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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3168/2023 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n 3168/2023, promossa con ricorso depositato il 29/12/2023 da:
1) Parte_1
nato a San Felice a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
e
2) Parte_2
nata a [...] l'[...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Felice a Cancello (CE), in data 18 maggio 1996
(anno 1996 atto n. 15 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 26.10.2021
omologato con decreto del 11.1.2022 depositato il 11.1.2022
con i seguenti figli:
pagina1 di 4 nato a [...] il [...], CP_1
nata a [...] il [...] CP_2
nata a [...] il [...] CP_3
nata a [...] il [...]. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.12.2023, tenuto conto delle note depositate in data 1/3/2024 nonché dei chiarimenti resi all'udienza del 9/4/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2) (…omissis)
3) la figlia minore è affidata in via congiunta ad entrambi i genitori;
4) atteso che il signor si è inserito positivamente nella società dopo il Pt_1
periodo di detenzione e ha un'occupazione, ed essendo la figlia divenuta CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, gli ex coniugi hanno concordato di rimodulare l'obbligo di mantenimento prevedendo il versamento da parte del signor di un importo complessivo di €. 300= (di cui €. 150 per il mantenimento della Pt_1 figlia minore e €. 150 per il mantenimento della figlia maggiorenne , sino CP_4 CP_3
al raggiungimento della sua indipendenza economica), con le stesse modalità previste in sede di separazione - ovvero per mezzo di bonifico bancario sulle coordinate indicate dalla signora ”; Pt_2
5) i coniugi sosterranno in pari misura (50%) le spese straordinarie per i figli come individuate e regolate dalle linee guida del Tribunale di Varese;
6) atteso che il signor ha fissato la propria residenza presso l'abitazione Pt_1
locata ove vive in Varese via Dandolo n. 6, gli ex coniugi hanno concordato le seguenti previsioni: il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la sua abitazione a CP_4
fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì, alla domenica sera e durante la settimana un giorno dalle 15:00 fino a dopo cena. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia minore per n. 2 settimane, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà, con alternanza annuale, il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore ed il periodo dal 30.12 al 6.1 compreso con
l'altro. Durante le festività pasquali la minore trascorrerà dal giovedì santo alla
pagina2 di 4 Domenica di Pasqua sera con un genitore e dalla domenica di Pasqua sera alla vigilia della ripresa della attività scolastiche con l'altro.
7) i coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento;
8) i ricorrenti prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti rettifiche delle conclusioni indicate in ricorso e quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.; venivano altresì convocate le parti al fine di ottenere ulteriori chiarimenti volti a verificare la rispondenza all'interesse della minore dell'affido richiesto.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (in particolare, accertato che la detenzione scontata in passato dal sig. non afferiva Pt_1 ad una condanna per reati commessi in ambito familiare) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18.05.1996 in San Felice a Cancello (CE), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) (anno 1996 atto n. 15 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI pagina3 di 4 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n 3168/2023, promossa con ricorso depositato il 29/12/2023 da:
1) Parte_1
nato a San Felice a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
e
2) Parte_2
nata a [...] l'[...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gianluca Franchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Felice a Cancello (CE), in data 18 maggio 1996
(anno 1996 atto n. 15 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 26.10.2021
omologato con decreto del 11.1.2022 depositato il 11.1.2022
con i seguenti figli:
pagina1 di 4 nato a [...] il [...], CP_1
nata a [...] il [...] CP_2
nata a [...] il [...] CP_3
nata a [...] il [...]. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.12.2023, tenuto conto delle note depositate in data 1/3/2024 nonché dei chiarimenti resi all'udienza del 9/4/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
2) (…omissis)
3) la figlia minore è affidata in via congiunta ad entrambi i genitori;
4) atteso che il signor si è inserito positivamente nella società dopo il Pt_1
periodo di detenzione e ha un'occupazione, ed essendo la figlia divenuta CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, gli ex coniugi hanno concordato di rimodulare l'obbligo di mantenimento prevedendo il versamento da parte del signor di un importo complessivo di €. 300= (di cui €. 150 per il mantenimento della Pt_1 figlia minore e €. 150 per il mantenimento della figlia maggiorenne , sino CP_4 CP_3
al raggiungimento della sua indipendenza economica), con le stesse modalità previste in sede di separazione - ovvero per mezzo di bonifico bancario sulle coordinate indicate dalla signora ”; Pt_2
5) i coniugi sosterranno in pari misura (50%) le spese straordinarie per i figli come individuate e regolate dalle linee guida del Tribunale di Varese;
6) atteso che il signor ha fissato la propria residenza presso l'abitazione Pt_1
locata ove vive in Varese via Dandolo n. 6, gli ex coniugi hanno concordato le seguenti previsioni: il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la sua abitazione a CP_4
fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì, alla domenica sera e durante la settimana un giorno dalle 15:00 fino a dopo cena. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia minore per n. 2 settimane, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà, con alternanza annuale, il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore ed il periodo dal 30.12 al 6.1 compreso con
l'altro. Durante le festività pasquali la minore trascorrerà dal giovedì santo alla
pagina2 di 4 Domenica di Pasqua sera con un genitore e dalla domenica di Pasqua sera alla vigilia della ripresa della attività scolastiche con l'altro.
7) i coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento;
8) i ricorrenti prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti rettifiche delle conclusioni indicate in ricorso e quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.; venivano altresì convocate le parti al fine di ottenere ulteriori chiarimenti volti a verificare la rispondenza all'interesse della minore dell'affido richiesto.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (in particolare, accertato che la detenzione scontata in passato dal sig. non afferiva Pt_1 ad una condanna per reati commessi in ambito familiare) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18.05.1996 in San Felice a Cancello (CE), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) (anno 1996 atto n. 15 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI pagina3 di 4 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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