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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dott. Anna Maria D'Antonio, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 7475/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto:
“Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E
, in Controparte_1
persona del , rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
Domenico Cantore e Filomena Sacco
CONVENUTO
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe, premesso: che aveva lavorato quale operaio edile con le mansioni di muratore dal 01/07/1976 al
15/02/1978 alle dipendenze della dal 01/01/1979 al Controparte_3
30/09/1986 alle dipendenze della Ditta Cerzosimo Carmine, dal 01/10/1987 al
31/07/1994 alle dipendenze della , negli anni Controparte_4
1994 e 1995 presso la Ditta Di Laura Costantino, negli anni 2006 e 2007 presso la ditta
1 Di Marino Vincenzo, negli anni 2007, 2008 e 2009 presso la Soc. Coop. Tekno-cinque; negli anni 2011 e 2012 presso la ditta Stabile Gerardo, nell'anno 2012 presso la Socom
S.r.l., negli anni 2019 e 2020 presso la ditta Concilio Antonio;
che al fine di espletare la propria attività lavorativa si era occupato della movimentazione manuale, quotidiana e sistematica di carichi e posture incongrue, con sovraccarico biomeccanico, ed era stato costretto a movimenti ripetuti degli arti inferiori, superiori e del tronco;
che a causa del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, aveva sviluppato numerose patologie invalidanti quali: ”Ernia discale lombare L4-L5 trattata chirurgicamente, segni di degenerazione artrosica con osteofitosi”; che il ricorrente presentava domanda all' diretta ad ottenere il riconoscimento della CP_1
malattia professionale;
che la richiesta veniva respinta ed archiviata perché la documentazione fornita era ritenuta insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale;
che avverso tale diniego proponeva ricorso in via amministrativa, il quale , tuttavia , non sortiva alcun effetto;
che esso istante riteneva gli dovesse essere riconosciuta, previa nomina di CTU, la malattia professionale e quindi il nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, nella percentuale del 10%, o di quella diversa ritenuta di giustizia;
che, preliminarmente alla nomina del CTU e ove ritenuto necessario , richiedeva in via istruttoria di assumere la testimonianza del sig.
; tanto premesso, chiedeva al giudice del lavoro la fissazione Testimone_1
dell'udienza di discussione per sentir dichiarare che, per il tipo di lavoro svolto, ha contratto malattia professionale con postumi invalidanti e di conseguenza condannare l' a liquidare ad esso ricorrente la relativa rendita, in uno agli interessi legali e CP_1
alla rivalutazione monetaria ,con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto CP_1
che il rischio lavorativo cui era stato esposto il ricorrente non era da considerarsi idoneo a provocare la patologia denunciata, sia perché lo stesso non aveva mai provveduto a fornire idonea documentazione attestante il suo effettivo svolgimento delle mansioni contestate, sia perché l'ernia discale lombare era da considerarsi una patologia comune a genesi multifattoriale, non quindi necessariamente causalmente connessa all'esercizio di mansioni lavorative.
Il giudice con decreto del 4 gennaio 2023 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 7 febbraio 2023, data in cui la stessa veniva rinviata al 25 gennaio 2024 per l'espletamento della prova testimoniale, nella specie per l'audizione del teste
, indicato dal ricorrente. Il processo veniva poi rinviato nuovamente Testimone_1
2 al 6 giugno 2024 per mancata presentazione del teste, teste che non si presentava nemmeno il 6 giugno. In tale data l'avv.to Donatella De Felice, per delega dell'avv.to
Santese, esibiva e depositava certificato dell'ufficio notifiche della Corte di appello di
Salerno, attestante l'avvenuta richiesta di notifica della citazione del teste _1
, non essendo ancora disponibile l'originale della suddetta citazione: chiedeva
[...]
pertanto rinvio per prosieguo prova. Il giudice rinviava la causa per discussione al 12 settembre 2024 nella quale, ritenutane la necessità, disponeva espletarsi CTU medico legale nominando a tal fine il dott. . Persona_1
Il Giudice all'odierna udienza ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
**************************
Il ricorso è fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento.
Incontestato il tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente ed indicata in ricorso, si è proceduto ad accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato il determinarsi della malattia e ad accertare, infine, se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso il giudizio che il ricorrente è affetto da “ernia discale lombare a livello di l4-
l5” quindi sussiste la malattia denunciata. Ha poi affermato che a norma delle vigenti leggi in materia, tale affezione è da porre in diretta causalità materiale con la specifica attività lavorativa svolta dal ricorrente. La detta tecnopatia tabellata è configurabile come malattia professionale perché denunciata entro il periodo di massima indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione rischiosa, e documentata da accertamenti strumentali attestanti l'insorgenza della patologia antecedentemente al periodo massimo entro cui viene attribuita la presunzione legale di origine dopo l'abbandono della lavorazione morbigena.
L'attuale menomazione erniaria residuata al comporta un'invalidità Parte_1 permanente che, come affermato dal consulente dott. , delinea un danno Per_1
biologico nella misura del 7 (sette)%.
Alla stregua delle già menzionate conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente, di grado indennizzabile non v'è dubbio che la domanda debba essere accolta.
3 Per quanto riguarda le spese del giudizio, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, restano compensate tra le parti , mentre restano a carico dell' le CP_1
spese di consulenza tecnica .
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18 novembre 2022 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto , dichiara che Parte_1
ha contratto malattia professionale nello svolgimento della attività lavorativa
[...]
e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 7%;
2) condanna pertanto l' al pagamento del relativo indennizzo a far data dalla CP_1
presentazione della domanda amministrativa , con gli accessori di legge;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decreto .
Salerno 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dott. Anna Maria D'Antonio, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 7475/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto:
“Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E
, in Controparte_1
persona del , rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
Domenico Cantore e Filomena Sacco
CONVENUTO
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe, premesso: che aveva lavorato quale operaio edile con le mansioni di muratore dal 01/07/1976 al
15/02/1978 alle dipendenze della dal 01/01/1979 al Controparte_3
30/09/1986 alle dipendenze della Ditta Cerzosimo Carmine, dal 01/10/1987 al
31/07/1994 alle dipendenze della , negli anni Controparte_4
1994 e 1995 presso la Ditta Di Laura Costantino, negli anni 2006 e 2007 presso la ditta
1 Di Marino Vincenzo, negli anni 2007, 2008 e 2009 presso la Soc. Coop. Tekno-cinque; negli anni 2011 e 2012 presso la ditta Stabile Gerardo, nell'anno 2012 presso la Socom
S.r.l., negli anni 2019 e 2020 presso la ditta Concilio Antonio;
che al fine di espletare la propria attività lavorativa si era occupato della movimentazione manuale, quotidiana e sistematica di carichi e posture incongrue, con sovraccarico biomeccanico, ed era stato costretto a movimenti ripetuti degli arti inferiori, superiori e del tronco;
che a causa del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, aveva sviluppato numerose patologie invalidanti quali: ”Ernia discale lombare L4-L5 trattata chirurgicamente, segni di degenerazione artrosica con osteofitosi”; che il ricorrente presentava domanda all' diretta ad ottenere il riconoscimento della CP_1
malattia professionale;
che la richiesta veniva respinta ed archiviata perché la documentazione fornita era ritenuta insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale;
che avverso tale diniego proponeva ricorso in via amministrativa, il quale , tuttavia , non sortiva alcun effetto;
che esso istante riteneva gli dovesse essere riconosciuta, previa nomina di CTU, la malattia professionale e quindi il nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, nella percentuale del 10%, o di quella diversa ritenuta di giustizia;
che, preliminarmente alla nomina del CTU e ove ritenuto necessario , richiedeva in via istruttoria di assumere la testimonianza del sig.
; tanto premesso, chiedeva al giudice del lavoro la fissazione Testimone_1
dell'udienza di discussione per sentir dichiarare che, per il tipo di lavoro svolto, ha contratto malattia professionale con postumi invalidanti e di conseguenza condannare l' a liquidare ad esso ricorrente la relativa rendita, in uno agli interessi legali e CP_1
alla rivalutazione monetaria ,con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del fatto CP_1
che il rischio lavorativo cui era stato esposto il ricorrente non era da considerarsi idoneo a provocare la patologia denunciata, sia perché lo stesso non aveva mai provveduto a fornire idonea documentazione attestante il suo effettivo svolgimento delle mansioni contestate, sia perché l'ernia discale lombare era da considerarsi una patologia comune a genesi multifattoriale, non quindi necessariamente causalmente connessa all'esercizio di mansioni lavorative.
Il giudice con decreto del 4 gennaio 2023 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 7 febbraio 2023, data in cui la stessa veniva rinviata al 25 gennaio 2024 per l'espletamento della prova testimoniale, nella specie per l'audizione del teste
, indicato dal ricorrente. Il processo veniva poi rinviato nuovamente Testimone_1
2 al 6 giugno 2024 per mancata presentazione del teste, teste che non si presentava nemmeno il 6 giugno. In tale data l'avv.to Donatella De Felice, per delega dell'avv.to
Santese, esibiva e depositava certificato dell'ufficio notifiche della Corte di appello di
Salerno, attestante l'avvenuta richiesta di notifica della citazione del teste _1
, non essendo ancora disponibile l'originale della suddetta citazione: chiedeva
[...]
pertanto rinvio per prosieguo prova. Il giudice rinviava la causa per discussione al 12 settembre 2024 nella quale, ritenutane la necessità, disponeva espletarsi CTU medico legale nominando a tal fine il dott. . Persona_1
Il Giudice all'odierna udienza ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
**************************
Il ricorso è fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento.
Incontestato il tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente ed indicata in ricorso, si è proceduto ad accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato il determinarsi della malattia e ad accertare, infine, se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso il giudizio che il ricorrente è affetto da “ernia discale lombare a livello di l4-
l5” quindi sussiste la malattia denunciata. Ha poi affermato che a norma delle vigenti leggi in materia, tale affezione è da porre in diretta causalità materiale con la specifica attività lavorativa svolta dal ricorrente. La detta tecnopatia tabellata è configurabile come malattia professionale perché denunciata entro il periodo di massima indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione rischiosa, e documentata da accertamenti strumentali attestanti l'insorgenza della patologia antecedentemente al periodo massimo entro cui viene attribuita la presunzione legale di origine dopo l'abbandono della lavorazione morbigena.
L'attuale menomazione erniaria residuata al comporta un'invalidità Parte_1 permanente che, come affermato dal consulente dott. , delinea un danno Per_1
biologico nella misura del 7 (sette)%.
Alla stregua delle già menzionate conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente, di grado indennizzabile non v'è dubbio che la domanda debba essere accolta.
3 Per quanto riguarda le spese del giudizio, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, restano compensate tra le parti , mentre restano a carico dell' le CP_1
spese di consulenza tecnica .
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18 novembre 2022 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto , dichiara che Parte_1
ha contratto malattia professionale nello svolgimento della attività lavorativa
[...]
e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 7%;
2) condanna pertanto l' al pagamento del relativo indennizzo a far data dalla CP_1
presentazione della domanda amministrativa , con gli accessori di legge;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decreto .
Salerno 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio
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