Sentenza 3 febbraio 2026
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- 1. Contraddittorio preventivo e divieto di "imposizione a sorpresa"Lucio Scotti · https://www.studiocataldi.it/ · 28 febbraio 2026
Con la sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto affronta un tema di crescente rilievo nel sistema dell'imposizione locale: i limiti entro i quali l'ente impositore può discostarsi dallo schema di atto sottoposto a contraddittorio preventivo. La decisione, resa in materia di IMU su area edificabile, offre lo spunto per una riflessione più ampia sul rapporto tra procedimento e contenuto della pretesa fiscale, chiarendo come il contraddittorio non possa ridursi a mera formalità, ma incida in modo sostanziale sulla stessa delimitazione dell'oggetto dell'accertamento, in attuazione delle garanzie di difesa sancite dall'art. 24 Cost. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, proposto da
TH-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ABt S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso integrale alle offerte di TT e di CH relative alla gara per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST di Ancona, con condanna di quest’ultima, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. n. 36/2023, all’esibizione senza oscuramenti delle anzidette offerte tecniche della prima classificata (TT) e della seconda classificata (CH);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ABt S.r.l., di Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale e dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa IM De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determina n. 152 in data 8 aprile 2025, l’AST di Ancona indiceva una procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmacotossicologia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura, con riferimento al lotto n. 1, partecipavano, tra gli altri, la ricorrente TH-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. (di seguito anche solo TH), AB S.r.l e Roche Diagnostics S.p.a.
All’esito delle operazioni di gara, con determina n. 62 del 30 dicembre 2025, la stessa disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore di AB S.r.l., mentre Roche Diagnostics S.p.a. e TH si collocavano, rispettivamente, al secondo e al terzo posto della graduatoria.
Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, in data 7 gennaio 2026 la stazione appaltante, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, comunicava di aver reso disponibili, mediante la piattaforma digitale, i verbali di gara, i dati e le informazioni relativi ai concorrenti collocatisi nelle prime posizioni, dando atto di aver tenuto conto delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori interessati.
Già prima di tale comunicazione, e precisamente con istanza datata 5 gennaio 2026, TH aveva presentato richiesta di accesso ai documenti di gara ex artt. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e 25 della legge n. 241/1990, nonché del D.P.R. n. 184/2006.
Poiché tutti e tre gli operatori classificati ai primi posti della graduatoria avevano presentato apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a,) del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’oscuramento di talune parti delle rispettive offerte tecniche in quanto contenti segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante rendeva ostensibili gli atti di gara in forme largamente oscurate, adeguandosi alle richieste dei concorrenti.
Ritendo che l’accesso, così come consentito, non le permettesse di comprendere le ragioni dell’attribuzione dei punteggi tecnici né di verificare la correttezza dell’operato della commissione aggiudicatrice, la ricorrente ha presentato il presente ricorso ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. n. 36/2023, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’esibizione integrale e senza oscuramenti degli atti di gara e la condanna dell’Amministrazione alla loro ostensione; a sostegno del gravame ha dedotto, in particolare, violazione del citato art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, del principio di par condicio , del principio di buon andamento dell’Amministrazione e dell’evidenza pubblica in generale, del diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’AST di Ancona, eccependo che la pretesa di accesso integrale, invocato nella forma dell’accesso difensivo, sia priva del necessario “nesso di strumentalità” con il ricorso già pendente (RG n. 348/2025, incardinato innanzi a questo TAR dalla medesima odierna ricorrente e volto all’impugnazione del bando di gara e delle relative clausole, ritenute immediatamente escludenti con particolare riferimento alla soglia di sbarramento di 40 punti prevista per l’offerta tecnica), il quale verte appunto sulla legittimità delle clausole del bando e non sulla valutazione delle offerte altrui. L’Amministrazione rileva, inoltre, che la stessa TH, che peraltro è collocata al terzo posto della graduatoria e ha ottenuto un punteggio per l’offerta tecnica superiore a quello della seconda classificata, ha richiesto e ottenuto l’oscuramento di analoghe parti della propria offerta.
Si sono costituite in giudizio le due società controinteressate, Roche, con memoria solo formale, e AB, che ha invece formulato eccezioni e deduzioni analoghe a quelle sollevate dall’AST.
All’esito dell’udienza camerale del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che si vanno a precisare.
2.1. L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 prescrive che “ l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 ”. Il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “ agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ”.
In base a tale disciplina, va esclusa la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara, atteso che la norma riconosce automaticamente, a chi partecipa alla gara e non ne è "definitivamente" escluso, di accedere in via diretta non solo ai "documenti" (offerta dell'aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche "ai dati e alle informazioni" inseriti nella piattaforma di e-procurement , e ciò sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353, richiamata da TAR Veneto, Venezia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327).
Il terzo comma dell'art. 36 prevede, poi, che la stazione appaltante o l'ente concedente, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, “ dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) ”, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. A tale particolare disciplina sostanziale si accompagna, nel nuovo codice dei contratti pubblici, una separata disciplina processuale quanto all'impugnativa degli atti della stazione appaltante che comportano l'ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata. Il quarto comma dell'art. 36 prevede, infatti, che " le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo … con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione ”.
2.2. Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 hanno introdotto un regime speciale e autonomo, distinto dall’accesso ex lege n. 241/1990, espressamente funzionale alla tutela giurisdizionale degli operatori economici in gara. In virtù di tale regime, l’interesse all’accesso difensivo del concorrente non aggiudicatario è in re ipsa , essendo egli titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che lo abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara a cui ha preso parte; egli, infatti, ha sicuramente interesse, sulla base della posizione utile in graduatoria, alla verifica dell’attribuzione dei punteggi riservati all’offerta tecnica in funzione della possibile aggiudicazione della commessa (TAR Veneto, n. 327/2025 citata).
Ovviamente, come pure specificato espressamente dalla norma, il diritto di accesso non è assoluto, dovendo essere contemperato con la tutela dei segreti tecnici e industriali legittimamente rivendicati dagli operatori economici. Il rito speciale permette, dunque, le impugnazioni delle decisioni sulle richieste di oscuramento per segreti tecnici e commerciali e può essere utilizzato per contestare una compromissione del diritto di accesso rispetto alle offerte altrui, come anche nel caso di mancato/parziale accoglimento dell’istanza di oscuramento della propria offerta.
2.3. Venendo alla fattispecie in esame, è accaduto che la stazione appaltante, come già evidenziato in punto di fatto, ha pubblicato nella piattaforma di e-procurement , contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'offerta degli operatori economici primi classificati, oscurandone tuttavia parti rilevanti, sostanzialmente sulla scorta delle indicazioni dei medesimi concorrenti.
In base ai principi giurisprudenziali sopra enucleati e al quadro normativo di riferimento si ricava che, se è vero che l’anzidetto art. 36 - onerando la stazione appaltante di un mero obbligo comunicativo circa le decisioni assunte sull'eventuale richiesta di limitare l'accesso agli atti - non osta alla possibilità di ricorrere ad una motivazione per relationem alle dichiarazioni rese dall'offerente in sede di esplicitazione delle ragioni dell'oscuramento, tuttavia è altrettanto vero che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un concreto bilanciamento fra l'interesse alla segretezza commerciale vantato dall’operatore economico e la tutela della trasparenza e del diritto di difesa vantato dal richiedente l’accesso, dandone adeguatamente conto in motivazione.
Nel caso in esame, l’AST di Ancona ha solo enunciato di aver compiuto una istruttoria al riguardo, ma di fatto sembra avere solo recepito la posizione espressa dagli operatori economici senza ulteriori specificazioni, e dunque senza effettuare alcuna autonoma valutazione e senza adeguatamente motivare in merito alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali effettivamente meritevoli di protezione. D’altro canto, è lo stesso art. 35, comma 4, lett. a) , del d.lgs. n. 36/2023 a stabilire che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “ possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ”.
In linea con la già richiamata sentenza del TAR Veneto n. 327/2025 e tenuto anche conto dei principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato (cfr., in particolare, sez. III, sentenza n. 693 del 27 gennaio 2026), il Collegio ritiene di condividere l’orientamento in base al quale il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso, tanto più in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, i cui artt. 35 e 36, in continuità con il precedente art. 53 d.lgs. 50/2016, spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza, cosicché solo le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali che rispondano ad effettive esigenze di segretezza e di rilevanza economica sono soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate ( ex multis , TAR Lazio Roma, sez. V, 7 febbraio 2025, n. 2829; TAR Puglia, Bari, 18 novembre 2024, n. 1193; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 203 e 8 febbraio 2022, n. 290; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21; Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).
Dunque non ogni parte dell’offerta tecnica costituisce segreto tecnico o commerciale, ma solo quelle parti che rappresentano elaborazioni e studi di carattere specialistico e/o che siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (TAR Lombardia Milano, sez. I, 7 marzo 2022, n. 543).
Nel caso in esame, alla luce dei canoni ermeneutici innanzi enunciati, le ragioni di segretezza opposte dagli operatori economici si appalesano generiche e non posseggono i requisiti come sopra delineati dalla giurisprudenza ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how , essendo invece necessario “ che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza “sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento”.
La giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, sostiene che: “La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta” (Cons. Stato, n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21).
Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l'Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. Cons. Stato, n. 7650 del 2024).
È stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (cfr. Cons. Stato, n. 8382 del 2023). È necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore economico, e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Cons. Stato, n. 6280 del 2025; id. n. 5547 del 2025; id. n. 8257 del 2024; id. n. 6253 del 2020).
L'oscuramento dell'offerta tecnica deve inoltre essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all'accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l'operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l'accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2026, n. 693).
2.4. Di contro, l’interesse difensivo della ricorrente non può essere rapportato solamente all’esigenza di difendersi nel giudizio già instaurato innanzi a questo TAR (RG n. 348/2025), ben potendo TH avere interesse a proporre altro ricorso autonomo o motivi aggiunti all’esito della conoscenza degli atti. D’altronde, per principio giurisprudenziale pacifico, il requisito della stretta indispensabilità degli atti per la difesa in un determinato giudizio è richiesto esclusivamente per quei documenti coperti da segreto tecnico o commerciale, sicché, come già innanzi chiarito, qualora si dovesse escludere la natura riservata dei documenti da ostendere, non vi sarebbero ragioni preclusive all’accesso, dovendo in tal caso prevalere le esigenze di difesa del concorrente.
2.5. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto ai fini di una rivalutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza di accesso della ricorrente e, in particolare, sulla natura effettivamente riservata dei documenti oggetto di oscuramento, dovendosi fare applicazione, in sede di riesame, dei principi enucleati nella presente motivazione. Detto riesame dovrà concludersi nel termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, in contraddittorio con gli interessati.
3. I profili peculiari e di novità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TI | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO