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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 11349/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 11349 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), ed introdotto con atto di citazione da:
, , nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCHIAVONE VINCENZO, , domiciliato come in atti;
C.F._2
- Opponente
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZURLO RAFFAELE, Controparte_1 P.IVA_1
, domiciliato come in atti;
C.F._3
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dello scorso 13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2022 ed iscritto a ruolo il successivo 3 novembre, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3501/2021 emesso dal giudice, dott.ssa Parte_1
Annamaria Buffardo, del Tribunale di Napoli Nord in data 31/08/2021 e notificato all'opponente in data
13/09/2022.
Con il presente atto il proponeva i seguenti motivi di opposizione: inefficacia del titolo monitorio ingiunto Pt_1
per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; prescrizione del credito azionato col titolo monitorio;
difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta (cessionaria del credito oggetto di ingiunzione).
Con atto del 27 giugno 2023 si costituiva in giudizio l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese.
L'opposizione è tardiva, come peraltro evidenziato anche dalla società opposta, sicché se ne impone il rigetto. Come
è agevole constatare il decreto è stato notificato al in data 13 settembre 2022 (notifica a mani di Pt_1 Pt_1
, cfr. allegato 2 alla comparsa di parte opposta), motivo per il quale i 40 giorni previsti per l'impugnazione
[...]
ex art. 645 c.p.c., come disposto dall'art. 641 c.p.c. scadevano in data lunedì 24 ottobre 2022, mentre la notifica dell'atto introduttivo, come detto, risale al 26 ottobre 2024.
Ne consegue che l'opposizione non potrà essere analizzata nel merito, con assorbimento di tutti i motivi con essa proposti, e per l'effetto andrà disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e potranno essere contenuti nei valori minimi di cui al DM 55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3501/2021, emesso da questo Tribunale e lo dichiara esecutivo.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.