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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024 da
1) nata a [...], il [...]; cittadina italiana;
Cod. Parte_1
Fisc. ; residente in [...]; con l'Avv. Laura Cappellari, C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...], il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
; residente in [...]; con l'Avv. Laura Cappellari, presso la C.F._2 quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto in data 27.9.2002 matrimonio con rito concordatario in Comune di Macugnaga
(VB) (anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 6), trascritto anche presso i registri del Comune di Milano
(atto n. 91, parte 2, serie B, volume R01, anno 2003) in separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nata a [...], il 1°.2.2006, cittadina italiana. Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Milano, Via Bronzino, n. 6 – di titolarità esclusiva della sig.ra Parte_1
– rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultima.
[...]
I ricorrenti danno atto che il sig. da tempo si è trasferito nell'appartamento di CP_1 proprietà dello stesso in Milano, Via Melzo, n. 16, asportando tutti i propri effetti dalla casa familiare.
Il sig. dichiara di non avere pretesa alcuna relativamente agli arredi ed alle CP_1
pagina 1 di 4 suppellettili presenti nella casa familiare che sono di esclusiva titolarità della sig.ra Parte_1
[...]
2) considerato che entrambi i figli sono maggiorenni, tempi, modalità di frequentazione e di permanenza di entrambi nella casa del padre sig. saranno dagli stessi decisi in CP_1 accordo direttamente con quest'ultimo;
3) il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra – a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento e di copertura delle spese fisse necessarie al sostentamento di entrambi i figli
(ossia: vitto;
utenze per la quota parte ad essi pertinente;
spese condominiali ordinarie per la quota parte ad essi pertinente;
tari per la quota parte ad essi pertinente) – la somma di € 300,00 (ossia, €
150,00 per ciascuno di essi); e ciò sino al raggiungimento da parte degli stessi dell'autonomia ed indipendenza economica.
Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario.
Detta somma sarà, inoltre, annualmente rivalutata in base agli indici Istat Foi, con prima rivalutazione a far tempo dal 2025 (mese successivo al deposito del presente ricorso).
4) i Ricorrenti si impegnano, inoltre, a provvedere a tutte le altre spese afferenti al mantenimento dei figli (ossia, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese di vestiario;
abbonamenti relativi ai cellulari;
medicinali da banco, paghetta;
mensa universitaria;
ecc.) in misura pari al 44%, quanto alla sig.ra ed al 56%, quanto al sig. e ciò sino al raggiungimento da Parte_1 CP_1 parte degli stessi dell'autonomia ed indipendenza economica.
I ricorrenti adotteranno tutte le misure (compresa la dotazione ai figli di carte prepagate sulle quali accreditare le relative somme) per provvedere all'onere sopra menzionato, nonché rivedranno con cadenza bimestrale/trimestrale gli esborsi eventualmente effettuati dall'uno o dall'altro, provvedendo ai relativi conguagli;
6) i ricorrenti si obbligano a sostenere – nella misura del 44%, quanto alla sig.ra e Parte_1 nella misura del 56%, quanto al sig. – le spese straordinarie (= mediche, scolastiche, CP_1 extrascolastiche) afferenti i figli e (e ciò sino al Persona_1 Parte_2 raggiungimento dell'autonomia ed indipendenza economica di questi ultimi) secondo le direttive di seguito precisate delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività pagina 2 di 4 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun ricorrente, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta di spesa (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa.
Il genitore anticipatario della/e spesa/e dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
(trenta giorni).
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) i Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di avere provveduto a regolare e definire ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto coniugale;
sicché nessuna pretesa potrà essere avanzata, dall'uno nei confronti dell'altro, se non quelle contemplate nel presente ricorso;
8) le parti concordano che le condizioni previste nel ricorso introduttivo del presente procedimento sono efficaci a far tempo dal deposito di detto atto;
9) i ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Comune di Macugnaga in data 27.9.2002; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macugnaga perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024 da
1) nata a [...], il [...]; cittadina italiana;
Cod. Parte_1
Fisc. ; residente in [...]; con l'Avv. Laura Cappellari, C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...], il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
; residente in [...]; con l'Avv. Laura Cappellari, presso la C.F._2 quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto in data 27.9.2002 matrimonio con rito concordatario in Comune di Macugnaga
(VB) (anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 6), trascritto anche presso i registri del Comune di Milano
(atto n. 91, parte 2, serie B, volume R01, anno 2003) in separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nata a [...], il 1°.2.2006, cittadina italiana. Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Milano, Via Bronzino, n. 6 – di titolarità esclusiva della sig.ra Parte_1
– rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultima.
[...]
I ricorrenti danno atto che il sig. da tempo si è trasferito nell'appartamento di CP_1 proprietà dello stesso in Milano, Via Melzo, n. 16, asportando tutti i propri effetti dalla casa familiare.
Il sig. dichiara di non avere pretesa alcuna relativamente agli arredi ed alle CP_1
pagina 1 di 4 suppellettili presenti nella casa familiare che sono di esclusiva titolarità della sig.ra Parte_1
[...]
2) considerato che entrambi i figli sono maggiorenni, tempi, modalità di frequentazione e di permanenza di entrambi nella casa del padre sig. saranno dagli stessi decisi in CP_1 accordo direttamente con quest'ultimo;
3) il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra – a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento e di copertura delle spese fisse necessarie al sostentamento di entrambi i figli
(ossia: vitto;
utenze per la quota parte ad essi pertinente;
spese condominiali ordinarie per la quota parte ad essi pertinente;
tari per la quota parte ad essi pertinente) – la somma di € 300,00 (ossia, €
150,00 per ciascuno di essi); e ciò sino al raggiungimento da parte degli stessi dell'autonomia ed indipendenza economica.
Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario.
Detta somma sarà, inoltre, annualmente rivalutata in base agli indici Istat Foi, con prima rivalutazione a far tempo dal 2025 (mese successivo al deposito del presente ricorso).
4) i Ricorrenti si impegnano, inoltre, a provvedere a tutte le altre spese afferenti al mantenimento dei figli (ossia, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese di vestiario;
abbonamenti relativi ai cellulari;
medicinali da banco, paghetta;
mensa universitaria;
ecc.) in misura pari al 44%, quanto alla sig.ra ed al 56%, quanto al sig. e ciò sino al raggiungimento da Parte_1 CP_1 parte degli stessi dell'autonomia ed indipendenza economica.
I ricorrenti adotteranno tutte le misure (compresa la dotazione ai figli di carte prepagate sulle quali accreditare le relative somme) per provvedere all'onere sopra menzionato, nonché rivedranno con cadenza bimestrale/trimestrale gli esborsi eventualmente effettuati dall'uno o dall'altro, provvedendo ai relativi conguagli;
6) i ricorrenti si obbligano a sostenere – nella misura del 44%, quanto alla sig.ra e Parte_1 nella misura del 56%, quanto al sig. – le spese straordinarie (= mediche, scolastiche, CP_1 extrascolastiche) afferenti i figli e (e ciò sino al Persona_1 Parte_2 raggiungimento dell'autonomia ed indipendenza economica di questi ultimi) secondo le direttive di seguito precisate delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività pagina 2 di 4 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun ricorrente, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta di spesa (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa.
Il genitore anticipatario della/e spesa/e dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
(trenta giorni).
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) i Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di avere provveduto a regolare e definire ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto coniugale;
sicché nessuna pretesa potrà essere avanzata, dall'uno nei confronti dell'altro, se non quelle contemplate nel presente ricorso;
8) le parti concordano che le condizioni previste nel ricorso introduttivo del presente procedimento sono efficaci a far tempo dal deposito di detto atto;
9) i ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Comune di Macugnaga in data 27.9.2002; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macugnaga perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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