioni spetta adeguare i criteri orientativi contenuti nella normazione di principio alle esigenze ed ai valori legati alla specialità del proprio territorio (Corte Costituzionale sent. nn.83/1982, 153/1985 e 177/1988).
Nella vigenza del nuovo art. 117 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la disciplina inerente all’esercizio della professione di maestro di sci è stata ricondotta nelle materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, indicate dall'art. 117, terzo comma, Cost. e, nello specifico, nella materia «professioni» (Corte cost., Sent., 28-11-2013, n. 282) in ordine alla quale la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (Corte cost., 26/07/2005, n. 319).
Con la legge 5 giugno 2003, n. 131 sono state dettate disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento alla predetta legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'art. 1 della ridetta legge n. 131/2003, ribadito al comma 3 che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, da quelli desumibili dalle leggi statali vigenti, ha delegato il Governo, al comma 4, ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, Cost..
La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, spettante allo Stato, è avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 30 del 2006.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni è la riserva a favore dello Stato per l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché per l’istituzione di registri professionali e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad essi (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132).
4.2. Ebbene, da quanto sopra esposto discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Collegio resistente con memoria di replica ex art. 73 c.p.a. depositata il 21.01.2023, l’intervento legislativo di cui alla L.R. n.39/2012, pur intercettando marginalmente la materia del turismo riconducibile alla competenza regionale residuale ex art. 117, quarto comma Cost., deve essere ascritto, nei suoi tratti essenziali, alla materia <professioni> di potestà legislativa concorrente.
La legge regionale n. 39/2012, peraltro, interseca anche ambiti riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'art. 117, c. 2, lett. g) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, per quanto attiene alla istituzione di ordini e Collegi cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi professionali (Corte cost. sentenza n. 405 del 24 ottobre 2005), nonché alla tutela della concorrenza, di matrice eurounitaria, parimenti riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. e).
In definitiva, gli spazi dell’intervento legislativo regionale in materia di professione di maestro di sci appaiono, quindi, fortemente ridimensionati dovendo la legge regionale conformarsi non solo alle materie di legislazione esclusiva statale di interesse specifico ed ai principi fondamentali definiti dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, ma anche al quadro ordinamentale che deriva dagli altri principi costituzionali e dai principi dell’Unione europea. >>.
7.1.1. Detta ricostruzione non risulta specificamente contestata da parte appellante, non apparendo, in particolare, idonee allo scopo le deduzioni di cui al sesto motivo di appello (riferite peraltro al solo punto 4.2, riportato da ultimo).
Va precisato che sono irrilevanti ai fini della decisione sia la Relazione della I Commissione consiliare permanente allegata quale parte integrante al verbale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – IX Legislatura, n. 120/2 del 17 luglio 2012, su cui si sofferma l’appello, sia il fatto, pure sottolineato nel ricorso in appello, che il giudice relatore della sentenza gravata fosse dirigente del Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi del Consiglio Regionale Abruzzo alla data di approvazione del progetto di legge 410/12 di iniziativa consiliare recante “Disciplina della professione di maestro di sci”, divenuto legge regionale n. 39/2012 (e in detta qualità firmatario della scheda di esame del progetto di legge).
Invece, costituisce significativa conferma delle conclusioni raggiunte dal T.a.r., non solo l’intitolazione della legge alla “ Disciplina della professione di maestro di sci ”, ma anche l’inequivocabile sua finalità di disciplinare “ l’ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione dei maestri di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina )” (come previsto dall’art. 1).
L’assunto dell’appellante che la legge n. 81/1991 fornirebbe un supporto all’attrazione della competenza legislativa regionale nella materia del “turismo” - prevedendo l’art. 15 che “ la vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo ” - trova ampia smentita nella ricostruzione effettuata dal tribunale in punto di finalità e di contenuti della legge statale, nonché dei suoi rapporti col successivo decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 ( Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ), come delineati dalle sentenze della Corte Costituzionale richiamate in motivazione.
7.1.2. Peraltro, come giustamente osserva la difesa delle appellate, la vicenda in questione è riferita all’assetto amministrativo e al funzionamento dell’organo di autodisciplina e di autogoverno dei maestri di sci, quindi strettamente correlata ai profili inerenti la professione, così come l’istituzione e la tenuta dei registri professionali, che, per costante giurisprudenza costituzionale, è oggetto di riserva a favore dello Stato (cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132).
7.1.3. Va perciò ribadito che la normativa regionale in materia di professione di maestro di sci deve conformarsi ai principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato; quindi, oltre che ai principi fondamentali definiti dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, anche a quelli desumibili dalla legge quadro 8 marzo 1991 n. 81, in quanto legge vigente alla data della modifica costituzionale dell’art. 117 di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 3 e dell’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7.2. La conferma di siffatta conclusione non conduce tuttavia a quella ulteriore, raggiunta dal tribunale al punto 6 della sentenza, di contrasto manifesto delle previsioni normative di cui all’art. 16, comma 1 e comma 2, lett. a) della legge regionale n. 39/2012 con la normativa statale di principio di cui all’art. 13, comma 1 e 2, della legge quadro n. 81/1991.
Quest’ultima disposizione, prevedendo l’istituzione in ogni regione, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, precisa infatti che “ del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità ” e che “ l’assemblea [è] formata da tutti i membri del collegio ”.
L’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 39/2012, dopo avere previsto nel primo periodo l’istituzione del Collegio regionale maestri di sci in conformità alla normativa statale, contiene il secondo periodo in base al quale “ Fanno parte del Collegio i maestri di sci iscritti nell’albo regionale ”. Pur essendo risultato espunto l’inciso finale “che abbiano o meno cessato l’attività ” - che era invece presente nell’immediato antecedente normativo della disposizione, costituito dall’art. 16 della legge regionale n. 94/1996, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2010, n.5, il quale era perfettamente in linea con la normativa nazionale – tuttavia la norma attualmente vigente non appare in sé tanto incompatibile con la disposizione dell’art. 13, comma 1, della legge quadro n. 81/1991 da non consentire un’interpretazione “costituzionalmente orientata” al rispetto dei principi fondamentali espressi da quest’ultima: la nuova legge regionale del 2012, abrogando il detto inciso, ha dato luogo ad una lacuna in tema di tenuta dell’albo e di correlata composizione del Collegio Regionale che – non trovando peraltro giustificazione alcuna nei lavori preparatori – ben può essere colmata mediante il riferimento ai principi fondamentali della legge – quadro.
7.2.1. E’ vero peraltro che detta lacuna è stata colmata col Regolamento approvato nel 2013. Tuttavia, pur prevedendo l’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2012 la possibile suddivisione dell’Albo regionale in “ elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci ”, non demanda, in alcuna delle sue norme, all’Assemblea di istituire, per il tramite del Regolamento di cui all’art. 16, comma 3, lett. d) o altrimenti, elenchi speciali di “maestri di sci non in attività”, per di più al fine di privarli dell’elettorato attivo e passivo.
Pertanto, non è tanto la legge regionale, quanto l’art. 2 del Regolamento impugnato (che ha istituito l’elenco speciale e contestualmente previsto, alla lettera b, l’esclusione degli iscritti dal diritto di voto in Assemblea) ad essersi posto in frontale contrasto con i principi fondamentali dell’art. 13 della legge quadro.
Una volta sancita - per le ragioni già ritenute dal tribunale e sulle quali si tornerà - l’inefficacia dell’art. 2 del Regolamento, per essere stato questo adottato dall’assemblea in data 23 novembre 2013, ma non approvato dalla Regione, la disposizione della legge regionale dell’art. 16, comma 1, si presta ad essere integrata con i detti principi, secondo quanto prospettato già nel ricorso introduttivo e negli scritti delle appellate. Analogamente è a dirsi del comma 2, lett. a) dello stesso art. 16.
7.2.3. Entrambe le disposizioni vanno coordinate ed integrate con quelle dell’art. 13 della legge quadro n. 81/1991, espresse con un dettaglio tale da consentire siffatta operazione ermeneutica, senza contemporaneamente disapplicare la disciplina regionale.
Di qui l’irrilevanza della prima delle due questioni oggetto dell’istanza di deferimento all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato avanzata dal Collegio Regionale appellante, dal momento che la stessa presuppone un contrasto tra una legge quadro (L. n. 81/1991) e una legge regionale (L.R. Abruzzo n. 39/2012) che non sussiste in base alla corretta interpretazione dei due impianti normativi.
7.2.4. Con riguardo a quanto sin qui esposto, va precisato che le ricorrenti avevano invocato già nel primo grado di giudizio la detta interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 16 della legge regionale e che la motivazione del tribunale – che invece ha ritenuto non manifestamente infondata ma irrilevante – la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, non solo non vizia la sentenza, ma nemmeno vincola il giudice di secondo grado. Si tratta infatti di argomentazione inidonea a dare luogo ad una statuizione suscettibile di giudicato interno, avendo il tribunale accolto il ricorso sulla base esclusivamente dell’accoglimento delle censure concernenti il Regolamento.
Peraltro, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello e delle stesse censure di cui ai motivi primo e sesto del relativo ricorso, il thema decidendum del presente gravame ha necessariamente ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione della legge regionale n. 39/2012, in riferimento alla legge – quadro n. 81/1991 ed all’art. 117, comma 3, della Costituzione sui limiti della potestà legislativa regionale concorrente.
7.2.5. La normativa sopravvenuta, di cui alla legge 10 luglio 2023, n. 33 - avente il contenuto modificativo dell’art. 16 della legge regionale 31 luglio 2012 n. 39, sopra testualmente riportato - non ha l’inequivoca portata innovativa dell’ordinamento sostenuta dal Collegio Regionale appellante nelle memorie conclusive.
Piuttosto, la stessa è interpretabile nel senso, sostenuto dalle appellate, che risponda alla finalità di chiarire testualmente il difettoso coordinamento della legge regionale con quella statale, superabile prima per via interpretativa.
7.3. Quanto appena detto per la modifica sopravvenuta dell’art. 16 vale, a maggior ragione, per l’introduzione dell’art. 16 bis della legge regionale n. 39/2012 (ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 33/2023), col quale si è esplicitato che “ La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento, approva i regolamenti per il funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d ”.
7.3.1. L’assunto di cui al settimo motivo di appello ed agli scritti conclusivi dell’appellante, secondo il quale la legge regionale n. 39/2012 nella sua versione ante riforma non avrebbe previsto “alcun passaggio amministrativo di approvazione, da parte della Regione” dei regolamenti, è smentito dal testo del detto art. 16, comma 3, lettera d) che - come sottolineato anche dal tribunale - stabilisce che l’Assemblea “adotta” i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
La lettera della legge regionale, ma soprattutto la sua interpretazione sistematica, in correlazione con quanto previsto dalla legge quadro n. 81/1991, ostano quindi - già con riferimento al testo di legge non modificato - alla tesi del Collegio regionale circa la sufficienza della mera adozione del regolamento da parte dell’organo interno al Collegio.
7.3.2. In proposito va condivisa la motivazione della sentenza gravata secondo cui << La legge statale di principio delinea … un “procedimento complesso” per la genesi dei Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, che si articola in due ben distinte ed indefettibili fasi: 1) la fase di adozione, di pertinenza dell’Assemblea del Collegio; 2) la fase di approvazione da parte della Regione, che determina la conclusione del procedimento, attraverso la quale si svolge quella insopprimibile funzione di vigilanza e controllo a tutela degli interessi pubblici che è riservata alla competente autorità regionale (cfr. artt. 3 e 13, comma 5 della Legge quadro). >> (punto 5.1 della sentenza)
La normativa regionale, prevedendo espressamente l’adozione del Regolamento da parte dell’Assemblea, non ha perciò soltanto reso impossibile l’approvazione regionale, con la quale la prima appare evidentemente compatibile alla stregua del procedimento complesso delineato dall’inderogabile disposizione di principio di rango statale.
D’altronde, come pure sottolineato dal tribunale, siffatta interpretazione è stata seguita dalla stessa Regione Abruzzo nella vigenza della legge regionale n. 94/1996: pur avendo l’art. 16 di quest’ultima legge il medesimo tenore letterale dell’art. 16, comma 3, lett. d) della legge regionale n. 39/2012, il Regolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci era stato “approvato” con decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel BURA del 29 ottobre 1999, n.41.
7.3.3. Relativamente a tale ultimo Regolamento, giova precisare che il tribunale si è limitato a constatare che “ Va solo per inciso peraltro rilevato che il predetto Regolamento, che si inserisce nel sistema delle fonti normative regionali come atto-fonte avente natura giuridica di “regolamento regionale”, non è stato ad oggi formalmente abrogato a seguito della revisione della disciplina attuata con la L.R. n. 39/2012 ” (punto 5.1 della sentenza).
In disparte la valenza di affermazione dichiaratamente incidentale, la stessa è giuridicamente corretta, non essendo fondato l’argomento contrario del Collegio Regionale appellante che si basa sull’art. 27 della legge regionale n. 39/2012.
Quest’ultima disposizione ha infatti abrogato la legge regionale n. 94/1996, non anche il suo Regolamento attuativo.
L’appellante sostiene che sarebbe incompatibile con la legge regionale sopravvenuta l’art. 1 del Regolamento del 1999, richiamato dalle ricorrenti (secondo il quale “ DE Collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale della Regione nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità ”): l’assunto è smentito da tutto quanto sopra detto a proposito dell’interpretazione da darsi all’art. 16 della legge regionale n. 39/2012.
In ogni caso, proprio quest’ultima consente di affermare che la decisione favorevole alle ricorrenti non importa la necessaria applicazione del Regolamento n. 3/1999.
7.3.4. Ne consegue l’irrilevanza della seconda delle questioni della quale il Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo ha chiesto il deferimento all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che presuppone appunto l’applicazione del Regolamento regionale (n.3/1999), dalla quale invece si prescinde, nonché il contrasto tra il Regolamento regionale attuativo di una legge abrogata e la legge regionale sopravvenuta, che si ritiene invece insussistente.
7.4. I motivi primo, sesto, settimo e nono di appello vanno respinti, previa la parziale correzione della motivazione della sentenza appellata, come sopra effettuata.
8. L’ottavo motivo di appello - concernente la statuizione del T.a.r. riguardo all’illegittimità del Regolamento impugnato perché l’istituzione dell’elenco speciale dei maestri di sci non in attività di cui all’art. 2 è privo di copertura normativa statale e regionale – risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della definitiva statuizione di inefficacia del Regolamento per la mancata approvazione regionale.
Condividendosi peraltro la motivazione del T.a.r. circa i limiti della potestà regolamentare dell’Assemblea - che non avrebbero consentito l’istituzione per il tramite del Regolamento di un elenco speciale di maestri di sci in aggiunta, o in contrapposizione, all’albo ordinario - il gravame appare anche infondato.
9. In conclusione, l’appello va respinto, restando definitivamente assorbito il motivo di ricorso (di illegittimità dell’operato del Collegio regionale per conflitto di interessi) non esaminato in primo grado e riproposto in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..
9.1. Considerata la parziale correzione della sentenza gravata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
BE Urso, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | BE Urso |
IL SEGRETARIO