Art. 14. (Facolta' in caso di iscrizione
di ultraquarantenni). 1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di eta' puo' ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. 2. I benefici per chi si avvale della facolta' di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilita' o invalidita', l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980 ;
b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980 ; c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali e' stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione. 3. La facolta' prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la ginta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18. 4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si e' iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'eta' puo' presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 576/1980 si veda l'art. 2 della presente legge.
- Per il testo dell' art. 7 della legge 576/1980 si veda l'art. 3 della presente legge.
- Per il testo dell' art. 18 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 10.
di ultraquarantenni). 1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di eta' puo' ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. 2. I benefici per chi si avvale della facolta' di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilita' o invalidita', l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980 ;
b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980 ; c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali e' stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione. 3. La facolta' prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la ginta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18. 4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si e' iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'eta' puo' presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 576/1980 si veda l'art. 2 della presente legge.
- Per il testo dell' art. 7 della legge 576/1980 si veda l'art. 3 della presente legge.
- Per il testo dell' art. 18 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 10.