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31 ottobre 2019
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1 marzo 2020
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1 gennaio 2021
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8 agosto 2021
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Art. 2. Misure per il contrasto all'assenteismo 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
5. ((...)) al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici ((nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)) , e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 .
5. ((...)) al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici ((nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)) , e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentari • 12
- 1. Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la disciplina di attuazione della disposizione di cui all’articolo 2 della…Garante Privacy · 19 settembre 2019 · 17.632755
[…] Pertanto, l'astratta, generalizzata e indifferenziata presunzione (di cui all'art. 2 della legge n. 56 del 2019) di sussistenza, per tutte le amministrazioni pubbliche, di fattori di rischio tali da far ritenere quello biometrico l'unico sistema in grado di assicurare il rispetto dell'orario di lavoro non appare compatibile con il principio di proporzionalità. […] Le criticità rilevate a proposito dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 che - si sottolinea - deve essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Regolamento, si estendono quindi, […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 15/12/2022, n. 423Provvedimento: […] “il sistema di rilevamento delle presenze mediante impronte digitali, adottato provvisoriamente solo per qualche mese e compresente al sistema tradizionale a mezzo badge, è stato definitivamente dismesso nell'immediatezza dell'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 Legge 56/2019, disposta in forza dell'art. 1, […] “il fondamento giuridico della scelta di adottare in via sperimentale un sistema di rilevamento delle presenze mediante impronte digitale (in compresenza e a scelta del dipendente di una rilevazione a mezzo badge magnetico) è riconducibile all' art. 2 della Legge 56/2019 ( C.d. "Legge Concretezza") entrata in vigore a partire dal 7 luglio 2019”; […]Leggi di più...