Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'08.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 15.12.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Questi ha ritenuto che le patologie di cui è affetto l'istante determinino un'invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92.
Il ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 co. 3 l.
104/92.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
In sede di chiarimenti disposti in questa sede, il CTU ha specificatamente dedotto in merito all'incidenza sul quadro patologico dell'ulteriore documentazione depositata.
Lo stesso ha preso visione della documentazione integrativa depositata (visita urologica del 19.12.2023; visita cardiologica del 31.01.2024; RMN encefalo del
07.02.2024; Tc torace senza mdc del 07.02.2024; valutazione psicologica e test del
10.02.2024; visita psichiatrica del 16.02.2024) affermando che “alla luce della nuova e successiva documentazione prodotta possiamo concludere che (…) trattasi,
Pertanto, veniva confermata la valutazione espressa in sede di Atp dovendosi escludere un'incidenza negativa sul quadro invalidante già valutato delle ulteriori patologie documentate in questa sede.
Alla luce dei chiarimenti forniti non residuano ulteriori criticità tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento ovvero ulteriori chiarimenti, traducendosi le contestazioni di parte ricorrente in una mera opposta valutazione a quella fornita dal Ctu.
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto della fase di Atp. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute
3. Spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente
Taranto 08.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli