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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 1297 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA nata a [...] il Parte_1
03.08.1938, residente in [...], C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Rosa Cutolo
) presso il cui studio elegge domicilio, in C.F._2
OR EL CO (NA) alla Via Nazionale n. 843
Attrice
E
(Partita Iva n. ), in persona EL CP_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale, dr. domiciliato per la CP_2 carica presso la sede legale di Piazza Tre Torri, 3 – 20145
Milano (già Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio ELl'avv. Luca Calamita (CF. , che la C.F._3 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE'
nato a [...] il [...], ivi Controparte_3 residente in [...]
Convenuto Contumace
NONCHE' __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 1297/2020 R.G.A.C.
(C.F. ), nato a [...] Controparte_4 C.F._4
(NA) il 11.04.2000, ivi residente in [...]
Convenuto Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 6 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 2 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alle parti convenute,
l'attrice conveniva la Controparte_5 CP_3
e innanzi al presente Tribunale,
[...] Controparte_4 chiedendo, per quanto ivi argomentato, di: --------
“Sentire dichiarare quali unici responsabili EL sinistro di cui in premessa i. sigg.ri e Controparte_3 CP_4
generalizzati come al punto n. 3 ELla premessa, nonché
[...] la in persona EL legale rapp.te Controparte_6
p.t. con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.
3. In conseguenza e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice come quantificati a mezzo CTP medico-legale che ammontano per differenza ad € 22.561,63 o alla maggior somma che dovesse risultare all'esito ELla CTU medico-legale che sin da ora si
. 2 N. 1297/2020 R.G.A.C.
richiede, oltre ad interessi e svalutazione dal dì ELla domanda. Condannare altresì i convenuti in solido alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari EL presente giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario”.
La costituiva, sì concludendo: Controparte_7
“1) accertare e dichiarare la congruità ELle somme corrisposte all'attrice da parte di e, per l'effetto CP_1 dichiarare cessata la materia EL contendere con condanna ELla controparte al pagamento ELle spese processuali in favore ELla comparente compagnia di assicurazioni;
2) in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti ELla (e dei propri CP_1 consorti in lite), in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, alla stregua ELle argomentazioni esposte;
3) in via estremamente gradata, accertare e graduare la corresponsabilità ELl'istante nella determinazione EL sinistro de quo, limitando la eventuale condanna ELla comparente al giusto ed al dovuto, decurtando dall'importo che eventualmente si riterrà di liquidare la somma di € 8.800,00 già corrisposta all'istante;…”.
Gli altri convenuti non si costituivano, restando contumaci.
Disposta ctu medico legale, la lite era assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 EL d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua ELle risultanze documentali ELla produzione di parte attrice.
Nel merito, la domanda si palesa fondata e va, pertanto, accolta, sia pure in misura inferiore a quella ipotizzata, emergendo una corresponsabilità ELl'attrice nella produzione ELl'evento, sia pure in percentuale inferiore a quella eccepita dalla . CP_1
1.1. Quanto al fatto storico è a dirsi che lo scrivente, in data 31.07.2022, sì statuiva: “…assolutamente superflua si palesa la prova testimoniale richiesta da parte attrice in virtù ELl'allegato video proveniente dalle telecamere di
. 3 N. 1297/2020 R.G.A.C.
videosorveglianza ELl'esercizio commerciale Parte_2 riproducente il sinistro, di cui non è lecito dubitare e non impugnato da controparte (e, sia consentito, come sarebbe bello se per ogni sinistro si potesse avere la riproduzione filmata!).
In tal senso, unico accertamento istruttorio è la ctu medico legale sulla persona ELl'attrice…”.
Quella appena riportata è la descrizione (corretta) ELl'evento come è dato leggere dalla relazione ELla Polizia Municipale di
OR EL CO, che provvedeva anche a sanzionare l'attrice ex art. 190 co. 2 cod. strad. per aver attraversato la carreggiata senza servirsi ELl'attraversamento pedonale, posto a meno di m. 100.
Più specificamente va detto che dal filmato si rileva che l'attrice dopo aver ottenuto lo stop da parte ELl'autovettura posta alla sinistra attraversava la carreggiata e veniva colpita dal motociclo quando era ancora all'interno ELla corsia di marcia, prima ELl'asse di mezzeria ELla carreggiata, ossia, più semplicemente, prima ELla striscia continua ELimitante le due corsie: il che vuol dire, come chiaro dal filmato, che il si trovava comunque Controparte_4 all'interno ELla sua corsia di marcia, sia pure in fase di sorpasso EL veicolo che lo precedeva e che, come già detto, si era fermato per consentire al pedone il suo attraversamento.
2. In termini normativi va rammentato che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione EL veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto al pedone, gli articoli 190 e 191 EL
. 4 N. 1297/2020 R.G.A.C.
cod. strad. prevedono specifici doveri di condotta in capo allo stesso e al conducente ovviamente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione EL loro comportamento.
Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico EL danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa EL danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione ELla colpa EL pedone ex art. 1227, co. 1, c.c. e all'esclusione ELla colpa EL conducente ove la condotta ELl'investito si ponga come unico fattore causativo EL sinistro: in sostanza, le norme di prudenza gravano sia sul conducente, sia sul pedone.
A tal riguardo è a dirsi che la Cassazione ha avuto modo di statuire che “Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori ELle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli;
talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile ELla causazione EL sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche EL caso”, ossia, ancor più decisamente “Sul pedone che attraversa la strada al di fuori ELle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta EL pedone medesimo assurge a concausa EL sinistro” (S.C., sez. VI,
28/01/2019, n. 2241).
Nello specifico la (minima) responsabilità da addebitare alla va ravvisata nell'essersi limitata a verificare che la Pt_1 vettura si fosse fermata mentre si trovava ancora all'interno ELla corsia di marcia: con la doverosa, integrale, attenzione si sarebbe potuto rendere conto che stava sopraggiungendo il motociclo che l'avrebbe investita, al quale, non transitando sulle strisce pedonali, avrebbe dovuto dare la precedenza: infatti, la proseguiva l'attraversamento senza più Pt_1 guardare alla sua sinistra, per quanto fosse ancora all'interno ELla relativa corsia di marcia.
. 5 N. 1297/2020 R.G.A.C.
Ciò detto, è ovvio che il abbia violato norme di CP_4 comune prudenza, tra cui quella di regolare la velocità in modo appropriato e conforme alle condizioni stradali, sì da poter arrestare il motociclo, a maggior ragione dopo la fermata posta in essere dalla vettura che lo precedeva.
La percentuale cui si ritiene responsabile l'attrice può ritenersi pari al 10%, non potendosi affatto stimare una pari corresponsabilità come eccepito dalla convenuta.
3. Il nominato ctu, dr. con elaborato Persona_1 immune da vizi logici e da intendersi qui riprodotto, sì concludeva:
• Gli esiti, dato il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi permanenti e stabilizzati. Il danno biologico è valutabile secondo le tabelle ELla SIMLA complessivamente nella misura EL 9%(nove punti percentuali) considerando anche le condizioni cliniche soggettive ELla periziata;
• • le lesioni lamentate sono riconducibili alla dinamica EL fatto dannoso riferito;
• • ne è conseguita un'inabilità temporanea parziale di
30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di 10gg (dieci giorni), da valutarsi mediamente al 25%;
• • le spese mediche sostenute e documentate corrispondono complessivamente ad euro 605,13 (seicentocinque/13);
• • gli esiti permanenti non incidono sull'espletamento ELle normali attività quotidiane;
• • il livello di sofferenza conseguito dalla periziata alle lesioni subite è di grado lieve;
• • la periziata non necessita di assistenza continua per potersi lavare e vestire.
3.1. Tabella di riferimento 2024-2025
Età EL danneggiato alla data EL sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
. 6 N. 1297/2020 R.G.A.C.
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO EL RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.745,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Spese mediche € 605,13
TOTALE GENERALE: € 15.560,65
Si ritiene, pertanto, di poter determinare il danno subito così come da riportata tabella, con esclusione ELla voce
“danno morale”, per quanto sotto si esporrà, previa sottrazione EL 10% di corresponsabilità, e, quindi per un importo pari a €
14.004,58 (15.560,65 – 1.556,06): detratto quanto pacificamente già corrisposto, ossia € 8.800,00, ne consegue l'importo definitivo di € 5.204,58.
Nulla, infatti, può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Agli interpreti EL settore è ampiamente noto che sul tema EL danno non patrimoniale la Cassazione, anche (anzi spesso) a
Sezioni Unite, si è più volte espressa negli ultimi anni, ribadendo alcuni principi e rivedendone altri.
Questo Tribunale ritiene di adeguarsi a Cass. SS.UU.
11.11.2008, nr. 26973.
Con tale sentenza, le Sezioni Unite nell'aderire alla lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c., hanno – per quanto di rilevanza – ulteriormente precisato quanto segue, sul presupposto che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. s'identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
La norma consente la riparazione dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge e, in tal senso, è norma di
. 7 N. 1297/2020 R.G.A.C.
rinvio: il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità EL danno non patrimoniale e, quindi, in primo luogo, all'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità EL danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma ELle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
In linea di principio, pertanto, “nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa”; inoltre, “nell'ambito ELla categoria generale EL danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”.
Detta “sofferenza soggettiva” (in sé considerata), id est sofferenza morale, deve essere allegata specificamente e provata: ciò mancando, come nel caso in questione, la stessa si pone nulla più che come mero “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”.
Ne consegue che, proprio a cagione ELl'ampia accezione EL danno non patrimoniale, il relativo risarcimento avverrà, in caso di lesioni colpose, attraverso – ove configurato, come nel caso de quo – il danno biologico accertato per la vittima, sicché determinerebbe duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione EL danno biologico e EL danno morale: “… deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni ELla persona sia il danno morale sia quello biologico”
(SS.UU. cit).
4. Parti convenute, in definitiva, devono corrispondere all'attrice l'ulteriore somma di € 5.204,58, da rivalutare all'attualità.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì ELl'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 21-12-2018, al soddisfo, questi
. 8 N. 1297/2020 R.G.A.C.
vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca EL fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento ELla presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento e per la somma attribuita (art. 5, co. 1, D.M. Giustizia 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti ELla e Controparte_8 Controparte_3 [...]
così provvede: CP_4
a) dichiara e responsabili Controparte_3 Controparte_4 al 90% EL sinistro oggetto di causa e ELle consequenziali lesioni patite dall'attrice;
b) per l'effetto, condanna la e i , in CP_1 CP_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida come da paragrafo 4. ELla motivazione;
c) condanna la e i in solido tra CP_1 CP_4 loro, al pagamento ELle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida, in euro 4.800,00, di cui euro 4.600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario, nonché spese ELla c.t.u..
OR A., 24 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 9 N. 1297/2020 R.G.A.C.
.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 1297 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA nata a [...] il Parte_1
03.08.1938, residente in [...], C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Rosa Cutolo
) presso il cui studio elegge domicilio, in C.F._2
OR EL CO (NA) alla Via Nazionale n. 843
Attrice
E
(Partita Iva n. ), in persona EL CP_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale, dr. domiciliato per la CP_2 carica presso la sede legale di Piazza Tre Torri, 3 – 20145
Milano (già Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio ELl'avv. Luca Calamita (CF. , che la C.F._3 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE'
nato a [...] il [...], ivi Controparte_3 residente in [...]
Convenuto Contumace
NONCHE' __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 1297/2020 R.G.A.C.
(C.F. ), nato a [...] Controparte_4 C.F._4
(NA) il 11.04.2000, ivi residente in [...]
Convenuto Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 6 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 2 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alle parti convenute,
l'attrice conveniva la Controparte_5 CP_3
e innanzi al presente Tribunale,
[...] Controparte_4 chiedendo, per quanto ivi argomentato, di: --------
“Sentire dichiarare quali unici responsabili EL sinistro di cui in premessa i. sigg.ri e Controparte_3 CP_4
generalizzati come al punto n. 3 ELla premessa, nonché
[...] la in persona EL legale rapp.te Controparte_6
p.t. con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.
3. In conseguenza e per l'effetto condannare i medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice come quantificati a mezzo CTP medico-legale che ammontano per differenza ad € 22.561,63 o alla maggior somma che dovesse risultare all'esito ELla CTU medico-legale che sin da ora si
. 2 N. 1297/2020 R.G.A.C.
richiede, oltre ad interessi e svalutazione dal dì ELla domanda. Condannare altresì i convenuti in solido alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari EL presente giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario”.
La costituiva, sì concludendo: Controparte_7
“1) accertare e dichiarare la congruità ELle somme corrisposte all'attrice da parte di e, per l'effetto CP_1 dichiarare cessata la materia EL contendere con condanna ELla controparte al pagamento ELle spese processuali in favore ELla comparente compagnia di assicurazioni;
2) in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti ELla (e dei propri CP_1 consorti in lite), in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, alla stregua ELle argomentazioni esposte;
3) in via estremamente gradata, accertare e graduare la corresponsabilità ELl'istante nella determinazione EL sinistro de quo, limitando la eventuale condanna ELla comparente al giusto ed al dovuto, decurtando dall'importo che eventualmente si riterrà di liquidare la somma di € 8.800,00 già corrisposta all'istante;…”.
Gli altri convenuti non si costituivano, restando contumaci.
Disposta ctu medico legale, la lite era assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 EL d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua ELle risultanze documentali ELla produzione di parte attrice.
Nel merito, la domanda si palesa fondata e va, pertanto, accolta, sia pure in misura inferiore a quella ipotizzata, emergendo una corresponsabilità ELl'attrice nella produzione ELl'evento, sia pure in percentuale inferiore a quella eccepita dalla . CP_1
1.1. Quanto al fatto storico è a dirsi che lo scrivente, in data 31.07.2022, sì statuiva: “…assolutamente superflua si palesa la prova testimoniale richiesta da parte attrice in virtù ELl'allegato video proveniente dalle telecamere di
. 3 N. 1297/2020 R.G.A.C.
videosorveglianza ELl'esercizio commerciale Parte_2 riproducente il sinistro, di cui non è lecito dubitare e non impugnato da controparte (e, sia consentito, come sarebbe bello se per ogni sinistro si potesse avere la riproduzione filmata!).
In tal senso, unico accertamento istruttorio è la ctu medico legale sulla persona ELl'attrice…”.
Quella appena riportata è la descrizione (corretta) ELl'evento come è dato leggere dalla relazione ELla Polizia Municipale di
OR EL CO, che provvedeva anche a sanzionare l'attrice ex art. 190 co. 2 cod. strad. per aver attraversato la carreggiata senza servirsi ELl'attraversamento pedonale, posto a meno di m. 100.
Più specificamente va detto che dal filmato si rileva che l'attrice dopo aver ottenuto lo stop da parte ELl'autovettura posta alla sinistra attraversava la carreggiata e veniva colpita dal motociclo quando era ancora all'interno ELla corsia di marcia, prima ELl'asse di mezzeria ELla carreggiata, ossia, più semplicemente, prima ELla striscia continua ELimitante le due corsie: il che vuol dire, come chiaro dal filmato, che il si trovava comunque Controparte_4 all'interno ELla sua corsia di marcia, sia pure in fase di sorpasso EL veicolo che lo precedeva e che, come già detto, si era fermato per consentire al pedone il suo attraversamento.
2. In termini normativi va rammentato che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione EL veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto al pedone, gli articoli 190 e 191 EL
. 4 N. 1297/2020 R.G.A.C.
cod. strad. prevedono specifici doveri di condotta in capo allo stesso e al conducente ovviamente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione EL loro comportamento.
Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico EL danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa EL danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione ELla colpa EL pedone ex art. 1227, co. 1, c.c. e all'esclusione ELla colpa EL conducente ove la condotta ELl'investito si ponga come unico fattore causativo EL sinistro: in sostanza, le norme di prudenza gravano sia sul conducente, sia sul pedone.
A tal riguardo è a dirsi che la Cassazione ha avuto modo di statuire che “Sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori ELle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli;
talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile ELla causazione EL sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche EL caso”, ossia, ancor più decisamente “Sul pedone che attraversa la strada al di fuori ELle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta EL pedone medesimo assurge a concausa EL sinistro” (S.C., sez. VI,
28/01/2019, n. 2241).
Nello specifico la (minima) responsabilità da addebitare alla va ravvisata nell'essersi limitata a verificare che la Pt_1 vettura si fosse fermata mentre si trovava ancora all'interno ELla corsia di marcia: con la doverosa, integrale, attenzione si sarebbe potuto rendere conto che stava sopraggiungendo il motociclo che l'avrebbe investita, al quale, non transitando sulle strisce pedonali, avrebbe dovuto dare la precedenza: infatti, la proseguiva l'attraversamento senza più Pt_1 guardare alla sua sinistra, per quanto fosse ancora all'interno ELla relativa corsia di marcia.
. 5 N. 1297/2020 R.G.A.C.
Ciò detto, è ovvio che il abbia violato norme di CP_4 comune prudenza, tra cui quella di regolare la velocità in modo appropriato e conforme alle condizioni stradali, sì da poter arrestare il motociclo, a maggior ragione dopo la fermata posta in essere dalla vettura che lo precedeva.
La percentuale cui si ritiene responsabile l'attrice può ritenersi pari al 10%, non potendosi affatto stimare una pari corresponsabilità come eccepito dalla convenuta.
3. Il nominato ctu, dr. con elaborato Persona_1 immune da vizi logici e da intendersi qui riprodotto, sì concludeva:
• Gli esiti, dato il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi permanenti e stabilizzati. Il danno biologico è valutabile secondo le tabelle ELla SIMLA complessivamente nella misura EL 9%(nove punti percentuali) considerando anche le condizioni cliniche soggettive ELla periziata;
• • le lesioni lamentate sono riconducibili alla dinamica EL fatto dannoso riferito;
• • ne è conseguita un'inabilità temporanea parziale di
30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di 10gg (dieci giorni), da valutarsi mediamente al 25%;
• • le spese mediche sostenute e documentate corrispondono complessivamente ad euro 605,13 (seicentocinque/13);
• • gli esiti permanenti non incidono sull'espletamento ELle normali attività quotidiane;
• • il livello di sofferenza conseguito dalla periziata alle lesioni subite è di grado lieve;
• • la periziata non necessita di assistenza continua per potersi lavare e vestire.
3.1. Tabella di riferimento 2024-2025
Età EL danneggiato alla data EL sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
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Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO EL RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.745,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Spese mediche € 605,13
TOTALE GENERALE: € 15.560,65
Si ritiene, pertanto, di poter determinare il danno subito così come da riportata tabella, con esclusione ELla voce
“danno morale”, per quanto sotto si esporrà, previa sottrazione EL 10% di corresponsabilità, e, quindi per un importo pari a €
14.004,58 (15.560,65 – 1.556,06): detratto quanto pacificamente già corrisposto, ossia € 8.800,00, ne consegue l'importo definitivo di € 5.204,58.
Nulla, infatti, può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Agli interpreti EL settore è ampiamente noto che sul tema EL danno non patrimoniale la Cassazione, anche (anzi spesso) a
Sezioni Unite, si è più volte espressa negli ultimi anni, ribadendo alcuni principi e rivedendone altri.
Questo Tribunale ritiene di adeguarsi a Cass. SS.UU.
11.11.2008, nr. 26973.
Con tale sentenza, le Sezioni Unite nell'aderire alla lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c., hanno – per quanto di rilevanza – ulteriormente precisato quanto segue, sul presupposto che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. s'identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
La norma consente la riparazione dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge e, in tal senso, è norma di
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rinvio: il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità EL danno non patrimoniale e, quindi, in primo luogo, all'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità EL danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma ELle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
In linea di principio, pertanto, “nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa”; inoltre, “nell'ambito ELla categoria generale EL danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”.
Detta “sofferenza soggettiva” (in sé considerata), id est sofferenza morale, deve essere allegata specificamente e provata: ciò mancando, come nel caso in questione, la stessa si pone nulla più che come mero “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”.
Ne consegue che, proprio a cagione ELl'ampia accezione EL danno non patrimoniale, il relativo risarcimento avverrà, in caso di lesioni colpose, attraverso – ove configurato, come nel caso de quo – il danno biologico accertato per la vittima, sicché determinerebbe duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione EL danno biologico e EL danno morale: “… deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni ELla persona sia il danno morale sia quello biologico”
(SS.UU. cit).
4. Parti convenute, in definitiva, devono corrispondere all'attrice l'ulteriore somma di € 5.204,58, da rivalutare all'attualità.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì ELl'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 21-12-2018, al soddisfo, questi
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vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca EL fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento ELla presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento e per la somma attribuita (art. 5, co. 1, D.M. Giustizia 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti ELla e Controparte_8 Controparte_3 [...]
così provvede: CP_4
a) dichiara e responsabili Controparte_3 Controparte_4 al 90% EL sinistro oggetto di causa e ELle consequenziali lesioni patite dall'attrice;
b) per l'effetto, condanna la e i , in CP_1 CP_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida come da paragrafo 4. ELla motivazione;
c) condanna la e i in solido tra CP_1 CP_4 loro, al pagamento ELle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida, in euro 4.800,00, di cui euro 4.600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario, nonché spese ELla c.t.u..
OR A., 24 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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