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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/05/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4657/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/05/2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti RIZZI ELEONORA e SACCHI SILVANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in Bolgare
(Bergamo), via delle Rose, n. 6, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: Mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/05/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data
05/08/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle somme mutuate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Interrotto il giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente, il processo veniva regolarmente riassunto nei confronti di
[...]
che, pur ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
07/05/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Devono essere dichiarate improcedibili le domande di parte ricorrente in quanto avanzate nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale, con consequenziale sottoposizione delle medesime all'art. 151 CCII. Del resto, lo stesso esito processuale
è stato pacificamente sancito dalla Suprema Corte rispetto alle domande, formulate nel processo ordinario di cognizione, nei confronti di un soggetto fallito, segnatamente sottoposto a consimile disciplina in base alla precedente legge fallimentare
(così, ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11021 del 2023).
3. Trattandosi di un mancato accoglimento delle domande di parte ricorrente nella contumacia della resistente, nulla si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
2 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara improcedibili le domande di Parte_1
2. Nulla provvede sulle spese processuali.
Bergamo, 07/05/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/05/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4657/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/05/2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti RIZZI ELEONORA e SACCHI SILVANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in Bolgare
(Bergamo), via delle Rose, n. 6, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: Mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/05/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data
05/08/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle somme mutuate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Interrotto il giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente, il processo veniva regolarmente riassunto nei confronti di
[...]
che, pur ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
07/05/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Devono essere dichiarate improcedibili le domande di parte ricorrente in quanto avanzate nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale, con consequenziale sottoposizione delle medesime all'art. 151 CCII. Del resto, lo stesso esito processuale
è stato pacificamente sancito dalla Suprema Corte rispetto alle domande, formulate nel processo ordinario di cognizione, nei confronti di un soggetto fallito, segnatamente sottoposto a consimile disciplina in base alla precedente legge fallimentare
(così, ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11021 del 2023).
3. Trattandosi di un mancato accoglimento delle domande di parte ricorrente nella contumacia della resistente, nulla si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
2 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara improcedibili le domande di Parte_1
2. Nulla provvede sulle spese processuali.
Bergamo, 07/05/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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