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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Claudia De Martin consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4847/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Mauro, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(subentrata, giusta fusione per incorporazione, a
[...] Controparte_4
, in nome e per conto del Fondo di VE IV riservato
[...] CP_3 denominato “ ” Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Gallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 6 NONCHÉ
ora ON [...]
[...]
Controparte_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Controparte_8
APPELLATO NON COSTITUITO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 742/2024, R.G. n. 2997/2022, pubblicata in data 5.7.2024, il tribunale di
Viterbo ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da - Parte_1
qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. - avverso l'ordinanza di vendita del 25.3.2021, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di . ON
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹… Revocare la sentenza a verbale del 04.07.2024 del Tribunale Civile di Viterbo R.G. 2997/2022 e di conseguenza dichiarare ammissibile l' opposizione ex art. 617 c.p.c (del 19.07.2022) e dichiarare l' estinzione anticipata (del 23.05.2022) ex art. 164 bis disp. att. della procedura esecutiva RGE 259/2014, in quanto il bene esecutato e' invendibile e cio' determina una nullita' assoluta della procedura che puo' e deve essere fatta valere anche d' ufficio in ogni grado e fase del procedimento prima dell'aggiudicazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 10.1.2025, l'appellata quale mandataria di Controparte_9 in nome e per conto del “ ”, chiedendo il rigetto Controparte_4 Controparte_5 dell'appello.
***
All'udienza del 30.1.2025, la Corte ha rilevato preliminarmente che l'appello aveva ad oggetto una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sicché la causa si presentava di pronta soluzione, e ha invitato le parti a discuterla oralmente.
*** pagina 2 di 6 Il difensore di parte appellante ha chiesto un rinvio a tale scopo e la Corte ha rinviato all'udienza collegiale del 13.3.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima.
***
I difensori delle parti hanno depositato le note in data 10.2.2025 ( e 24.2.2025 CP_9
( . Parte_1
***
Nelle more, il 19.2.2025 si è costituita (già quale mandataria di CP_1 Controparte_2
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_3 Controparte_4
, in nome e per conto del Fondo di VE IV riservato
[...] CP_3 denominato “ ”. Controparte_5
***
All'odierna udienza, il procuratore della parte appellante ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati ON
ora ,
[...] Controparte_7 Controparte_7
e (quest'ultima non era parte del giudizio di primo grado).
[...] CP_7
***
Sempre in via preliminare, si rileva che, nonostante fosse stato dichiarato Controparte_8 contumace in primo grado, l'appellante ha notificato l'atto di appello presso gli avv.ti Vitucci e presso l'avv.to Alabiso.
***
L'inammissibilità dell'appello, di cui si dirà appresso, rende tuttavia superfluo l'altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica nei confronti del CP_8
Ciò in quanto il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a pagina 3 di 6 produrre i suoi effetti;
ne consegue che, in caso di appello inammissibile, è superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 8980/2020; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 12515/2018).
***
Quanto alla costituzione di quale mandataria di CP_1 Controparte_3
(nella quale si è fusa per incorporazione , si precisa che: la
[...] Controparte_4
fusione per incorporazione estingue la società incorporata e a questa si sostituisce, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, la società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati;
la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva;
nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c., dovendo la incorporante provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali;
ai sensi dell'art. 105 c.p.c., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso (Cass. Sez. Unite, n. 21970 del 30/07/2021).
Ne consegue che, nella specie, alla incorporata estinta si è sostituita, Controparte_4
a seguito di intervento, l'incorporante Controparte_3
***
Ciò detto, l'appello è inammissibile.
Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di pagina 4 di 6 opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
Nel caso in esame, il tribunale ha espressamente qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'ha dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine previsto dalla suddetta norma a pena di decadenza.
Comunque, tale qualificazione non è contestata dalla appellante, la quale ha chiesto alla
Corte di “dichiarare ammissibile l' opposizione ex art. 617 c.p.c (del 19.07.2022)”.
Ne discende che avverso la sentenza poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
***
Non può essere accolta l'istanza di sospensione avanzata nelle note conclusionali dall'appellante (e reiterata in udienza), il quale ha dedotto che il 4.2.2025 è stato depositato ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., con cui è stata sollevata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 618 ultimo comma c.p.c., e ha chiesto di sospendere il giudizio in attesa di conoscere le decisioni della Corte di cassazione o della
Corte costituzionale.
È infatti pacifico il principio secondo cui non vi è spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (Cass. n. 16198/2013; Cass. n. 24946/2006), dovendo il giudice, qualora ritenga rilevante una questione di legittimità costituzionale (e non è questo il caso), investire a sua volta la Corte costituzionale per poi procedere, solo successivamente, alla sospensione del giudizio (cfr. anche Cass. n. 6121 del 07/03/2024).
***
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, per le ragioni già illustrate, non va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del CP_8
***
Ogni altra questione è assorbita.
***
Nei rapporti tra le parti costituite, l'appellante va condannato a rifondere le spese di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano, in base ai pagina 5 di 6 parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, considerata la ridotta attività processuale svolta e la minima complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci e del non costituito. CP_8
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 742/2024, R.G. n. 2997/2022, pubblicata in data 5.7.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Parte_1 CP_1 [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_3
(subentrata, giusta fusione per incorporazione, a , in nome Controparte_4
e per conto del Fondo di VE IV , denominato Controparte_10
“Fondo Value Italy Credit 2”, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti di ON
ora ,
[...] Controparte_7 [...]
, e;
Controparte_7 CP_7 Controparte_8
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Claudia De Martin consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4847/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Mauro, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(subentrata, giusta fusione per incorporazione, a
[...] Controparte_4
, in nome e per conto del Fondo di VE IV riservato
[...] CP_3 denominato “ ” Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Gallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 6 NONCHÉ
ora ON [...]
[...]
Controparte_7
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Controparte_8
APPELLATO NON COSTITUITO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 742/2024, R.G. n. 2997/2022, pubblicata in data 5.7.2024, il tribunale di
Viterbo ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da - Parte_1
qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. - avverso l'ordinanza di vendita del 25.3.2021, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di . ON
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹… Revocare la sentenza a verbale del 04.07.2024 del Tribunale Civile di Viterbo R.G. 2997/2022 e di conseguenza dichiarare ammissibile l' opposizione ex art. 617 c.p.c (del 19.07.2022) e dichiarare l' estinzione anticipata (del 23.05.2022) ex art. 164 bis disp. att. della procedura esecutiva RGE 259/2014, in quanto il bene esecutato e' invendibile e cio' determina una nullita' assoluta della procedura che puo' e deve essere fatta valere anche d' ufficio in ogni grado e fase del procedimento prima dell'aggiudicazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 10.1.2025, l'appellata quale mandataria di Controparte_9 in nome e per conto del “ ”, chiedendo il rigetto Controparte_4 Controparte_5 dell'appello.
***
All'udienza del 30.1.2025, la Corte ha rilevato preliminarmente che l'appello aveva ad oggetto una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sicché la causa si presentava di pronta soluzione, e ha invitato le parti a discuterla oralmente.
*** pagina 2 di 6 Il difensore di parte appellante ha chiesto un rinvio a tale scopo e la Corte ha rinviato all'udienza collegiale del 13.3.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima.
***
I difensori delle parti hanno depositato le note in data 10.2.2025 ( e 24.2.2025 CP_9
( . Parte_1
***
Nelle more, il 19.2.2025 si è costituita (già quale mandataria di CP_1 Controparte_2
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_3 Controparte_4
, in nome e per conto del Fondo di VE IV riservato
[...] CP_3 denominato “ ”. Controparte_5
***
All'odierna udienza, il procuratore della parte appellante ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati ON
ora ,
[...] Controparte_7 Controparte_7
e (quest'ultima non era parte del giudizio di primo grado).
[...] CP_7
***
Sempre in via preliminare, si rileva che, nonostante fosse stato dichiarato Controparte_8 contumace in primo grado, l'appellante ha notificato l'atto di appello presso gli avv.ti Vitucci e presso l'avv.to Alabiso.
***
L'inammissibilità dell'appello, di cui si dirà appresso, rende tuttavia superfluo l'altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica nei confronti del CP_8
Ciò in quanto il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a pagina 3 di 6 produrre i suoi effetti;
ne consegue che, in caso di appello inammissibile, è superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 8980/2020; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 12515/2018).
***
Quanto alla costituzione di quale mandataria di CP_1 Controparte_3
(nella quale si è fusa per incorporazione , si precisa che: la
[...] Controparte_4
fusione per incorporazione estingue la società incorporata e a questa si sostituisce, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, la società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati;
la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva;
nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c., dovendo la incorporante provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali;
ai sensi dell'art. 105 c.p.c., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso (Cass. Sez. Unite, n. 21970 del 30/07/2021).
Ne consegue che, nella specie, alla incorporata estinta si è sostituita, Controparte_4
a seguito di intervento, l'incorporante Controparte_3
***
Ciò detto, l'appello è inammissibile.
Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di pagina 4 di 6 opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
Nel caso in esame, il tribunale ha espressamente qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'ha dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine previsto dalla suddetta norma a pena di decadenza.
Comunque, tale qualificazione non è contestata dalla appellante, la quale ha chiesto alla
Corte di “dichiarare ammissibile l' opposizione ex art. 617 c.p.c (del 19.07.2022)”.
Ne discende che avverso la sentenza poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
***
Non può essere accolta l'istanza di sospensione avanzata nelle note conclusionali dall'appellante (e reiterata in udienza), il quale ha dedotto che il 4.2.2025 è stato depositato ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., con cui è stata sollevata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 618 ultimo comma c.p.c., e ha chiesto di sospendere il giudizio in attesa di conoscere le decisioni della Corte di cassazione o della
Corte costituzionale.
È infatti pacifico il principio secondo cui non vi è spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (Cass. n. 16198/2013; Cass. n. 24946/2006), dovendo il giudice, qualora ritenga rilevante una questione di legittimità costituzionale (e non è questo il caso), investire a sua volta la Corte costituzionale per poi procedere, solo successivamente, alla sospensione del giudizio (cfr. anche Cass. n. 6121 del 07/03/2024).
***
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, per le ragioni già illustrate, non va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del CP_8
***
Ogni altra questione è assorbita.
***
Nei rapporti tra le parti costituite, l'appellante va condannato a rifondere le spese di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano, in base ai pagina 5 di 6 parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, considerata la ridotta attività processuale svolta e la minima complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci e del non costituito. CP_8
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 742/2024, R.G. n. 2997/2022, pubblicata in data 5.7.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Parte_1 CP_1 [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_3
(subentrata, giusta fusione per incorporazione, a , in nome Controparte_4
e per conto del Fondo di VE IV , denominato Controparte_10
“Fondo Value Italy Credit 2”, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti di ON
ora ,
[...] Controparte_7 [...]
, e;
Controparte_7 CP_7 Controparte_8
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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