Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4642/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MAGGIORE TOSELLI n. 87, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA MAGGIORE TOSELLI n. 87, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 17/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 20/09/1983); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) In relazione agli aspetti economici, i coniugi stabiliscono che il sig.
: - corrisponderà mensilmente entro il 10 di ogni mese alla Parte_1 sig.ra la somma di € 500,00. Parte_2
b) Vista l'età della figlia e considerando che e non Per_1 CP_2 Per_2 abitano più con i genitori, i coniugi potranno esercitare il proprio diritto di visita con le modalità che riterranno più opportune, previo accordo anche telefonico sia con la figlia stessa sia con l'altro coniuge.
c) la casa coniugale, sita in Palermo, via Luigi Eredia n. 66 è di proprietà del Sig. , identificata catastalmente al foglio 53, particella 2105, Parte_1 sub. 81 e lo stesso si impegna a trasferire la proprietà del suddetto immobile alla figlia , nata a Palermo il [...], a [...] gratuito Persona_3
(atteso che i tre fratelli sono già proprietari di immobili e che i genitori hanno aiutato economicamente gli stessi nel corso degli anni), entro tre mesi dalla dall'omologazione ad opera del Tribunale di Palermo della separazione;
d) Al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto circa l'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina maggiormente dettagliata, dovendosi distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmenteda ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo.
Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
- le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, tickets sanitari;
2 - le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- le spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato a scuola, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo dei coniugi figurano:
- le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
- le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari.
Relativamente a queste ultime, ai fini del rimborso va previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà essere da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di pertinenza del 50%); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. In ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
- I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 671 P. 2, S. A, Anno 1983) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4