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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13180 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 9883 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avv.to ARCANGELI JACOPO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p,. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe contestava e l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario sottostante l'art 1 L. 18/80.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico legale e CP_1 sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
1 Alla luce dell'espletata nuova consulenza medico legale, la domanda è rimasta infondata.
Ed invero il CTU si è così espresso : “ …occorre evidenziare come la documentazione sanitaria disponibile in atti descriva il sig. seppur in età molto avanzata Parte_1
e pluricomorbido in politerapia domiciliare, in “stazionarie” e “discrete condizioni cliniche generali”. (cfr. doc. in atti nr.14) Allo stato attuale, il sunnominato, in linea con il raccordo anamnestico e con quanto obiettivato nel corso dell'accertamento tecnico medico legale esperito, risulta vigile, collaborante ed orientato;
le riferite limitazioni motorie risultano superate dall'autonomo impiego di ausili deambulatori.
Relativamente alle capacità residuali, occorre evidenziare che, in mancanza di relativi responsi, non risulta che il sig. si sia sottoposto a qualsivoglia visita Parte_1
specialistica (p.e.geriatrica, neurologica, fisiatrica), esperita presso Strutture Sanitarie
Pubbliche e/o Private Convenzionate e corredata dalla somministrazione di validata testistica valutativa, dimostrativa per la sussistenza di difficoltà e/o limitazioni nell'esecuzione in autonomia degli atti quotidiani della vita, sia in ambito personale domestico sia extra-domestico, e quindi indicativa per la necessità di ricorrere all'aiuto ed assistenza continua da parte di terzi.Dunque, nel caso de quo, la valutazione complessiva del quadro clinico del sunnominato, che allo stato attuale è interessato da compromissione dell'autonomia personale limitatamente all'età anagrafica ed al deterioramento fisiologico-patologico età-relato, non consente di rilevare elementi atti
a riconoscerne il diritto all'indennità di accompagnamento, sec. l'art.1 ex L.
n.18/1980 (“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o” necessità di “un'assistenza continua” “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”) “ .
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e sono in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in più occasioni che subordina il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla necessità del carattere quotidiano di ricevere assistenza per il compimento degli atti essenziali al vivere quotidiano. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
2 In ragione delle dichiarazione contenuta nel ricorso, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 18 marzo
2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 ;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 19 dicembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 9883 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avv.to ARCANGELI JACOPO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p,. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe contestava e l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario sottostante l'art 1 L. 18/80.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico legale e CP_1 sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
1 Alla luce dell'espletata nuova consulenza medico legale, la domanda è rimasta infondata.
Ed invero il CTU si è così espresso : “ …occorre evidenziare come la documentazione sanitaria disponibile in atti descriva il sig. seppur in età molto avanzata Parte_1
e pluricomorbido in politerapia domiciliare, in “stazionarie” e “discrete condizioni cliniche generali”. (cfr. doc. in atti nr.14) Allo stato attuale, il sunnominato, in linea con il raccordo anamnestico e con quanto obiettivato nel corso dell'accertamento tecnico medico legale esperito, risulta vigile, collaborante ed orientato;
le riferite limitazioni motorie risultano superate dall'autonomo impiego di ausili deambulatori.
Relativamente alle capacità residuali, occorre evidenziare che, in mancanza di relativi responsi, non risulta che il sig. si sia sottoposto a qualsivoglia visita Parte_1
specialistica (p.e.geriatrica, neurologica, fisiatrica), esperita presso Strutture Sanitarie
Pubbliche e/o Private Convenzionate e corredata dalla somministrazione di validata testistica valutativa, dimostrativa per la sussistenza di difficoltà e/o limitazioni nell'esecuzione in autonomia degli atti quotidiani della vita, sia in ambito personale domestico sia extra-domestico, e quindi indicativa per la necessità di ricorrere all'aiuto ed assistenza continua da parte di terzi.Dunque, nel caso de quo, la valutazione complessiva del quadro clinico del sunnominato, che allo stato attuale è interessato da compromissione dell'autonomia personale limitatamente all'età anagrafica ed al deterioramento fisiologico-patologico età-relato, non consente di rilevare elementi atti
a riconoscerne il diritto all'indennità di accompagnamento, sec. l'art.1 ex L.
n.18/1980 (“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o” necessità di “un'assistenza continua” “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”) “ .
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e sono in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in più occasioni che subordina il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla necessità del carattere quotidiano di ricevere assistenza per il compimento degli atti essenziali al vivere quotidiano. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
2 In ragione delle dichiarazione contenuta nel ricorso, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 18 marzo
2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80 ;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 19 dicembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
3