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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 6638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6638 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE QUINTACIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 43514/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ROSA MASSIMILIANO, con elezione di domicilio in VIA DELLA REPUBBLICA, 28 84013 CAVA DE' TIRRENI presso lo studio dell'avv. DE ROSA MASSIMILIANO;
ATTRICE
contro
: Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CUZZOCREA
[...] P.IVA_2
SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA MONTE ROSA,91 20149 MILANO, presso lo studio dell'avv. CUZZOCREA SALVATORE;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e che qui si riportano:
per parte attrice conclusioni Voglia il Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. in ragione delle motivazioni espresse in premessa dell'atto di citazione e per l'effetto condannare la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. in persona del
[...] legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 1 di 6 oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per dichiarato anticipo. In via istruttoria: ci si riporta alle memorie depositate ex art. 183 VI comma, che per brevità si intendono riportate ed integralmente trascritte, chiedendo l'ammissione dei mezzi prova articolati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate per parte convenuta
DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CP_3
CONVENUTA
come sopra Controparte_2 rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle conclusioni come indicate nella comparsa di costituzione che si riportano di seguito: IN VIA PRELIMINARE: - in accoglimento dell'istanza ex art. 186-ter c.p.c. emanare nei confronti di l'ordinanza di ingiunzione di pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € Controparte_2
38.880,74, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 3887 e n. 8472 sino all'integrale soddisfo. NEL MERITO:
In via principale:
respingere tutte le domande formulate da in quanto totalmente Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- accertare il credito vantato da Controparte_2 nei confronti di di importo complessivo €
[...] Controparte_1
38.880,74 e per l'effetto condannare al pagamento delle relative Controparte_1 fatture n. 3887 e n. 8472. In via subordinata:
- condannare al pagamento della maggiore o minor somma Controparte_1 ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si riporta alle memorie n. 1, n. 2 e n. 3 ex art. 183, comma VI c.p.c. depositate presso il Tribunale di Tempio Pausania (cfr. Allegato C), che si intendono riportate ed integralmente trascritte, chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova articolati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della pagina 2 di 6 causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Ciò premesso: con atto di citazione adiva il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1 affinché emettesse sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato nei suoi confronti dalla ricewaterhousecoopers CP_4 [...]
Controparte_5
la domanda trovava fonte nella circostanza che- proprietaria di Controparte_1
39 unità immobiliari site in in Porto Pollo tutte gravate da ipoteca per debiti contratti dai soci Sigg. e - su 9 delle predette pendeva innanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Tempio Pausania una procedura esecutiva immobiliare (RG 113/2016) e per evitare la vendita all'asta degli immobili, la prorpietaria si rivolgeva alla PWC/TLS, affinché redigesse domanda di concordato in bianco con un piano di concordato per evitare la vendita degli immobili;
Contr si impegnava sia a bloccare la procedura esecutiva e sia nelle more delal procedura a trovare un compratore delle unità immobiliari. Su tali accordi in data 9.5.2019 veniva sottoscritto il contratto di mandato;
successivamente veniva presentata, a firma di due legali associati, la domanda di concordato in bianco innanzi al Tribunale di Tempio Pausania che di seguito nominava il commissario delegato ed inoltre concedeva il termine entro cui Controparte_1 avrebbe dovuto presentare il concordato;
in particolare, Il 27.10.2019 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava aperta la procedura di concordato concedendo ad
[...] il termine del 31.01.2010 per il deposito della proposta di concordato o CP_1 dell'accordo di ristrutturazione;
Contr in data 2.12.2019 comunicava ad l'interruzione del rapporto ed CP_1 indicava un nuovo referente, in data 22.1.2020 veniva depositata istanza di proroga del Contr piano concordato che veniva concessa sino all'11.3.2020, ma in data 26.2.2020 trasmetteva lettera di recesso contrattuale;
pagina 3 di 6 in data 7.5.2020 il Commissario delegato comunicava ad CP_1
l'inottemperanza al deposito della proposta di concordato nel termine concesso dell'11.3.2020 e della successiva rendicontazione mensile, ricorrendo così i presupposti dell'art. 162 L.F.. Per il contratto aveva corrisposto la cifra di € 10.000,00 (due bonifici CP_1 Contr nelle date del 12.6.2019 e del 17.7.2019). In data 14.4.2020 richiedeva l'ulteriore somma di € 38.880,74, della quale l'attrice chiedeva la pronuncia di accertamento negativo.
Si costituiva in giudizio l'Associazione convenuta -
[...]
– che eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza territoriale – contestava in fatto ed in diritto la domanda avversaria.
Previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, il Tribunale di Tempio Pausania con Ordinanza del 21.6.2021dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del foro di Milano, presso il quale la causa veniva riassunta ed istruita.
All'esito della fase istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza - ex art. 127 ter c.p.c. - del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente parte attrice in atto di citazione lamenta che al punto: Contro
“q) La richiesta della si basa su una presunta lettera di incarico sottoscritta, composta di 10 fogli sciolti, di cui solo sull'ultimo foglio reca una firma senza timbro della società, senza nessuna data e senza alcuna firma e/o sigla sui 10 fogli che la compongono” ma tale eccezione rimane priva di conseguenze atteso che parte attrice su detto documento non ha svolto nè la procedura di disconoscimento ex artt. 214 e s.s. c.p.c. né la querela di falso ex art. 21 e s.s. c.p.c... A tal proposito occorre inoltre dar atto che l'ordinanza del 21.6.2021 del Tribunale di Tempio Pausania reelativa alla decisone sulll'eccezione di incompetenza territoriale – accogliendola – non ha rilevato alcuna forma di invalidità di tale documento.
Nel merito. La pretesa creditoria di parte convenuta nel giudizio de qua di accertamento negativo si fonda su diverse attività, previste nel contratto: A) Attività connesse alla domanda di concordato preventivo c.d. “con riserva” ex articolo 161, comma 6, Legge fallimento, nonché di analisi e fattibilità della procedura concorsuale prevista B) Ipotesi di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F. C) Ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. pagina 4 di 6 Ed ove al paragrafo 6) “Onorari e spese” era previsto un compenso di € 80.000,00, oltre alle spese vive, alle spese generali di organizzazione e gestione dello Studio quantificate in via forfetaria nella misura pari 1% degli onorari, alla Cassa di Previdenza Professionale (nella misura del 4%) ed all'IVA nella misura di legge. Ciò posto questo Giudicante ritiene dover accertare e dichiarare che tra l' CP_2
e l società sia stato a tal proposito concluso il contratto di
[...] Controparte_1 prestazione professionale.
In diritto. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni effettuate (Cass. 21522/2019). L'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché quando sia contestata l'instaurazione del rapporto grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento. Il contratto non deve esser necessariamente dimostrato con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. 2319/2016). Oggetto della presente causa è pertanto l'accertamento - o meno - che l'attività di prestazione professionale contrattualmente prevista sia stata prestata - o meno - ragion per la quale la domanda di accertamento negativo debba essere accolta o rigettata.
Dalle istanze istruttorie dedotte dalle parti con memorie ex art. 183 c.p.c., 2^ e 3^ memorie, parzialmente ammesse sulle seguenti motivazioni:
“… in ordine alle istanze istruttorie presentate dalla parte:
- ammette le prove testimoniali così come dedotte con memoria n. Controparte_1
2 ex art. 193 c.p.c., VI° comma;
- Rigetta le prove dedotte con memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c., VI° comma dc “a CP_2 prova contraria” in quanto trattasi, così come formulate, nel contenuto e con i nominativi dei testimoni indicati di “prove dirette e pertanto tardive.”, Contr emerge che l'attività svolta da si sia limitata all'operazione di presentazione del concordato in bianco.
Ne danno conferma le testimonianze acquisite in fase istruttoria: in particolare il signor riferisce che nulla è stato definito in ordine all'acquisto degli Testimone_1 immobili sottoposti a procedura esecutiva dei quali egli era interessato all'acquisto quale titolare della società che gestiva detti immobili. Del pari il testimone conferma che oltre all'incarico di predisporre il Persona_1 Contr concordato in bianco era stata incaricata di reperire un acquirente per la bloccare la vendita degli immobili sottoposti a procedura esecutiva, ma che il soggetto acquirente è stato presentato da . CP_1
pagina 5 di 6 Contr Orbene, da quanto sopra emerge che l'attività svolta da si sia limitata alla procedura del concordato in bianco, mentre null'altro seppur previsto dal contratto è stato svolto.
Occorre altresì dar atto che la società attrice non ha svolto domanda di ripetizione della somma di € 10.000,00 pagata all'associazioen convenuta in quanto ritenutala equa quale compenso per l'attività svolta relativamente alla pratica di concordato in bianco.
Per quanto sopra, ritenuto che parte l'Associazione convenuta – professionista- non ha assolto il proprio onere in ordine alla prova del diritto al compenso, accoglie la domanda di parte attrice di accertamento negativo del credito vantato da
[...]
Parte_1
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa accolto, dell'attività in concreto svolta, da corrispondere all'avv. Massimilanio de Rosa procuratore antistatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: 1) Accogliendo alla domanda attorea, accerta e dichiara che non sussiste alcun diritto di credito vantato dalla Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Massimiliano de Rosa – procuratore antistatario di - per l'importo di € 6.000,00 (di cui € 1.000,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Milano, 1.9.2025
il Giudice Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
pagina 6 di 6
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 43514/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ROSA MASSIMILIANO, con elezione di domicilio in VIA DELLA REPUBBLICA, 28 84013 CAVA DE' TIRRENI presso lo studio dell'avv. DE ROSA MASSIMILIANO;
ATTRICE
contro
: Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CUZZOCREA
[...] P.IVA_2
SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA MONTE ROSA,91 20149 MILANO, presso lo studio dell'avv. CUZZOCREA SALVATORE;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e che qui si riportano:
per parte attrice conclusioni Voglia il Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. in ragione delle motivazioni espresse in premessa dell'atto di citazione e per l'effetto condannare la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. in persona del
[...] legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 1 di 6 oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito per dichiarato anticipo. In via istruttoria: ci si riporta alle memorie depositate ex art. 183 VI comma, che per brevità si intendono riportate ed integralmente trascritte, chiedendo l'ammissione dei mezzi prova articolati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate per parte convenuta
DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CP_3
CONVENUTA
come sopra Controparte_2 rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle conclusioni come indicate nella comparsa di costituzione che si riportano di seguito: IN VIA PRELIMINARE: - in accoglimento dell'istanza ex art. 186-ter c.p.c. emanare nei confronti di l'ordinanza di ingiunzione di pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € Controparte_2
38.880,74, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 3887 e n. 8472 sino all'integrale soddisfo. NEL MERITO:
In via principale:
respingere tutte le domande formulate da in quanto totalmente Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- accertare il credito vantato da Controparte_2 nei confronti di di importo complessivo €
[...] Controparte_1
38.880,74 e per l'effetto condannare al pagamento delle relative Controparte_1 fatture n. 3887 e n. 8472. In via subordinata:
- condannare al pagamento della maggiore o minor somma Controparte_1 ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si riporta alle memorie n. 1, n. 2 e n. 3 ex art. 183, comma VI c.p.c. depositate presso il Tribunale di Tempio Pausania (cfr. Allegato C), che si intendono riportate ed integralmente trascritte, chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova articolati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della pagina 2 di 6 causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Ciò premesso: con atto di citazione adiva il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1 affinché emettesse sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato nei suoi confronti dalla ricewaterhousecoopers CP_4 [...]
Controparte_5
la domanda trovava fonte nella circostanza che- proprietaria di Controparte_1
39 unità immobiliari site in in Porto Pollo tutte gravate da ipoteca per debiti contratti dai soci Sigg. e - su 9 delle predette pendeva innanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Tempio Pausania una procedura esecutiva immobiliare (RG 113/2016) e per evitare la vendita all'asta degli immobili, la prorpietaria si rivolgeva alla PWC/TLS, affinché redigesse domanda di concordato in bianco con un piano di concordato per evitare la vendita degli immobili;
Contr si impegnava sia a bloccare la procedura esecutiva e sia nelle more delal procedura a trovare un compratore delle unità immobiliari. Su tali accordi in data 9.5.2019 veniva sottoscritto il contratto di mandato;
successivamente veniva presentata, a firma di due legali associati, la domanda di concordato in bianco innanzi al Tribunale di Tempio Pausania che di seguito nominava il commissario delegato ed inoltre concedeva il termine entro cui Controparte_1 avrebbe dovuto presentare il concordato;
in particolare, Il 27.10.2019 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava aperta la procedura di concordato concedendo ad
[...] il termine del 31.01.2010 per il deposito della proposta di concordato o CP_1 dell'accordo di ristrutturazione;
Contr in data 2.12.2019 comunicava ad l'interruzione del rapporto ed CP_1 indicava un nuovo referente, in data 22.1.2020 veniva depositata istanza di proroga del Contr piano concordato che veniva concessa sino all'11.3.2020, ma in data 26.2.2020 trasmetteva lettera di recesso contrattuale;
pagina 3 di 6 in data 7.5.2020 il Commissario delegato comunicava ad CP_1
l'inottemperanza al deposito della proposta di concordato nel termine concesso dell'11.3.2020 e della successiva rendicontazione mensile, ricorrendo così i presupposti dell'art. 162 L.F.. Per il contratto aveva corrisposto la cifra di € 10.000,00 (due bonifici CP_1 Contr nelle date del 12.6.2019 e del 17.7.2019). In data 14.4.2020 richiedeva l'ulteriore somma di € 38.880,74, della quale l'attrice chiedeva la pronuncia di accertamento negativo.
Si costituiva in giudizio l'Associazione convenuta -
[...]
– che eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza territoriale – contestava in fatto ed in diritto la domanda avversaria.
Previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, il Tribunale di Tempio Pausania con Ordinanza del 21.6.2021dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del foro di Milano, presso il quale la causa veniva riassunta ed istruita.
All'esito della fase istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza - ex art. 127 ter c.p.c. - del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente parte attrice in atto di citazione lamenta che al punto: Contro
“q) La richiesta della si basa su una presunta lettera di incarico sottoscritta, composta di 10 fogli sciolti, di cui solo sull'ultimo foglio reca una firma senza timbro della società, senza nessuna data e senza alcuna firma e/o sigla sui 10 fogli che la compongono” ma tale eccezione rimane priva di conseguenze atteso che parte attrice su detto documento non ha svolto nè la procedura di disconoscimento ex artt. 214 e s.s. c.p.c. né la querela di falso ex art. 21 e s.s. c.p.c... A tal proposito occorre inoltre dar atto che l'ordinanza del 21.6.2021 del Tribunale di Tempio Pausania reelativa alla decisone sulll'eccezione di incompetenza territoriale – accogliendola – non ha rilevato alcuna forma di invalidità di tale documento.
Nel merito. La pretesa creditoria di parte convenuta nel giudizio de qua di accertamento negativo si fonda su diverse attività, previste nel contratto: A) Attività connesse alla domanda di concordato preventivo c.d. “con riserva” ex articolo 161, comma 6, Legge fallimento, nonché di analisi e fattibilità della procedura concorsuale prevista B) Ipotesi di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F. C) Ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. pagina 4 di 6 Ed ove al paragrafo 6) “Onorari e spese” era previsto un compenso di € 80.000,00, oltre alle spese vive, alle spese generali di organizzazione e gestione dello Studio quantificate in via forfetaria nella misura pari 1% degli onorari, alla Cassa di Previdenza Professionale (nella misura del 4%) ed all'IVA nella misura di legge. Ciò posto questo Giudicante ritiene dover accertare e dichiarare che tra l' CP_2
e l società sia stato a tal proposito concluso il contratto di
[...] Controparte_1 prestazione professionale.
In diritto. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni effettuate (Cass. 21522/2019). L'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché quando sia contestata l'instaurazione del rapporto grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento. Il contratto non deve esser necessariamente dimostrato con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. 2319/2016). Oggetto della presente causa è pertanto l'accertamento - o meno - che l'attività di prestazione professionale contrattualmente prevista sia stata prestata - o meno - ragion per la quale la domanda di accertamento negativo debba essere accolta o rigettata.
Dalle istanze istruttorie dedotte dalle parti con memorie ex art. 183 c.p.c., 2^ e 3^ memorie, parzialmente ammesse sulle seguenti motivazioni:
“… in ordine alle istanze istruttorie presentate dalla parte:
- ammette le prove testimoniali così come dedotte con memoria n. Controparte_1
2 ex art. 193 c.p.c., VI° comma;
- Rigetta le prove dedotte con memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c., VI° comma dc “a CP_2 prova contraria” in quanto trattasi, così come formulate, nel contenuto e con i nominativi dei testimoni indicati di “prove dirette e pertanto tardive.”, Contr emerge che l'attività svolta da si sia limitata all'operazione di presentazione del concordato in bianco.
Ne danno conferma le testimonianze acquisite in fase istruttoria: in particolare il signor riferisce che nulla è stato definito in ordine all'acquisto degli Testimone_1 immobili sottoposti a procedura esecutiva dei quali egli era interessato all'acquisto quale titolare della società che gestiva detti immobili. Del pari il testimone conferma che oltre all'incarico di predisporre il Persona_1 Contr concordato in bianco era stata incaricata di reperire un acquirente per la bloccare la vendita degli immobili sottoposti a procedura esecutiva, ma che il soggetto acquirente è stato presentato da . CP_1
pagina 5 di 6 Contr Orbene, da quanto sopra emerge che l'attività svolta da si sia limitata alla procedura del concordato in bianco, mentre null'altro seppur previsto dal contratto è stato svolto.
Occorre altresì dar atto che la società attrice non ha svolto domanda di ripetizione della somma di € 10.000,00 pagata all'associazioen convenuta in quanto ritenutala equa quale compenso per l'attività svolta relativamente alla pratica di concordato in bianco.
Per quanto sopra, ritenuto che parte l'Associazione convenuta – professionista- non ha assolto il proprio onere in ordine alla prova del diritto al compenso, accoglie la domanda di parte attrice di accertamento negativo del credito vantato da
[...]
Parte_1
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa accolto, dell'attività in concreto svolta, da corrispondere all'avv. Massimilanio de Rosa procuratore antistatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: 1) Accogliendo alla domanda attorea, accerta e dichiara che non sussiste alcun diritto di credito vantato dalla Controparte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Massimiliano de Rosa – procuratore antistatario di - per l'importo di € 6.000,00 (di cui € 1.000,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Milano, 1.9.2025
il Giudice Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
pagina 6 di 6