Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12920/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12920 /2024 promossa da:
nato a [...] il [...], CF rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Stefania MARCIANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
-RICORRENTE -
Contro
nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario COLELLA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/06/2024 esponeva : “ 1. I sigg.ri e Parte_1 Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio in Napoli il 23.03.1985 , Atto n 56 p Is seria A, con regime di CP_1 comunione dei beni;
2. Dal matrimonio sono nati due figli, , nata a [...] il [...], attualmente Per_1 maggiorenne economicamente autosufficiente e con un proprio nucleo familiare, e nato a [...] il Per_2
10.04.1989, attualmente maggiorenne economicamente autosufficiente;
3. Il sig. attualmente Parte_1
4. La sig.ra dunque, attualmente vive da sola nella ex casa coniugale sita in Quarto – Napoli al Corso CP_1
Italia n 264, ed è economicamente autonoma svolgendo l'attività di amministrazione e servizi presso lo studio
Angieri- La Manna, sito in Via Botticelli - Napoli;
La sig.ra in seguito al decesso dei genitori, ha CP_1
ereditato due proprietà immobiliari, una sita in Soccavo – Napoli alla Via Nerva ed una a Santa Maria del
Cedro, per la propria quota- parte;
6. Il sig. qualche mese fa decideva, di comune accordo con la Pt_1 moglie, di lasciare l'abitazione, essendo venuta a mancare, nel corso degli anni, l'affectio necessaria per una serena vita matrimoniale;
7. Il sig. dal momento in cui lasciava la casa coniugale decideva di versare Pt_1 mensilmente € 500,00 per contribuire alle spese necessarie per il figlio ancora convivente con la Per_2 madre, infatti tali versamenti sono stati interrotti nel momento in cui metteva casa in autonomia;
8. Le Per_2 parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare. A) CASA FAMILIARE La coppia ha sempre convissuto nell'appartamento sito in Quarto – Napoli, dove attualmente vive la sig. ra in CP_1 comproprietà al 50% dei coniugi;
E) CONDIZIONI PATRIMONIALI / REDDITUALI Il ricorrente, Pt_1
, è pensionato e vive in un appartamento autonomo rispetto alla casa coniugale;
La figlia,
[...] Pt_2
vive con il proprio nucleo familiare;
Il figlio, , lavora come archeologo ed ha una casa
[...] Persona_3 in autonomia, lasciando la casa familiare;
E.1) CAPACITA' REDDITUALE E PATRIMONIALE del ricorrente
1) il ricorrente è proprietario al 50% della ex casa coniugale e percepisce un reddito da pensione;
E.2)
CAPACITA' REDDITUALE E PATRIMONIALE della resistente 1) la resistente è proprietaria al 50% della ex casa coniugale, della quota – parte di due immobili ereditati alla morte dei genitori, del 50% dell'immobile in cui svolge la propria attività e percepisce reddito autonomo dal proprio lavoro;
”
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ – accogliere la domanda di separazione legale dei coniugi.”
In data 23.10.2024 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, deduceva che : non corrispondeva al vero che il sig. aveva deciso di comune Pt_1
accordo con la moglie di lasciare l'abitazione ma che l'uomo, invece, aveva lasciato il tetto coniugale per intraprendere una relazione con altra donna, già nel novembre del 2020, provvedendo al cambio di residenza nel dicembre 2021; che dal momento in cui aveva lasciato la casa coniugale aveva deciso di versare mensilmente euro 500,00 per contribuire alle spese necessarie per il figlio ancora convivente con la Per_2 madre. Invero, il ricorrente aveva versato detta somma mensile non soltanto per il figlio ma anche per la moglie, vista la evidente disparità tra i redditi dei coniugi;
che detta somma era stata versata sin dal dicembre
2022; che a conferma del fatto che l'assegno di euro 500,00 mensili fosse versato per il figlio e per la moglie lo si evinceva dalla circostanza che il figlio lavora già dal giugno 2017 e da quell'epoca è economicamente autosufficiente;
che quindi è falso che il abbia smesso di effettuare il versamento per effetto della Pt_1 raggiunta autonomia economica del figlio, condizione già sussistente prima, come si documenta con le dichiarazioni dei redditi di allegate;
che il ricorrente non aveva più versato il contributo Persona_3 perché il figlio era andato a vivere altrove ma anche perché non si era raggiunto, nei termini voluti dal Pt_1 un accordo, che con la moglie si stava cercando di raggiungere da tempo, per l'acquisto di un altro immobile per i figli;
la sig.ra infatti, chiedeva, in luogo del mantenimento, un importo una tantum di euro CP_1
30.000 – dal trattamento di fine rapporto del marito - per poter acquistare un appartamento per i figli;
che dopo lunghe discussioni, anche alla presenza del legale della si concordava che l'importo avrebbe CP_1 dovuto essere pari ad euro 20.000.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:- 1. La casa coniugale, di fatto abitata oggi dalla sola resistente, continuerà ad essere abitata dalla stessa;
- 2. A carico del ricorrente dovrà essere posto un congruo assegno mensile di mantenimento a favore della moglie, non inferiore ad euro
250,00, stante la dedotta sperequazione della situazione patrimoniale;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”
All'udienza del 15.11.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione personale che di seguito si riportano: “ I coniugi vivranno separatamente;
- la casa coniugale sarà abitata dalla resistente;
il ricorrente si impegna a versare, quale mantenimento in favore della resistente, la somma di euro 200,00 mensili, oltre adeguamento Istat.”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.56, parte I , S.A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler