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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17408 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IS Di LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 44986 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente tra
Pt_1 avv. Pt_2 (C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliato in Roma, via Arezzo n. 54, presso lo studio dell'avv. Edoardo
Mindopi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE C.F. 2 ) che rappresenta e difende se stesso CP_1 avv. CP_2 (C.F.
elettivamente domiciliato presso il suo studio di Velletri (Roma), vicolo dell'Oro n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO
La domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito esposti. E' pacifico che nel corso del procedimento penale n. 11254/2019 pendente presso il Tribunale di Roma, e in particolare all'udienza di discussione dinanzi al GUP del 5.11.2021, l'avv. Antonio Poli (qui convenuto), in difesa dei tre imputati suoi assistiti e opponendosi alla richiesta avanzata dalla controparte circa il deposito di alcuni documenti poiché riguardanti non già la persona offesa costituitasi parte civile avv. Edoardo Mindopi, ma suo padre ossia l'odierno attore avv. Parte_3 ebbe ad affermare che questi era stato radiato dall'albo degli avvocati perché aduso ad apporre firme false su procure e deleghe dei clienti e ad autenticarle, ossia per condotte simili a quella oggetto di quel giudizio. Peraltro, è in atti in copia il verbale della già menzionata udienza del 5.11.2021, nel quale in ordine alle affermazioni qui riguardate si CP legge: "L'avv. si oppone al deposito rilevando che sono atti che riguardano il padre della persona offesa [avv. Edoardo Mindopi] pertanto estranei al presente procedimento e che è stato radiato dall'albo (circostanza che la p.o. contesta) evidenziando che l'avvocato
è stato radiato per questioni analoghe a quella di cui oggi è a processo" (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio). Mentre sono in atti, del pari, la cancellazione a domanda dell'avv. dall'Albo Ordinario degli Avvocati di Roma deliberataParte_3
dal Consiglio dell'Ordine in data 24.12.2014 - e notificata all'interessato il 14.01.2015 (cfr. ibidem doc. A), la richiesta di cancellazione dall' avanzata dal Controparte_3
medesimo avvocato il 15.04.2015 (cfr. doc. B), nonché svariate certificazioni medico sanitarie risalenti al 2010 e agli anni successivi, che attestano varie patologie delle quali egli risulta affetto (cfr. doc.17). Ebbene, sulla scorta di tali evidenze processuali e in difetto di elementi di segno contrario, questo giudicante ritiene che le dichiarazioni dell'avv. Antonio Poli sopra riportate, rimaste prive di riscontro alcuno e anzi smentite da tutta la documentazione versata in atti da parte attrice, abbiano leso in misura di certo non lieve l'onore e la reputazione del professionista odierno instante. Occorre, infatti, tener conto del contesto nel quale le stesse sono state rese, ossia durante la discussione in aula di udienza GUP e alla presenza di più soggetti qualificati, in un ambito, quindi, che era si limitato, ma costituiva proprio quello nel quale l'avvocato Parte_3 era conosciuto e riconosciuto per avervi operato abitualmente, nella sua lunga carriera forense. E ancora, non possono non considerarsi l'estrema gravità della specifica e reiterata condotta scorretta attribuita all'odierno instante e al contempo la tipologia della misura sanzionatoria senza fondamento asserita come di fatto comminatagli, poiché la radiazione dall'albo costituisce la massima sanzione disciplinare prevista dalla deontologia professionale. In forza di queste considerazioni, che consentono di inquadrare la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c. aderendo alla ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, e avuto riguardo altresì alla peculiare condizione di fragilità psicofisica nella quale, con ogni probabilità, l'attore versava quando, chiesta la cancellazione dall'albo per raggiunti limiti di età e per motivi di salute,
a titolo di ebbe a subire le offese in parola, va riconosciuta all'avv. Parte_3 risarcimento del lamentato danno morale la somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta. Ammontare che, in applicazione dell'art. 1282 c.c., dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale annuo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in quanto la liquidazione del danno attribuisce al dovuto natura di debito di valuta.
Infine, attese le disposizioni dell'art. 2 del d.lgs. 7/2016, l'avv. Antonio Poli va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500,00 da versare allo Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura specificata nel dispositivo in applicazione del tariffario forense aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dai soli importi riconosciuti come dovuti, del rito semplificato prescelto, dell'unica memoria depositata per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
in applicazione del disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. dichiara l'avv. Antonio Poli responsabile dell'illecito in controversia e per l'effetto lo condanna a pagare a titolo risarcitorio in favore dell'avv. Parte_3 la somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta oltre interessi al saggio legale annuo dalla pubblicazione della presente decisione al saldo e altresì a rifondere alla parte vittoriosa le spese del giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi documentati non imponibili ed € 2.546,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a. nella misura stabilita dalla legge;
in applicazione dell'art. 2 d.lgs 7/2016, condanna l'avv. Antonio Poli, altresì, a versare allo Stato la sanzione pecuniaria di € 500,00.
Così deciso in Roma, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'esito dell'udienza del
19.06.2025.
Il Giudice
IS Di LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IS Di LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 44986 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente tra
Pt_1 avv. Pt_2 (C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliato in Roma, via Arezzo n. 54, presso lo studio dell'avv. Edoardo
Mindopi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE C.F. 2 ) che rappresenta e difende se stesso CP_1 avv. CP_2 (C.F.
elettivamente domiciliato presso il suo studio di Velletri (Roma), vicolo dell'Oro n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTO
La domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito esposti. E' pacifico che nel corso del procedimento penale n. 11254/2019 pendente presso il Tribunale di Roma, e in particolare all'udienza di discussione dinanzi al GUP del 5.11.2021, l'avv. Antonio Poli (qui convenuto), in difesa dei tre imputati suoi assistiti e opponendosi alla richiesta avanzata dalla controparte circa il deposito di alcuni documenti poiché riguardanti non già la persona offesa costituitasi parte civile avv. Edoardo Mindopi, ma suo padre ossia l'odierno attore avv. Parte_3 ebbe ad affermare che questi era stato radiato dall'albo degli avvocati perché aduso ad apporre firme false su procure e deleghe dei clienti e ad autenticarle, ossia per condotte simili a quella oggetto di quel giudizio. Peraltro, è in atti in copia il verbale della già menzionata udienza del 5.11.2021, nel quale in ordine alle affermazioni qui riguardate si CP legge: "L'avv. si oppone al deposito rilevando che sono atti che riguardano il padre della persona offesa [avv. Edoardo Mindopi] pertanto estranei al presente procedimento e che è stato radiato dall'albo (circostanza che la p.o. contesta) evidenziando che l'avvocato
è stato radiato per questioni analoghe a quella di cui oggi è a processo" (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio). Mentre sono in atti, del pari, la cancellazione a domanda dell'avv. dall'Albo Ordinario degli Avvocati di Roma deliberataParte_3
dal Consiglio dell'Ordine in data 24.12.2014 - e notificata all'interessato il 14.01.2015 (cfr. ibidem doc. A), la richiesta di cancellazione dall' avanzata dal Controparte_3
medesimo avvocato il 15.04.2015 (cfr. doc. B), nonché svariate certificazioni medico sanitarie risalenti al 2010 e agli anni successivi, che attestano varie patologie delle quali egli risulta affetto (cfr. doc.17). Ebbene, sulla scorta di tali evidenze processuali e in difetto di elementi di segno contrario, questo giudicante ritiene che le dichiarazioni dell'avv. Antonio Poli sopra riportate, rimaste prive di riscontro alcuno e anzi smentite da tutta la documentazione versata in atti da parte attrice, abbiano leso in misura di certo non lieve l'onore e la reputazione del professionista odierno instante. Occorre, infatti, tener conto del contesto nel quale le stesse sono state rese, ossia durante la discussione in aula di udienza GUP e alla presenza di più soggetti qualificati, in un ambito, quindi, che era si limitato, ma costituiva proprio quello nel quale l'avvocato Parte_3 era conosciuto e riconosciuto per avervi operato abitualmente, nella sua lunga carriera forense. E ancora, non possono non considerarsi l'estrema gravità della specifica e reiterata condotta scorretta attribuita all'odierno instante e al contempo la tipologia della misura sanzionatoria senza fondamento asserita come di fatto comminatagli, poiché la radiazione dall'albo costituisce la massima sanzione disciplinare prevista dalla deontologia professionale. In forza di queste considerazioni, che consentono di inquadrare la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c. aderendo alla ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa, e avuto riguardo altresì alla peculiare condizione di fragilità psicofisica nella quale, con ogni probabilità, l'attore versava quando, chiesta la cancellazione dall'albo per raggiunti limiti di età e per motivi di salute,
a titolo di ebbe a subire le offese in parola, va riconosciuta all'avv. Parte_3 risarcimento del lamentato danno morale la somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta. Ammontare che, in applicazione dell'art. 1282 c.c., dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale annuo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in quanto la liquidazione del danno attribuisce al dovuto natura di debito di valuta.
Infine, attese le disposizioni dell'art. 2 del d.lgs. 7/2016, l'avv. Antonio Poli va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500,00 da versare allo Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura specificata nel dispositivo in applicazione del tariffario forense aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dai soli importi riconosciuti come dovuti, del rito semplificato prescelto, dell'unica memoria depositata per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
in applicazione del disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. dichiara l'avv. Antonio Poli responsabile dell'illecito in controversia e per l'effetto lo condanna a pagare a titolo risarcitorio in favore dell'avv. Parte_3 la somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta oltre interessi al saggio legale annuo dalla pubblicazione della presente decisione al saldo e altresì a rifondere alla parte vittoriosa le spese del giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi documentati non imponibili ed € 2.546,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a. nella misura stabilita dalla legge;
in applicazione dell'art. 2 d.lgs 7/2016, condanna l'avv. Antonio Poli, altresì, a versare allo Stato la sanzione pecuniaria di € 500,00.
Così deciso in Roma, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'esito dell'udienza del
19.06.2025.
Il Giudice
IS Di LL