Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] e Linosa il giorno 29/08/1942, c.f.: Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giudice;
appellante
CONTRO
nata a [...] e Linosa il giorno 27/09/1954, c.f.: Controparte_1
; C.F._2
nato a [...] e Linosa il giorno 08/02/1957, c.f.: Controparte_2
; C.F._3
, nato a [...] e Linosa il giorno 15/10/1944, c.f.: CP_3 C.F._4
non costituiti in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Agrigento in data 5.11.2022 che, all'esito del procedimento sommario di cognizione da lui
promosso contro ed , nella Controparte_1 Controparte_2 CP_3 contumacia dei convenuti aveva rigettato la domanda di dichiarazione dell'inefficacia dell'atto di compravendita del 03/06/2004, rogato dalla Dott.ssa notaio in Persona_1
Favara (AG), repertorio n. 32682, raccolta n.12598, registrato in Agrigento in data
01/07/2004, avente a oggetto il lastrico solare di mq. 89 sito nel Comune di Lampedusa e
Linosa nella Via Anfossi n.20, riportato al catasto fabbricati di Agrigento, comune censuario di Lampedusa e Linosa al foglio 18, particella 674, sub. 3, P.1, siccome relativo a immobile di proprietà del ricorrente.
Gli appellati, già contumaci nel procedimento di primo grado, non si sono costituiti in giudizio.
Il giorno 28.1.2025 la causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Il primo giudice ha rigettato la domanda sul rilievo che la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 621/2009, invocata dall'attore – con cui erano stati dichiarati l'acquisto in capo a per intervenuta usucapione, della piena proprietà dell'unità immobiliare di piano Pt_1 terra sottostante al lastrico solare, e di conseguenza l'inefficacia della donazione a non domino del bene, in data 24.6.2001, da a – Controparte_4 Controparte_1 poiché intervenuta a conclusione di un giudizio iniziato nell'anno 2006 e coltivato nei soli riguardi delle parti del contratto di donazione, era inopponibile a , acquirente del CP_3 lastrico solare in forza di un atto trascritto nell'anno 2004.
Deduce l'appellante che, in ragione dell'autonomo valore probatorio delle sentenze n.
621/2009 del Tribunale di Agrigento e n.1941/2016 della Corte di Appello di Palermo, quest'ultima, passata in giudicato, di integrale conferma della prima, al di là della questione di vincolatività dell'accertamento in esse contenuto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere provata l'usucapione anche nei confronti di . CP_3
3. L'assunto è da condividere.
Premesso che in mancanza del titolo costitutivo di un altrui diritto di superficie, al di fuori del regime del condominio la proprietà del lastrico solare, ossia dell'elemento strutturale posto alla sommità dell'edificio con funzione di copertura e protezione, deve riconoscersi al 3
proprietario dell'edificio stesso (che nella concreta fattispecie consta di una sola elevazione, e difatti il contratto di compravendita del 3.6.2004 menziona, quale titolo di legittimazione a disporre dei venditori, la donazione del 24.6.2001, riguardante, non espressamente il lastrico bensì, un'”abitazione di tipo popolare”), l'accoglimento della domanda introduttiva del presente giudizio – nonostante l'inopponibilità delle sentenze più sopra citate a , CP_3
rimasto estraneo al pregresso giudizio nel quale avrebbe dovuto essere coinvolto (Cass.
24260/2018) – discende dalla efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale propria delle cennate sentenze pronunciate inter alios (c.d. efficacia indiretta o riflessa del giudicato, Cass.
4241/2013, 29301/2023) e dagli accertamenti probatori compiuti in quel giudizio e riportati, oltre la mera ricostruzione finale dei fatti, nelle ridette sentenze (Cass. 840/2015,
25067/2018).
4. L'appello è, pertanto, da accogliere, con integrale riforma della sentenza di primo grado nei termini di cui al dispositivo.
Avuto riguardo alla esplicita acquiescenza delle parti convenute alle ragioni attoree (v. le note del 9.3.2022 a firma degli Avv.ti Seggio e Di Francesco, in atti) e per le ragioni espresse al punto 4 delle conclusioni di cui alle note scritte depositate dal ricorrente in primo grado il
23.9.2022, si ravvisano le condizioni per lasciare le spese di lite a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 CP_2
ed , che dichiara;
[...] CP_3 in riforma dell'ordinanza resa il 5.11.2022 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile n. 3157/2021 R.G., appellata da dichiara che il lastrico solare Parte_1 dell'edificio sito nel Comune di Lampedusa e Linosa, via Anfossi n. 20, in catasto al foglio
18, particella 674, sub. 3, p. 1, è, per usucapione ventennale, di esclusiva proprietà di
[...]
Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita del 03/06/2004, in Notaio Per_1
di Favara, rep. n. 32682, racc. n. 12598, intercorso tra
[...] Controparte_1 4
ed in relazione al lastrico solare;
Controparte_2 CP_3
lascia le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Palermo il giorno 11 febbraio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo