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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/09/2024, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.9.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giacinto Corace attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
, C.F. CP_2 C.F._3 con l'avv. Roberta Colombo convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la RA ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale l'arch. e l'arch. per sentirli condannare, Controparte_1 CP_2 previo accertamento e dichiarazione di inadempimento contrattuale per esclusiva responsabilità dei convenuti, alla restituzione della somma di euro 8.540,00, nonché al risarcimento dei danni morali patiti quantificati nella somma di euro 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'arch. con comparsa 25.1.2023 chiedendo in via preliminare Controparte_1 che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e che il procedimento fosse dichiarato inammissibile, in via principale nel merito che fosse accertata e dichiarata l'assenza di inadempimento contrattuale imputabile all'arch. o la Controparte_1 sua assenza di responsabilità e di conseguenza che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Si costituiva l'arch. con comparsa 16.3.2023 chiedendo in via preliminare che CP_2 fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso convenuto e che il procedimento fosse dichiarato inammissibile, in via principale nel merito che fosse accertata e dichiarata l'assenza di inadempimento contrattuale imputabile all'arch. e/o la CP_2 sua assenza di responsabilità e di conseguenza che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata da entrambi i convenuti di carenza di legittimazione attiva in capo alla RA . Parte_1
Risulta documentalmente che in data 20.3.2021 è stato sottoscritto tra il signor Parte_2
e l'arch. un contratto avente ad oggetto “prestazioni
[...] Controparte_1 professionali per l'incarico di ristrutturazione dell'immobile unifamiliare, realizzazione di box doppio e posti auto, isolamento termico dell'involucro edilizio, posa di sistema fotovoltaico, sito in Via Bertarini 55 – 20061 Carugate MI” ( v. doc. 2 fascicolo convenuto ). CP_1
Tale contratto è stato posto a fondamento delle domande formulate dall'attrice, la quale ha versato per conto di suo marito in favore dell'arch. Parte_2 Controparte_1 in due tranche la somma di euro 8.540,00 (4.000,00 + 3.000,00, oltre IVA) (v. doc. 2 e 2 bis fascicolo attrice).
Alcuna prova, invece, è stata fornita in merito alla conclusione di due ulteriori contratti che sarebbero intercorsi da una parte tra la RA e dall'altra rispettivamente Parte_1 l'arch. e l'arch. , in quanto privi delle necessarie sottoscrizioni. Controparte_1 CP_2
Pertanto, l'unico contratto valido ed efficace è quello intercorso tra il signor Parte_2
e l'arch. , sottoscritto in data 20.3.2021.
[...] Controparte_1
La RA , non essendo parte di tale contratto, non è legittimata a richiedere Parte_1 l'accertamento giudiziale dell'asserito inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni da parte dell'arch. . Controparte_1
A nulla rilevano i pagamenti effettuati dalla RA , in quanto eseguiti Parte_1 nell'interesse del contraente e marito in riferimento al contratto Parte_2 sottoscritto in data 20.3.2021 tra il marito e l'arch. . Parte_2 Controparte_1
Quanto, invece, alla posizione dell'arch. , nulla può essere richiesto dall'attrice nei CP_2 suoi confronti non essendo stato dimostrato che tra le parti sia intercorso un valido rapporto contrattuale.
Sussiste, pertanto, la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA con la Parte_1 conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei confronti dell'arch. . Parte_1 Controparte_1
Sussiste anche la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA e la Parte_1 carenza di legittimazione passiva in capo all'arch. con la conseguenza che deve CP_2 essere dichiarato inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei Parte_1 confronti dell'arch. . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA Parte_1 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il procedimento promosso dalla RA Pt_1
nei confronti dell'arch. ;
[...] Controparte_1
2) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA Parte_1 e la carenza di legittimazione passiva in capo all'arch. e, per l'effetto, CP_2 dichiara inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei Parte_1 confronti dell'arch. ; CP_2
3) Condanna la RA al pagamento in favore degli arch. Parte_1 CP_1
e della somma complessiva di euro 2.540,00 per compensi,
[...] CP_2 oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.9.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giacinto Corace attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
, C.F. CP_2 C.F._3 con l'avv. Roberta Colombo convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la RA ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale l'arch. e l'arch. per sentirli condannare, Controparte_1 CP_2 previo accertamento e dichiarazione di inadempimento contrattuale per esclusiva responsabilità dei convenuti, alla restituzione della somma di euro 8.540,00, nonché al risarcimento dei danni morali patiti quantificati nella somma di euro 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'arch. con comparsa 25.1.2023 chiedendo in via preliminare Controparte_1 che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e che il procedimento fosse dichiarato inammissibile, in via principale nel merito che fosse accertata e dichiarata l'assenza di inadempimento contrattuale imputabile all'arch. o la Controparte_1 sua assenza di responsabilità e di conseguenza che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Si costituiva l'arch. con comparsa 16.3.2023 chiedendo in via preliminare che CP_2 fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso convenuto e che il procedimento fosse dichiarato inammissibile, in via principale nel merito che fosse accertata e dichiarata l'assenza di inadempimento contrattuale imputabile all'arch. e/o la CP_2 sua assenza di responsabilità e di conseguenza che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata da entrambi i convenuti di carenza di legittimazione attiva in capo alla RA . Parte_1
Risulta documentalmente che in data 20.3.2021 è stato sottoscritto tra il signor Parte_2
e l'arch. un contratto avente ad oggetto “prestazioni
[...] Controparte_1 professionali per l'incarico di ristrutturazione dell'immobile unifamiliare, realizzazione di box doppio e posti auto, isolamento termico dell'involucro edilizio, posa di sistema fotovoltaico, sito in Via Bertarini 55 – 20061 Carugate MI” ( v. doc. 2 fascicolo convenuto ). CP_1
Tale contratto è stato posto a fondamento delle domande formulate dall'attrice, la quale ha versato per conto di suo marito in favore dell'arch. Parte_2 Controparte_1 in due tranche la somma di euro 8.540,00 (4.000,00 + 3.000,00, oltre IVA) (v. doc. 2 e 2 bis fascicolo attrice).
Alcuna prova, invece, è stata fornita in merito alla conclusione di due ulteriori contratti che sarebbero intercorsi da una parte tra la RA e dall'altra rispettivamente Parte_1 l'arch. e l'arch. , in quanto privi delle necessarie sottoscrizioni. Controparte_1 CP_2
Pertanto, l'unico contratto valido ed efficace è quello intercorso tra il signor Parte_2
e l'arch. , sottoscritto in data 20.3.2021.
[...] Controparte_1
La RA , non essendo parte di tale contratto, non è legittimata a richiedere Parte_1 l'accertamento giudiziale dell'asserito inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni da parte dell'arch. . Controparte_1
A nulla rilevano i pagamenti effettuati dalla RA , in quanto eseguiti Parte_1 nell'interesse del contraente e marito in riferimento al contratto Parte_2 sottoscritto in data 20.3.2021 tra il marito e l'arch. . Parte_2 Controparte_1
Quanto, invece, alla posizione dell'arch. , nulla può essere richiesto dall'attrice nei CP_2 suoi confronti non essendo stato dimostrato che tra le parti sia intercorso un valido rapporto contrattuale.
Sussiste, pertanto, la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA con la Parte_1 conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei confronti dell'arch. . Parte_1 Controparte_1
Sussiste anche la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA e la Parte_1 carenza di legittimazione passiva in capo all'arch. con la conseguenza che deve CP_2 essere dichiarato inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei Parte_1 confronti dell'arch. . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA Parte_1 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il procedimento promosso dalla RA Pt_1
nei confronti dell'arch. ;
[...] Controparte_1
2) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla RA Parte_1 e la carenza di legittimazione passiva in capo all'arch. e, per l'effetto, CP_2 dichiara inammissibile il procedimento promosso dalla RA nei Parte_1 confronti dell'arch. ; CP_2
3) Condanna la RA al pagamento in favore degli arch. Parte_1 CP_1
e della somma complessiva di euro 2.540,00 per compensi,
[...] CP_2 oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il G.O.T.
Stefania Maxia