Sentenza 11 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2004, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN BE - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO RI, elettivamente domiciliato in ROMA via E GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LORIA, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO CHIRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VADO LIGURE, in persona del Sindaco pro tempore signor BE FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'Avvocato ENRICO CAROLI che lo difende unitamente all'Avvocato ROBERTO ROMANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 405/99 del Tribunale di SAVONA, emessa il 18/1/2000, depositata il 28/03/00; RG. 1581/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/03 dal Consigliere Dott. BE PREDEN;
udito l'Avvocato CAROLI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.9.1995, ST OS esponeva che il 21.2.1995, alle ore 21, nel corso di una partita di calcio nel campo sportivo sito in località S. Ermete, uscito dall'impianto per recuperare il pallone ed inoltratosi nella zona adiacente la via pubblica, che in quel tratto scavalca il Rio Fornace, era precipitato per alcuni metri riportando lesioni. Conveniva davanti al Pretore di Savona il Comune di Vado Ligure per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente. Il comune resisteva.
Il Pretore, con sentenza del 30.6.1997, rigettava la domanda, sul rilievo che non era stata accertata ne' l'appartenenza al comune dell'area adiacente la via pubblica ne' la sussistenza di una situazione di insidia;
compensava le spese.
Pronunciando sull'appello dell'OS, al quale aveva resistito il Comune di Vado Ligure, il Tribunale di Savona, con sentenza del 28.3.2000, lo rigettava. Avverso la sentenza l'OS ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, il Comune di Vado Ligure. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c., in relazione ai principi generali in materia di causalità e di concorso di responsabilità, in relazione alle norme che vietano alla Pubblica amministrazione di causare danni a terzi per insidia e all'art. 1227 c.c.. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe erroneamente imputato l'esclusiva responsabilità dell'incidente all'OS, senza considerare che, costituendo la via pubblica, nel tratto che scavalca, a notevole altezza, un corso d'acqua, una obbiettiva situazione di insidia, l'omessa adozione di adeguate misure di protezione e vigilanza da parte del comune avrebbe quanto meno dovuto condurre all'affermazione della concorrente responsabilità dell'ente locale.
2. Il secondo motivo denuncia: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché per omesso esame di documenti in atti;
difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta.
Il ricorrente addebita al tribunale: di aver omesso l'esame delle questioni concernenti v l'appartenenza dell'area al comune, esclusa dal primo giudice, e l'omissione di vigilanza e manutenzione dell'area; di non aver esaminato la documentazione concernente la proprietà dell'area adiacente la strada vicinale;
di non aver disposto al riguardo una consulenza tecnica.
3. Il terzo motivo denuncia: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza di una situazione di insidia.
Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha escluso che lo stato dei luoghi, caratterizzato dall'assenza, sulla via vicinale, sopraelevata di circa sette metri rispetto al sottostante corso d'acqua, di opere di protezione e di segnalazione del pericolo, integrasse una situazione di insidia.
5, I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati, perché tra loro intimamente connessi, sono infondati.
6. Ha considerato l'impugnata sentenza che, a prescindere dal fatto che l'area nella quale era avvenuto l'incidente fosse o meno di proprietà del comune, e che l'ente fosse tenuto ad esercitare sulla medesima una adeguata vigilanza, assumeva rilievo determinante il fatto che l'incidente non si era verificato a causa della presenza di una insidia sulla sede stradale, ma esclusivamente a causa della imprudente condotta dell'OS, che, pur non essendo pratico del luogo, nel quale si era recato per la prima volta, e malgrado l'ora notturna, era uscito dalla sede stradale, delimitata da una rete di protezione, e si era inoltrato in una zona che, a causa della presenza della vegetazione che la copriva, costituita da rovi ed arbusti, non era palesemente utilizzabile per il transito dei pedoni o dei veicoli, e, dopo aver percorso alcuni metri, era caduto nel letto del sottostante corso d'acqua.
7. Osserva il Collegio che il tribunale ha espressamente dichiarato di non volersi occupare della questione, concernente l'appartenenza dell'area adiacente alla via vicinale al comune, sul rilievo che, anche ammesso che l'area fosse di proprietà pubblica, la domanda non meritava accoglimento in base ad assorbenti ulteriori considerazioni. Va tuttavia considerato che, poiché l'esclusione dell'appartenenza dell'area adiacente alla via vicinale al comune sarebbe stata di per sè sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, per difetto di legittimazione passiva dell'ente, dell'omesso esame della questione (e dei connessi accertamenti istruttori) solo il comune avrebbe avuto ragione di dolersi, mediante ricorso incidentale, che non è stato invece proposto.
Le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale, sul presupposto dell'appartenenza dell'area al comune, hanno poi riguardato la sussistenza o meno dell'insidia stradale, costituita, come è noto, da una situazione di pericolo occulto caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo stesso, in presenza della quale la giurisprudenza ritiene configurabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada per violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. Sussistenza che il tribunale ha escluso, in base al determinante rilievo che la caduta dell'infortunato non si era verificata nella sede stradale della via vicinale, bensì in un'area adiacente, coperta di vegetazione che la rendeva non suscettiva di utilizzazione per il transito di pedoni o veicoli, di tal che l'incidente era ricollegabile in modo esclusivo alla condotta imprudente dell'infortunato, che si era inoltrato, di notte, in una zona a lui sconosciuta, in un terreno ricoperto da vegetazione spontanea, di rovi ed arbusti, palesemente non destinato ad essere utilizzato per il transito.
Tale valutazione è in questa sede incensurabile, costituendo accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua ed esente da errori di diritto. Sotto tale ultimo profilo va infatti ricordato che l'insidia è configurabile soltanto in relazione alle strade o ad altri luoghi pubblici destinati all'uso generale del transito delle persone e dei veicoli, che l'ente proprietario è tenuto a mantenere in condizioni che escludano l'insidiosità, avendo gli utenti ragione di fare affidamento sulla loro apparente regolare transitabilità.
8. In conclusione, il ricorso è rigettato.
9. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004