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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato FISIOLA MAURIZIO e DE FAZIO MARIAROSARIA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA resistente
oggetto: opposizione verbale ispettivo ed avviso di addebito
1
Con ricorso depositato il 23/11/2021 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020005000/DDL e n. 2020011613/DDL entrambi del 19/05/2021 e la conseguente diffida ad adempiere del
20.5.2021, con cui era stato contestato un utilizzo improprio dei contratti di co.co.co avendo la Cooperativa, inserita in un elenco di fornitori di servizi assistenziali del Comune di Brindisi, utilizzato i predetti contratti per sopperire il posto o l'assenza temporanea di altri lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinati.
Nello specifico, ha impugnato le risultanze dei verbali ispettivi, concludendo per la genuinità dei contratti di co.co.co. stipulati tra i lavoratori ivi indicati e la cooperativa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso depositato il 25/11/2021 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324
202100002087 88 000 notificato il 16/10/2021 con il quale l' sulla CP_1
base dei predetti verbali ispettivi gli aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 51.136,95 a titolo di contributi omessi.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito perché emesso in violazione dell'art. 24 comma 3 d. lgs.46/99 allorché pendeva già giudizio avverso il presupposto verbale ispettivo iscritto a Rg. n.
4170/21, con il quale ha chiesto la riunione. Nel merito, ha proposto le medesime doglianze, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito.
Costituitasi ha preliminarmente chiesto la riunione a1 presente CP_1
giudizio, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto
2 infondato in fatto ed in diritto, sulla base delle risultanze dei precitati verbali ispettivi.
Disposta la riunione del procedimento R.G.n. 4200/21 al presente giudizio per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 comma 3 del d. Lgs.44/1999 , in forza del quale, in pendenza di giudizio di opposizione avverso l'avviso di accertamento, non è consentita l'emissione di provvedimenti esecutivi – nella specie l'avviso di addebito – finchè è pendente il medesimo giudizio di opposizione.
Nel caso di specie l'avviso di addebito opposto è stato emesso in data 09/10/2021, e notificato il 16/10/2021, quindi prima dell'introduzione dell'opposizione all'avviso di accertamento, introdotto con ricorso del 23/11/2021, con la conseguenza che la predetta eccezione deve essere rigettata.
Nel merito occorre prendere le mosse dai verbali ispettivi di accertamento – Direzione territoriale del lavoro di Brindisi con i CP_1
quali i funzionari di vigilanza contestavano alla società resistente che i rapporti dei lavoratori, ivi specificatamente indicati, inquadrati come contratti di co.co.co. celavano di fatto dei rapporti di lavoro subordinato, sicchè disconoscevano tutte le predette collaborazioni stipulate dalla società con gli stessi.
3 Chiarito il contenuto dell'accertamento ispettivo per cui è causa, giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1
accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1
dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
4 Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data
16.10.2021 mentre il giudizio è stato introdotto in data 25.11.2021, oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo. Ne consegue che nella parte in cui riguarda la motivazione e gli altri dedotti vizi formali della intimazione l'opposizione medesima è intempestiva.
Essa è, invece, tempestiva rispetto alle questioni di merito in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni previsto dall' art. 24 d.lgs.
46/99. Si tratta ora di affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) dei fatti accertati dagli ispettori e posti a base CP_1
dell'opposta cartella.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del
18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n.
19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' CP_1
incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne
5 postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile".
Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Corte di Cass. Ordinanza
n. 19982 del 23/09/2020, Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 8 aprile
2010, n. 8335).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale
6 raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (Corte di Cass. Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5144, cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno
2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525).
Detto orientamento è stato confermato dalla cassazione con sentenza
8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte ( Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del 1° luglio
2022, Cass. n. 28060 del 24/11/2017, Cass. n. 24461 del 05/10/2018,
Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (in senso conforme Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
7 L'applicazione alla fattispecie per cui è causa dei predetti principi porta a ritenere assolto l'onere probatorio dell'istituto previdenziale.
Come noto, il Dlgs 81/2015, attuativo del Jobs Act, ha eliminato il contratto di collaborazione a progetto, lasciando sopravvivere le prestazioni di lavoro non etero organizzate, cioè quelle svolte personalmente, in modo continuativo e senza essere organizzate dal datore di lavoro.
Più precisamente, l'articolo 52 del d. lgs. 81/2015 ha abrogato le collaborazioni a progetto, introdotte con la legge 276/2003, ma ha lasciato in vita quelle definite come “collaborazioni coordinate e continuative”.
Non c'è dubbio che per le nuove collaborazioni coordinate e continuative (senza progetto, quindi) risulti fondamentale il potere sostanziale del lavoratore a determinare il luogo e il tempo della prestazione.
Difatti, lo stesso d. lgs. 81/2015, all'art. 2, ha introdotto le cosiddette collaborazioni organizzate dal committente, alle quali si applica direttamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Particolare importanza quindi assume l'effettiva assenza di subordinazione, con un conseguente e rafforzato requisito di autonomia da parte del collaboratore.
Dunque al rapporto di collaborazione continuativa si applica la disciplina del lavoro subordinato qualora la prestazione sia
“esclusivamente personale” purchè le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai “tempi e al luogo di lavoro.
E' indubbio che nel caso di specie si è al cospetto di prestazioni esclusivamente personali, atteso che i lavoratori interessati, come emerso dalle dichiarazioni rese agli ispettori e dall'istruttoria espletata in giudizio, svolgevano mansioni di OSS presso il domicilio dei pazienti.
8 E' altrettanto indubbio che dette mansioni venivano svolte previa organizzazione del datore di lavoro anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro, con conseguente sussumibilità dei predetti rapporti nell'ambito del lavoro subordinato.
Difatti, la teste, dipendente della società, ha Testimone_1
dichiarato di occuparsi di raccogliere i curriculum degli oss, di interagire con i lavoratori assunti con co.co.co., di metterli in contatto con i clienti fornendo i numeri telefonici, al fine di concordare tra gli stessi le modalità e le tempistiche di svolgimento del servizio, nonché di provvedere, in caso di impedimenti o indisponibilità, a trovare un sostituto che potesse espletare il servizio. Ha, altresì, chiarito che “… …i lavoratori assunti con co.co.co. si rapportavano direttamente con la famiglia, limitandomi io ad individuarli sulla base delle loro disponibilità precedentemente espresse.”.
Detta deposizione appare conforme rispetto a quanto da quest'ultima riferito agli ispettori nella immediatezza dei fatti, con una dichiarazione puntuale e scevra da contraddizioni - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non avendo ella alcun interesse a riferire fatti non corrispondenti al vero –, dalla quale si evince il modus operandi della società, che provvedeva ad assumere i medesimi lavoratori prima con contratto di co.co.co. per verificarne l'attitudine all'attività da svolgere, per poi convertiee detti rapporti in contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato ed indeterminato, senza alcuna variazione delle modalità di luogo e di tempo inerenti la prestazione lavorativa.
Nello specifico, ha dichiarato agli ispettori quanto Testimone_1 segue: “Lavoro per la Coop Tutti per Uno da ottobre 2018 … … Svolgo attività di coordinamento degli operatori socio sanitari: seleziono il personale, raccolgo il C.V. e faccio anche i colloqui conoscitivi.
Raccolgo le esigenze della clientela ricevendo le telefonate in entrata e attivo i servizi richiesti per quelli di nostra competenza … … Tutti gli
9 operatori socio sanitari che gestisco in qualità di coordinatrice hanno tutti più o meno le stesse competenze tranne qualcuno con maggiore esperienza. Anche nel dare gli incarichi considero le esperienze di ognuno. Gli operatori che gestisco sono , Persona_1 Per_2
, e . Questi sono i co.co.co.
[...] Persona_3 Persona_4
Come dipendenti c'è , , e in Tes_1 Persona_5 Persona_6
passato e che si spera di rinnovare il Persona_7 Parte_2
contratto. Nell'ambito della nostra attività ogni operatore socio sanitario inizia con un contratto co.co.co. Questo perché ci consente di conoscere
l'operatore per poi trasformarlo in lavoratore dipendente. Specifico che abbiamo una convenzione con il Comune di Brindisi nell'ambito dell'assistenza domiciliare denominata buon servizio. Questa attività è destinata agli over 65 sulla base della situazione Isee e noi possiamo fornire questo servizio solo attraverso i lavoratori dipendenti per fornire più garanzia ai clienti … …”.
Anche , escussa in giudizio, ha riferito agli ispettori di Persona_5
avere lavorato per la società ricorrente da novembre 2018, prima con contratto di co.co.co. e poi con contratto di lavoro subordinato, svolgendo sempre le medesime mansioni con le stesse modalità e sempre avendo come punto di riferimento cui comunicava eventuali Testimone_1
impedimenti per aggiornare i turni tra gli OSS e garantire il sevizio all'utenza. In giudizio, la stessa ha precisato: - che quando si recava presso l'utente firmava un foglio di presenze mensili nel quale era indicato l'inizio e la fine dell'attività lavorativa, foglio che a fine mese consegnava alla cooperativa;
- che la cooperativa le indicava il numero delle ore settimanali da garantire al singolo utente e che ella si interfacciava con quest'ultimo per stabilire la collocazione settimanale e giornaliera delle ore.
Del medesimo tenore, relativamente alle modalità di organizzazione dell'attività lavorativa, le dichiarazioni in atti rese agli ispettori da De
10 , , , e Persona_8 Persona_4 Persona_9 Persona_10
. Persona_2
socia della cooperativa e lavoratrice dipendente, ha Persona_6
riferito agli ispettori che “……le lettere di incarico avvengono tra la cooperativa e la famiglia cliente. Nella lettera di incarico viene indicato
l'operatore che fornirà il servizio che viene selezionato in base alle esigenze della famiglia.”.
Lo stesso Avantaggiato Paolo, presidente del cda della Parte_1
da gennaio 2018 con una dichiarazione puntuale ha riferito agli ispettori:
“… …Mi avvalgo anche di co.co.co. che si occupano di servizi privati assistenziali… …Specifico che abbiamo una serie di convenzioni con il comune di Brindisi cioè siamo inseriti in un elenco di fornitori di servizi assistenziali per i quali occorre avere lavoratori dipendenti che svolgono attività domiciliare. I collaboratori intervengono per quelle assistenze esclusivamente private per sopperire alle attività dei dipendenti quando questi vengono a mancare o sono occupati in altre attività oppure perché sono in ferie, malattia ecc. … …”.
Da tutte le emergenze documentali sopra esposte, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, emerge inequivocabilmente che gli OSS venivano dapprima assunti con co.co.co. per testarne l'attitudine all'attività lavorativa, per poi, verificatane l'idoneità, convertire detti rapporti in contratti di lavoro subordinato, lasciando immutate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Quest'ultima veniva organizzata dalla società, per mezzo della dipendente che Testimone_1
selezionava gli OSS, sovraintendeva alla loro attività, curando i turni ed indicando il cliente bisognoso di assistenza domiciliare. D'altra parte gli stessi OSS erano comunque tenuti allo svolgimento di un numero predeterminato di ore lavorative settimanali e la circostanza che godessero di una certa flessibilità nell'espletamento delle stesse a
11 seconda delle esigenze del cliente non vale certamente a configurare di per sé sola la sussistenza di un lavoro autonomo, secondo le coordinate normative sopra esposte. Né alcun rilievo può assumere in senso dirimente la asserita circostanza che i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato operavano nell'ambito degli incarichi conferiti dal
Comune di Brindisi, mentre i lavoratori assunti con co.co.co. svolgevano il servizio a favore dei privati.
Tutte queste circostanze, unitamente considerate, depongono per la eterodeterminazione da parte della società del luogo e dei tempi dell'attività lavorativa (intesa quest'ultima come numero di ore settimanali comunque da garantire), con conseguente applicabilità dello stesso regime e delle medesime tutele dei lavoratori subordinati.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sui ricorsi depositati il 23/11/2021 ed il
25.11.2021 da Parte_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- rigetta i ricorsi;
-condanna Parte_1
alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro
[...]
4.638,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.
Brindisi, 04/02/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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