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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado n. 307/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
, C.F. , nata a Giugliano in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in 80010 – Villaricca (NA) al Corso Italia n. 109, rapp.ta e difesa dal Prof. Avv.
Giuliano Palma, elett.te dom.ta presso il suo studio principale in 80014 - Giugliano in
Campania (NA), alla via Aniello Palumbo n. 160, Parco Onoria, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
E
, società con socio unico Controparte_1 CP_2
, iscritta all'Albo delle Banche al n.74762.60, num. di iscrizione al Registro delle
[...]
Imprese di Roma e C.F. , con sede in Roma al Viale America n. 351, in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. Dott. Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Capece, 3/b
-OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_4
-OPPOSTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
così come modificati con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato la signora ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 122 2022 00267920 46 002 notificata in data
13.12.2023 ad istanza di , per un credito di € 173.052,74 Controparte_4
(per entrate coattive anno 2022) della Controparte_1
a seguito di surroga per escussione del Fondo di Garanza per le PMI.
[...]
Si costituiva la che spiegavano le Controparte_1
proprie difese e concludevano per il rigetto della domanda.
, sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Ne va Controparte_4
pertanto dichiarata la contumacia.
3. Deve premettersi che la revoca dell'incarico al difensore di parte opponete, depositata successivamente alla udienza, celebratasi a trattazione scritta, di rimessione della causa in decisione in nulla incide sull'assunta riserva in decisione della causa, atteso il principio dell'ultrattività del mandato – art. 85 c.p.c. – sino a nomina di sostituto e, nella specie,
atteso l'esaurimento dell'attività difensiva processuale, essendo la revoca intervenuta in pendenza del termine entro il quale, sulla scorta delle già rassegnate conclusioni delle parti e già depositate memorie conclusionali, il giudice non doveva che trattenere la causa in decisione.
Deve ancora osservarsi che la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., depositata in data 6.9.2024, non è stata accettata dalla controparte costituita, di talché il giudizio non può essere dichiarato estinto.
Ancora, non può accedersi alla declaratoria di cessata materia del contendere, pure invocata da parte opponente, atteso che la stessa implica il venir meno della questione controversa tra le parti, cosa che non ricorre nella specie, laddove il contegno processuale
dell'attrice-opponente non è consistito di una attività ricognitiva del debito (cfr. testualmente testo dell'allegato denominato “atto di rinuncia ex art. 306 co. 1 c.p.c.” depositato dall'opponente il 6.9.2024) e l'opposta insiste sulla detta pretesa. La valutazione circa l'avvenuto riconoscimento del debito da parte di un co-obbligato dell'odierna opponente non elide in astratto le ragioni della causa de qua, proprio perché trattasi di posizione relativa a soggetto co-obbligato, che fa venir meno la pretesa dell'odierna opposta nei confronti dell'odierna opponente solo qualora avvenga l'integrale pagamento da parte del predetto.
4. Nel merito l'opposizione è infondata.
4.1. L'eccezione sollevata, peraltro genericamente e solo nel petitum, relativamente alla nullità della cartella per “indeterminatezza del contenuto” deve essere qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e va rigettata contenendo la cartella impugnata gli elementi indispensabili per consentire l'identificazione della pretesa creditoria.
4.2. Gli ulteriori motivi di opposizione vanno qualificati ai sensi dell'art 615, comma 1,
c.p.c..
Si premette che, in ragione della qualificazione della domanda, effettuata dalla stessa opponente come opposizione all'esecuzione non è applicabile la sospensione feriale dei termini, ragione per la quale è da reputarsi tempestivo il deposito in data 6.8.2024 della memoria istruttoria n. 2 da parte dell'opposta con relativi allegati.
In forza di questi ultimi, non disconosciuti da controparte, con riferimento ai motivi di opposizione “ e/o difetto di interesse ad agire;
e/o indeterminatezza assoluta del titolo
Contro sotteso alla stessa;
e/o difetto di legittimazione attiva di ad agire esecutivamente e passiva della sig.ra a subire la detta e paventata esecuzione;
e/o la non provata Parte_1
ed illegittima surrogazione nel/del credito contestato;
e/o perché emessa in presenza di un credito contestato, né certo, né liquido, né esigibile;
nonché priva di qualsiasi fondamento giuridico “ la documentazione prodotta supera ogni contestazione, essendo versato in atti il contratto di finanziamento stipulato tra e in Parte_2 Parte_3
data 22.12.2016 (all. 1), le fidejussioni specifiche sottoscritte anche dall'odierna opponente
(all. 2), la dichiarazione del 2.11.2016 con la quale ha richiesto Parte_3
l'accesso al fondo di garanzia ex l. 662/96 (all. 3), la comunicazione di ammissione al beneficio del Fondo da parte della alla banca ed al richiedente (all. 4 - 5), la CP_1
richiesta di attivazione della garanzia del Fondo da parte di del 9.7.2021 Parte_2 (all. 6), la delibera di liquidazione della perdita da parte di , con precisazione CP_1
dell'importo (80% dell'esposizione debitoria comunicata da ) con relativa Parte_2
comunicazione del 29.7.2021 (all. 7-8).
La doglianza relativa alla legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo nei confronti dei terzi garanti non merita accoglimento.
L'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33,
prevede che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di
garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale
su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al
consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”
Gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduti da
[...]
nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono Controparte_1
al rapporto intercorrente con il garante, ivi compresa - pertanto - la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
È infondato, parimenti, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolo esecutivo.
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di
[...]
determina, invero, la surrogazione di detto garante nella Controparte_1
posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì
mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. Pertanto, non è necessaria l'emissione di alcun titolo esecutivo per poter procedere all'iscrizione nei ruoli esattoriali, trattandosi di credito avente natura pubblicistica, che sorge per effetto dell'escussione del Fondo di Garanzia. (cfr. Cass. n.
1005 del 16/01/2023).
Con riferimento ai motivi di opposizione “e/o difetto del beneficium excussionis;
e/o violazione degli articoli 1957 e/o 2697 C.C.” va evidenziato che gli stessi sono, del pari,
privi di pregio, atteso che nel corpo del contratto di fidejiussione, sottoscritto dall'opponente e non disconosciuto, sono specificamente approvati l'art. 6 che prevede espressa deroga all'art. 1957 c.c. e l'art. 7 che prevede l'obbligo di pagamento da parte del fidejussore “a prima richiesta”.
La sfumata deduzione di nullità della prima clausola, effettuata con il riferimento alla sentenza a SSUU 41994/2021, sebbene non argomentato, è generica, atteso che:
- trattasi di fideiussione stipulata nel 2016, quindi estranea all'accertamento effettuato dall'Autorità Garante con declaratoria di nullità parziale espressa provvedimento n° 55
del 2005 in riferimento allo schema Abi dell'associazione nazionale delle banche italiane,
- tale deduzione presuppone la prova, a carico dell'opponente, dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, quale elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990n. 287/1990, non derivando la nullità di per sé
dalla deroga di una norma codicistica (1957 c.c.);
- nella specie l'onere non è stato assolto, non avendo parte opponente articolato prova sul punto.
Ferma restando la validità della clausola di cui all'art. 6, vi è esplicita deroga al beneficium escussionis, ragione per la quale ogni questione posta dall'opponente è destituita di fondamento.
Quanto alla dedotta prescrizione, si ritiene che la stessa non sia maturata.
Il credito posto a base della cartella trova fondamento come detto nella surroga legale per effetto della quale l'opposta è subentrata in tutti i diritti prima spettanti al soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa e dei suoi garanti.
Ne deriva che il termine di prescrizione da considerarsi è quello decennale proprio dei contratti, bancari e di garanzia. Detto termine tenuto conto della data di sottoscrizione della fideiussione (22.12.2016) e della data di notifica della cartella (13.12.2023) non era ancora spirato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, prediligendo l'applicazione dei parametri minimi,
stante la natura cartolare della causa, relativi a tutte le fasi di giudizio, tenendo conto del valore della causa dichiarato all'iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 307/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
della somma di euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa il 7.2.2025.
Il giudice monocratico dott.ssa Antonella Paone