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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2022
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1910/2022 tra
), con l'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
C.F. e P.IVA ), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
Oggi 24 febbraio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. GIORDANO MASSIMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Mighetto Maria Vittoria per delega orale. per ed , l'avv. ROVETTO FRANCO. CP_1 CP_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo che le risultanze istruttorie hanno portato a considerazioni opposte rispetto a quelle prospettate da parte avversa”.
La difesa di parte intervenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 17.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna, per quanto in motivazione, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.302,55; pagina 1 di 11 - condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 9.872,10 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2022 promossa da:
), con l'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. e P.IVA ), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 1/1/2019 la società sottoscriveva con contratto di Parte_1 CP_1 sublocazione avente ad oggetto un immobile ad uso industriale di proprietà della Manuli Realtor Srl, sita in Comune di San Pietro Mosezzo, via Biandrate n. 59/61, già locato a Parte_1
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 33/2020, pubblicata il 3/11/2020 (RG 31/2020), ha dichiarato il fallimento di Parte_1
Con lettera 28/5/20 è receduta dal suddetto contratto, senza però lasciare liberi i locali CP_1 dell'immobile oggetto di sublocazione, continuando ad occuparli con un impianto di verniciatura, macchinari e rifiuti.
Più volte il fallimento ha richiesto la liberazione dei locali. Parte_1
In data 30/11/2021 l'immobile in oggetto è risultato del tutto libero da persone e cose ed ha potuto essere restituito dal fallimento alla proprietà. Parte_1
In conseguenza a quanto sopra, è stato ritenuto obbligato al versamento di una indennità CP_1 di occupazione in favore del fallimento per tutto il tempo in cui ha tenuto occupato Parte_1 l'immobile in oggetto, indennità che è stata conteggiata in misura corrispondente al canone di affitto di ciascun mese moltiplicato per i mesi di occupazione effettiva da parte di , per complessivi CP_1
€ 63.440,00. pagina 3 di 11 La difesa di parte attrice si è articolata nel corso del giudizio nei termini che seguono:
1) i verbali di accesso allegati al ricorso introduttivo ai numeri 5, 6, 7 e 9, redatti alla presenza del legale rappresentante di sig. danno atto della presenza nei locali CP_1 CP_3 dell'impianto di verniciatura e dei rifiuti, anche se quest'ultimo vorrebbe giustificarla sostenendo di non avere l'autorizzazione a rimuovere l'impianto, perché di proprietà di terzi.
Tuttavia, , sublocataria di , aveva rapporti relativamente all'impianto di CP_1 Parte_1 verniciatura con soggetti terzi e, pertanto, spettava a liberare i locali, accordandosi CP_1 con chi del caso. Ed invero, come sostenuto da medesimo nel verbale di udienza CP_3
10/4/24, il capannone è stato liberato nel luglio 2021, proprio quando ha acquistato CP_1 l'impianto in questione dalla società di leasing/proprietaria;
2) quanto ai rifiuti, dai verbali risulta la loro presenza nel capannone e il sig. NToparte_4 si era impegnato a rimuoverli (verbale d'accesso 7/12/2020 - all. 6 pag. 1). Quindi, già dai
[...] verbali di accesso versati in atti, vi è la prova scritta che i locali oggetto della presente controversia sono stati liberati dall'impianto soltanto in data 30/11/2021 e le chiavi consegnate il 21/12/21 (all. 9). Quanto ai rifiuti è stato il fallimento a provvedere al loro smaltimento. In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni rese dal teste , funzionario dell'IVG Tes_1 delegato, il quale, sentito in data 4/5/2023, ha confermato la presenza dell'impianto di verniciatura e dei rifiuti nei locali oggetto di controversia;
ha confermato che l'impianto è stato smantellato solo in data 30/11/21 e infine ha confermato che le chiavi sono state consegnate in data 21/12/21; ha anche confermato che è stato il fallimento a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi lasciati da In terzo luogo, vi sono le dichiarazioni confessorie rese dal CP_1 legale rappresentante della il quale ha ammesso che l'immobile è NToparte_5 stato liberato nel dicembre 2020 però solo dalla presenza “di persone”, mentre – ha confermato espressamente – “da quella data è rimasto nel capannone soltanto l'impianto (,..) e le scatole di vernice”, aggiungendo anche “lo sgombero dell'immobile è intervenuto nel luglio 2021, una volta che abbiamo raggiunto un accordo che ha determinato l'acquisizione in proprietà dell'impianto nella contesa con la società si leasing e, pertanto, ci è stato possibile procedere con la rimozione dello stesso”. ha tenuto occupato l'immobile in oggetto sino al CP_1
30/11/21 con restituzione delle chiavi al fallimento in data 21/12/21 e, dunque, è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del fallimento 3/11/2020 al 30/11/21. Tale indennità di occupazione ben può essere calcolata, in misura uguale corrispondente all'ammontare del canone di sublocazione (all. 2 a ricorso). Ne deriva un debito di CP_1 verso la curatela ricorrente di € 63.440,00, come conteggiate dal curatore nel conteggio allegato in atti (all. 14 ricorso);
3) come detto i rifiuti sono stati fatti rimuovere a spese del fallimento ricorrente, sostenendo una spesa di € 3.050,00, come da fatture versate in atti (all. 8). Anche tale somma deve essere addebitata a CP_1
4) il è altresì creditore di di canoni di locazione antecedenti Parte_1 CP_1 il recesso da parte di quest'ultima e al fallimento stesso, di cui alle fatture 22, 23, 24, 46, 77, 78, 79, 95, 100, 115, 126, 127 del 2019 allegate in atti (all. 10 ricorso) per complessive € 36.600,00,
e di cui alle fatture 14, 18, 24, 32, 38, 42, 53, 66, 67 del 2020 allegate in atti (all. 11 ricorso) per complessive € 43.920,00. In conseguenza, in totale il credito per canoni di locazione non pagati è di € 80.520,00, cui si aggiungono € 63.440 di cui sopra, pervenendo ad un debito complessivo di € 143.960,00. Non può accogliersi, in punto, l'eccezione di parte avversa in relazione a detti
€ 80.520. Invero, si fa presente che l'accordo tombale, cui allude controparte, è contenuto nella clausola n. 29 del contratto di sublocazione 1/1/2019 (all. 2), la quale clausola sancisce espressamente la fine di ogni precedente rapporto di collaborazione fra le parti con dare/avere a pagina 4 di 11 zero e nessuna pendenza. Quindi, tutto ciò che è successivo all'1/1/2019 non è coperto dall'accordo tombale a zero. Pertanto, la richiesta di pagamento di cui alle fatture all. 10 per il 2019 per € 36.000 complessive e alle fatture all. 11 per il 2020 in complessive € 43.920 è all'evidenza dovuta da alla curatela. Si devono inoltre aggiungere le fatture n. 25 CP_1 dell'8/3/2019 (all. 12 ricorso) di € 7.320,00 e la fattura n. 134 del 20/12/2019 di € 45.620,00 (all. 13), giungendo quindi ad un debito complessivo di € 196.900,05 di verso la CP_1 curatela. In punto, deve disattendersi l'eccezione di parte avversa. Invero, la fattura n. 134 è fattura che contiene rivalsa di spese effettuate da si tratta infatti di personale di CP_1
e fornitura di energia di utenza di usati però entrambi da a Parte_1 Parte_1 CP_1 proprio esclusivo vantaggio e quindi da porsi in rivalsa in capo alla convenuta La CP_1 fattura n. 25 è invece fattura per l'occupazione di area non compresa nel contratto di sublocazione però comunque effettuata da nei mesi di gennaio, febbraio e marzo CP_1
2019 e, quindi, da porsi a carico di Anche tali somme, rispettivamente di € 7.320 e CP_1 di € 45.620 devono porsi a carico della CP_1
5) dalla somma di € 196.900,05 cui si è pervenuti come sopra detto e che costituisce il debito di verso il fallimento , vanno detratto € 72.923,45, quale debito di CP_1 Parte_1 Parte_1
[... verso , ed aggiunte le spese di € 3.050,00 per le spese di rimozione rifiuti di cui CP_1 sopra, pervenendo ad un debito totale di verso il fallimento di € CP_1 Parte_1
127.026,60. Si veda il conteggio riepilogativo redatto dal curatore dr. (all. 14 ricorso); Per_2
6) deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché vi è in atti l'autorizzazione del giudice. Quanto infine all'intervento di CP nel presente giudizio, si chiede che detto intervento venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato e che la eventuale richiesta di crediti da porsi in compensazione svolta da detto terzo venga dichiarata inammissibile e comunque rigettata. Invero, non è certo il presente giudizio la sede per CP dove far valere il proprio credito. Peraltro, la stessa CP aveva proposto istanza di ammissione al passivo della curatela, istanza che veniva rigettata all'udienza di verifica dei crediti. Quindi CP aveva proposto opposizione allo stato passivo, nel giudizio RG 720/21 avanti al Tribunale di Novara: tale giudizio era poi stato dichiarato estinto. Non può quindi CP ora tentare di far valere il proprio asserito credito in questa sede, atteso che non è questa la sede giudiziale idonea ai sensi di legge.
La difesa di parte convenuta, invece, si articolata come segue:
1) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva all'escussione del teste di parte Tes_1 ricorrente, funzionario dell'IVG delegato alla vendita dei beni del fallimento Parte_1
Trattasi di testimonianza inconferente in quanto circa la data di liberazione dei locali, il testimone non è stato in grado di fornire testimonianza diretta, riportando solo quanto riferito dal curatore del fallimento o riferendo circa la visione di asserite foto raffiguranti bidoni di vernice senza fornire anche in questo caso testimonianza diretta, né riferimenti di date e riportando una data di consegna delle chiavi, alla cui consegna non risulta però la sua effettiva presenza, trattandosi anche sul punto, di testimonianza resa sulla scorta di elementi e circostanze riferite da altri soggetti. In sostanza, trattasi di escussione inconcludente ai fini del decidere;
2) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva altresì all'escussione di altro teste di parte ricorrente,
, quale legale rappresentante della ditta incaricata dello sgombero dei rifiuti. Testimone_2
Lo stesso precisava di essere stato incaricato dello sgombero non già dal , Parte_1 Parte_1 NT quanto piuttosto da , che lo sgombero aveva riguardato l'area esterna, che era avvenuto nel mese di maggio o giugno del 2021, che il pagamento della prestazione effettuata era stato NT eseguito da e che effettuato lo sgombero, nell'area erano presenti dei rifiuti di cui era pagina 5 di 11 NT ignota l'appartenenza, del quale sgombero non era stato incaricato da poiché trattavasi di rifiuti non appartenenti alla medesima. Si precisa che sebbene trattavasi di testimone citato da
NT parte ricorrente, lo stesso, a sostegno per contro delle eccezioni sollevate dalla resistente ,
NT ha dato atto del fatto che, così come sostenuto da nei propri scritti difensivi, lo sgombero
NT era già avvenuto nel maggio/giugno 2021. difatti ha eccepito che lo sgombero dell'immobile è avvenuto entro il mese di luglio 2021, ciò a riprova del fatto che la domanda di parte avversa intesa alla condanna di l pagamento dell'indennità di occupazione sino CP_1 al 30/11/2021 è infondata e dunque illegittima e meritevole di rigetto, così come meritevole di
NT rigetto poiché illegittima e infondata è la richiesta di addebito in capo ad delle spese di
NT rimozione dei rifiuti, atteso che ogni rifiuto riconducibile ad era stato rimosso a spese di
NT
, come confermato dalla testimonianza del legale rappresentante della ditta all'uopo incaricata;
3) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva ancora all'escussione del testimone
[...]
per parte ricorrente, che si era occupato dello smaltimento dei rifiuti presso Tes_3
l'area. Anche in questo caso, detta testimonianza risulta inutile ai fini del decidere in quanto NT attesta la presenza al 30/11/2021 di rifiuti senza però essere in grado di attribuirli ad . Nel contempo, il testimone però attesta che alla data del 30/11/2021, l'immobile risultava sgombero NT da macchinari e che per metà le spese di rimozione erano state imputate ad su indicazione del curatore fallimentare. Trattasi dunque di altra testimonianza atta a comprovare NT l'infondatezza delle domande della ricorrente volte alla condanna di al pagamento dell'indennità di occupazione sino al 30/11/2021 e delle spese di rimozione dei rifiuti, trattandosi di domande non suffragate da alcuna prova né documentale, né testimoniale;
4) all'udienza del 4/5/2023 si procedeva inoltre all'escussione di altri testimoni per parte ricorrente, quali , che deteneva il 10% delle quote di , NToparte_6 Parte_1 CP_7
, che si era occupato del tentativo di salvataggio di e ,
[...] Parte_1 NToparte_8 NT socio della FA RO SN che in tale veste aveva eseguito, lavori per , i quali tutti sostanzialmente nulla hanno riferito in merito ai capitoli di prova sottoposti. Si evidenzia NT invece, come il testimone dichiarava la sussistenza di debiti di verso;
CP_7 Parte_1
5) all'udienza del 10/4/2024 si procedeva all'interpello di legale Testimone_4
NT rappresentante di , il quale confermava che il capannone era stato liberato alla presenza di persone già nel dicembre 2020 e che da quella data era rimasto nel capannone soltanto l'impianto (di proprietà di una società di leasing) e che il 90% delle scatole di vernice erano già state portate via. Lo stesso precisava altresì che lo sgombero dell'immobile era intervenuto nel luglio 2021, una volta che era stato raggiunto un accordo intervenuto a marzo/aprile 2021 che ha determinato l'acquisizione in proprietà dell'impianto nella contesa con la società di leasing, risultando pertanto possibile procedere con la rimozione dell'impianto dopo l'intervenuta acquisizione. Quanto ai rifiuti asseritamente presenti, precisava altresì che non CP_3
NT trattavasi di rifiuti riconducibili ad ma di rifiuti che erano stati lì abbandonati dai dipendenti della che aveva il proprio capannone in adiacenza a quello condotto Parte_1
NT NT in locazione da . I rifiuti riconducibili ad erano stati tutti integralmente rimossi da
NT
a sua cura e spese mentre il fallimento aveva provveduto alla rimozione dei rifiuti propri NT di . L'attività di (verniciatura) non comporta la formazione di rifiuti, fatta Parte_1 NT eccezione per cartoni e grandi contenitori di polvere. non produceva altri rifiuti. I bancali NT appartenenti a non erano presenti perché venivano utilizzati quelli della Parte_1 oppure quelli dei clienti;
6) tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, nonché del fatto che aldilà delle prove testimoniali
– peraltro inconcludenti e anzi favorevoli alla resistente - la ricorrente non ha prodotto alcuna pagina 6 di 11 prova documentale a sostegno delle proprie domande, ne consegue che: A) risulta accertato che NT
non occupava più l'immobile dal dicembre 2020, data di riconsegna delle chiavi (v. all. 7 di controparte). L'immobile risultava sgombero già dal luglio 2021 come peraltro confermato dal sig. testimone di parte ricorrente;
B) quanto ai rifiuti, come confermato da Tes_2 NT NT
i rifiuti di erano già stati rimossi a cura e spese di prima del luglio 2021. Tes_2 NT Non v'è prova dell'esistenza di rifiuti, né tantomeno della riconducibilità dei medesimi a . Non è dato sapere di che rifiuti si trattasse, né se fossero conformi all'attività di verniciatura di NT
per esempio. Si insiste pertanto nel rigetto delle doglianze e pretese di parte ricorrente in quanto destituite di qualsivoglia fondamento e prova e dunque illegittime. Quanto all'indennità di occupazione asseritamente dovuta sino alla data del 30/11/2021, si contesta detta domanda, NT chiedendone il rigetto poiché non occupava l'immobile già dal dicembre 2020. Ne consegue che, tenuto conto dell'effettivo periodo di occupazione, come sopra individuato, l'indennità di occupazione dovuta per il periodo dal 28/5/2020 al 7/12/2020 sarebbe pari alla diversa somma di € 34.160 iva compresa (€ 4.000 per 7 mesi più IVA 22%). Quanto ai canoni NT di locazione antecedenti il recesso, si chiede il rigetto anche di tale domanda, atteso che e avevano sottoscritto in data 01/01/2019 il contratto di sublocazione con Parte_1 clausola di accordo tombale con dare/avere a zero e nessuna pendenza in ordine alle pregresse fatture insolute per i precedenti canoni di locazione. Ne consegue che, ogni pendenza di dare/avere tra le parti in narrativa erano state definite. Si ricorda altresì che il contratto di sublocazione in argomento, ricomprendeva un allegato, allegato C “rapporto di interscambio” per cui tra le parti vi era un accordo per cui svolgeva attività e prestava servizi in CP_1 favore di da compensare con quanto dovuto da a a titolo di Parte_1 CP_1 Parte_1 NT canoni di locazione. E pertanto, considerato che vantava dei crediti in favore di
, ne consegue che, i canoni di locazione a carico di non andavano Parte_1 CP_1 NT corrisposti a , poiché compensati dal maggior credito sussistente in capo ad Parte_1 verso;
Parte_1
7) quanto alle spese di rimozione dei rifiuti, come già esposto, si chiede il rigetto di detta domanda poiché come accertato anche in sede di risultanze testimoniali, tutti i rifiuti riconducibili ad NT
erano stati già rimossi a spese proprie dalla medesima. Quanto alle fatture n. 25 dell'8/3/2019 di € 7.320,00 e n. 134 del 20/12/2019 di € 45.620,00, si rende noto che le stesse, unitamente alla fattura n. 18 dell'8/3/2019, sono già state oggetto di contestazione da parte di NT
, a mezzo pec dell'1/4/2019 e raccomandata del 15/1/2020 (All. 11). Trattandosi di fatture emesse per operazioni inesistenti, depositava difatti, in data 30/3/2021 relativa CP_1 denuncia/querela avanti la Procura di Novara, rispetto alla quale ad oggi risulta pendente un procedimento penale (All. 12). Erroneamente il commercialista di registrava in CP_1 contabilità le predette fatture, atteso che non era mai pervenuta una nota di credito per ciascuna di esse, quindi solo successivamente, verificato l'errore, si procedeva con il ravvedimento operoso, con aggravio di spese anche a titolo di sanzioni che ha dovuto versare CP_1 NT all'erario (All. 13). Quanto al credito di verso , secondo controparte, il credito Parte_1 NT vantato da verso sarebbe pari ad € 72.923,45. Detta asserzione oltre a non Parte_1 essere stata comprovata da controparte ma solo indicata, non corrisponde al vero, giacché il credito di nei confronti di è pari al maggiore importo di € 149.366,41, CP_1 Parte_1 come da ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Novara in data 21/10/2020 (All. 14). E pertanto non è debitrice della ricorrente ma è CP_1 NT bensì la fallita ad essere debitrice di per l'importo di € 115.206,41 (€ Parte_1 149.366,41 meno € 34.160,00 quale importo riconosciuto a titolo di indennità di occupazione dal maggio al dicembre 2020).
pagina 7 di 11 Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Considerando gli elementi di valutazione derivanti dall'assunzione delle prove orali, pare utile riportare letteralmente le dichiarazioni rese dal teste (impiegato IVG, istituto delegato alla Tes_1 vendita dei beni del fallimento del tutto indifferente agli esiti del presente giudizio) Parte_1 che, sentito sui capitoli di prova di parte attrice, ha così risposto: “Capitolo n. 3 [“3. Vero che CP_1
non ha lasciato liberi i locali dell'immobile oggetto di sublocazione, continuando ad occuparli
[...] sino al 30/11/2021 con un impianto di verniciatura, macchinari e rifiuti”]: “E' vero;
seguendo il fallimento ho avuto modo di accedere nei locali indicati nel capitolo di prova di cui avevo peraltro le chiavi”; Capitolo n. 4 [“4. Vero che più volte il ha richiesto a Parte_1
la liberazione dei locali, ma invano]: “E' vero, il curatore così mi riferiva”; Capitolo n. 5 CP_1
pagina 8 di 11 [“5. Vero che l'immobile oggetto di causa è stato liberato solo in data 30/11/2021 da ”]: CP_1
“E' vero, ma ricordo che la consegna delle chiavi è avvenuta il 21 dicembre 2021”; Capitolo n. 8 [“8. Vero che dopo il 30/11/21 ha lasciato nell'immobile oggetto di giudizio rifiuti”]: “E' CP_1 vero, ricordo anche di fotografie raffiguranti bidoni di vernice”; Capitolo n. 9 [9. Vero che il ha provveduto a eliminare i rifiuti lasciati da ]: “E' Parte_1 CP_1 vero, abbiamo smaltito i rifiuti di cui ho detto”; Capitolo n. 11 [“11. Vero che ha un CP_1 debito verso il di euro 127.026,00”]: “Nulla posso dire” ”. Parte_1
In ragione delle dichiarazioni del predetto teste può concludersi:
1) che l'immobile per cui è causa è rimasto occupato da senza titolo giustificativo fino CP_1 al mese di novembre 2021;
2) che ha consegnato le chiavi del predetto immobile il 21.12.2021; CP_1
3) che nell'immobile, successivamente al rilascio, erano presenti rifiuti (bidoni di vernice) riferibili, evidentemente, a CP_1
4) che lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto che precede è stato eseguito a cura e spese del
Parte_1
Le dichiarazioni di cui sopra, per l'assoluta neutralità del soggetto da cui provengono, devono ritenersi come idonee a superare eventuali punti d'incertezza in merito ai fatti di causa oggetto di contrapposizione fra le parti.
Venendo ora agli elementi documentali, appare utile prendere le mosse dal contratto di sublocazione intercorso fra le parti nel quale, al punto 29, si legge che le parti hanno deciso di interrompere ogni rapporto di collaborazione azzerando altresì il reciproco dare/avere e le relative pendenze. Ora, posto che il predetto contratto è stato registrato nel mese di aprile 2019, deve assumersi giuridicamente la debenza dei canoni di locazione antecedenti il recesso di e del medesimo fallimento, a far CP_1 data però dal mese di maggio 2019, per complessive € 24.400,00, oltre a € 43.920,00 per le fatture nn. 14, 18, 24, 32, 38, 42, 53, 66, 67 del 2020. Infatti, la portata della previsione di cui al punto n. 29 del predetto contratto non può essere qualificata come ultrattiva, valevole cioè oltre che per le pendenze pregresse anche per tutte quelle eventualmente future. Una tale tipo di conclusione appare privo di riscontro giuridico.
Procedendo ora con la determinazione del dovuto per occupazione senza titolo dell'immobile, parte attrice quantifica il dovuto in € 63.440,00, per il periodo dal 3.11.2020 al 30.11.2021. Fermo restando che per quanto agli atti il periodo di riferimento per la contabilizzazione deve essere ritenuto quello indicato, l'importo dell'occupazione in misura corrispondente al canone di locazione appare però eccessivo, posto che l'immobile era in disposizione della proprietà seppur in parte occupato da un impianto/macchinario di rilevanti dimensioni riferibile a In ragione di ciò l'importo di cui CP_1 sopra può essere ridotto, in ragione di un prudenziale criterio equitativo, in misura pari al 35%, per un dovuto complessivo di € 41.236,00.
Parte convenuta contesta la pretesa attorea del pagamento delle somme di € 45.620,00, nonché di € 7.230,00, poiché in relazione alla relativa fatturazione attorea è stata documentata la proposizione di una denuncia querela. Nell'ambito del presente giudizio, tuttavia, l'iniziativa in sede penale della convenuta non può essere assunta a ragione capace di obliterare definitivamente la pretesa attorea perché agli atti risulta esclusivamente la proposizione, appunto, della querela (depositata in data
30.3.2021). A quattro anni di distanza, tuttavia, non è stato documentato lo stato recente del procedimento sicché il Tribunale non può disconoscere un credito perché il soggetto astrattamente tenuto al pagamento ha in passato deciso di querelare il proprio creditore. Sotto il profilo degli elementi pagina 9 di 11 di prova in punto debenza, in altri termini, non si rinvengono idonei elementi di contrasto alla pretesa di parte attrice.
La somma di € 7.230,00 per la fattura n. 25 dell'8/3/2019, invece, può essere ritenuta come non dovuta in quanto la stessa deve essere ricompresa nell'accordo di reciproco azzeramento di pretese pregresse di cui al punto n. 29 del contratto di sublocazione.
In ragione delle dichiarazioni testimoniali di (come detto, soggetto del tutto indifferente Tes_1 ai fatti di causa), la somma di € 3.050,00, come da documenti n. 2 di parte ricorrente, può essere riconosciuto dovuto, anche perché la Logter srl con documento in data 7 dicembre 2021 ha dettagliatamente specificato quanto dei lavori di smaltimento rifiuti eseguiti dovessero imputarsi alla convenuta.
Pertanto, sulla scorta degli acquisiti elementi di prova il può essere ritenuto Parte_1 creditore nei confronti di ei seguenti importi: CP_1
€ 24.400,00 per le fatture dal mese di maggio 2019;
€ 43.920,00 per le fatture (sopra indicate) del 2020;
€ 41.236,00 (per occupazione senza titolo);
€ 45.620,00 per la fattura n. 134 del 20/12/2019;
€ 3.050,00 per smaltimento rifiuti;
PER COMPLESSIVI € 158.226,00.
Quanto invece alle somme pretese in pagamento da considerato che l'azzeramento CP_1 economico delle pendenze pregresse di cui al punto n. 29 vale pure per quest'ultima, sulla scorta delle fatture nn. 120/219 del 31.5.2019; 141/2019 del 28.6.2019; 179/2019 del 31.7.2019; 189/2019 del
30.9.2019; 233/2019 del 31.10.2019; 263/2019 del 29.11.2019, risulta dovuto dal Parte_1
[...
come peraltro riconosciuto da quest'ultimo, la somma di € 72.923,45.
Per quanto precede, dunque, dall'importo di € 158.226,00 deve essere detratto l'importo di € 72.923,45, residuando un credito in favore di parte attrice di € 85.302,55.
In merito invece alla posizione di CP deve rilevarsi l'infondatezza/inammissibilità di ogni pretesa nel presente giudizio considerato che, come rilevato dalla difesa di parte attrice rimasta priva di concreta contestazione a cura della parte interessata, l'istanza di ammissione al passivo della curatela è stata rigettata all'udienza di verifica dei crediti e, nonostante l'opposizione allo stato passivo di CP nel giudizio rubricato al n. RG 720/21 dell'intestato Tribunale, quest'ultimo è stato dichiarato estinto.
Del pari deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione convenuta di carenza di legittimità ad agire e/o
“stare in giudizio” del ricorrente per ritenuta assenza di autorizzazione sul punto del Giudice delegato, posto che la detta difesa è smentita documentalmente (deposito attoreo nel fascicolo telematico del
21.12.2022).
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), si liquidano € 9.872,10 per compensi (scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00; valori medi delle diverse fasi, con riduzione del 30% - art. 4, comma 4 - per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazione e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione pagina 10 di 11 disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna, per quanto in motivazione, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.302,55;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 9.872,10 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 11 di 11
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1910/2022 tra
), con l'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
C.F. e P.IVA ), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
Oggi 24 febbraio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. GIORDANO MASSIMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Mighetto Maria Vittoria per delega orale. per ed , l'avv. ROVETTO FRANCO. CP_1 CP_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
osservo che le risultanze istruttorie hanno portato a considerazioni opposte rispetto a quelle prospettate da parte avversa”.
La difesa di parte intervenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 17.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna, per quanto in motivazione, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.302,55; pagina 1 di 11 - condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 9.872,10 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2022 promossa da:
), con l'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. e P.IVA ), con l'avv. ROVETTO FRANCO;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 1/1/2019 la società sottoscriveva con contratto di Parte_1 CP_1 sublocazione avente ad oggetto un immobile ad uso industriale di proprietà della Manuli Realtor Srl, sita in Comune di San Pietro Mosezzo, via Biandrate n. 59/61, già locato a Parte_1
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 33/2020, pubblicata il 3/11/2020 (RG 31/2020), ha dichiarato il fallimento di Parte_1
Con lettera 28/5/20 è receduta dal suddetto contratto, senza però lasciare liberi i locali CP_1 dell'immobile oggetto di sublocazione, continuando ad occuparli con un impianto di verniciatura, macchinari e rifiuti.
Più volte il fallimento ha richiesto la liberazione dei locali. Parte_1
In data 30/11/2021 l'immobile in oggetto è risultato del tutto libero da persone e cose ed ha potuto essere restituito dal fallimento alla proprietà. Parte_1
In conseguenza a quanto sopra, è stato ritenuto obbligato al versamento di una indennità CP_1 di occupazione in favore del fallimento per tutto il tempo in cui ha tenuto occupato Parte_1 l'immobile in oggetto, indennità che è stata conteggiata in misura corrispondente al canone di affitto di ciascun mese moltiplicato per i mesi di occupazione effettiva da parte di , per complessivi CP_1
€ 63.440,00. pagina 3 di 11 La difesa di parte attrice si è articolata nel corso del giudizio nei termini che seguono:
1) i verbali di accesso allegati al ricorso introduttivo ai numeri 5, 6, 7 e 9, redatti alla presenza del legale rappresentante di sig. danno atto della presenza nei locali CP_1 CP_3 dell'impianto di verniciatura e dei rifiuti, anche se quest'ultimo vorrebbe giustificarla sostenendo di non avere l'autorizzazione a rimuovere l'impianto, perché di proprietà di terzi.
Tuttavia, , sublocataria di , aveva rapporti relativamente all'impianto di CP_1 Parte_1 verniciatura con soggetti terzi e, pertanto, spettava a liberare i locali, accordandosi CP_1 con chi del caso. Ed invero, come sostenuto da medesimo nel verbale di udienza CP_3
10/4/24, il capannone è stato liberato nel luglio 2021, proprio quando ha acquistato CP_1 l'impianto in questione dalla società di leasing/proprietaria;
2) quanto ai rifiuti, dai verbali risulta la loro presenza nel capannone e il sig. NToparte_4 si era impegnato a rimuoverli (verbale d'accesso 7/12/2020 - all. 6 pag. 1). Quindi, già dai
[...] verbali di accesso versati in atti, vi è la prova scritta che i locali oggetto della presente controversia sono stati liberati dall'impianto soltanto in data 30/11/2021 e le chiavi consegnate il 21/12/21 (all. 9). Quanto ai rifiuti è stato il fallimento a provvedere al loro smaltimento. In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni rese dal teste , funzionario dell'IVG Tes_1 delegato, il quale, sentito in data 4/5/2023, ha confermato la presenza dell'impianto di verniciatura e dei rifiuti nei locali oggetto di controversia;
ha confermato che l'impianto è stato smantellato solo in data 30/11/21 e infine ha confermato che le chiavi sono state consegnate in data 21/12/21; ha anche confermato che è stato il fallimento a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi lasciati da In terzo luogo, vi sono le dichiarazioni confessorie rese dal CP_1 legale rappresentante della il quale ha ammesso che l'immobile è NToparte_5 stato liberato nel dicembre 2020 però solo dalla presenza “di persone”, mentre – ha confermato espressamente – “da quella data è rimasto nel capannone soltanto l'impianto (,..) e le scatole di vernice”, aggiungendo anche “lo sgombero dell'immobile è intervenuto nel luglio 2021, una volta che abbiamo raggiunto un accordo che ha determinato l'acquisizione in proprietà dell'impianto nella contesa con la società si leasing e, pertanto, ci è stato possibile procedere con la rimozione dello stesso”. ha tenuto occupato l'immobile in oggetto sino al CP_1
30/11/21 con restituzione delle chiavi al fallimento in data 21/12/21 e, dunque, è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del fallimento 3/11/2020 al 30/11/21. Tale indennità di occupazione ben può essere calcolata, in misura uguale corrispondente all'ammontare del canone di sublocazione (all. 2 a ricorso). Ne deriva un debito di CP_1 verso la curatela ricorrente di € 63.440,00, come conteggiate dal curatore nel conteggio allegato in atti (all. 14 ricorso);
3) come detto i rifiuti sono stati fatti rimuovere a spese del fallimento ricorrente, sostenendo una spesa di € 3.050,00, come da fatture versate in atti (all. 8). Anche tale somma deve essere addebitata a CP_1
4) il è altresì creditore di di canoni di locazione antecedenti Parte_1 CP_1 il recesso da parte di quest'ultima e al fallimento stesso, di cui alle fatture 22, 23, 24, 46, 77, 78, 79, 95, 100, 115, 126, 127 del 2019 allegate in atti (all. 10 ricorso) per complessive € 36.600,00,
e di cui alle fatture 14, 18, 24, 32, 38, 42, 53, 66, 67 del 2020 allegate in atti (all. 11 ricorso) per complessive € 43.920,00. In conseguenza, in totale il credito per canoni di locazione non pagati è di € 80.520,00, cui si aggiungono € 63.440 di cui sopra, pervenendo ad un debito complessivo di € 143.960,00. Non può accogliersi, in punto, l'eccezione di parte avversa in relazione a detti
€ 80.520. Invero, si fa presente che l'accordo tombale, cui allude controparte, è contenuto nella clausola n. 29 del contratto di sublocazione 1/1/2019 (all. 2), la quale clausola sancisce espressamente la fine di ogni precedente rapporto di collaborazione fra le parti con dare/avere a pagina 4 di 11 zero e nessuna pendenza. Quindi, tutto ciò che è successivo all'1/1/2019 non è coperto dall'accordo tombale a zero. Pertanto, la richiesta di pagamento di cui alle fatture all. 10 per il 2019 per € 36.000 complessive e alle fatture all. 11 per il 2020 in complessive € 43.920 è all'evidenza dovuta da alla curatela. Si devono inoltre aggiungere le fatture n. 25 CP_1 dell'8/3/2019 (all. 12 ricorso) di € 7.320,00 e la fattura n. 134 del 20/12/2019 di € 45.620,00 (all. 13), giungendo quindi ad un debito complessivo di € 196.900,05 di verso la CP_1 curatela. In punto, deve disattendersi l'eccezione di parte avversa. Invero, la fattura n. 134 è fattura che contiene rivalsa di spese effettuate da si tratta infatti di personale di CP_1
e fornitura di energia di utenza di usati però entrambi da a Parte_1 Parte_1 CP_1 proprio esclusivo vantaggio e quindi da porsi in rivalsa in capo alla convenuta La CP_1 fattura n. 25 è invece fattura per l'occupazione di area non compresa nel contratto di sublocazione però comunque effettuata da nei mesi di gennaio, febbraio e marzo CP_1
2019 e, quindi, da porsi a carico di Anche tali somme, rispettivamente di € 7.320 e CP_1 di € 45.620 devono porsi a carico della CP_1
5) dalla somma di € 196.900,05 cui si è pervenuti come sopra detto e che costituisce il debito di verso il fallimento , vanno detratto € 72.923,45, quale debito di CP_1 Parte_1 Parte_1
[... verso , ed aggiunte le spese di € 3.050,00 per le spese di rimozione rifiuti di cui CP_1 sopra, pervenendo ad un debito totale di verso il fallimento di € CP_1 Parte_1
127.026,60. Si veda il conteggio riepilogativo redatto dal curatore dr. (all. 14 ricorso); Per_2
6) deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché vi è in atti l'autorizzazione del giudice. Quanto infine all'intervento di CP nel presente giudizio, si chiede che detto intervento venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato e che la eventuale richiesta di crediti da porsi in compensazione svolta da detto terzo venga dichiarata inammissibile e comunque rigettata. Invero, non è certo il presente giudizio la sede per CP dove far valere il proprio credito. Peraltro, la stessa CP aveva proposto istanza di ammissione al passivo della curatela, istanza che veniva rigettata all'udienza di verifica dei crediti. Quindi CP aveva proposto opposizione allo stato passivo, nel giudizio RG 720/21 avanti al Tribunale di Novara: tale giudizio era poi stato dichiarato estinto. Non può quindi CP ora tentare di far valere il proprio asserito credito in questa sede, atteso che non è questa la sede giudiziale idonea ai sensi di legge.
La difesa di parte convenuta, invece, si articolata come segue:
1) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva all'escussione del teste di parte Tes_1 ricorrente, funzionario dell'IVG delegato alla vendita dei beni del fallimento Parte_1
Trattasi di testimonianza inconferente in quanto circa la data di liberazione dei locali, il testimone non è stato in grado di fornire testimonianza diretta, riportando solo quanto riferito dal curatore del fallimento o riferendo circa la visione di asserite foto raffiguranti bidoni di vernice senza fornire anche in questo caso testimonianza diretta, né riferimenti di date e riportando una data di consegna delle chiavi, alla cui consegna non risulta però la sua effettiva presenza, trattandosi anche sul punto, di testimonianza resa sulla scorta di elementi e circostanze riferite da altri soggetti. In sostanza, trattasi di escussione inconcludente ai fini del decidere;
2) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva altresì all'escussione di altro teste di parte ricorrente,
, quale legale rappresentante della ditta incaricata dello sgombero dei rifiuti. Testimone_2
Lo stesso precisava di essere stato incaricato dello sgombero non già dal , Parte_1 Parte_1 NT quanto piuttosto da , che lo sgombero aveva riguardato l'area esterna, che era avvenuto nel mese di maggio o giugno del 2021, che il pagamento della prestazione effettuata era stato NT eseguito da e che effettuato lo sgombero, nell'area erano presenti dei rifiuti di cui era pagina 5 di 11 NT ignota l'appartenenza, del quale sgombero non era stato incaricato da poiché trattavasi di rifiuti non appartenenti alla medesima. Si precisa che sebbene trattavasi di testimone citato da
NT parte ricorrente, lo stesso, a sostegno per contro delle eccezioni sollevate dalla resistente ,
NT ha dato atto del fatto che, così come sostenuto da nei propri scritti difensivi, lo sgombero
NT era già avvenuto nel maggio/giugno 2021. difatti ha eccepito che lo sgombero dell'immobile è avvenuto entro il mese di luglio 2021, ciò a riprova del fatto che la domanda di parte avversa intesa alla condanna di l pagamento dell'indennità di occupazione sino CP_1 al 30/11/2021 è infondata e dunque illegittima e meritevole di rigetto, così come meritevole di
NT rigetto poiché illegittima e infondata è la richiesta di addebito in capo ad delle spese di
NT rimozione dei rifiuti, atteso che ogni rifiuto riconducibile ad era stato rimosso a spese di
NT
, come confermato dalla testimonianza del legale rappresentante della ditta all'uopo incaricata;
3) all'udienza del 4/5/2023, si procedeva ancora all'escussione del testimone
[...]
per parte ricorrente, che si era occupato dello smaltimento dei rifiuti presso Tes_3
l'area. Anche in questo caso, detta testimonianza risulta inutile ai fini del decidere in quanto NT attesta la presenza al 30/11/2021 di rifiuti senza però essere in grado di attribuirli ad . Nel contempo, il testimone però attesta che alla data del 30/11/2021, l'immobile risultava sgombero NT da macchinari e che per metà le spese di rimozione erano state imputate ad su indicazione del curatore fallimentare. Trattasi dunque di altra testimonianza atta a comprovare NT l'infondatezza delle domande della ricorrente volte alla condanna di al pagamento dell'indennità di occupazione sino al 30/11/2021 e delle spese di rimozione dei rifiuti, trattandosi di domande non suffragate da alcuna prova né documentale, né testimoniale;
4) all'udienza del 4/5/2023 si procedeva inoltre all'escussione di altri testimoni per parte ricorrente, quali , che deteneva il 10% delle quote di , NToparte_6 Parte_1 CP_7
, che si era occupato del tentativo di salvataggio di e ,
[...] Parte_1 NToparte_8 NT socio della FA RO SN che in tale veste aveva eseguito, lavori per , i quali tutti sostanzialmente nulla hanno riferito in merito ai capitoli di prova sottoposti. Si evidenzia NT invece, come il testimone dichiarava la sussistenza di debiti di verso;
CP_7 Parte_1
5) all'udienza del 10/4/2024 si procedeva all'interpello di legale Testimone_4
NT rappresentante di , il quale confermava che il capannone era stato liberato alla presenza di persone già nel dicembre 2020 e che da quella data era rimasto nel capannone soltanto l'impianto (di proprietà di una società di leasing) e che il 90% delle scatole di vernice erano già state portate via. Lo stesso precisava altresì che lo sgombero dell'immobile era intervenuto nel luglio 2021, una volta che era stato raggiunto un accordo intervenuto a marzo/aprile 2021 che ha determinato l'acquisizione in proprietà dell'impianto nella contesa con la società di leasing, risultando pertanto possibile procedere con la rimozione dell'impianto dopo l'intervenuta acquisizione. Quanto ai rifiuti asseritamente presenti, precisava altresì che non CP_3
NT trattavasi di rifiuti riconducibili ad ma di rifiuti che erano stati lì abbandonati dai dipendenti della che aveva il proprio capannone in adiacenza a quello condotto Parte_1
NT NT in locazione da . I rifiuti riconducibili ad erano stati tutti integralmente rimossi da
NT
a sua cura e spese mentre il fallimento aveva provveduto alla rimozione dei rifiuti propri NT di . L'attività di (verniciatura) non comporta la formazione di rifiuti, fatta Parte_1 NT eccezione per cartoni e grandi contenitori di polvere. non produceva altri rifiuti. I bancali NT appartenenti a non erano presenti perché venivano utilizzati quelli della Parte_1 oppure quelli dei clienti;
6) tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, nonché del fatto che aldilà delle prove testimoniali
– peraltro inconcludenti e anzi favorevoli alla resistente - la ricorrente non ha prodotto alcuna pagina 6 di 11 prova documentale a sostegno delle proprie domande, ne consegue che: A) risulta accertato che NT
non occupava più l'immobile dal dicembre 2020, data di riconsegna delle chiavi (v. all. 7 di controparte). L'immobile risultava sgombero già dal luglio 2021 come peraltro confermato dal sig. testimone di parte ricorrente;
B) quanto ai rifiuti, come confermato da Tes_2 NT NT
i rifiuti di erano già stati rimossi a cura e spese di prima del luglio 2021. Tes_2 NT Non v'è prova dell'esistenza di rifiuti, né tantomeno della riconducibilità dei medesimi a . Non è dato sapere di che rifiuti si trattasse, né se fossero conformi all'attività di verniciatura di NT
per esempio. Si insiste pertanto nel rigetto delle doglianze e pretese di parte ricorrente in quanto destituite di qualsivoglia fondamento e prova e dunque illegittime. Quanto all'indennità di occupazione asseritamente dovuta sino alla data del 30/11/2021, si contesta detta domanda, NT chiedendone il rigetto poiché non occupava l'immobile già dal dicembre 2020. Ne consegue che, tenuto conto dell'effettivo periodo di occupazione, come sopra individuato, l'indennità di occupazione dovuta per il periodo dal 28/5/2020 al 7/12/2020 sarebbe pari alla diversa somma di € 34.160 iva compresa (€ 4.000 per 7 mesi più IVA 22%). Quanto ai canoni NT di locazione antecedenti il recesso, si chiede il rigetto anche di tale domanda, atteso che e avevano sottoscritto in data 01/01/2019 il contratto di sublocazione con Parte_1 clausola di accordo tombale con dare/avere a zero e nessuna pendenza in ordine alle pregresse fatture insolute per i precedenti canoni di locazione. Ne consegue che, ogni pendenza di dare/avere tra le parti in narrativa erano state definite. Si ricorda altresì che il contratto di sublocazione in argomento, ricomprendeva un allegato, allegato C “rapporto di interscambio” per cui tra le parti vi era un accordo per cui svolgeva attività e prestava servizi in CP_1 favore di da compensare con quanto dovuto da a a titolo di Parte_1 CP_1 Parte_1 NT canoni di locazione. E pertanto, considerato che vantava dei crediti in favore di
, ne consegue che, i canoni di locazione a carico di non andavano Parte_1 CP_1 NT corrisposti a , poiché compensati dal maggior credito sussistente in capo ad Parte_1 verso;
Parte_1
7) quanto alle spese di rimozione dei rifiuti, come già esposto, si chiede il rigetto di detta domanda poiché come accertato anche in sede di risultanze testimoniali, tutti i rifiuti riconducibili ad NT
erano stati già rimossi a spese proprie dalla medesima. Quanto alle fatture n. 25 dell'8/3/2019 di € 7.320,00 e n. 134 del 20/12/2019 di € 45.620,00, si rende noto che le stesse, unitamente alla fattura n. 18 dell'8/3/2019, sono già state oggetto di contestazione da parte di NT
, a mezzo pec dell'1/4/2019 e raccomandata del 15/1/2020 (All. 11). Trattandosi di fatture emesse per operazioni inesistenti, depositava difatti, in data 30/3/2021 relativa CP_1 denuncia/querela avanti la Procura di Novara, rispetto alla quale ad oggi risulta pendente un procedimento penale (All. 12). Erroneamente il commercialista di registrava in CP_1 contabilità le predette fatture, atteso che non era mai pervenuta una nota di credito per ciascuna di esse, quindi solo successivamente, verificato l'errore, si procedeva con il ravvedimento operoso, con aggravio di spese anche a titolo di sanzioni che ha dovuto versare CP_1 NT all'erario (All. 13). Quanto al credito di verso , secondo controparte, il credito Parte_1 NT vantato da verso sarebbe pari ad € 72.923,45. Detta asserzione oltre a non Parte_1 essere stata comprovata da controparte ma solo indicata, non corrisponde al vero, giacché il credito di nei confronti di è pari al maggiore importo di € 149.366,41, CP_1 Parte_1 come da ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Novara in data 21/10/2020 (All. 14). E pertanto non è debitrice della ricorrente ma è CP_1 NT bensì la fallita ad essere debitrice di per l'importo di € 115.206,41 (€ Parte_1 149.366,41 meno € 34.160,00 quale importo riconosciuto a titolo di indennità di occupazione dal maggio al dicembre 2020).
pagina 7 di 11 Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del 13/04/2023).
Considerando gli elementi di valutazione derivanti dall'assunzione delle prove orali, pare utile riportare letteralmente le dichiarazioni rese dal teste (impiegato IVG, istituto delegato alla Tes_1 vendita dei beni del fallimento del tutto indifferente agli esiti del presente giudizio) Parte_1 che, sentito sui capitoli di prova di parte attrice, ha così risposto: “Capitolo n. 3 [“3. Vero che CP_1
non ha lasciato liberi i locali dell'immobile oggetto di sublocazione, continuando ad occuparli
[...] sino al 30/11/2021 con un impianto di verniciatura, macchinari e rifiuti”]: “E' vero;
seguendo il fallimento ho avuto modo di accedere nei locali indicati nel capitolo di prova di cui avevo peraltro le chiavi”; Capitolo n. 4 [“4. Vero che più volte il ha richiesto a Parte_1
la liberazione dei locali, ma invano]: “E' vero, il curatore così mi riferiva”; Capitolo n. 5 CP_1
pagina 8 di 11 [“5. Vero che l'immobile oggetto di causa è stato liberato solo in data 30/11/2021 da ”]: CP_1
“E' vero, ma ricordo che la consegna delle chiavi è avvenuta il 21 dicembre 2021”; Capitolo n. 8 [“8. Vero che dopo il 30/11/21 ha lasciato nell'immobile oggetto di giudizio rifiuti”]: “E' CP_1 vero, ricordo anche di fotografie raffiguranti bidoni di vernice”; Capitolo n. 9 [9. Vero che il ha provveduto a eliminare i rifiuti lasciati da ]: “E' Parte_1 CP_1 vero, abbiamo smaltito i rifiuti di cui ho detto”; Capitolo n. 11 [“11. Vero che ha un CP_1 debito verso il di euro 127.026,00”]: “Nulla posso dire” ”. Parte_1
In ragione delle dichiarazioni del predetto teste può concludersi:
1) che l'immobile per cui è causa è rimasto occupato da senza titolo giustificativo fino CP_1 al mese di novembre 2021;
2) che ha consegnato le chiavi del predetto immobile il 21.12.2021; CP_1
3) che nell'immobile, successivamente al rilascio, erano presenti rifiuti (bidoni di vernice) riferibili, evidentemente, a CP_1
4) che lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto che precede è stato eseguito a cura e spese del
Parte_1
Le dichiarazioni di cui sopra, per l'assoluta neutralità del soggetto da cui provengono, devono ritenersi come idonee a superare eventuali punti d'incertezza in merito ai fatti di causa oggetto di contrapposizione fra le parti.
Venendo ora agli elementi documentali, appare utile prendere le mosse dal contratto di sublocazione intercorso fra le parti nel quale, al punto 29, si legge che le parti hanno deciso di interrompere ogni rapporto di collaborazione azzerando altresì il reciproco dare/avere e le relative pendenze. Ora, posto che il predetto contratto è stato registrato nel mese di aprile 2019, deve assumersi giuridicamente la debenza dei canoni di locazione antecedenti il recesso di e del medesimo fallimento, a far CP_1 data però dal mese di maggio 2019, per complessive € 24.400,00, oltre a € 43.920,00 per le fatture nn. 14, 18, 24, 32, 38, 42, 53, 66, 67 del 2020. Infatti, la portata della previsione di cui al punto n. 29 del predetto contratto non può essere qualificata come ultrattiva, valevole cioè oltre che per le pendenze pregresse anche per tutte quelle eventualmente future. Una tale tipo di conclusione appare privo di riscontro giuridico.
Procedendo ora con la determinazione del dovuto per occupazione senza titolo dell'immobile, parte attrice quantifica il dovuto in € 63.440,00, per il periodo dal 3.11.2020 al 30.11.2021. Fermo restando che per quanto agli atti il periodo di riferimento per la contabilizzazione deve essere ritenuto quello indicato, l'importo dell'occupazione in misura corrispondente al canone di locazione appare però eccessivo, posto che l'immobile era in disposizione della proprietà seppur in parte occupato da un impianto/macchinario di rilevanti dimensioni riferibile a In ragione di ciò l'importo di cui CP_1 sopra può essere ridotto, in ragione di un prudenziale criterio equitativo, in misura pari al 35%, per un dovuto complessivo di € 41.236,00.
Parte convenuta contesta la pretesa attorea del pagamento delle somme di € 45.620,00, nonché di € 7.230,00, poiché in relazione alla relativa fatturazione attorea è stata documentata la proposizione di una denuncia querela. Nell'ambito del presente giudizio, tuttavia, l'iniziativa in sede penale della convenuta non può essere assunta a ragione capace di obliterare definitivamente la pretesa attorea perché agli atti risulta esclusivamente la proposizione, appunto, della querela (depositata in data
30.3.2021). A quattro anni di distanza, tuttavia, non è stato documentato lo stato recente del procedimento sicché il Tribunale non può disconoscere un credito perché il soggetto astrattamente tenuto al pagamento ha in passato deciso di querelare il proprio creditore. Sotto il profilo degli elementi pagina 9 di 11 di prova in punto debenza, in altri termini, non si rinvengono idonei elementi di contrasto alla pretesa di parte attrice.
La somma di € 7.230,00 per la fattura n. 25 dell'8/3/2019, invece, può essere ritenuta come non dovuta in quanto la stessa deve essere ricompresa nell'accordo di reciproco azzeramento di pretese pregresse di cui al punto n. 29 del contratto di sublocazione.
In ragione delle dichiarazioni testimoniali di (come detto, soggetto del tutto indifferente Tes_1 ai fatti di causa), la somma di € 3.050,00, come da documenti n. 2 di parte ricorrente, può essere riconosciuto dovuto, anche perché la Logter srl con documento in data 7 dicembre 2021 ha dettagliatamente specificato quanto dei lavori di smaltimento rifiuti eseguiti dovessero imputarsi alla convenuta.
Pertanto, sulla scorta degli acquisiti elementi di prova il può essere ritenuto Parte_1 creditore nei confronti di ei seguenti importi: CP_1
€ 24.400,00 per le fatture dal mese di maggio 2019;
€ 43.920,00 per le fatture (sopra indicate) del 2020;
€ 41.236,00 (per occupazione senza titolo);
€ 45.620,00 per la fattura n. 134 del 20/12/2019;
€ 3.050,00 per smaltimento rifiuti;
PER COMPLESSIVI € 158.226,00.
Quanto invece alle somme pretese in pagamento da considerato che l'azzeramento CP_1 economico delle pendenze pregresse di cui al punto n. 29 vale pure per quest'ultima, sulla scorta delle fatture nn. 120/219 del 31.5.2019; 141/2019 del 28.6.2019; 179/2019 del 31.7.2019; 189/2019 del
30.9.2019; 233/2019 del 31.10.2019; 263/2019 del 29.11.2019, risulta dovuto dal Parte_1
[...
come peraltro riconosciuto da quest'ultimo, la somma di € 72.923,45.
Per quanto precede, dunque, dall'importo di € 158.226,00 deve essere detratto l'importo di € 72.923,45, residuando un credito in favore di parte attrice di € 85.302,55.
In merito invece alla posizione di CP deve rilevarsi l'infondatezza/inammissibilità di ogni pretesa nel presente giudizio considerato che, come rilevato dalla difesa di parte attrice rimasta priva di concreta contestazione a cura della parte interessata, l'istanza di ammissione al passivo della curatela è stata rigettata all'udienza di verifica dei crediti e, nonostante l'opposizione allo stato passivo di CP nel giudizio rubricato al n. RG 720/21 dell'intestato Tribunale, quest'ultimo è stato dichiarato estinto.
Del pari deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione convenuta di carenza di legittimità ad agire e/o
“stare in giudizio” del ricorrente per ritenuta assenza di autorizzazione sul punto del Giudice delegato, posto che la detta difesa è smentita documentalmente (deposito attoreo nel fascicolo telematico del
21.12.2022).
Parte convenuta in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), si liquidano € 9.872,10 per compensi (scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00; valori medi delle diverse fasi, con riduzione del 30% - art. 4, comma 4 - per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazione e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione pagina 10 di 11 disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna, per quanto in motivazione, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.302,55;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 9.872,10 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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