TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 322/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO IO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 19.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO BRUSADELLI in sostituzione dell'Avv.
PAOLO IO e personalmente la ricorrente;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 322/2025, avente per oggetto “anticipazione
PI”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
IO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29.5.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
, impugnando il provvedimento con cui l ha rigettato la
[...] CP_1
domanda di anticipazione ex art. 8 D. Lgs. 22/2015, presentata dalla stessa in data CP_2
25.6.2024, con conseguente domanda di pagamento, in proprio favore ed in un'unica soluzione, di quanto ancora dovutole a tale titolo.
A suffragio di siffatte pretese, la ricorrente ha allegato:
− di essere stata licenziata dalla società TRIS CAR S.R.L., per giustificato motivo oggettivo, in data 15.6.2024 (v. doc. 1 ricorrente);
2 − di avere richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate, in data 20.6.2024, l'attribuzione della partita IVA n. , per l'impresa individuale denominata P.IVA_2 [...]
” (v. doc. 2 ricorrente), volta allo svolgimento dell'attività di bar Controparte_3
in Olginate (LC), Lungolago Martiri della Libertà n. 8;
− di avere successivamente iscritto la propria attività presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di COMO-LECCO in data 2.7.2024, con decorrenza dall'1.7.2024 (v. doc. 3 ricorrente);
− di avere nel frattempo presentato, in data 24.6.2024, per il tramite del Patronato INCA
CGIL di Lecco, domanda di PI (v. doc. 4 ricorrente), nel rispetto del termine di 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (15.6.2024), stabilito dall'art. 6 D.Lgs. n.
22/2015, domanda che veniva accolta con provvedimento del 2.7.2024 e riconoscimento della PI per 672 giorni (v. doc. 5 ricorrente);
− di avere presentato quindi, in data 25.6.2024, sempre per il tramite del Patronato, domanda di anticipo PI, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 22/2015, allegando il certificato di attribuzione della Partita IVA (v. doc. 6 ricorrente), domanda che veniva respinta dall , in data 30.9.2024, in quanto “la domanda di anticipazione è antecedente alla CP_4
data di inizio dell'attività autoimprenditoriale” (v. doc. 7 ricorrente);
− di avere presentato istanza di riesame, in data 3.10.2024 (v. doc. 8 ricorrente), anch'essa rigettata dall con la motivazione che “come da circ. n. 174/2017 al punto 7.b CP_4
per inizio attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della
Comunicazione Unica e non la data di apertura della P.Iva. Per tale motivo il riesame non è accoglibile” (cfr. doc. 9 ricorrente);
− di avere presentato, in data 15.11.2024, ricorso amministrativo (v. doc. 10 ricorrente), che veniva respinto con delibera n. 241574 del 18.12.2024, dal Controparte_5
, il quale richiamava le motivazioni già addotte in sede di riesame, con particolare
[...]
riferimento alla Circolare dell'Istituto n. 174/2017 (v. doc. 12 ricorrente).
Assumendo l'illegittimità del provvedimento di diniego da parte dell della domanda di CP_4
anticipo di in quanto fondato su un'erronea e restrittiva interpretazione del concetto di CP_2
“inizio di attività”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
3 “In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'anticipazione ex art. 8 CP_2
D.Lgs. 22/2015 richiesto con domanda del 25.06.2024, per tutte, per tutte le ragioni di cui è causa;
condannare l al pagamento della n un'unica soluzione in favore della ricorrente, dedotto CP_4 CP_2
quanto già percepito, o quelle diverse somme risultanti di giustizia;
Il tutto con interessi e rivalutazione.
(…). In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, nonché la loro distrazione in favore del subscritto
procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché
a titolo di competenze ed onorari di causa”
Si è costituito in giudizio l , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare ribadendo che per “inizio di attività” deve intendersi la data di invio all per Controparte_6
la nascita dell'impresa, di cui al D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, richiamando a tal fine la
Circolare n. 174/2017.
Stante la sua natura documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa, come da dispositivo e contestuale motivazione che seguono.
2. Il ricorso è fondato.
Il diritto alla corresponsione della PI in via anticipata, in unica soluzione, è previsto dall'art. 8 D. Lgs. 22/2015 (Incentivo all'autoimprenditorialità), secondo cui, per quanto di interesse nel caso di specie, “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può CP_2
richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. (…) 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a pena di CP_2 CP_4
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (…)”.
Dal dato testuale si evince immediatamente che la norma prevede un termine preciso di decadenza (dies ad quem), entro il quale la domanda di anticipazione della deve essere CP_2
presentata (entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa), ma non definisce in maniera univoca il dies a quo da cui fare decorrere i trenta
4 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione: solo per l'ipotesi della cooperativa viene specificato che il termine decorre “dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale”, mentre in caso di attività lavorativa autonoma od impresa individuale, la norma fa genericamente riferimento alla “data di inizio dell'attività”, senza ulteriori specificazioni.
L'interpretazione fornita dall sulla scorta della propria Circolare n. 174/2017, secondo CP_4
cui l'inizio dell'attività di impresa individuale debba necessariamente coincidere con la data di inoltro della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio, non trova dunque riscontro né nell'art. cit., né in altra disposizione normativa. Non si può quindi escludere a priori la possibilità che l'inizio dell'attività sia evincibile da altri elementi, anche diversi dall'inoltro della predetta Comunicazione Unica.
2.1. Nel caso di specie, se è pur vero che, al momento di presentazione della domanda di anticipazione PI la ricorrente non aveva ancora effettuato la Comunicazione Unica alla
Camera di Commercio (v. doc. 3 ricorrente), è altresì vero che, già in data 20.6.2024, la stessa aveva richiesto ed ottenuto la partita IVA per la propria attività (v. doc. 2 ricorrente), come documentato dalla ll'atto della presentazione dell'istanza di anticipazione. Trattasi di Pt_1
un elemento particolarmente pregnante rispetto all'imminenza ed alla serietà dell'iniziativa imprenditoriale che l'istante si accingeva ad intraprendere.
Del resto, la per la nascita dell'impresa risulta trasmessa pochi giorni Controparte_6
dopo, il 1.7.2024, come si desume dalla visura (pag. 2, doc. n. 3 attoreo) ed era quindi un dato verificabile dall'Istituto sia alla data del riesame, che alla data del ricorso amministrativo.
Di più, sempre dalla visura (prodotta sub doc. 3 di parte ricorrente), emerge la stipula di un contratto di “affitto/comodato” sottoscritto tra il “cedente” e il CP_7
“cessionario” , in data 25.6.2024. Tale elemento, anche se desumibile Parte_1
soltanto a seguito della registrazione dell'impresa, avrebbe potuto essere preso in considerazione dall in sede amministrativa, per rivedere la propria posizione, trattandosi CP_4
di ulteriore conferma della concretezza dell'iniziativa imprenditoriale (v. punto 4, pag. 3, doc.
3 ricorrente), che infatti risulta corroborata dall'acquisto di merce sin dal 27.6.2024 (cfr. fattura sub doc. 13 di parte ricorrente).
5 In conclusione, l disponeva, già in sede amministrativa, di sufficienti elementi per CP_4
ritenere integrata la fattispecie prevista dalla norma come presupposto temporale per la concessione del beneficio di anticipazione della Pertanto, l va condannato a CP_2 CP_1
corrispondere alla ricorrente quanto ancora dovutole a titolo di PI.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'anticipazione ex art. 8 D. Lgs. 22/2015; CP_2
condanna l al pagamento della PI, in un'unica soluzione, in favore della ricorrente, dedotto CP_4
quanto già percepito dalla stessa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.200,00 per CP_4
compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
6
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 322/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO IO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 19.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO BRUSADELLI in sostituzione dell'Avv.
PAOLO IO e personalmente la ricorrente;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 322/2025, avente per oggetto “anticipazione
PI”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
IO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29.5.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
, impugnando il provvedimento con cui l ha rigettato la
[...] CP_1
domanda di anticipazione ex art. 8 D. Lgs. 22/2015, presentata dalla stessa in data CP_2
25.6.2024, con conseguente domanda di pagamento, in proprio favore ed in un'unica soluzione, di quanto ancora dovutole a tale titolo.
A suffragio di siffatte pretese, la ricorrente ha allegato:
− di essere stata licenziata dalla società TRIS CAR S.R.L., per giustificato motivo oggettivo, in data 15.6.2024 (v. doc. 1 ricorrente);
2 − di avere richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate, in data 20.6.2024, l'attribuzione della partita IVA n. , per l'impresa individuale denominata P.IVA_2 [...]
” (v. doc. 2 ricorrente), volta allo svolgimento dell'attività di bar Controparte_3
in Olginate (LC), Lungolago Martiri della Libertà n. 8;
− di avere successivamente iscritto la propria attività presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di COMO-LECCO in data 2.7.2024, con decorrenza dall'1.7.2024 (v. doc. 3 ricorrente);
− di avere nel frattempo presentato, in data 24.6.2024, per il tramite del Patronato INCA
CGIL di Lecco, domanda di PI (v. doc. 4 ricorrente), nel rispetto del termine di 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (15.6.2024), stabilito dall'art. 6 D.Lgs. n.
22/2015, domanda che veniva accolta con provvedimento del 2.7.2024 e riconoscimento della PI per 672 giorni (v. doc. 5 ricorrente);
− di avere presentato quindi, in data 25.6.2024, sempre per il tramite del Patronato, domanda di anticipo PI, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 22/2015, allegando il certificato di attribuzione della Partita IVA (v. doc. 6 ricorrente), domanda che veniva respinta dall , in data 30.9.2024, in quanto “la domanda di anticipazione è antecedente alla CP_4
data di inizio dell'attività autoimprenditoriale” (v. doc. 7 ricorrente);
− di avere presentato istanza di riesame, in data 3.10.2024 (v. doc. 8 ricorrente), anch'essa rigettata dall con la motivazione che “come da circ. n. 174/2017 al punto 7.b CP_4
per inizio attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della
Comunicazione Unica e non la data di apertura della P.Iva. Per tale motivo il riesame non è accoglibile” (cfr. doc. 9 ricorrente);
− di avere presentato, in data 15.11.2024, ricorso amministrativo (v. doc. 10 ricorrente), che veniva respinto con delibera n. 241574 del 18.12.2024, dal Controparte_5
, il quale richiamava le motivazioni già addotte in sede di riesame, con particolare
[...]
riferimento alla Circolare dell'Istituto n. 174/2017 (v. doc. 12 ricorrente).
Assumendo l'illegittimità del provvedimento di diniego da parte dell della domanda di CP_4
anticipo di in quanto fondato su un'erronea e restrittiva interpretazione del concetto di CP_2
“inizio di attività”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
3 “In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'anticipazione ex art. 8 CP_2
D.Lgs. 22/2015 richiesto con domanda del 25.06.2024, per tutte, per tutte le ragioni di cui è causa;
condannare l al pagamento della n un'unica soluzione in favore della ricorrente, dedotto CP_4 CP_2
quanto già percepito, o quelle diverse somme risultanti di giustizia;
Il tutto con interessi e rivalutazione.
(…). In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, nonché la loro distrazione in favore del subscritto
procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché
a titolo di competenze ed onorari di causa”
Si è costituito in giudizio l , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare ribadendo che per “inizio di attività” deve intendersi la data di invio all per Controparte_6
la nascita dell'impresa, di cui al D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, richiamando a tal fine la
Circolare n. 174/2017.
Stante la sua natura documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa, come da dispositivo e contestuale motivazione che seguono.
2. Il ricorso è fondato.
Il diritto alla corresponsione della PI in via anticipata, in unica soluzione, è previsto dall'art. 8 D. Lgs. 22/2015 (Incentivo all'autoimprenditorialità), secondo cui, per quanto di interesse nel caso di specie, “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può CP_2
richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. (…) 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a pena di CP_2 CP_4
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (…)”.
Dal dato testuale si evince immediatamente che la norma prevede un termine preciso di decadenza (dies ad quem), entro il quale la domanda di anticipazione della deve essere CP_2
presentata (entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa), ma non definisce in maniera univoca il dies a quo da cui fare decorrere i trenta
4 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione: solo per l'ipotesi della cooperativa viene specificato che il termine decorre “dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale”, mentre in caso di attività lavorativa autonoma od impresa individuale, la norma fa genericamente riferimento alla “data di inizio dell'attività”, senza ulteriori specificazioni.
L'interpretazione fornita dall sulla scorta della propria Circolare n. 174/2017, secondo CP_4
cui l'inizio dell'attività di impresa individuale debba necessariamente coincidere con la data di inoltro della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio, non trova dunque riscontro né nell'art. cit., né in altra disposizione normativa. Non si può quindi escludere a priori la possibilità che l'inizio dell'attività sia evincibile da altri elementi, anche diversi dall'inoltro della predetta Comunicazione Unica.
2.1. Nel caso di specie, se è pur vero che, al momento di presentazione della domanda di anticipazione PI la ricorrente non aveva ancora effettuato la Comunicazione Unica alla
Camera di Commercio (v. doc. 3 ricorrente), è altresì vero che, già in data 20.6.2024, la stessa aveva richiesto ed ottenuto la partita IVA per la propria attività (v. doc. 2 ricorrente), come documentato dalla ll'atto della presentazione dell'istanza di anticipazione. Trattasi di Pt_1
un elemento particolarmente pregnante rispetto all'imminenza ed alla serietà dell'iniziativa imprenditoriale che l'istante si accingeva ad intraprendere.
Del resto, la per la nascita dell'impresa risulta trasmessa pochi giorni Controparte_6
dopo, il 1.7.2024, come si desume dalla visura (pag. 2, doc. n. 3 attoreo) ed era quindi un dato verificabile dall'Istituto sia alla data del riesame, che alla data del ricorso amministrativo.
Di più, sempre dalla visura (prodotta sub doc. 3 di parte ricorrente), emerge la stipula di un contratto di “affitto/comodato” sottoscritto tra il “cedente” e il CP_7
“cessionario” , in data 25.6.2024. Tale elemento, anche se desumibile Parte_1
soltanto a seguito della registrazione dell'impresa, avrebbe potuto essere preso in considerazione dall in sede amministrativa, per rivedere la propria posizione, trattandosi CP_4
di ulteriore conferma della concretezza dell'iniziativa imprenditoriale (v. punto 4, pag. 3, doc.
3 ricorrente), che infatti risulta corroborata dall'acquisto di merce sin dal 27.6.2024 (cfr. fattura sub doc. 13 di parte ricorrente).
5 In conclusione, l disponeva, già in sede amministrativa, di sufficienti elementi per CP_4
ritenere integrata la fattispecie prevista dalla norma come presupposto temporale per la concessione del beneficio di anticipazione della Pertanto, l va condannato a CP_2 CP_1
corrispondere alla ricorrente quanto ancora dovutole a titolo di PI.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'anticipazione ex art. 8 D. Lgs. 22/2015; CP_2
condanna l al pagamento della PI, in un'unica soluzione, in favore della ricorrente, dedotto CP_4
quanto già percepito dalla stessa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.200,00 per CP_4
compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
6