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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 109/2023 promoSA da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FERRARI 2/A
MAROTTApresso il difensore avv. GALANTI FRANCESCO
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GALANTI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA FERRARI, 2/A MAROTTApresso il difensore avv. GALANTI FRANCESCO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 25 RAG. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MINUCCI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI, 45 60019
SENIGALLIApresso il difensore avv. MINUCCI MAURIZIO
- (C.F. ), con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
SAVARE' N. 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. PENZA SALVATORE
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 23/2023 del 17 gennaio 2023 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito, in via principale:
- Respingere integralmente le domande formulate da e Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o inesatto adempimento di rilevante importanza da parte di per quanto in narrativa, per l'effetto risolvere i Controparte_1
contratti di assistenza stipulati inter partes ai sensi della L. 12/1979 e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 70.189,05, o comunque alla restituzione
pagina 2 di 25 della minor somma che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle prestazioni eseguite dalla controparte;
- Inoltre, accertare e dichiarare i danni patrimoniali patiti dalla Controparte_5
e da in conseguenza dell'inadempimento e/o inesatto
[...] Parte_2
adempimento di e per l'effetto condannare quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 32.520,93 (7.520,93 + 25.000,00) o nel minor importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente procedimento.
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda di risoluzione e restituzione di cui sopra, accertare il danno patrimoniale patito dalla CSA Parte_2
, nonché da personalmente, in conseguenza
[...] Parte_2
dell'inadempimento e/o inesatto adempimento degli obblighi professionali da parte di
, e per l'effetto condannare quest'ultima, in via di responsabilità Controparte_1
contrattuale o anche extracontrattuale, al risarcimento del danno nella misura di €
70.189,05, o nel minor importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente procedimento.
In ogni caso:
- Condannare la alla restituzione di tutto quanto eventualmente Controparte_1
pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condannare la al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 Controparte_1
c.p.c.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 3 di 25 PER L'APPELLATA, RAG. : Controparte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere
l'appello proposto dalla GN , personalmente e quale legale Parte_2
rappresentante pro-tempore della società Parte_2
nei confronti della GN Rag. , così confermando, rispetto a
[...] CP_1 CP_1
quest'ultima, la sentenza n. 23/2023 emeSA dal Tribunale di Pesaro in ogni sua statuizione, ovvero, in ogni caso, accogliere le conclusioni precisate dalla medesima GN in primo grado, ed in questa sede riproposte ai sensi Parte_3
dell'art. 346 c.p.c. o comunque riformulate, in ipotesi, anche in via di appello incidentale condizionato, e quindi:
- nel merito ed in via principale, anche previo accertamento dell'assenza di responsabilità di qualsivoglia natura in capo alla convenuta Rag. per Controparte_1
gli eventi occorsi alla GN (in proprio e/o quale legale Parte_2
rappresentante p.t. del , rigettare Parte_2
ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta dalla citata GN Pt_2
nei confronti della medesima Rag. , in quanto totalmente
[...] Controparte_1
infondata;
- nel merito ed in via meramente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie e/o restitutorie della GN Pt_2
, previa declaratoria di operatività ed efficacia della polizza assicurativa per la
[...]
responsabilità civile stipulata dalla Rag. , dichiarare la società Controparte_1 [...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, tenuta a CP_2
garantire e manlevare la medesima Rag. , con conseguente condanna Controparte_1
a tenerla indenne di tutte le somme eventualmente riconosciute a suo carico, a titolo
pagina 4 di 25 restitutorio e/o di risarcimento del danno per i fatti di causa, disponendone il pagamento diretto in favore della citata GN;
Parte_2
- con vittoria di spese compenso professionale”
PER L'APPELLATA, : Controparte_6
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, rigettare l'appello promosso da personalmente e nella Parte_2
qualità di legale rappresentante della Parte_2 [...]
avverso la sentenza n.23/2023 del 17.01.2023 del Tribunale di Pesaro, dott. Pt_2
Fabrizio Melucci, e così giudicare:
- nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'appello, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'azione proposta con
l'impugnativa dalla parte appellante nei confronti della rag. , per Controparte_1
l'effetto respingerla integralmente confermando la sentenza impugnata, impedendo pertanto l'attivazione della polizza e mandando comunque assolta da CP_2
qualsivoglia obbligo;
- nel merito, ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria in cui in riforma della sentenza dovesse essere accertata la responsabilità della rag. per qualsivoglia CP_1
ragione o misura, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per le ragioni tutte già espresse in primo grado ed evidenziate in narrativa mandandola assolta da qualsivoglia obbligo;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui, accolta in tutto o in parte la domanda di parte appellante sia dichiarata l'operatività della polizza, contenere in ogni caso l'obbligo di per le sole conseguenze di cui sia risultata provata la CP_2
pagina 5 di 25 connessione immediata e diretta con la condotta dell'assicurata e, comunque, con applicazione di franchigie e scoperti, esclusioni previste e condizioni tutte di polizza;
- in ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, richiamato quanto già argomentato ed eccepito come da memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. n.2 e 3.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 12 settembre 2018 , in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_7
innanzi al Tribunale di Pesaro dott.SA concludendo perché, Controparte_1
accertatone l'inadempimento, fosse dichiarato risolto ogni contratto di assistenza stipulato fra le parti a partire dall'anno 2007 e condannata la convenuta alla restituzione della somma di euro 70.189,05, o della diversa somma di giustizia;
inoltre, perché - accertati i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Controparte_5
e dalla steSA in conseguenza dell'inadempimento e/o
[...] Parte_2
dell'inesatto adempimento imputabile alla DO.SA , quest'ultima Controparte_1
fosse condannata all'integrale risarcimento dei suddetti danni nella misura di euro
75.000,00, o nella diversa misura di giustizia;
perché, in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione e restituzione di cui sopra, fosse accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla CSA di Sig.ra in Parte_2
conseguenza dell'inosservanza degli obblighi e doveri professionali da parte della
DO.SA e per l'effetto condannata la convenuta, in via di Controparte_1
responsabilità contrattuale o anche extracontrattuale, all'integrale risarcimento dei suddetti danni nella misura di euro 75.000,00, o nella diversa misura di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
pagina 6 di 25 A tal fine l'attrice in proprio e nella qualità, esponeva che la società Parte_2
(nel proseguo CSA) di cui era legale Pt_2 Parte_2
rappresentante, svolgeva l'attività di centro elaborazione dati (CED), predisposizione e stampa di cedolini paga, prestazione di servizi amministrativi e aziendali in genere;
che l'attività di CED era disciplinata dalla L. 12/1979, come modificata nell'anno 2007; che, ottemperando a specifiche disposizioni di legge, nel mese di maggio 2007 la conferiva l'incarico di assistenza al CED alla consulente del lavoro , Controparte_1
dapprima verbalmente nell'anno 2007, comunicandolo alla DPL di Pesaro nonché all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro mediante lettera raccomandata, e poi formalizzandolo per iscritto in data 25.3.2009, con l'espreSA precisazione che tra le parti era in essere un contratto di assistenza e consulenza come previsto dalla normativa vigente per i CED che elaborano cedolini paga; che, per la predetta attività di assistenza obbligatoria al CED, la CSA di corrispondeva alla DO.SA Parte_2
, dall'anno 2007 all'anno 2016, la somma complessiva di euro 70.189,05; che, CP_1
nonostante la percezione dell'ingente compenso di cui sopra, la DO.SA
[...]
non svolgeva l'attività di assistenza al CED oggetto del suo incarico, e CP_1
comunque non adempiva correttamente la sua prestazione professionale;
che, in conseguenza dell'inadempimento della consulente del lavoro, in data 8.7.2015 veniva notificato alla il decreto penale di condanna n. 315/2015 del Tribunale Parte_2
di Pesaro, ove le veniva contestato di aver esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro senza essere iscritta nel relativo albo;
che aveva proposto opposizione al suddetto decreto penale e che all'esito del processo penale a suo carico
(R.G. N. 33/16 presso il Tribunale di Pesaro), ove l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Pesaro si costituiva parte civile, con la sentenza n. 98/2017, la condannava alla pena di mesi cinque di reclusione e al pagamento, in favore dell'Ordine dei Consulenti del pagina 7 di 25 Lavoro, della somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale, nonché alla rifusione delle spese legali;
che, nel contempo, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro avviava un procedimento disciplinare nei confronti della , avente ad oggetto le Controparte_1
modalità di svolgimento del suo incarico di assistenza presso il CED della , conclusosi con la sospensione della convenuta dall'esercizio della professione per mesi sei;
che in data 7.4.2017, alla luce della predetta sentenza penale di condanna, la e la contestavano alla il grave inadempimento contrattuale, intimando la Pt_2 CP_1
restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto di assistenza e chiedendo la rifusione di quanto versato all'Ordine dei Consulenti del Lavoro in conseguenza della domanda risarcitoria formulata nel giudizio penale;
che la DO.SA comunicava gli CP_1
estremi della propria assicurazione professionale “per eventuali future trattative” ma poi non forniva alcun concreto riscontro.
Si costituiva con comparsa in data 10 gennaio 2018 Rag. concludendo Controparte_1
per l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione e nel merito per il rigetto dell'avversa pretesa, nonché in subordine per essere manlevata dall'assicurazione in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa del 6 settembre 2019 si costituiva che eccepiva l'inoperatività della polizza e, nel merito, CP_2
chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Con la sentenza n. 23/2023 del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Pesaro rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2 [...]
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_2
pagina 8 di 25 Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano le appellate Rag. e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 23/2023 del 21 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• il contratto di prestazione d'opera professionale, in esecuzione tra le parti dal
2007 sino al luglio 2012 (v. doc. 3 convenuta), aveva ad oggetto l'“incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal
CED“ (v. doc. 2 attrice) e, più ampiamente, l'esecuzione da parte della convenuta, quale consulente del lavoro, di prestazioni di “assistenza e consulenza come previsto dalla normativa per i ced che elaborano cedolini paga”
(v. doc. 3 attrice), ossia quelle che la legge n. 12 del 1979 riservava ai consulenti del lavoro, della cui assistenza era prescritto che si avvalessero i centri di elaborazione dati;
• i testimoni escussi avevano confermato che la dal luglio 2007 al giugno Pt_2
2012 aveva provveduto ad eseguire le prestazioni di assistenza per la verifica dei dati elaborati dalla società attrice relativi ai dipendenti delle diverse imprese, clienti della steSA attrice, ed in particolare: la trasmissione delle tabelle di aggiornamento, sia retributive che contributive, neceSArie per la verifica dei dati da inserire nei prospetti-paga dei dipendenti;
la ricezione dei dati delle aziende per le varie iscrizioni all'INPS ed all'INAIL con invio alla società attrice, dopo aver pagina 9 di 25 ricevuto da detti Enti le relative matricole;
l'iscrizione all'INAIL dei dati ricevuti dalla per la ricezione della numerazione unitaria da inserire nei cedolini Pt_2
paga, nonché la comunicazione all'INAIL della ceSAzione dei rapporto tra il cliente e la società attrice;
la verifica dei modelli 770 ed il loro invio all'
[...]
; l'attività di consulenza sugli aspetti legati alle prestazioni fiscali e di CP_8
previdenza dei dipendenti, per la corretta elaborazione da parte della società attrice dei relativi dati nelle 'buste-paga', ad esempio per il conteggio e pagamento di festività, permessi e/o periodi di malattia;
lo svolgimento delle pratiche connesse a talune verifiche ispettive od avvisi bonari relativi a clienti della società attrice;
dette risultanze erano confermate anche da deposizioni dei clienti che, riferendo sullo svolgimento da parte della di talune attività Pt_2
riservate ai consulenti del lavoro - ossia quelle di “consulenza in materia lavoristico-previdenziale” e “connessi adempimenti”, “scelta dei contratti di lavoro, individuazione dei CCNL, causali e rinnovi dei contratti, riposi, permessi, ferie, impostazione delle voci dei prospetti paga, cambi di mansione e predisposizione dei licenziamenti”, cui si aggiungeva la documentata trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (v. doc. 20, 20a) - avevano dato conferma dell'abusivo esercizio della professione da parte della senza Pt_2
nulla riferire sull'adempimento da parte della convenuta delle prestazioni contrattuali, che, essendo circoscritte, come detto, alla “verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED“ (v. doc. 2 attrice), non erano neppure sovrapponibili a quelle abusive, specie per quanto atteneva al rapporto di consulenza diretta con le singole imprese datrici di lavoro, ovvero non vi era prova che di fatto coincidessero;
pagina 10 di 25 • non poteva trarsi, invero, alcuna illazione sullo svolgimento delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta;
• in altri termini, che la avesse svolto in proprio alcune attività riservate ai Pt_2
consulenti del lavoro – e ciò anche dopo la ceSAzione del rapporto con la CP_1
(come da sentenza penale) – fatturandole direttamente ai clienti (v. conclusionale attrice pg. 11), non implicava che la non avesse svolto le CP_1
prestazioni che erano state alla steSA affidate per contratto e che pacificamente le furono remunerate per tutto il corso del rapporto – durato ben cinque anni – senza alcuna contestazione da parte della società attrice;
• la sanzione irrogata alla in sede disciplinare aveva attinenza con CP_1
l'esecuzione del contratto, derivando da “omeSA vigilanza” sull'operato della e non da inadempimento dell'incarico professionale;
Pt_2
• era, infine, manifestamente infondato l'asserito inadempimento del dovere informativo “in ordine alle attività riservate ai consulenti del lavoro secondo le citate disposizioni di legge”, sia perché la avrebbe dovuto conoscere Pt_2
dette disposizioni secondo il canone dell'ignorantia legis, sia perché effettivamente le conosceva, come reso evidente dallo stesso conferimento di incarico di cui al contratto di prestazione d'opera e dalla comunicazione alla DPL;
• in difetto, dunque, di inadempimento imputabile, la domanda di risoluzione e quelle consequenziali di restituzione e risarcimento del danno dovevano essere respinte, inclusa quella proposta sul diverso titolo di responsabilità extracontrattuale, ma con riferimento ai medesimi fatti.
I motivi di appello
pagina 11 di 25 MOTIVO N.
1 - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE CONFERITO AI SENSI DELLA L. 12/1979.
Contesta l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata per non aver correttamente individuato le prestazioni oggetto del contratto d'opera professionale.
Tale impostazione non è condivisa dalle appellate.
Ritiene la Corte, prima di analizzare i dettagli delle rispettive deduzioni, che alcune premesse in fatto debbano precedere ogni ulteriore considerazione.
Il primo giudice si è dilungato nell'analisi di circostanze emerse dall'istruttoria per dimostrare ciò che, invero, era pacifico sin dall'introduzione del giudizio, cioè che ha commesso condotte idonee ad integrare il reato di esercizio Parte_2
abusivo della professione di consulente del lavoro.
In tal senso militavano, in modo evidente, sia l'esito di condanna del processo penale, non discutibile né discusso da alcuno, sia la produzione in questo giudizio (sin dalla citazione) della relativa sentenza penale da parte della steSA con valenza Pt_2
manifestamente confessoria.
Quindi, è pacifico che la abbia posto in essere una condotta illecita, profilo che Pt_2
il primo giudice ha ritenuto di per sé sufficiente ad escludere il lamentato inadempimento da parte della dott.SA . CP_1
Eppure, forse perché le due domande sono state proposte cumulativamente dalla steSA persona, detta tesi fa arretrare sullo sfondo, fino a privarla di qualsiasi rilievo, la società che, invece, oltre ad Pt_2 Parte_2
essere un autonomo centro di imputazione di diritti ed interessi, è anche la parte pagina 12 di 25 sostanziale e formale del contratto d'opera professionale concluso con la Rag.
. Controparte_1
E' infatti palese che la società – soggetto diverso tanto dal legale rappresentante infedele, cioè quanto dalla controparte – è il soggetto giuridico che ha Pt_2 CP_1
formulato la domanda di risoluzione contrattuale ed è anche il soggetto danneggiato, in primo luogo, dalla condotta illecita del proprio rappresentante legale, Parte_2
mentre il presente giudizio è stato introdotto per verificare se sia stato
[...]
danneggiato, ed eventualmente in che misura, anche dalla , così come CP_1
prospettato nella citazione.
, a sua volta, è la persona fisica che ha tenuto la condotta illecita di Parte_2
esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, che ha ovviamente esercitato a nome della società, e che da questa ora va distinta per effetto del dolo del reato commesso, che crea una soluzione di continuità nel suo rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata.
Non è contestato che l'incarico sia stato dapprima conferito verbalmente nel 2007; è in atti la lettera raccomandata in data 31 luglio 2007 con cui nella sua qualità di Pt_2
legale rappresentante della società – al fine di adempiere alle previsioni della legge n. 12/79 – ha comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Pesaro di aver conferito a , professionista a Controparte_1
ciò abilitato, l'incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED.
Il contenuto di tale contratto non può essere perimetrato nel senso indicato dal primo giudice, sia perché è un incarico previsto dalla legge (quindi se le parti avessero inteso escludere alcune funzioni, dovrebbe risultare la nomina di un diverso consulente per le pagina 13 di 25 attività non affidate alla che, però, nulla deduce in tal senso), sia perché – quando CP_1
il rapporto tra la e la società è stato formalizzato nel 2009, il relativo documento CP_1
esordisce affermando che “è in essere un contratto di assistenza e consulenza come previsto dalla normativa vigente per i CED che elaborano i cedolini paga”.
Detto contratto risulta sottoscritto il 25 marzo 2009 e, sempre nelle premesse, riporta che l'attività svolta dalla dal 2007 prevedeva un compenso di 7,50 euro “per ogni CP_1
cedolino paga elaborato per dipendente/collaboratore come compenso globale e forfetario per tutta l'assistenza e consulenza fornita dalla consulente del lavoro
(elaborazione dati/pratiche enti ed istituti/contratti lavoro).
Sulla scorta di dette premesse, a causa di una ritenuta situazione di crisi generale, la società e la convengono – con il contratto in esame – che, a decorrere dal 1° CP_1
aprile 2009, la consulente percepirà un compenso inferiore, euro 3,75 per ogni cedolino elaborato, ad eccezione delle prestazioni in favore di alcune aziende comprese in un elenco allegato al contratto, fatta salva la facoltà per il consulente di fatturare direttamente al cliente un maggior compenso in caso di consulenze particolarmente impegnative.
Quindi, il contratto scritto ha solo modificato il compenso della , ma quel che CP_1
rileva osservare è che le parti non hanno avvertito il bisogno di specificare o perimetrare il compito della , perché era quello che svolgeva sin dal 2007 ed era CP_1
quello che la normativa vigente prevede per i consulenti del lavoro in seno ai CED.
Deve poi essere confermata la durata dell'incarico svolto dalla dott.SA visto che, CP_1
diversamente da quanto rappresentato dall'odierna appellante che ha collocato nel
2016 la ceSAzione dell'incarico, il primo giudice ha accertato che il rapporto contrattuale è ceSAto nel 2012, sulla scorta del doc. all. 3 depositato dalla steSA . CP_1
pagina 14 di 25 Il doc. all. 3 in questione è una comunicazione indirizzata alla Direzione Provinciale del
Lavoro ed all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pesaro con cui la dott.SA ha CP_1
comunicato che, a seguito di una revoca del 30 giugno 2012 dell'incarico di assistenza e consulenza per l'elaborazione dati, a decorrere dal 1° luglio 2012 non avrebbe più prestato la propria attività presso il CED della significando che, da tale data, Pt_2
“qualsiasi calcolo, stampa o comunicazione effettuata dal suddetto Centro Elaborazione
Dati non è sotto mia responsabilità”.
Tuttavia, con riferimento all'effettiva spedizione e consegna di detta comunicazione ai predetti destinatari, va osservato che in calce alla comunicazione compare una stampa di meSAggio PEC, peraltro in data 20 luglio 2012 (quindi abbondantemente successiva alla revoca) da cui non risulta l'accettazione e la consegna della PEC nelle caselle dei destinatari, ma compare la scritta: “Il meSAggio è pronto per l'invio”.
Dovrebbe dedursene che la dott.SA non ha provato di aver ceSAto l'incarico nel CP_1
2012, ma l'appellante ha depositato il doc. 4 da cui risultano le fatture emesse dalla e saldate dal CED della dette fatture sono riferite al pagamento CP_1 Pt_2
periodico dell'attività svolta dalla dal 31 luglio 2007 fino al 31 maggio 2012, anche CP_1
se le fatture risultano emesse anche nel 2016.
Ne deriva che può ritenersi provato che l'incarico alla è ceSAto nel 2012. CP_1
Ora, dai capi d'imputazione contestati alla nel processo penale per l'esercizio Pt_2
abusivo della professione di consulente del lavoro, si evince che una parte della steSA
è riferita agli anni 2012, 2011 e 2010, cioè gli anni in cui il CED era assistito dalla . CP_1
Detta attività è consistita nell'invio di comunicazioni sul portale telematico
(www.co.lavoro.gov.it) riservato ai consulenti del lavoro (circa n. 770 nel 2012, circa n.
700 nel 2011 e circa n. 550 nel 2010) e nell'aver curato le pratiche di assunzione e pagina 15 di 25 gestione del personale di varie società, attività pure riservata ai consulenti del lavoro;
la poi, si è attribuita la qualità di consulente del lavoro in due comunicazioni Pt_2
ufficiali risalenti al 25 gennaio 2008 ed al 28 marzo 2012 (quest'ultima quando stava per revocare l'incarico alla ). CP_1
Dalla sentenza penale, in atti, poi emerge che il soggetto comunicante appariva essere un consulente del lavoro, ma la successiva verifica presso la Regione Marche aveva portato ad accertare che il neceSArio accreditamento era stato effettuato attraverso una certificazione on-line riconducibile alla che aveva dichiarato di essere Pt_2
consulente del lavoro;
aggiunge il giudice penale che “nel suo esame, l'imputata ha dichiarato di aver fatturato direttamente ai clienti tutte le prestazioni da loro ricevute
(comprese quelle di consulenza), provvedendo poi a fatturare ed a corrispondere i compensi alla consulente del lavoro , che la assisteva per le sue Controparte_1
prestazioni. . .”
Così ricostruito il rapporto contrattuale tra il CED e la , in termini di contenuto e di CP_1
durata e di modalità di svolgimento, occorre ora stabilire se nel periodo di sovrapposizione tra la presenza della nel CED e l'attività illecita della (nel CP_1 Pt_2
periodo oggetto della contestazione penale), la prima fosse tenuta ad una vigilanza tale da dover rilevare l'abuso della e garantire la conformità a legge delle Pt_2
comunicazioni della società, sua controparte contrattuale.
Deduce l'appellante – per illustrare il contenuto della collaborazione tra CED e consulente del lavoro – che, ripetutamente, tanto a livello normativo quanto a livello amministrativo con varie circolari del Ministero del Lavoro, è stato chiarito e ribadito che rientrano nella sfera di competenza esclusiva del professionista tutte le attività neceSAriamente-prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni pagina 16 di 25 laburistico previdenziali, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonché l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione degli istituti, quali lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile, mentre le operazioni svolte dai CED, di conseguenza, si devono limitare ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione dei dati.
Sempre sul punto, l'appellante continua precisando che – sempre dalle predette circolari esplicative – risulta che, sia pure indirettamente, la predisposizione e la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva previdenziale (UNILAV,
DM10, Emens, o Uniemens e Com.Unica), non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge;
inoltre, va evidenziato che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva e al contempo “interlocutore” degli Istituti
Previdenziali e di questo Ministero nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmeSA;
attività questa che evidentemente non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù della l. n. 12/1979; da quanto premesso, deriva in primo luogo che non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica i CED, in quanto gli stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. n. 12/1979 possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio.
Ha poi evidenziato l'appellante che raccomandazioni di contenuto analogo sono state in tal senso indirizzate personalmente alla Rag. il 2 agosto 2007 (cioè sin CP_1
dall'assunzione dell'incarico di consulenza/assistenza) dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza (doc. 13 di parte appellante).
pagina 17 di 25 E' dunque con queste premesse che può ora essere analizzato il primo motivo di appello.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, va condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui ha errato il primo giudice quando ha ritenuto che quello conferito alla fosse una sorta di CP_1
incarico “limitato o perimetrato”, cioè confinato nei limiti di una mera verifica del funzionamento dell'attività di calcolo e stampa.
Un simile limite – come già detto innanzi – non risulta dai documenti relativi al rapporto contrattuale innanzi esaminati.
Inoltre, esso non avrebbe alcun senso giuridico, visto che l'attività di calcolo e stampa è tipicamente – nel sistema della legge innanzi descritto – riservata al CED, mentre il
Legislatore ha voluto che il contenuto di quei calcoli e di quelle stampe fosse elaborato da un professionista specifico, cioè il consulente del lavoro, a garanzia non tanto e non solo della loro correttezza formale, quanto soprattutto a tutela dei diritti di lavoratori ed imprese cui sono riferiti i calcoli e le stampe.
Tuttavia, l'argomento del giudice è smentito dalle dichiarazioni che la steSA ha CP_1
reso in sede disciplinare laddove non ha sostenuto la sussistenza di limiti al proprio incarico, bensì – al contrario – che il suo compenso era comprensivo dell'attività di consulenza che lei forniva quale attività riservata per legge al consulente del lavoro e
“di essere stata tratta in inganno dalla responsabile del CED, in quanto convinta che le autorizzazioni fossero state rilasciate a proprio nome [cioè a nome della ] e non CP_1
che la responsabile del CED medesimo avesse dichiarato di essere lei steSA un consulente del lavoro” (vds. verbale di audizione della innanzi al Consiglio di CP_1
Disciplina del 18 aprile 2016): quindi, è del tutto evidente che la Rag. , non solo CP_1
pagina 18 di 25 non ha controllato con quali modalità il CED trasmettesse i dati, ma ha anche ammesso di non aver presieduto a nessuna fase dell'attività del CED visto che ha creduto – con gravissima colpa – che fossero state rilasciate autorizzazioni (evidentemente a terzi dipendenti del CED) addirittura a suo nome;
il logico corollario è che, nella migliore delle ipotesi, sapeva che erano state richieste autorizzazioni di accesso a suo nome, senza che lei avesse predisposto le relative richieste, così come ne deriva che la Pt_2
ha immesso per anni il proprio nome per trasmettere i dati, senza che l'unico consulente del lavoro incaricato per legge di verificare la correttezza di tale procedura se ne accorgesse.
Quel che sfugge è, quindi, che la riserva di legge pone il consulente del lavoro in una posizione di garanzia da cui discendono specifici obblighi giuridicamente rilevanti, la cui omissione – anche meramente colpevole- non può non tradursi in un inadempimento imputabile oppure in un inesatto adempimento.
Nel caso concreto, più che di inesattezza nell'adempimento, deve ritenersi che la prestazione garantita per legge dal professionista alla società sua controparte sia stata del tutto omeSA.
Del resto, i capi d'incolpazione elevati a carico della in sede disciplinare CP_1
documentano ampiamente le omissioni integranti il grave inadempimento colpevole e qui sia sufficiente solo richiamare il punto in cui è stata ivi contestata e sanzionata la violazione dell'art. 12 del Codice Deontologico che vieta al consulente del lavoro di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate al professionista, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l'attività.
In sintesi, dagli atti dei procedimenti penale e disciplinare emerge con nettezza che la
Rag. era a conoscenza che attività di sua esclusiva spettanza sarebbero state CP_1
pagina 19 di 25 svolte dalla anche se per le stesse lei avrebbe percepito un compenso: quindi, Pt_2
il controllore designato dalla legge (cioè il consulente del lavoro) ha consentito, con le proprie omissioni, che il controllato (cioè il CED) svolgesse in vece sua attività a lei riservate per legge, percependone un compenso.
“E' del tutto evidente quindi che il determinava Parte_4
sia le prestazioni erogate che il corrispettivo assegnato alle stesse, incaSAndone i compensi. Tale circostanza è stata ammeSA dalla steSA ricorrente [Rag.
[...]
] in sede di audizione innanzi a questo Collegio, precisando di non conoscere CP_1
termini e modalità di tali fatturazioni” (così dal provvedimento del 7 luglio 2016 con cui il Consiglio di Disciplina Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha rigettato il ricorso della avverso la sanzione disciplinare irrogatale). CP_1
Per quanto concerne le domande della società, ritiene la Corte che sia priva d'interesse quella di risoluzione per inadempimento, posto che il rapporto contrattuale è già ceSAto per revoca dell'incarico (come da comunicazione della alla Direzione del CP_1
Lavoro), sicchè residua la sola domanda risarcitoria.
L'opera promeSA dalla alla società non è stata di fatto prestata nei termini CP_1
pretesi dalla legge e da un esatto adempimento e risulta del tutto ingiustificato il pagamento dei corrispettivi per l'intera durata del rapporto, visto che – nonostante le contestazioni penali e disciplinari siano riferite agli anni dal 2010 al 2012 – non vi sono elementi istruttori – né lo deduce la – per sostenere che prima del 2010 il CP_1
rapporto si svolgesse con modalità diverse da quelle sin qui descritte.
L'importo preteso a titolo risarcitorio, cioè 70.189,05 euro, oltre a non risultare contestato è pari alla somma delle fatture emesse negli anni dalla e riepilogate CP_1
pagina 20 di 25 nel doc. 4 di parte appellante e deve essere maggiorato di interessi dalla domanda al saldo effettivo.
L'omissione dell'attività doverosa e l'inutilità di quella parzialmente resa (ma non dimostrata) dalla a favore della società risolvono a monte ogni questione – pur CP_1
prospettata dalla – di restituzioni in suo favore o di modulazione della CP_1
restituzione in favore della società.
La domanda risarcitoria di (euro 7.520,93 per spese legali del Parte_2
procedimento penale ed euro 25.000,00 per i danni risarciti all'Ordine dei consulenti del lavoro) deve essere invece respinta essendo personale la responsabilità penale (da cui sono derivate le due condanne) ed essendo stata, la steSA, parte e causa dell'illecito patito dalla società.
Assorbiti gli altri motivi di appello (l'accoglimento, ancorchè parziale dell'appello, impone una nuova regolamentazione delle spese riferita ad entrambi i gradi di giudizio).
Inoperatività della “Polizza di Responsabilità Civile Professionale” n.
IFL0004427.2239.
Esordisce l'assicurazione esponendo che la polizza azionata dalla il 7 aprile 2017 è CP_1
stata sottoscritta il 1° agosto 2013, con scadenza al 30 novembre 2014, ed è munita di clausola claims made di retroattività.
Nel relativo questionario compilato al momento della sottoscrizione l'assicurata ha dichiarato di non aver ricevuto richieste risarcitorie e di non essere a conoscenza di circostanza che avrebbero potuto giustificarle.
pagina 21 di 25 Sostiene l'assicurazione che tale dichiarazione non corrisponderebbe al vero perché “in realtà, risalendo l'esercizio abusivo della professione della al loro periodo di Pt_2
collaborazione ed avendo deposto nel processo penale per il quale la steSA ha Pt_2
avuto notizia di reato nel 2014 all'esito delle indagini svolte negli anni precedenti presso gli stessi uffici, non è possibile che la rag. non sapesse della condotta illecita e/o CP_1
delle violazioni di legge che avrebbero potuto giustificare domande di risarcimento (la
è stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione di CP_1
mesi 6, circostanza certo rilevante ed indicativa della consapevolezza di poter essere esposta a richiesta risarcitoria)”.
Eccepisce in conseguenza l'inoperatività della polizza in base al disposto dell'art. 21 della polizza che tra le esclusioni contempla “le richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti”.
“La richiesta di garanzia proposta dalla rag. , riguardando fatti o circostanze a lei CP_1
note o che avrebbero dovuto esserlo prima della data di decorrenza, non può che provocare l'inoperatività della copertura claims made in forza del combinato disposto degli art. 1892, 1893 e 1895 cod. civ. come da art. 21 lettera g) della polizza, anche perché la professionista all'atto della stipula della polizza con la sottoscrizione ha accettato le sopra indicate condizioni, impegnandosi a rispettarle;
dal canto suo
l'Assicuratore, nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni ricevute dall'assicurato che, poste a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della polizza steSA.
. . .
pagina 22 di 25 Né ovviamente la polizza garantisce il patrimonio dell'assicurato per il mancato guadagno derivante dalla ripetizione del compenso ricevuto per inadempimento”.
Si oppone a detta impostazione la valorizzando essenzialmente l'assenza CP_1
dell'inadempimento.
L'eccezione è fondata e deve essere condivisa.
A parte la fondatezza dell'ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, visto che la
– come sin qui chiarito – era a conoscenza delle illecite modalità di svolgimento CP_1
presso il CED dell'attività riservata per legge ai consulenti del lavoro, è assorbente considerare che il danno oggetto dell'odierna condanna è estraneo all'oggetto del contratto di assicurazione visto che è relativo alla restituzione del proprio compenso alla società committente l'incarico professionale;
è quindi agevole osservare che esso non deriva dallo svolgimento dell'attività di cui alla legge 12/79 (rispetto alla quale i destinatari sarebbero stati i clienti del CED), ma dalla restituzione del compenso percepito per l'attività non svolta o svolta con modalità illegittime, sì da rendersi inadempiente nei confronti della committente destinataria delle prestazioni professionali oggetto del contratto d'opera.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono seguire le rispettive soccombenze, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
109/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna
Rag. al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 CP_5
pagina 23 di 25 e la condanna al pagamento in favore di quest'ultima della Parte_2
somma di euro 70.189,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
• rigetta le domande di;
Parte_2
• condanna Rag. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo Controparte_7
grado, in complessivi euro 12.000,00 per compenso (di cui euro 2.700,00 per fase studio, euro 1.900,00 per fase introduttiva, euro 5.000,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 7.800,00 per compenso (di cui euro
2.900,00 per fase studio, euro 2.100,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_2
giudizio in favore di Rag. che liquida, per il primo grado, in Controparte_1
complessivi euro 8.000,00 per compenso (di cui euro 1.700,00 per fase studio, euro 1.300,00 per fase introduttiva, euro 1.800,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 7.000,00 per compenso (di cui euro 2.100,00 per fase studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna Rag. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo grado, in complessivi CP_2
euro 4.500,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per fase studio, euro 800,00
pagina 24 di 25 per fase introduttiva, euro 1.000,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 4.500,00 per compenso (di cui euro 1.200,00 per fase studio, euro 900,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo a carico dell'appellante , in proprio. Parte_2
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 109/2023 promoSA da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FERRARI 2/A
MAROTTApresso il difensore avv. GALANTI FRANCESCO
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GALANTI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA FERRARI, 2/A MAROTTApresso il difensore avv. GALANTI FRANCESCO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 25 RAG. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MINUCCI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI, 45 60019
SENIGALLIApresso il difensore avv. MINUCCI MAURIZIO
- (C.F. ), con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
SAVARE' N. 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. PENZA SALVATORE
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 23/2023 del 17 gennaio 2023 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito, in via principale:
- Respingere integralmente le domande formulate da e Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o inesatto adempimento di rilevante importanza da parte di per quanto in narrativa, per l'effetto risolvere i Controparte_1
contratti di assistenza stipulati inter partes ai sensi della L. 12/1979 e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 70.189,05, o comunque alla restituzione
pagina 2 di 25 della minor somma che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle prestazioni eseguite dalla controparte;
- Inoltre, accertare e dichiarare i danni patrimoniali patiti dalla Controparte_5
e da in conseguenza dell'inadempimento e/o inesatto
[...] Parte_2
adempimento di e per l'effetto condannare quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 32.520,93 (7.520,93 + 25.000,00) o nel minor importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente procedimento.
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda di risoluzione e restituzione di cui sopra, accertare il danno patrimoniale patito dalla CSA Parte_2
, nonché da personalmente, in conseguenza
[...] Parte_2
dell'inadempimento e/o inesatto adempimento degli obblighi professionali da parte di
, e per l'effetto condannare quest'ultima, in via di responsabilità Controparte_1
contrattuale o anche extracontrattuale, al risarcimento del danno nella misura di €
70.189,05, o nel minor importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente procedimento.
In ogni caso:
- Condannare la alla restituzione di tutto quanto eventualmente Controparte_1
pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Condannare la al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 Controparte_1
c.p.c.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 3 di 25 PER L'APPELLATA, RAG. : Controparte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere
l'appello proposto dalla GN , personalmente e quale legale Parte_2
rappresentante pro-tempore della società Parte_2
nei confronti della GN Rag. , così confermando, rispetto a
[...] CP_1 CP_1
quest'ultima, la sentenza n. 23/2023 emeSA dal Tribunale di Pesaro in ogni sua statuizione, ovvero, in ogni caso, accogliere le conclusioni precisate dalla medesima GN in primo grado, ed in questa sede riproposte ai sensi Parte_3
dell'art. 346 c.p.c. o comunque riformulate, in ipotesi, anche in via di appello incidentale condizionato, e quindi:
- nel merito ed in via principale, anche previo accertamento dell'assenza di responsabilità di qualsivoglia natura in capo alla convenuta Rag. per Controparte_1
gli eventi occorsi alla GN (in proprio e/o quale legale Parte_2
rappresentante p.t. del , rigettare Parte_2
ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta dalla citata GN Pt_2
nei confronti della medesima Rag. , in quanto totalmente
[...] Controparte_1
infondata;
- nel merito ed in via meramente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie e/o restitutorie della GN Pt_2
, previa declaratoria di operatività ed efficacia della polizza assicurativa per la
[...]
responsabilità civile stipulata dalla Rag. , dichiarare la società Controparte_1 [...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, tenuta a CP_2
garantire e manlevare la medesima Rag. , con conseguente condanna Controparte_1
a tenerla indenne di tutte le somme eventualmente riconosciute a suo carico, a titolo
pagina 4 di 25 restitutorio e/o di risarcimento del danno per i fatti di causa, disponendone il pagamento diretto in favore della citata GN;
Parte_2
- con vittoria di spese compenso professionale”
PER L'APPELLATA, : Controparte_6
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, rigettare l'appello promosso da personalmente e nella Parte_2
qualità di legale rappresentante della Parte_2 [...]
avverso la sentenza n.23/2023 del 17.01.2023 del Tribunale di Pesaro, dott. Pt_2
Fabrizio Melucci, e così giudicare:
- nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'appello, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'azione proposta con
l'impugnativa dalla parte appellante nei confronti della rag. , per Controparte_1
l'effetto respingerla integralmente confermando la sentenza impugnata, impedendo pertanto l'attivazione della polizza e mandando comunque assolta da CP_2
qualsivoglia obbligo;
- nel merito, ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria in cui in riforma della sentenza dovesse essere accertata la responsabilità della rag. per qualsivoglia CP_1
ragione o misura, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per le ragioni tutte già espresse in primo grado ed evidenziate in narrativa mandandola assolta da qualsivoglia obbligo;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui, accolta in tutto o in parte la domanda di parte appellante sia dichiarata l'operatività della polizza, contenere in ogni caso l'obbligo di per le sole conseguenze di cui sia risultata provata la CP_2
pagina 5 di 25 connessione immediata e diretta con la condotta dell'assicurata e, comunque, con applicazione di franchigie e scoperti, esclusioni previste e condizioni tutte di polizza;
- in ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, richiamato quanto già argomentato ed eccepito come da memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. n.2 e 3.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 12 settembre 2018 , in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_7
innanzi al Tribunale di Pesaro dott.SA concludendo perché, Controparte_1
accertatone l'inadempimento, fosse dichiarato risolto ogni contratto di assistenza stipulato fra le parti a partire dall'anno 2007 e condannata la convenuta alla restituzione della somma di euro 70.189,05, o della diversa somma di giustizia;
inoltre, perché - accertati i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Controparte_5
e dalla steSA in conseguenza dell'inadempimento e/o
[...] Parte_2
dell'inesatto adempimento imputabile alla DO.SA , quest'ultima Controparte_1
fosse condannata all'integrale risarcimento dei suddetti danni nella misura di euro
75.000,00, o nella diversa misura di giustizia;
perché, in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione e restituzione di cui sopra, fosse accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla CSA di Sig.ra in Parte_2
conseguenza dell'inosservanza degli obblighi e doveri professionali da parte della
DO.SA e per l'effetto condannata la convenuta, in via di Controparte_1
responsabilità contrattuale o anche extracontrattuale, all'integrale risarcimento dei suddetti danni nella misura di euro 75.000,00, o nella diversa misura di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
pagina 6 di 25 A tal fine l'attrice in proprio e nella qualità, esponeva che la società Parte_2
(nel proseguo CSA) di cui era legale Pt_2 Parte_2
rappresentante, svolgeva l'attività di centro elaborazione dati (CED), predisposizione e stampa di cedolini paga, prestazione di servizi amministrativi e aziendali in genere;
che l'attività di CED era disciplinata dalla L. 12/1979, come modificata nell'anno 2007; che, ottemperando a specifiche disposizioni di legge, nel mese di maggio 2007 la conferiva l'incarico di assistenza al CED alla consulente del lavoro , Controparte_1
dapprima verbalmente nell'anno 2007, comunicandolo alla DPL di Pesaro nonché all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro mediante lettera raccomandata, e poi formalizzandolo per iscritto in data 25.3.2009, con l'espreSA precisazione che tra le parti era in essere un contratto di assistenza e consulenza come previsto dalla normativa vigente per i CED che elaborano cedolini paga; che, per la predetta attività di assistenza obbligatoria al CED, la CSA di corrispondeva alla DO.SA Parte_2
, dall'anno 2007 all'anno 2016, la somma complessiva di euro 70.189,05; che, CP_1
nonostante la percezione dell'ingente compenso di cui sopra, la DO.SA
[...]
non svolgeva l'attività di assistenza al CED oggetto del suo incarico, e CP_1
comunque non adempiva correttamente la sua prestazione professionale;
che, in conseguenza dell'inadempimento della consulente del lavoro, in data 8.7.2015 veniva notificato alla il decreto penale di condanna n. 315/2015 del Tribunale Parte_2
di Pesaro, ove le veniva contestato di aver esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro senza essere iscritta nel relativo albo;
che aveva proposto opposizione al suddetto decreto penale e che all'esito del processo penale a suo carico
(R.G. N. 33/16 presso il Tribunale di Pesaro), ove l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Pesaro si costituiva parte civile, con la sentenza n. 98/2017, la condannava alla pena di mesi cinque di reclusione e al pagamento, in favore dell'Ordine dei Consulenti del pagina 7 di 25 Lavoro, della somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale, nonché alla rifusione delle spese legali;
che, nel contempo, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro avviava un procedimento disciplinare nei confronti della , avente ad oggetto le Controparte_1
modalità di svolgimento del suo incarico di assistenza presso il CED della , conclusosi con la sospensione della convenuta dall'esercizio della professione per mesi sei;
che in data 7.4.2017, alla luce della predetta sentenza penale di condanna, la e la contestavano alla il grave inadempimento contrattuale, intimando la Pt_2 CP_1
restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto di assistenza e chiedendo la rifusione di quanto versato all'Ordine dei Consulenti del Lavoro in conseguenza della domanda risarcitoria formulata nel giudizio penale;
che la DO.SA comunicava gli CP_1
estremi della propria assicurazione professionale “per eventuali future trattative” ma poi non forniva alcun concreto riscontro.
Si costituiva con comparsa in data 10 gennaio 2018 Rag. concludendo Controparte_1
per l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione e nel merito per il rigetto dell'avversa pretesa, nonché in subordine per essere manlevata dall'assicurazione in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa del 6 settembre 2019 si costituiva che eccepiva l'inoperatività della polizza e, nel merito, CP_2
chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Con la sentenza n. 23/2023 del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Pesaro rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2 [...]
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_2
pagina 8 di 25 Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano le appellate Rag. e . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 23/2023 del 21 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• il contratto di prestazione d'opera professionale, in esecuzione tra le parti dal
2007 sino al luglio 2012 (v. doc. 3 convenuta), aveva ad oggetto l'“incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal
CED“ (v. doc. 2 attrice) e, più ampiamente, l'esecuzione da parte della convenuta, quale consulente del lavoro, di prestazioni di “assistenza e consulenza come previsto dalla normativa per i ced che elaborano cedolini paga”
(v. doc. 3 attrice), ossia quelle che la legge n. 12 del 1979 riservava ai consulenti del lavoro, della cui assistenza era prescritto che si avvalessero i centri di elaborazione dati;
• i testimoni escussi avevano confermato che la dal luglio 2007 al giugno Pt_2
2012 aveva provveduto ad eseguire le prestazioni di assistenza per la verifica dei dati elaborati dalla società attrice relativi ai dipendenti delle diverse imprese, clienti della steSA attrice, ed in particolare: la trasmissione delle tabelle di aggiornamento, sia retributive che contributive, neceSArie per la verifica dei dati da inserire nei prospetti-paga dei dipendenti;
la ricezione dei dati delle aziende per le varie iscrizioni all'INPS ed all'INAIL con invio alla società attrice, dopo aver pagina 9 di 25 ricevuto da detti Enti le relative matricole;
l'iscrizione all'INAIL dei dati ricevuti dalla per la ricezione della numerazione unitaria da inserire nei cedolini Pt_2
paga, nonché la comunicazione all'INAIL della ceSAzione dei rapporto tra il cliente e la società attrice;
la verifica dei modelli 770 ed il loro invio all'
[...]
; l'attività di consulenza sugli aspetti legati alle prestazioni fiscali e di CP_8
previdenza dei dipendenti, per la corretta elaborazione da parte della società attrice dei relativi dati nelle 'buste-paga', ad esempio per il conteggio e pagamento di festività, permessi e/o periodi di malattia;
lo svolgimento delle pratiche connesse a talune verifiche ispettive od avvisi bonari relativi a clienti della società attrice;
dette risultanze erano confermate anche da deposizioni dei clienti che, riferendo sullo svolgimento da parte della di talune attività Pt_2
riservate ai consulenti del lavoro - ossia quelle di “consulenza in materia lavoristico-previdenziale” e “connessi adempimenti”, “scelta dei contratti di lavoro, individuazione dei CCNL, causali e rinnovi dei contratti, riposi, permessi, ferie, impostazione delle voci dei prospetti paga, cambi di mansione e predisposizione dei licenziamenti”, cui si aggiungeva la documentata trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (v. doc. 20, 20a) - avevano dato conferma dell'abusivo esercizio della professione da parte della senza Pt_2
nulla riferire sull'adempimento da parte della convenuta delle prestazioni contrattuali, che, essendo circoscritte, come detto, alla “verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED“ (v. doc. 2 attrice), non erano neppure sovrapponibili a quelle abusive, specie per quanto atteneva al rapporto di consulenza diretta con le singole imprese datrici di lavoro, ovvero non vi era prova che di fatto coincidessero;
pagina 10 di 25 • non poteva trarsi, invero, alcuna illazione sullo svolgimento delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta;
• in altri termini, che la avesse svolto in proprio alcune attività riservate ai Pt_2
consulenti del lavoro – e ciò anche dopo la ceSAzione del rapporto con la CP_1
(come da sentenza penale) – fatturandole direttamente ai clienti (v. conclusionale attrice pg. 11), non implicava che la non avesse svolto le CP_1
prestazioni che erano state alla steSA affidate per contratto e che pacificamente le furono remunerate per tutto il corso del rapporto – durato ben cinque anni – senza alcuna contestazione da parte della società attrice;
• la sanzione irrogata alla in sede disciplinare aveva attinenza con CP_1
l'esecuzione del contratto, derivando da “omeSA vigilanza” sull'operato della e non da inadempimento dell'incarico professionale;
Pt_2
• era, infine, manifestamente infondato l'asserito inadempimento del dovere informativo “in ordine alle attività riservate ai consulenti del lavoro secondo le citate disposizioni di legge”, sia perché la avrebbe dovuto conoscere Pt_2
dette disposizioni secondo il canone dell'ignorantia legis, sia perché effettivamente le conosceva, come reso evidente dallo stesso conferimento di incarico di cui al contratto di prestazione d'opera e dalla comunicazione alla DPL;
• in difetto, dunque, di inadempimento imputabile, la domanda di risoluzione e quelle consequenziali di restituzione e risarcimento del danno dovevano essere respinte, inclusa quella proposta sul diverso titolo di responsabilità extracontrattuale, ma con riferimento ai medesimi fatti.
I motivi di appello
pagina 11 di 25 MOTIVO N.
1 - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE CONFERITO AI SENSI DELLA L. 12/1979.
Contesta l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata per non aver correttamente individuato le prestazioni oggetto del contratto d'opera professionale.
Tale impostazione non è condivisa dalle appellate.
Ritiene la Corte, prima di analizzare i dettagli delle rispettive deduzioni, che alcune premesse in fatto debbano precedere ogni ulteriore considerazione.
Il primo giudice si è dilungato nell'analisi di circostanze emerse dall'istruttoria per dimostrare ciò che, invero, era pacifico sin dall'introduzione del giudizio, cioè che ha commesso condotte idonee ad integrare il reato di esercizio Parte_2
abusivo della professione di consulente del lavoro.
In tal senso militavano, in modo evidente, sia l'esito di condanna del processo penale, non discutibile né discusso da alcuno, sia la produzione in questo giudizio (sin dalla citazione) della relativa sentenza penale da parte della steSA con valenza Pt_2
manifestamente confessoria.
Quindi, è pacifico che la abbia posto in essere una condotta illecita, profilo che Pt_2
il primo giudice ha ritenuto di per sé sufficiente ad escludere il lamentato inadempimento da parte della dott.SA . CP_1
Eppure, forse perché le due domande sono state proposte cumulativamente dalla steSA persona, detta tesi fa arretrare sullo sfondo, fino a privarla di qualsiasi rilievo, la società che, invece, oltre ad Pt_2 Parte_2
essere un autonomo centro di imputazione di diritti ed interessi, è anche la parte pagina 12 di 25 sostanziale e formale del contratto d'opera professionale concluso con la Rag.
. Controparte_1
E' infatti palese che la società – soggetto diverso tanto dal legale rappresentante infedele, cioè quanto dalla controparte – è il soggetto giuridico che ha Pt_2 CP_1
formulato la domanda di risoluzione contrattuale ed è anche il soggetto danneggiato, in primo luogo, dalla condotta illecita del proprio rappresentante legale, Parte_2
mentre il presente giudizio è stato introdotto per verificare se sia stato
[...]
danneggiato, ed eventualmente in che misura, anche dalla , così come CP_1
prospettato nella citazione.
, a sua volta, è la persona fisica che ha tenuto la condotta illecita di Parte_2
esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, che ha ovviamente esercitato a nome della società, e che da questa ora va distinta per effetto del dolo del reato commesso, che crea una soluzione di continuità nel suo rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata.
Non è contestato che l'incarico sia stato dapprima conferito verbalmente nel 2007; è in atti la lettera raccomandata in data 31 luglio 2007 con cui nella sua qualità di Pt_2
legale rappresentante della società – al fine di adempiere alle previsioni della legge n. 12/79 – ha comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Pesaro di aver conferito a , professionista a Controparte_1
ciò abilitato, l'incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED.
Il contenuto di tale contratto non può essere perimetrato nel senso indicato dal primo giudice, sia perché è un incarico previsto dalla legge (quindi se le parti avessero inteso escludere alcune funzioni, dovrebbe risultare la nomina di un diverso consulente per le pagina 13 di 25 attività non affidate alla che, però, nulla deduce in tal senso), sia perché – quando CP_1
il rapporto tra la e la società è stato formalizzato nel 2009, il relativo documento CP_1
esordisce affermando che “è in essere un contratto di assistenza e consulenza come previsto dalla normativa vigente per i CED che elaborano i cedolini paga”.
Detto contratto risulta sottoscritto il 25 marzo 2009 e, sempre nelle premesse, riporta che l'attività svolta dalla dal 2007 prevedeva un compenso di 7,50 euro “per ogni CP_1
cedolino paga elaborato per dipendente/collaboratore come compenso globale e forfetario per tutta l'assistenza e consulenza fornita dalla consulente del lavoro
(elaborazione dati/pratiche enti ed istituti/contratti lavoro).
Sulla scorta di dette premesse, a causa di una ritenuta situazione di crisi generale, la società e la convengono – con il contratto in esame – che, a decorrere dal 1° CP_1
aprile 2009, la consulente percepirà un compenso inferiore, euro 3,75 per ogni cedolino elaborato, ad eccezione delle prestazioni in favore di alcune aziende comprese in un elenco allegato al contratto, fatta salva la facoltà per il consulente di fatturare direttamente al cliente un maggior compenso in caso di consulenze particolarmente impegnative.
Quindi, il contratto scritto ha solo modificato il compenso della , ma quel che CP_1
rileva osservare è che le parti non hanno avvertito il bisogno di specificare o perimetrare il compito della , perché era quello che svolgeva sin dal 2007 ed era CP_1
quello che la normativa vigente prevede per i consulenti del lavoro in seno ai CED.
Deve poi essere confermata la durata dell'incarico svolto dalla dott.SA visto che, CP_1
diversamente da quanto rappresentato dall'odierna appellante che ha collocato nel
2016 la ceSAzione dell'incarico, il primo giudice ha accertato che il rapporto contrattuale è ceSAto nel 2012, sulla scorta del doc. all. 3 depositato dalla steSA . CP_1
pagina 14 di 25 Il doc. all. 3 in questione è una comunicazione indirizzata alla Direzione Provinciale del
Lavoro ed all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pesaro con cui la dott.SA ha CP_1
comunicato che, a seguito di una revoca del 30 giugno 2012 dell'incarico di assistenza e consulenza per l'elaborazione dati, a decorrere dal 1° luglio 2012 non avrebbe più prestato la propria attività presso il CED della significando che, da tale data, Pt_2
“qualsiasi calcolo, stampa o comunicazione effettuata dal suddetto Centro Elaborazione
Dati non è sotto mia responsabilità”.
Tuttavia, con riferimento all'effettiva spedizione e consegna di detta comunicazione ai predetti destinatari, va osservato che in calce alla comunicazione compare una stampa di meSAggio PEC, peraltro in data 20 luglio 2012 (quindi abbondantemente successiva alla revoca) da cui non risulta l'accettazione e la consegna della PEC nelle caselle dei destinatari, ma compare la scritta: “Il meSAggio è pronto per l'invio”.
Dovrebbe dedursene che la dott.SA non ha provato di aver ceSAto l'incarico nel CP_1
2012, ma l'appellante ha depositato il doc. 4 da cui risultano le fatture emesse dalla e saldate dal CED della dette fatture sono riferite al pagamento CP_1 Pt_2
periodico dell'attività svolta dalla dal 31 luglio 2007 fino al 31 maggio 2012, anche CP_1
se le fatture risultano emesse anche nel 2016.
Ne deriva che può ritenersi provato che l'incarico alla è ceSAto nel 2012. CP_1
Ora, dai capi d'imputazione contestati alla nel processo penale per l'esercizio Pt_2
abusivo della professione di consulente del lavoro, si evince che una parte della steSA
è riferita agli anni 2012, 2011 e 2010, cioè gli anni in cui il CED era assistito dalla . CP_1
Detta attività è consistita nell'invio di comunicazioni sul portale telematico
(www.co.lavoro.gov.it) riservato ai consulenti del lavoro (circa n. 770 nel 2012, circa n.
700 nel 2011 e circa n. 550 nel 2010) e nell'aver curato le pratiche di assunzione e pagina 15 di 25 gestione del personale di varie società, attività pure riservata ai consulenti del lavoro;
la poi, si è attribuita la qualità di consulente del lavoro in due comunicazioni Pt_2
ufficiali risalenti al 25 gennaio 2008 ed al 28 marzo 2012 (quest'ultima quando stava per revocare l'incarico alla ). CP_1
Dalla sentenza penale, in atti, poi emerge che il soggetto comunicante appariva essere un consulente del lavoro, ma la successiva verifica presso la Regione Marche aveva portato ad accertare che il neceSArio accreditamento era stato effettuato attraverso una certificazione on-line riconducibile alla che aveva dichiarato di essere Pt_2
consulente del lavoro;
aggiunge il giudice penale che “nel suo esame, l'imputata ha dichiarato di aver fatturato direttamente ai clienti tutte le prestazioni da loro ricevute
(comprese quelle di consulenza), provvedendo poi a fatturare ed a corrispondere i compensi alla consulente del lavoro , che la assisteva per le sue Controparte_1
prestazioni. . .”
Così ricostruito il rapporto contrattuale tra il CED e la , in termini di contenuto e di CP_1
durata e di modalità di svolgimento, occorre ora stabilire se nel periodo di sovrapposizione tra la presenza della nel CED e l'attività illecita della (nel CP_1 Pt_2
periodo oggetto della contestazione penale), la prima fosse tenuta ad una vigilanza tale da dover rilevare l'abuso della e garantire la conformità a legge delle Pt_2
comunicazioni della società, sua controparte contrattuale.
Deduce l'appellante – per illustrare il contenuto della collaborazione tra CED e consulente del lavoro – che, ripetutamente, tanto a livello normativo quanto a livello amministrativo con varie circolari del Ministero del Lavoro, è stato chiarito e ribadito che rientrano nella sfera di competenza esclusiva del professionista tutte le attività neceSAriamente-prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni pagina 16 di 25 laburistico previdenziali, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonché l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione degli istituti, quali lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile, mentre le operazioni svolte dai CED, di conseguenza, si devono limitare ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione dei dati.
Sempre sul punto, l'appellante continua precisando che – sempre dalle predette circolari esplicative – risulta che, sia pure indirettamente, la predisposizione e la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva previdenziale (UNILAV,
DM10, Emens, o Uniemens e Com.Unica), non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge;
inoltre, va evidenziato che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva e al contempo “interlocutore” degli Istituti
Previdenziali e di questo Ministero nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmeSA;
attività questa che evidentemente non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù della l. n. 12/1979; da quanto premesso, deriva in primo luogo che non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica i CED, in quanto gli stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. n. 12/1979 possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio.
Ha poi evidenziato l'appellante che raccomandazioni di contenuto analogo sono state in tal senso indirizzate personalmente alla Rag. il 2 agosto 2007 (cioè sin CP_1
dall'assunzione dell'incarico di consulenza/assistenza) dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza (doc. 13 di parte appellante).
pagina 17 di 25 E' dunque con queste premesse che può ora essere analizzato il primo motivo di appello.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, va condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui ha errato il primo giudice quando ha ritenuto che quello conferito alla fosse una sorta di CP_1
incarico “limitato o perimetrato”, cioè confinato nei limiti di una mera verifica del funzionamento dell'attività di calcolo e stampa.
Un simile limite – come già detto innanzi – non risulta dai documenti relativi al rapporto contrattuale innanzi esaminati.
Inoltre, esso non avrebbe alcun senso giuridico, visto che l'attività di calcolo e stampa è tipicamente – nel sistema della legge innanzi descritto – riservata al CED, mentre il
Legislatore ha voluto che il contenuto di quei calcoli e di quelle stampe fosse elaborato da un professionista specifico, cioè il consulente del lavoro, a garanzia non tanto e non solo della loro correttezza formale, quanto soprattutto a tutela dei diritti di lavoratori ed imprese cui sono riferiti i calcoli e le stampe.
Tuttavia, l'argomento del giudice è smentito dalle dichiarazioni che la steSA ha CP_1
reso in sede disciplinare laddove non ha sostenuto la sussistenza di limiti al proprio incarico, bensì – al contrario – che il suo compenso era comprensivo dell'attività di consulenza che lei forniva quale attività riservata per legge al consulente del lavoro e
“di essere stata tratta in inganno dalla responsabile del CED, in quanto convinta che le autorizzazioni fossero state rilasciate a proprio nome [cioè a nome della ] e non CP_1
che la responsabile del CED medesimo avesse dichiarato di essere lei steSA un consulente del lavoro” (vds. verbale di audizione della innanzi al Consiglio di CP_1
Disciplina del 18 aprile 2016): quindi, è del tutto evidente che la Rag. , non solo CP_1
pagina 18 di 25 non ha controllato con quali modalità il CED trasmettesse i dati, ma ha anche ammesso di non aver presieduto a nessuna fase dell'attività del CED visto che ha creduto – con gravissima colpa – che fossero state rilasciate autorizzazioni (evidentemente a terzi dipendenti del CED) addirittura a suo nome;
il logico corollario è che, nella migliore delle ipotesi, sapeva che erano state richieste autorizzazioni di accesso a suo nome, senza che lei avesse predisposto le relative richieste, così come ne deriva che la Pt_2
ha immesso per anni il proprio nome per trasmettere i dati, senza che l'unico consulente del lavoro incaricato per legge di verificare la correttezza di tale procedura se ne accorgesse.
Quel che sfugge è, quindi, che la riserva di legge pone il consulente del lavoro in una posizione di garanzia da cui discendono specifici obblighi giuridicamente rilevanti, la cui omissione – anche meramente colpevole- non può non tradursi in un inadempimento imputabile oppure in un inesatto adempimento.
Nel caso concreto, più che di inesattezza nell'adempimento, deve ritenersi che la prestazione garantita per legge dal professionista alla società sua controparte sia stata del tutto omeSA.
Del resto, i capi d'incolpazione elevati a carico della in sede disciplinare CP_1
documentano ampiamente le omissioni integranti il grave inadempimento colpevole e qui sia sufficiente solo richiamare il punto in cui è stata ivi contestata e sanzionata la violazione dell'art. 12 del Codice Deontologico che vieta al consulente del lavoro di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate al professionista, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l'attività.
In sintesi, dagli atti dei procedimenti penale e disciplinare emerge con nettezza che la
Rag. era a conoscenza che attività di sua esclusiva spettanza sarebbero state CP_1
pagina 19 di 25 svolte dalla anche se per le stesse lei avrebbe percepito un compenso: quindi, Pt_2
il controllore designato dalla legge (cioè il consulente del lavoro) ha consentito, con le proprie omissioni, che il controllato (cioè il CED) svolgesse in vece sua attività a lei riservate per legge, percependone un compenso.
“E' del tutto evidente quindi che il determinava Parte_4
sia le prestazioni erogate che il corrispettivo assegnato alle stesse, incaSAndone i compensi. Tale circostanza è stata ammeSA dalla steSA ricorrente [Rag.
[...]
] in sede di audizione innanzi a questo Collegio, precisando di non conoscere CP_1
termini e modalità di tali fatturazioni” (così dal provvedimento del 7 luglio 2016 con cui il Consiglio di Disciplina Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha rigettato il ricorso della avverso la sanzione disciplinare irrogatale). CP_1
Per quanto concerne le domande della società, ritiene la Corte che sia priva d'interesse quella di risoluzione per inadempimento, posto che il rapporto contrattuale è già ceSAto per revoca dell'incarico (come da comunicazione della alla Direzione del CP_1
Lavoro), sicchè residua la sola domanda risarcitoria.
L'opera promeSA dalla alla società non è stata di fatto prestata nei termini CP_1
pretesi dalla legge e da un esatto adempimento e risulta del tutto ingiustificato il pagamento dei corrispettivi per l'intera durata del rapporto, visto che – nonostante le contestazioni penali e disciplinari siano riferite agli anni dal 2010 al 2012 – non vi sono elementi istruttori – né lo deduce la – per sostenere che prima del 2010 il CP_1
rapporto si svolgesse con modalità diverse da quelle sin qui descritte.
L'importo preteso a titolo risarcitorio, cioè 70.189,05 euro, oltre a non risultare contestato è pari alla somma delle fatture emesse negli anni dalla e riepilogate CP_1
pagina 20 di 25 nel doc. 4 di parte appellante e deve essere maggiorato di interessi dalla domanda al saldo effettivo.
L'omissione dell'attività doverosa e l'inutilità di quella parzialmente resa (ma non dimostrata) dalla a favore della società risolvono a monte ogni questione – pur CP_1
prospettata dalla – di restituzioni in suo favore o di modulazione della CP_1
restituzione in favore della società.
La domanda risarcitoria di (euro 7.520,93 per spese legali del Parte_2
procedimento penale ed euro 25.000,00 per i danni risarciti all'Ordine dei consulenti del lavoro) deve essere invece respinta essendo personale la responsabilità penale (da cui sono derivate le due condanne) ed essendo stata, la steSA, parte e causa dell'illecito patito dalla società.
Assorbiti gli altri motivi di appello (l'accoglimento, ancorchè parziale dell'appello, impone una nuova regolamentazione delle spese riferita ad entrambi i gradi di giudizio).
Inoperatività della “Polizza di Responsabilità Civile Professionale” n.
IFL0004427.2239.
Esordisce l'assicurazione esponendo che la polizza azionata dalla il 7 aprile 2017 è CP_1
stata sottoscritta il 1° agosto 2013, con scadenza al 30 novembre 2014, ed è munita di clausola claims made di retroattività.
Nel relativo questionario compilato al momento della sottoscrizione l'assicurata ha dichiarato di non aver ricevuto richieste risarcitorie e di non essere a conoscenza di circostanza che avrebbero potuto giustificarle.
pagina 21 di 25 Sostiene l'assicurazione che tale dichiarazione non corrisponderebbe al vero perché “in realtà, risalendo l'esercizio abusivo della professione della al loro periodo di Pt_2
collaborazione ed avendo deposto nel processo penale per il quale la steSA ha Pt_2
avuto notizia di reato nel 2014 all'esito delle indagini svolte negli anni precedenti presso gli stessi uffici, non è possibile che la rag. non sapesse della condotta illecita e/o CP_1
delle violazioni di legge che avrebbero potuto giustificare domande di risarcimento (la
è stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione di CP_1
mesi 6, circostanza certo rilevante ed indicativa della consapevolezza di poter essere esposta a richiesta risarcitoria)”.
Eccepisce in conseguenza l'inoperatività della polizza in base al disposto dell'art. 21 della polizza che tra le esclusioni contempla “le richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti”.
“La richiesta di garanzia proposta dalla rag. , riguardando fatti o circostanze a lei CP_1
note o che avrebbero dovuto esserlo prima della data di decorrenza, non può che provocare l'inoperatività della copertura claims made in forza del combinato disposto degli art. 1892, 1893 e 1895 cod. civ. come da art. 21 lettera g) della polizza, anche perché la professionista all'atto della stipula della polizza con la sottoscrizione ha accettato le sopra indicate condizioni, impegnandosi a rispettarle;
dal canto suo
l'Assicuratore, nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni ricevute dall'assicurato che, poste a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della polizza steSA.
. . .
pagina 22 di 25 Né ovviamente la polizza garantisce il patrimonio dell'assicurato per il mancato guadagno derivante dalla ripetizione del compenso ricevuto per inadempimento”.
Si oppone a detta impostazione la valorizzando essenzialmente l'assenza CP_1
dell'inadempimento.
L'eccezione è fondata e deve essere condivisa.
A parte la fondatezza dell'ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, visto che la
– come sin qui chiarito – era a conoscenza delle illecite modalità di svolgimento CP_1
presso il CED dell'attività riservata per legge ai consulenti del lavoro, è assorbente considerare che il danno oggetto dell'odierna condanna è estraneo all'oggetto del contratto di assicurazione visto che è relativo alla restituzione del proprio compenso alla società committente l'incarico professionale;
è quindi agevole osservare che esso non deriva dallo svolgimento dell'attività di cui alla legge 12/79 (rispetto alla quale i destinatari sarebbero stati i clienti del CED), ma dalla restituzione del compenso percepito per l'attività non svolta o svolta con modalità illegittime, sì da rendersi inadempiente nei confronti della committente destinataria delle prestazioni professionali oggetto del contratto d'opera.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono seguire le rispettive soccombenze, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
109/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna
Rag. al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 CP_5
pagina 23 di 25 e la condanna al pagamento in favore di quest'ultima della Parte_2
somma di euro 70.189,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
• rigetta le domande di;
Parte_2
• condanna Rag. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo Controparte_7
grado, in complessivi euro 12.000,00 per compenso (di cui euro 2.700,00 per fase studio, euro 1.900,00 per fase introduttiva, euro 5.000,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 7.800,00 per compenso (di cui euro
2.900,00 per fase studio, euro 2.100,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_2
giudizio in favore di Rag. che liquida, per il primo grado, in Controparte_1
complessivi euro 8.000,00 per compenso (di cui euro 1.700,00 per fase studio, euro 1.300,00 per fase introduttiva, euro 1.800,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 7.000,00 per compenso (di cui euro 2.100,00 per fase studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna Rag. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di che liquida, per il primo grado, in complessivi CP_2
euro 4.500,00 per compenso (di cui euro 1.000,00 per fase studio, euro 800,00
pagina 24 di 25 per fase introduttiva, euro 1.000,00 per fase di trattazione/istruttoria ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché, per il grado di appello, in complessivi euro 4.500,00 per compenso (di cui euro 1.200,00 per fase studio, euro 900,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo a carico dell'appellante , in proprio. Parte_2
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 25 di 25