Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA LE Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.D.G. n. 1117, del 12 agosto 2024, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione IAna ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti vigenti per l’anno scolastico 2024/2025, per la copertura dei posti disponibili nell'ambito del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole secondarie regionali, tra i quali n. 1 posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), nella parte in cui prevede che possa accedere alla graduatoria permanente per la copertura del posto di DSGA il personale che, con riferimento ai titoli culturali, sia in possesso, in alternativa alla Laurea Specialistica (in Giurisprudenza, in Economica e Commercio o in Scienze Politiche, Sociali ed Amministrative), dei titoli equipollenti di cui all''art. 1, comma 605, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- dell'eventuale provvedimento di esclusione della ricorrente, ad oggi non comunicato alla stessa;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19\3\2025:
- del D.D.G. n. 214, del 20 gennaio 2025, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione IAna ha annullato il D.D.G. n. 1117, del 12 agosto 2024, con cui era stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie permanenti vigenti per l’anno scolastico 2024/2025, per la copertura dei posti disponibili nell'ambito del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole secondarie regionali, tra i quali n. 1 posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.);
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 638 del 5.12.2024 con la quale è stata accolta ai fini del riesame l’istanza, presentata interinalmente da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, già in servizio come assistente amministrativo a tempo indeterminato presso una scuola secondaria della Regione IAna, è insorta avverso il D.D.G. n. 1117, del 12 agosto 2024, atto con il quale la p.a. regionale ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti vigenti per l’anno scolastico 2024/2025, per la copertura dei posti disponibili nell'ambito del personale amministrativo tecnico e ausiliario delle scuole secondarie regionali, tra i quali n. 1 posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.). In particolare, la ricorrente con la nota del 21 agosto 2024 ha chiesto all'Amministrazione resistente la correzione in autotutela del bando nella parte in cui prevede all'art. 2, come titoli di cultura di accesso, equipollenti alla Laurea specialistica, quelli previsti dall'art. 1, comma 605, della Legge 205/2017, in quanto questi non sono più applicati in via alternativa alla laurea nella formazione delle graduatorie nelle altre regioni e sono, peraltro, in contrasto con la contrattazione collettiva.
2. Il motivo di diritto per il quale è contestata la legittimità del bando è il seguente: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l.r. 05/09/1990, n. 34, come modificato dall’art. 116 della l.r. 31/01/2024 n. 3, nonché dell'art. 1, comma 605, della legge 205/2017 e del d.m. n. 74 del 12 aprile 2024. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, della contraddittorietà manifesta e sviamento dalla causa tipica ”. Il quadro normativo al quale deve fare riferimento la p.a. resistente per indicare i requisiti di accesso alla procedura richiama l’allegato D al CCNL attualmente in vigore ai fini della progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione che prevede in alternativa: a) la laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione; oppure b) il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione. La ricorrente, in particolare, rientra nella seconda categoria essendo in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ed essendo in servizio di ruolo da quasi trent’anni nella qualifica di assistente amministrativo, maturando più di tre anni di servizio effettivo come D.S.G.A.. Il fatto che, oltre ai requisiti descritti, il bando, pur richiamando le norme della contrattazione collettiva nazionale, abbia stabilito, all’art.2 che, ai fini dell’accesso alla qualifica superiore, si possano tenere conto, in subordine al titolo di studio prescritto, di quanto previsto dall’art. 1, comma 605, della legge 27/12/2017 n. 205 creerebbe un vulnus nel trattamento delle posizioni dei candidati tale da tradursi in una grave e illegittima disparità di trattamento della quale rimane lesa anche la posizione soggettiva della ricorrente.
3. L’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale ha depositato una memoria il 28.11.2024 in cui ha chiesto il rigetto nel merito delle pretese ricorrenti.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 638 del 5.12.2024 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente ai fini del riesame del bando di concorso impugnato da parte dell’Amministrazione resistente.
5. In data 24.1.2025 l’Amministrazione resistente ha depositato il D.D.G. n. 214, del 20 gennaio 2025 quale adempimento all’ordinanza cautelare di cui sopra, e con la memoria dell’11.2.2025 ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso atteso che il nuovo provvedimento adottato avrebbe privato la ricorrente dell’interesse a ottenere una pronuncia nel merito sul ricorso introduttivo.
6. Con il ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il D.D.G. n. 214, del 20 gennaio 2025 con il quale è stato annullato il D.D.G. 1117 del 12/08/2024.
7. L’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela gravato è dedotta per i seguenti motivi di diritto.
7.1 “ Eccesso di potere per violazione dell'ordinanza cautelare n. 638/2024 ”. L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinnovare il proprio potere amministrativo secondo criteri conformativi enucleati nell’ordinanza cautelare da eseguire e, quindi, emendare il bando oggetto di impugnazione dei suoi vizi al fine di “ evitare disparità di trattamento ”, denunciate con il ricorso introduttivo, tenendo conto “ dei requisiti di accesso richiesti dalla normativa nazionale per l’analogo profilo professionale delle scuole statali ”. Il provvedimento gravato, pertanto, non può dirsi adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata dal Collegio.
7.2 “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposti e sviamento dalla causa tipica ”. Nonostante il provvedimento impugnato sia da qualificarsi quale annullamento d’ufficio, dalla motivazione non si evincono i presupposti necessari per l’esercizio del potere di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990. In particolare, non è individuabile il vizio di legittimità esistente ad origine nel primo D.D.G. 1117 del 12/08/2024.
7.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e nonies della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposti, erroneità manifesta e sviamento dalla causa tipica ”. Anche se si volesse qualificare l’atto di ritiro impugnato come revoca sarebbero comunque deficitari i presupposti richiesti dall’art. 21 quinquies della Legge 241/1990.
7.4. “ Invalidità derivata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l.r. 05/09/1990, n. 34, come modificato dall’art. 116 della l.r. 31/01/2024 n. 3, nonché dell'art. 1, comma 605, della legge 205/2017 e del d.m. n. 74 del 12 aprile 2024. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, della contraddittorietà manifesta e sviamento dalla causa tipica ”. L’atto di ritiro impugnato con i motivi aggiunti è viziato nel merito dai medesimi vizi dedotti per contestare la legittimità del provvedimento di primo grado. La p.a., infatti, con il semplice ritiro non ha, di fatto, reintegrato il vulnus di legittimità creato dal primo bando di concorso.
8. L’Amministrazione resistente ha depositato in data 6.5.2025 una memoria per affermare le proprie ragioni anche in relazione all’impugnazione del D.D.G. n. 214 del 20 gennaio 2025 e chiedere, nel merito, il rigetto dei motivi aggiunti. La ricorrente ha replicato con la memoria del 14.5.2025 nella quale ha ribadito le proprie istanze e pretese.
9. All’udienza pubblica del 6 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno accolti, nei termini che seguono.
Innanzitutto va trattata la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti atteso che l’accoglimento dell’impugnazione dell’atto di ritiro, il D.D.G. n. 214 del 20 gennaio 2025, attribuisce nuova efficacia, nei limiti della posizione della ricorrente, all’atto di primo grado, il D.D.G. 1117 del 12/08/2024, impugnato con il ricorso introduttivo.
2. Il Collegio ritiene l’assorbente fondatezza dei primi due motivi aggiunti che possono essere trattati congiuntamente.
Il D.D.G. n. 214 del 20 gennaio 2025 reca quale motivazione all’annullamento del D.D.G. 1117 del 12/08/2024 “ CONSIDERATO che la graduatoria in esecuzione del D.D.G. 1117 del 12/08/2024 sarebbe del tutto inefficace - sia per l’anno scolastico 2024/2025, in quanto al 31/12/2024 sono stati conferiti incarichi annuali per la copertura di tutti i posti personale ATA disponibili; - che per gli anni scolastici successivi, in quanto si dovrà comunque procedere ad un aggiornamento ai sensi dell'art. 14 della L.r. 05/09/1990 n. 34 come modificato dall’art. 116 della L.r. 31/01/2024 n. 3 ”.
2.1. In primo luogo tale atto non può considerarsi, a dispetto di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 638/2024, in quanto in nessun punto della motivazione è citato l’ordine di riesame impartito dal Collegio e nemmeno le ragioni indicate nel ricorso introduttivo che nel provvedimento cautelare erano state considerate sufficienti per affermarne il fumus bonis iuris della pretesa. Pertanto, l’Amministrazione regionale non può dirsi essersi conformata al dettato giurisdizionale, anche perché dal semplice atto di ritiro adottato l’interesse della ricorrente non risulta in alcun modo reintegrato, nemmeno interinalmente, come avrebbe imposto l’accoglimento della sua istanza cautelare. La ricorrente con il ricorso introduttivo vuole tutelare il proprio interesse a poter partecipare al bando di concorso in posizione di parità rispetto ai requisiti di accesso vantati degli altri candidati a livello regionale e, più ampiamente, rispetto alle posizioni analoghe in ambito nazionale. Il ritiro tout court del bando non corrisponde nemmeno indirettamente al bene della vita che si vuole ottenere con l’impugnazione principale.
2.2. In secondo luogo, il D.D.G. n. 214 del 20 gennaio 2025, è da inquadrarsi nel paradigma normativo dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990, attesa l’interpretazione letterale del disposto e la sua efficacia ex tunc . Tuttavia, tenore della motivazione si riferisce a un ripensamento della p.a che non riguarda un vizio di legittimità dell’atto di primo grado, presupposto fondamentale per l’esercizio del potere di autotutela tipizzato.
Ne consegue che va accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullato il D.D.G. n. 214 del 20 gennaio 2025, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.
3. Il ricorso introduttivo va altresì accolto.
3.1. In primo luogo va definito il quadro normativo di riferimento per l’accesso alle graduatorie permanenti di cui al bando oggetto del ricorso introduttivo, per la progressione degli interni tra aree, come nel caso di specie.
L’attuale CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, in relazione al triennio 2019/2021, all’art. 50 prevede l’articolazione del sistema di classificazione del personale ATA in quattro Aree (Area dei Collaboratori - Area degli Operatori - Area degli Assistenti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), rinviando all’allegato A per l’individuazione dei requisiti di accesso. Ai fini dell’accesso all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, alla quale appartiene la qualifica del D.S.G.A., il c.c.n.l. richiede in via ordinaria il possesso della Laurea (triennale o magistrale) in Giurisprudenza, in Scienze Politiche Sociali e Amministrative, in Economia o titoli equipollenti.
Ulteriormente, l’articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, applicabile alle scuole di ogni ordine e grado, anche per la Regione IAna stabilisce che “ Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno ”.
Quest’ultima disposizione introduce un’espressa deroga volta a valorizzare le professionalità già esistenti all’interno della P.A. che viene espressamente richiamata dal CCNL 2019/2021 e, precisamente, dall’art. 59 ai sensi del quale “ in applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato D ”.
Il richiamato allegato D al CCNL, ai fini della progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, come quella oggetto di causa, richiede: a) la laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione; oppure, b) il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
In attuazione di tali coordinate normative, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il D.M. 74, del 12 aprile 2024, ha regolato le procedure di valutazione per la progressione all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione relativa al profilo professionale di funzionario, di cui all’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ribadendo che “ sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, ai sensi dell’articolo 59, comma 5, del CCNL ”, gli “ assistenti amministrativi di ruolo in possesso della laurea magistrale di cui all’Allegato 1 e che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione ” oppure gli “ assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione ”, sempre a condizione che abbiano svolto almeno “ a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale ” (c.d. prerequisito).
3.2. Venendo al caso di specie, il bando impugnato all’art. 2 del D.D.G. n. 1117 del 12 agosto 2024 richiede “ il possesso del titolo alla data del 31/08/2024 di cui alla tabella B del CCNL Comparto scuola 2006/2009, e successive modifiche… ”, richiamandosi così alla superiore ricostruzione normativa rispetto ai titoli di accesso richiesti. Inoltre, in via alternativa, consente l’accesso ai concorrenti in possesso del titolo di cui “ all’ 1, comma 605, della legge 27/12/2017 n. 205 ”, il quale dispone nel seguente modo: “ È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo ANCHE IN MANCANZA DEL REQUISITO CULTURALE DI CUI ALLA TABELLA B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni .”.
Quest’ultima alternativa per poter accedere alla graduatoria permanente nell'ambito del personale amministrativo tecnico e ausiliario, area D.S.G.A., delle scuole secondarie regionali, è da considerarsi un requisito illegittimo in quanto non contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e non previsto da alcuna normativa di rango primario a livello nazionale o regionale.
Di tutta evidenza, infatti, l’art. 1, comma 605, della legge 27/12/2017 n. 205 è una norma di eccezionale e di stretta applicazione che ha esaurito la propria efficacia con l’indizione della procedura concorsuale straordinaria prevista da quella legge. Il requisito di partecipazione previsto dalla citata disposizione, in deroga al possesso del titolo culturale, non può, dunque, essere esteso alle successive procedure selettive, nelle quali devono trovare applicazione le disposizioni della contrattazione collettiva nel frattempo entrate in vigore, che, peraltro, hanno già trovato una loro concreta attuazione a livello nazionale con l'emanazione del citato D.M. 74/2024 e con l’indizione della “ procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ”, bando adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il decreto direttoriale n. 1897 del 17 luglio 2024.
Diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione resistente di riservare una procedura selettiva volta alla progressione tra aree a personale privo dei requisiti richiesti per analoghe figure su tutto il resto del territorio nazionale.
In concreto, una siffatta applicazione avrebbe come conseguenza un’evidente disparità di trattamento: a livello nazionale verrebbe richiesto un prerequisito di ammissione che deve necessariamente essere abbinato ad altri requisiti culturali e di servizio per legittimare all’accesso in graduatoria, mentre per il bando impugnato il prerequisito basterebbe da solo a consentire l’accesso all’analogo servizio. L’estrema, illogica, conseguenza di una simile formulazione dei requisiti di accesso vedrebbe il requisito di cui all’ 1, comma 605, della legge 27/12/2017 n. 205, di fatto, quale unico requisito di accesso richiesto, in quanto il più (prerequisito + titolo culturale e/o di servizio) contiene il meno (prerequisito tout court ).
4. In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, modulando gli effetti della pronuncia nel seguente modo:
- quanto al ricorso introduttivo, il D.D.G. n. 1117 del 12 agosto 2024 è annullato in parte qua, con riferimento alla parte nella quale è prevista l’equiparazione dei titoli di accesso di cui all'art. 1, comma 605, della Legge 205/2017 a quelli previsti dalla contrattazione collettiva vigente e applicata sul territorio nazionale per le scuole statali;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, il D.D.G. n. 214, del 20 gennaio 2025 è annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente.
5. Come effetto conformativo la p.a. deve concludere (entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza) la procedura di aggiornamento della graduatoria permanente già bandita con D.D.G. n. 1117 del 12 agosto 2024, quanto al conferimento di n. 1 posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), ammettendo solo i candidati che possono vantare i titoli di ammissione validi secondo quanto statuito in motivazione, rimanendo impregiudicata allo stato la posizione che ricoprirà la ricorrente.
6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti ed in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione regionale resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente in complessivi euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO