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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1593/2022 R.G.
promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Privitera;
ATTRICE
Contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Spampinato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 02 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
------------------
Svolgimento del processo ha agito in giudizio al fine di dichiararsi la nullità della procura a Parte_1 vendere dell'immobile sito in Catania via Naumachia n. 32/34, censito in catasto al foglio 69, particelle 514, sub. 1, e 514, sub.2, sì come conferita a , e la Controparte_1
conseguente invalidità del contratto di compravendita stipulato, in data 01/06/2021 dal procuratore con sé stesso, in quanto concluso in conflitto di interessi. Ha domandato, in subordine, il risarcimento del danno patito, da quantificarsi nella somma di euro 10.000,00, pari alla differenza tra il prezzo originario di acquisto dell'immobile di euro 24.000,00 e quello, inferiore, di vendita, fissato dal rappresentante nella somma di euro 14.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di risposta, Controparte_1
che assumeva, per un verso, la validità della procura e del contratto di vendita, sul rilievo che la espressa autorizzazione a contrarre con sé stesso escludeva il conflitto di interessi, e proponeva, per altro verso la seguente diversa lettura della dedotta vicenda negoziale: sosteneva, nello specifico, che l'immobile oggetto della compravendita era stato originariamente acquistato da esso procuratore mediante l'interposta persona della al tempo compagna, che si era obbligata a ritrasferirlo in un successivo momento Pt_1
mediante la procura speciale a vendere, di poi effettivamente rilasciata. Allegava, a sostegno di tale ricostruzione, di aver provveduto al pagamento integrale del prezzo di acquisto.
Chiedeva dichiararsi la validità e l'efficacia del negozio di compravendita stipulato in data 01 giugno 2021, per vero consistente nell'esatto adempimento dell'obbligo di ritrasferimento del bene assunto dalla in forza del mandato originario. In ragione della consapevole Pt_1
infondatezza della pretesa avversaria, domandava anche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 o 3.
pagina 2 di 9 Nel corso del giudizio, rigettata l'istanza istruttoria articolata dalla difesa di P_
, vertendo i capitolati su circostanze non contestate, all'udienza del 02 dicembre
[...]
2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Motivi della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, denuncia il vizio del Parte_1
contratto di compravendita stipulato in data 01 giugno 2021 da con sé Controparte_1
stesso, in forza di un mandato a vendere che, non prevedendo la puntuale determinazione degli elementi negoziali, non può ritenersi idoneo ad escludere il conflitto di interessi.
La difesa di parte attrice evidenzia che tale conflitto è reso evidente dal fatto che i beni immobili originariamente acquistati, in data 22 maggio 2020, al prezzo di euro 24.000,00, sono stati rivenduti dal rappresentante a sé stesso, in data 01 giugno 2021, al prezzo, inferiore, di euro 14.000,00.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere che l'ordinamento giuridico riconosce validità al contratto stipulato dal rappresentante con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c., alla condizione alternativa che il rappresentato lo abbia specificamente autorizzato ovvero che il contenuto sia predeterminato, in modo da escludere la possibilità di un conflitto di interessi.
In particolare, la Suprema Corte interpreta la norma menzionata ritenendo che sia posto a carico del rappresentante l'onere di superare la presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, posta dall'art. 1395 c.c., tramite la dimostrazione del rispetto delle suddette condizioni idonee a garantire la tutela effettiva del soggetto rappresentato.
Nel caso di specie, il convenuto ha, per un verso, allegato che la procura rilasciata da
[...]
contiene espressa autorizzazione del procuratore a contrarre con sè Parte_1 stesso, e, dall'altro verso, ha sostenuto (comparsa di costituzione e risposta, pag. 1) che
“l'attrice nulla può pretendere dal Sig. avendo con egli stabilito che il Controparte_1
pagina 3 di 9 contratto contenesse una simulazione relativa;
avendo cioè concordato che la compravendita venisse stipulata per interposizione reale di persona”.
La prima difesa è in punto di diritto infondata non potendo ritenersi specifica la autorizzazione a contrarre con sé stesso contenuta in procura.
In effetti, la prevista facoltà del rappresentante di vendere “a chi vorrà, anche a se stesso, per il prezzo che stimerà più conveniente ed alle condizioni ritenute più opportune” non contiene indicazioni idonee ad escludere il conflitto di interessi, difettando, nello specifico, la indicazione del prezzo di compravendita.
Ed in tal senso è la interpretazione consolidata della Suprema Corte secondo cui
“l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sè stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato;
con la conseguenza che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass. 21/03/2011 n. 6398 – vedi anche Cass. sez. VI, 19/11/2019, ud. 11/07/2019, dep. 19/11/2019 n.29959).
Resta però la seconda contestazione, inerente alla diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti in causa, riguardo alla quale occorre evidenziare che, nonostante il rapido richiamo alla simulazione relativa, la difesa del convenuto ha sostanzialmente ritenuto di ricondurre la dedotta vicenda nell'alveo del differente istituto della interposizione reale di persona allegando che “il , all'epoca compagno della non volendo apparire P_ Pt_1
compratore degli immobili per motivi personali, comunque leciti, concordò e incaricò questa di acquistare i due vani per suo conto e l'accordo prevedeva anche la stipula di una procura speciale in proprio favore, nel caso in cui egli non avesse avuto più necessità di celare
l'acquisto e potesse rendere nota la proprietà degli immobili. In altri termini, conferì P_
alla un mandato senza rappresentanza, negozio giuridico che prevede l'obbligo per il Pt_1
mandatario di trasferire, con un successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell'interesse del mandante”.
pagina 4 di 9 Ora, è noto che, mentre la interposizione fittizia, forma di simulazione relativa attinente al piano soggettivo, comporta la produzione di effetti direttamente nella sfera giuridica dell'interponente con la conseguenza che si richiede la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto giuridico, alienante, acquirente fittizio o interposto e acquirente interponente, sì necessitandosi l'integrazione del contraddittorio in giudizio,
l'interposizione reale, invece, consta di una pluralità di atti: il negozio stipulato dall'interposto produce effetti nella sfera giuridica dello stesso, il quale è obbligato a trasferirli all'interponente, in forza dell'accordo con lo stesso concluso e siffatto accordo, qualificabile quale mandato ovvero negozio fiduciario, non vede la partecipazione di soggetti terzi, non richiedendosi, pertanto, la partecipazione in giudizio degli stessi.
Costituisce, d'altra parte, ulteriore differenza tra le due forme di interposizione, la operatività delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 2722 e 2729 c.c., previste esclusivamente nell'ipotesi di simulazione, costituendo l'accordo simulatorio patto aggiunto e contrario al contenuto di un documento, laddove, per contro, sussiste la facoltà di provare, mediante prova testimoniale o per presunzioni, il contratto di mandato ovvero il contratto fiduciario, in quanto produttivi di effetti realmente voluti tra le parti e, pertanto, non riconducibili al concetto di patto contrario.
Più in generale, d'altronde, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, il mandato ad acquistare avente ad oggetto beni immobili, sì come l'equiparabile negozio fiduciario, è soggetto al principio di libertà delle forme e non richiede la forma scritta a pena di nullità, “forma scritta ab substantiam”, in quanto produce un effetto obbligatorio, non già immediatamente traslativo.
In particolare, sostiene la Corte di legittimità che “non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l'atto che realizza
l'effetto reale. (Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 13 dicembre 2021, n. 39566) e “Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, (dunque,) anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
4.9. E' l'accordo
pagina 5 di 9 concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.”(Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15385).
E' dunque alla stregua di siffatti principi di diritto che occorre a tal punto valutare la fondatezza della ricostruzione che ha offerto dei rapporti con la ex Controparte_1
compagna, Parte_1
Ritiene il Tribunale che, pur difettando alcuna prova scritta o documentale, la difesa del convenuto ha offerto un complesso di elementi indiziari, precisi e concordanti, idonei a integrare la prova dell'asserito accordo raggiunto con la ex compagna, inerente all'acquisto e al successivo trasferimento della proprietà dell'immobile.
Innanzitutto, l'avvenuto pagamento, da parte del , del prezzo originario di acquisto P_ dell'immobile per la somma di euro 24.000,00, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non può ricondursi ad alcun rapporto pregresso costitutivo di un titolo di debito a Pt_1
carico del compagno.
La deduzione proposta a tal riguardo da parte attrice - secondo la quale la costituzione della provvista necessaria all'acquisto avrebbe compensato precedenti trasferimenti monetari che aveva effettuato per le necessità di ristrutturazione della casa di Catania via Santa Maria dell'Aiuto, concessa in usufrutto vitalizio al - è stata invero specificamente P_
contestata dal convenuto, il quale ha rilevato, per un verso, che le causali delle copie contabili prodotte menzionano rapporti diversi tra le parti “prestito per pagamento rata e carta di credito”, “prestito”, “acconto per lavori di ristrutturazione casa”, “fabbro” e ha specificato, per altro verso, che, a tutto voler concedere, le stesse spese di ristrutturazione avrebbero dovuto essere considerate quali rimborsi di somme, dallo stesso a sua volta anticipate, non solo per i lavori di ristrutturazione effettuati nella casa di via Santa Maria dell'Aiuto, 70 in Catania, ma anche per la elevazione di un secondo piano nella casa situata ad Aci Castello di proprietà della stessa Pt_1
pagina 6 di 9 Ebbene, tali ultime contestazioni non sono state specificatamente superate da parte attrice, che nulla ha dedotto al riguardo, di talchè il comparto probatorio preclude in parte qua
l'attribuzione di qualsivoglia natura “solutoria” alla provvista di danaro offerta da P_
, e, per ciò stesso, esclude l'opposta funzione “compensativa” dell'intervenuto
[...]
pagamento del prezzo, il quale, a tal punto, si veste di valore a suo modo indiziante della sussistenza di un precedente mandato fiduciario, conferito da a Controparte_1 [...] per l'acquisto degli immobili, di fatto stipulato in data 22 maggio 2020. Parte_1
Senonchè al predetto elemento di giudizio, se ne aggiungono altri, a loro volta chiaramente indizianti del proposto assunto difensivo: si tratta del momento temporale nel quale fu rilasciata la procura a vendere e dal contenuto della stessa.
Tale ultimo, innanzitutto, sembra con evidenza connotare il rilascio della procura nel chiaro interesse esclusivo del solo rappresentante: in tal senso depone la convenuta irrevocabilità e la riconosciuta facoltà del SAPIENZA di vendere anche a sé stesso e liberamente stabilendo le condizioni contrattuali, tra cui il prezzo di vendita, al contempo legittimandolo espressamente ad incassare le somme, senza la previsione di alcun obbligo di rendicontazione.
Ma ve ne è un altro, pur esso significativo, sì come costituito dal fatto che la procura è stata rilasciata in data 22 maggio 2020, cioè contestualmente all'atto di acquisto: dimostra che la nel momento in cui ebbe ad acquistare l'immobile, rinunciò a consolidarne gli Pt_1 effetti, abdicando da subito a gestire in proprio la titolarità dell'immobile, per tal via adottando una scelta che solo si può giustificare con la circostanza che, in effetti, l'acquisto venne effettuato nell'interesse dell'allora compagno.
Tutto quanto sopra depone ineludibilmente, a parere del Tribunale, per affermare la sussistenza di un complesso probatorio, univoco e significativo, idoneo a supportare l'assunto secondo il quale l'originario acquisto degli immobili è stato effettuato dalla Pt_1 nell'interesse e per conto dell'allora compagno e che la procura ha costituito lo strumento negoziale funzionale alla realizzazione del successivo trasferimento della proprietà degli immobili, e, con esso, alla attuazione del pactum fiducia.
pagina 7 di 9 In punto di diritto, è stato insomma legittimamente predisposto un collegamento negoziale tra l'originario atto di acquisto effettuato dalla in adempimento di un mandato ad Pt_1
acquistare, privo di forma scritta, e il successivo trasferimento dei beni immobili a sé stesso, realizzato per mezzo del rilascio della procura a vendere.
Sì accertati i rapporti tra le parti e, in particolare, qualificato il contratto di compravendita stipulato dal rappresentante con sé stesso, in data 01 giugno 2021, quale forma di adempimento traslativo dell'obbligo derivante dall'originario mandato ad acquistare rilasciato nei confronti della devesi a tal punto escludere la sussistenza di qualsivoglia Pt_1 conflitto di interesse, solo in ipotesi astratta configurabile: l'acclarato collegamento negoziale programmato tra le parti risulta dotato di una valida giustificazione causale, idonea ad escludere la necessità di tutela del rappresentato ai sensi dell'art. 1395 c.c..
L'esito del giudizio è a tal punto tratto.
La domanda di annullamento proposta dall'attrice va rigettata ed altrettanto va statuito quanto alla formulata domanda subordinata di risarcimento dei danni: accertata la sussistenza di un rapporto fiduciario/mandato ad acquistare tra le parti, infatti, non è configurabile in radice qualsivoglia pregiudizio economico, sì come dedotto dalla alla differenza tra il Pt_1 prezzo praticato per l'acquisto e quello della successiva vendita, tanto più a fronte dell'acclarato assolvimento del dovere del mandante di rimborsare le spese occorse per il mandato sostenendo direttamente il pagamento del prezzo di acquisto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da 5.201,00 a 26.000,00, parametri medi, fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ritiene il Tribunale di rigettare la domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata da parte convenuta, difettando la prova che la partecipazione in giudizio abbia cagionato alcun danno a . Controparte_1
Sussistono, invece, le condizioni per condannare ex art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c., dovendosi ritenere che la stessa abbia agito in giudizio nella evidente consapevolezza della infondatezza della pretesa, sì dando vita ad una lite temeraria: tanto basta per condannarla, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno pagina 8 di 9 per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, n. 3376).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1593/2022 R.G., così statuisce:
rigetta la domanda attorea.
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida, nella Parte_1
somma di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'avv. SPAMPINATO Francesco, difensore antistatario.
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 2.538,50 in forza dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Così deciso in Catania, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1593/2022 R.G.
promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Privitera;
ATTRICE
Contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Spampinato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 02 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
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Svolgimento del processo ha agito in giudizio al fine di dichiararsi la nullità della procura a Parte_1 vendere dell'immobile sito in Catania via Naumachia n. 32/34, censito in catasto al foglio 69, particelle 514, sub. 1, e 514, sub.2, sì come conferita a , e la Controparte_1
conseguente invalidità del contratto di compravendita stipulato, in data 01/06/2021 dal procuratore con sé stesso, in quanto concluso in conflitto di interessi. Ha domandato, in subordine, il risarcimento del danno patito, da quantificarsi nella somma di euro 10.000,00, pari alla differenza tra il prezzo originario di acquisto dell'immobile di euro 24.000,00 e quello, inferiore, di vendita, fissato dal rappresentante nella somma di euro 14.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di risposta, Controparte_1
che assumeva, per un verso, la validità della procura e del contratto di vendita, sul rilievo che la espressa autorizzazione a contrarre con sé stesso escludeva il conflitto di interessi, e proponeva, per altro verso la seguente diversa lettura della dedotta vicenda negoziale: sosteneva, nello specifico, che l'immobile oggetto della compravendita era stato originariamente acquistato da esso procuratore mediante l'interposta persona della al tempo compagna, che si era obbligata a ritrasferirlo in un successivo momento Pt_1
mediante la procura speciale a vendere, di poi effettivamente rilasciata. Allegava, a sostegno di tale ricostruzione, di aver provveduto al pagamento integrale del prezzo di acquisto.
Chiedeva dichiararsi la validità e l'efficacia del negozio di compravendita stipulato in data 01 giugno 2021, per vero consistente nell'esatto adempimento dell'obbligo di ritrasferimento del bene assunto dalla in forza del mandato originario. In ragione della consapevole Pt_1
infondatezza della pretesa avversaria, domandava anche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 o 3.
pagina 2 di 9 Nel corso del giudizio, rigettata l'istanza istruttoria articolata dalla difesa di P_
, vertendo i capitolati su circostanze non contestate, all'udienza del 02 dicembre
[...]
2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, denuncia il vizio del Parte_1
contratto di compravendita stipulato in data 01 giugno 2021 da con sé Controparte_1
stesso, in forza di un mandato a vendere che, non prevedendo la puntuale determinazione degli elementi negoziali, non può ritenersi idoneo ad escludere il conflitto di interessi.
La difesa di parte attrice evidenzia che tale conflitto è reso evidente dal fatto che i beni immobili originariamente acquistati, in data 22 maggio 2020, al prezzo di euro 24.000,00, sono stati rivenduti dal rappresentante a sé stesso, in data 01 giugno 2021, al prezzo, inferiore, di euro 14.000,00.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere che l'ordinamento giuridico riconosce validità al contratto stipulato dal rappresentante con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c., alla condizione alternativa che il rappresentato lo abbia specificamente autorizzato ovvero che il contenuto sia predeterminato, in modo da escludere la possibilità di un conflitto di interessi.
In particolare, la Suprema Corte interpreta la norma menzionata ritenendo che sia posto a carico del rappresentante l'onere di superare la presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, posta dall'art. 1395 c.c., tramite la dimostrazione del rispetto delle suddette condizioni idonee a garantire la tutela effettiva del soggetto rappresentato.
Nel caso di specie, il convenuto ha, per un verso, allegato che la procura rilasciata da
[...]
contiene espressa autorizzazione del procuratore a contrarre con sè Parte_1 stesso, e, dall'altro verso, ha sostenuto (comparsa di costituzione e risposta, pag. 1) che
“l'attrice nulla può pretendere dal Sig. avendo con egli stabilito che il Controparte_1
pagina 3 di 9 contratto contenesse una simulazione relativa;
avendo cioè concordato che la compravendita venisse stipulata per interposizione reale di persona”.
La prima difesa è in punto di diritto infondata non potendo ritenersi specifica la autorizzazione a contrarre con sé stesso contenuta in procura.
In effetti, la prevista facoltà del rappresentante di vendere “a chi vorrà, anche a se stesso, per il prezzo che stimerà più conveniente ed alle condizioni ritenute più opportune” non contiene indicazioni idonee ad escludere il conflitto di interessi, difettando, nello specifico, la indicazione del prezzo di compravendita.
Ed in tal senso è la interpretazione consolidata della Suprema Corte secondo cui
“l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sè stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato;
con la conseguenza che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass. 21/03/2011 n. 6398 – vedi anche Cass. sez. VI, 19/11/2019, ud. 11/07/2019, dep. 19/11/2019 n.29959).
Resta però la seconda contestazione, inerente alla diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti in causa, riguardo alla quale occorre evidenziare che, nonostante il rapido richiamo alla simulazione relativa, la difesa del convenuto ha sostanzialmente ritenuto di ricondurre la dedotta vicenda nell'alveo del differente istituto della interposizione reale di persona allegando che “il , all'epoca compagno della non volendo apparire P_ Pt_1
compratore degli immobili per motivi personali, comunque leciti, concordò e incaricò questa di acquistare i due vani per suo conto e l'accordo prevedeva anche la stipula di una procura speciale in proprio favore, nel caso in cui egli non avesse avuto più necessità di celare
l'acquisto e potesse rendere nota la proprietà degli immobili. In altri termini, conferì P_
alla un mandato senza rappresentanza, negozio giuridico che prevede l'obbligo per il Pt_1
mandatario di trasferire, con un successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell'interesse del mandante”.
pagina 4 di 9 Ora, è noto che, mentre la interposizione fittizia, forma di simulazione relativa attinente al piano soggettivo, comporta la produzione di effetti direttamente nella sfera giuridica dell'interponente con la conseguenza che si richiede la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto giuridico, alienante, acquirente fittizio o interposto e acquirente interponente, sì necessitandosi l'integrazione del contraddittorio in giudizio,
l'interposizione reale, invece, consta di una pluralità di atti: il negozio stipulato dall'interposto produce effetti nella sfera giuridica dello stesso, il quale è obbligato a trasferirli all'interponente, in forza dell'accordo con lo stesso concluso e siffatto accordo, qualificabile quale mandato ovvero negozio fiduciario, non vede la partecipazione di soggetti terzi, non richiedendosi, pertanto, la partecipazione in giudizio degli stessi.
Costituisce, d'altra parte, ulteriore differenza tra le due forme di interposizione, la operatività delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 2722 e 2729 c.c., previste esclusivamente nell'ipotesi di simulazione, costituendo l'accordo simulatorio patto aggiunto e contrario al contenuto di un documento, laddove, per contro, sussiste la facoltà di provare, mediante prova testimoniale o per presunzioni, il contratto di mandato ovvero il contratto fiduciario, in quanto produttivi di effetti realmente voluti tra le parti e, pertanto, non riconducibili al concetto di patto contrario.
Più in generale, d'altronde, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, il mandato ad acquistare avente ad oggetto beni immobili, sì come l'equiparabile negozio fiduciario, è soggetto al principio di libertà delle forme e non richiede la forma scritta a pena di nullità, “forma scritta ab substantiam”, in quanto produce un effetto obbligatorio, non già immediatamente traslativo.
In particolare, sostiene la Corte di legittimità che “non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l'atto che realizza
l'effetto reale. (Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 13 dicembre 2021, n. 39566) e “Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, (dunque,) anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
4.9. E' l'accordo
pagina 5 di 9 concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.”(Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15385).
E' dunque alla stregua di siffatti principi di diritto che occorre a tal punto valutare la fondatezza della ricostruzione che ha offerto dei rapporti con la ex Controparte_1
compagna, Parte_1
Ritiene il Tribunale che, pur difettando alcuna prova scritta o documentale, la difesa del convenuto ha offerto un complesso di elementi indiziari, precisi e concordanti, idonei a integrare la prova dell'asserito accordo raggiunto con la ex compagna, inerente all'acquisto e al successivo trasferimento della proprietà dell'immobile.
Innanzitutto, l'avvenuto pagamento, da parte del , del prezzo originario di acquisto P_ dell'immobile per la somma di euro 24.000,00, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non può ricondursi ad alcun rapporto pregresso costitutivo di un titolo di debito a Pt_1
carico del compagno.
La deduzione proposta a tal riguardo da parte attrice - secondo la quale la costituzione della provvista necessaria all'acquisto avrebbe compensato precedenti trasferimenti monetari che aveva effettuato per le necessità di ristrutturazione della casa di Catania via Santa Maria dell'Aiuto, concessa in usufrutto vitalizio al - è stata invero specificamente P_
contestata dal convenuto, il quale ha rilevato, per un verso, che le causali delle copie contabili prodotte menzionano rapporti diversi tra le parti “prestito per pagamento rata e carta di credito”, “prestito”, “acconto per lavori di ristrutturazione casa”, “fabbro” e ha specificato, per altro verso, che, a tutto voler concedere, le stesse spese di ristrutturazione avrebbero dovuto essere considerate quali rimborsi di somme, dallo stesso a sua volta anticipate, non solo per i lavori di ristrutturazione effettuati nella casa di via Santa Maria dell'Aiuto, 70 in Catania, ma anche per la elevazione di un secondo piano nella casa situata ad Aci Castello di proprietà della stessa Pt_1
pagina 6 di 9 Ebbene, tali ultime contestazioni non sono state specificatamente superate da parte attrice, che nulla ha dedotto al riguardo, di talchè il comparto probatorio preclude in parte qua
l'attribuzione di qualsivoglia natura “solutoria” alla provvista di danaro offerta da P_
, e, per ciò stesso, esclude l'opposta funzione “compensativa” dell'intervenuto
[...]
pagamento del prezzo, il quale, a tal punto, si veste di valore a suo modo indiziante della sussistenza di un precedente mandato fiduciario, conferito da a Controparte_1 [...] per l'acquisto degli immobili, di fatto stipulato in data 22 maggio 2020. Parte_1
Senonchè al predetto elemento di giudizio, se ne aggiungono altri, a loro volta chiaramente indizianti del proposto assunto difensivo: si tratta del momento temporale nel quale fu rilasciata la procura a vendere e dal contenuto della stessa.
Tale ultimo, innanzitutto, sembra con evidenza connotare il rilascio della procura nel chiaro interesse esclusivo del solo rappresentante: in tal senso depone la convenuta irrevocabilità e la riconosciuta facoltà del SAPIENZA di vendere anche a sé stesso e liberamente stabilendo le condizioni contrattuali, tra cui il prezzo di vendita, al contempo legittimandolo espressamente ad incassare le somme, senza la previsione di alcun obbligo di rendicontazione.
Ma ve ne è un altro, pur esso significativo, sì come costituito dal fatto che la procura è stata rilasciata in data 22 maggio 2020, cioè contestualmente all'atto di acquisto: dimostra che la nel momento in cui ebbe ad acquistare l'immobile, rinunciò a consolidarne gli Pt_1 effetti, abdicando da subito a gestire in proprio la titolarità dell'immobile, per tal via adottando una scelta che solo si può giustificare con la circostanza che, in effetti, l'acquisto venne effettuato nell'interesse dell'allora compagno.
Tutto quanto sopra depone ineludibilmente, a parere del Tribunale, per affermare la sussistenza di un complesso probatorio, univoco e significativo, idoneo a supportare l'assunto secondo il quale l'originario acquisto degli immobili è stato effettuato dalla Pt_1 nell'interesse e per conto dell'allora compagno e che la procura ha costituito lo strumento negoziale funzionale alla realizzazione del successivo trasferimento della proprietà degli immobili, e, con esso, alla attuazione del pactum fiducia.
pagina 7 di 9 In punto di diritto, è stato insomma legittimamente predisposto un collegamento negoziale tra l'originario atto di acquisto effettuato dalla in adempimento di un mandato ad Pt_1
acquistare, privo di forma scritta, e il successivo trasferimento dei beni immobili a sé stesso, realizzato per mezzo del rilascio della procura a vendere.
Sì accertati i rapporti tra le parti e, in particolare, qualificato il contratto di compravendita stipulato dal rappresentante con sé stesso, in data 01 giugno 2021, quale forma di adempimento traslativo dell'obbligo derivante dall'originario mandato ad acquistare rilasciato nei confronti della devesi a tal punto escludere la sussistenza di qualsivoglia Pt_1 conflitto di interesse, solo in ipotesi astratta configurabile: l'acclarato collegamento negoziale programmato tra le parti risulta dotato di una valida giustificazione causale, idonea ad escludere la necessità di tutela del rappresentato ai sensi dell'art. 1395 c.c..
L'esito del giudizio è a tal punto tratto.
La domanda di annullamento proposta dall'attrice va rigettata ed altrettanto va statuito quanto alla formulata domanda subordinata di risarcimento dei danni: accertata la sussistenza di un rapporto fiduciario/mandato ad acquistare tra le parti, infatti, non è configurabile in radice qualsivoglia pregiudizio economico, sì come dedotto dalla alla differenza tra il Pt_1 prezzo praticato per l'acquisto e quello della successiva vendita, tanto più a fronte dell'acclarato assolvimento del dovere del mandante di rimborsare le spese occorse per il mandato sostenendo direttamente il pagamento del prezzo di acquisto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a misura del DM 147/2022
(valore della causa da 5.201,00 a 26.000,00, parametri medi, fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ritiene il Tribunale di rigettare la domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata da parte convenuta, difettando la prova che la partecipazione in giudizio abbia cagionato alcun danno a . Controparte_1
Sussistono, invece, le condizioni per condannare ex art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c., dovendosi ritenere che la stessa abbia agito in giudizio nella evidente consapevolezza della infondatezza della pretesa, sì dando vita ad una lite temeraria: tanto basta per condannarla, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno pagina 8 di 9 per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, n. 3376).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1593/2022 R.G., così statuisce:
rigetta la domanda attorea.
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida, nella Parte_1
somma di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'avv. SPAMPINATO Francesco, difensore antistatario.
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 2.538,50 in forza dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Così deciso in Catania, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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