TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CULTRERA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Noto. Via Ducezio n.
3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti LOMBARDI GIUSEPPE, DITTRICH
LOTARIO BENEDETTO, LAZARE-DAVID VITTONE TASSINARI e LONGONI CECILIA,
pagina 1 di 15 nonché dagli avv.ti GIACONIA ALBERTO e GITTO ANTONINO, presso lo studio dei quali, in
Catania, via Crispi n. 247, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto la Parte_1 Controparte_1
avanti a questo Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- ritenere e dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto di strumenti finanziari dell'8.01.2016
avente n. 9773/3401393, ex art. 1427 c.c. per vizio del consenso consistente in dolo o errore”
- e, conseguentemente, ordinare la restituzione all'attore del capitale investito pari ad Euro
13.000,00”;
- ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per violazione dei doveri di
comportamento imposti dal TUF e dal Regolamento Consob, nonché la risoluzione per grave
inadempimento del contratto di acquisto di strumenti finanziari dell'8.01.2016 avente n. 9773/3401393
per violazione del dovere di astensione” con conseguente condanna della Banca “al risarcimento del
danno patito dall'attore pari ad Euro 10.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà
determinata in corso di causa”.
pagina 2 di 15
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere cliente della filiale di Noto della e di avere effettuato vari Controparte_1
investimenti e che ad esso veniva sottoposto il questionario MIFID per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie a capire la tipologia di investimento più adatta;
- che in tale occasione il consulente della Banca consigliava all'attore di investire il proprio capitale nell'acquisto delle obbligazioni avente codice 4352580 – BMPS 08/18 TV, definendole obbligazioni di tipo ordinario e che, pertanto, si convinceva ad effettuare un investimento di €. 13.000,00;
- che nel corso del tempo, contrariamente a quanto prospettato dalla il capitale investito da parte CP_1
attrice subiva una perdita significativa pari a circa €. 10.000,00 (ovvero circa 80%)”;
- che informatosi sulle caratteristiche degli strumento finanziari su cui aveva effettuato l'investimento,
scopriva che le obbligazioni acquistate erano, in realtà, di tipo subordinato e, pertanto, risultavano maggiormente rischiose rispetto a quanto voluto ed accettato dallo stesso.
Quindi, l'attore ha lamentato di essere stato ingannato dalla sulla natura dei Titoli e sulla CP_1
rischiosità dei medesimi, avendogli prospettato l'acquisto di obbligazioni ordinarie, per non averlo informato sulla natura e pericolosità dell'investimento e, in particolare, per non avere adempiuto all'obbligo di verificare che il cliente avesse compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta;
inoltre, ha lamentato la violazione da parte della dell'obbligo di astensione che vieta CP_1
all'intermediario finanziario il compimento di operazioni inadeguate.
L'istituto convenuto, ritualmente costituitosi, ha contestato le violazioni ad esso imputate.
Lo stesso ha dedotto la piena conformità del proprio operato negoziale alle disposizioni legislative e pagina 3 di 15 regolamentari concernenti l'intermediazione finanziaria, tanto con riferimento ai profili sostanziali che a quelli formali.
Ha escluso quindi ogni forma di responsabilità precontrattuale e contrattuale vuoi perché l'attore era stato debitamente informato e l'investimento era adeguato alla luce della concreta operatività del cliente antecedente e successiva all'operazione contestata;
inoltre, l'attore era stato messo a conoscenza della natura subordinata delle obbligazioni.
Contr ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree
La causa, istruita mediante la documentazione versata in atti e mediante CTU, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare.
***
Appare indiscutibile che l'azione che ci occupa debba essere inquadrata nella violazione della normativa finanziaria in tema di obbligo di tutela dei soggetti deboli operanti in mercati finanziari.
1) L'adeguatezza dell'operazione
Parte attrice eccepisce l'inadeguatezza dell'investimento oggetto di causa, per avere avuto la medesima minima propensione al rischio.
La banca replica evidenziando che l'investimento in questione era da considerarsi adeguato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo al profilo di rischio ed agli obbiettivi di investimento del cliente, il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto e della natura di obbligazione pagina 4 di 15 subordinata dello stesso;
inoltre, che le concrete caratteristiche del titolo erano conosciute e conoscibili al momento dell'investimento.
Ritiene il giudicante che le deduzioni di parte attrice siano fondate.
Giova premettere che l'art. 29 del Reg. CONSOB (del. n. 11522/98), applicabile alla fattispecie,
prescriveva che “(1) Gli intermediari si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto frequenza o dimensione. (2) Ai fini di cui al comma 1,
gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. (3) Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Per cui, secondo il predetto art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522/98, l'istituto di credito ha l'obbligo di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia,
oggetto, frequenza e dimensione, al fine di evitare che l'investitore sia vittima di un investimento inadeguato.
La lettura delle disposizioni normative su esposte rende chiari la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati al compimento di operazioni finanziarie, tesi a consentire il raggiungimento del miglior interesse per il cliente e all'assunzione di decisioni informate e consapevoli.
pagina 5 di 15 Come affermato più volte dalla giurisprudenza dominante (Cass. n. 1376 del 2016) in tema di intermediazione finanziaria, “La pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dal
D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2, e art. 29 del Reg. CONSOB n.
11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (c.d. “suitability rule”).
Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente;
3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di “grey market”); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell'emittente”.
Nella medesima prospettiva si è, peraltro, espressa, anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che, “In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all' investitore un'informazione adeguata in concreto,
tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, (Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n. 22147 del 2010.
Ancora, (Cass. n. 7922 del 2015) “Perfino nel caso in cui l'ordine fosse stato impartito dal cliente, la pagina 6 di 15 responsabilità dell'istituto di credito non avrebbe potuto considerarsi esclusa. Ed invero, è
configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine,
ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi dell'art. 1722 c.c., comma 1, n. 3 e art. 1727 c.c., comma 1, qualora non ravvisi tale adeguatezza”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, la condotta dell'istituto bancario – considerato dall'ordinamento giuridico operatore particolarmente qualificato - viene ritenuta non conforme al rispetto della normativa e dei principi individuati dal legislatore al fine di tutelare gli interessi del soggetto debole del mercato finanziario (il risparmiatore).
Invero, è da rilevare che il titolo oggetto di controversia è una obbligazione bancaria subordinata
“Upper Tier II”, ovvero uno strumento che si colloca tra gli strumenti subordinati di maggiore rischiosità.
È da premettere che, come spiegato dalla dott.ssa “le obbligazioni sono strumenti finanziari Per_1
che incorporano un diritto di credito, vantato dal sottoscrittore nei confronti della società emittente,
consistente nel pagamento di interessi periodici, calcolati ad un saggio percentuale fisso o variabile,
su una somma concessa in prestito per un arco temporale predeterminato. In altri termini, le
obbligazioni rappresentano debiti pecuniari che le società assumono verso i terzi risparmiatori e/o
investitori dai quali hanno ricevuto un prestito;
i sottoscrittori, di contro, vantano un diritto di credito
alla restituzione della somma mutuata ed alla percezione di interessi nella misura pattuita”.
pagina 7 di 15 Il CTU ha, poi, evidenziato la sussistenza di diversi tipi di obbligazioni: una prima classificazione distingue fra obbligazioni ordinarie e obbligazioni strutturate.
Mentre le obbligazioni ordinarie si suddividono in obbligazioni a tasso fisso, che attribuiscono all'investitore interessi in misura predeterminata, e a tasso variabile, il cui interesse non è
predeterminato, ma variabile in relazione ai tassi di mercato, le obbligazioni strutturate sono più
complesse e meno facilmente comprensibili.
Infatti, la loro struttura si basa sulla combinazione di una componente obbligazionaria ordinaria, che può prevedere o meno il pagamento di cedole periodiche e che assicura la restituzione del valore nominale del titolo, e di un contratto derivato, che fa dipendere la remunerazione dell'investitore dall'andamento di uno o più parametri finanziari o reali, come ad esempio indici o combinazioni di indici di borsa, azioni, fondi comuni, tassi di cambio o materie prime.
Come evidenziato dal CTU in maniera condivisibile, trattandosi di prodotti complessi, prima dell'acquisto, è necessaria la certezza della comprensione del funzionamento, della struttura, delle possibilità di rendimento e dei rischi, che sono maggiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
Infatti, le obbligazioni comportano dei rischi più o meno elevati: in particolare, esistono titoli di diversa rischiosità, atteso che non tutti gli emittenti hanno la stessa affidabilità e che, per lo stesso emittente,
non tutte le obbligazioni hanno il medesimo rischio.
A tal proposito, è da osservare che il CTU ha sottolineato che “esistono infatti le obbligazioni
subordinate, per le quali il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari
difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati
(o subordinati di livello inferiore, atteso che possono esistere vari livelli di subordinazione, ai quali
pagina 8 di 15 corrispondono diversi livelli di rischio). Nell'ambito delle emissioni subordinate riscontriamo le
seguenti tipologie di obbligazioni, riportate in ordine crescente di rischio:
i che differiscono da quelle ordinarie per una minore priorità di rimborso
in caso di liquidazione della banca. Hanno una durata compresa tra 5 e 10 anni ed il pagamento delle
cedole può essere bloccato solo in caso di insolvenza dell'emittente;
III: obbligazioni che assumono le medesime caratteristiche delle Lower Tier II ad eccezione
della durata sempre inferiore a 5 anni;
cedole può essere
interrotto in caso di profitti non adeguati o in caso di sospensione dei pagamenti dei dividendi sulle
azioni ordinarie. Le cedole sospese vengono successivamente corrisposte se la banca emittente riesce a
superare le condizioni di difficoltà che ne hanno impedito il pagamento;
banca emittente di
annullare (e non solo sospendere) il pagamento delle cedole;
inoltre, in caso di grave crisi, il rimborso
del capitale può avvenire al netto pro quota delle perdite registrate che hanno compromesso la
struttura patrimoniale della banca”.
È opportuno precisare che per obbligazioni subordinate si intendono quei titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente,
dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore).
In altre parole sono obbligazioni il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari e pertanto si distinguono dalle altre obbligazioni per la tipologia di rischio, che è via via più elevato anche in base al sottogruppo di pagina 9 di 15 obbligazioni subordinate scelto (si parte da quelle tier III fino a quelle tier I, le più rischiose).
Nel caso in esame, le obbligazioni sottoscritte dalla parte attrice sono di tipo subordinato con grado di rischio c.d. “Upper tier II 2008 – 2018”, ovvero obbligazioni che, dopo le Tier 1, sono i bond junior più
rischiosi, atteso che, in caso di insolvenza, si rischia il 100% del capitale investito.
La stessa dott.ssa ha sottolineato trattarsi di un prodotto finanziario che si colloca tra gli Per_1
strumenti subordinati di maggiore rischiosità.
Dalla documentazione versata in atti, e da quanto appurato dal CTU, le cui conclusioni sono da ritenersi ampiamente condivisibili perché adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche ed intrinsecamente coerenti, le obbligazioni acquistate dal sono state evidentemente Parte_1
presentate dalla banca come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.
Dall'esame dell'ordine di acquisto sottoscritto dal però la natura subordinata dei titoli acquistati Pt_1
non emerge in alcun modo.
Anzi, nell'ordini di acquisto sottoscritto dall'attore (cfr. all. 1 alla citazione) le obbligazioni in questione sono espressamente qualificate come “ordinarie”, senza alcuna menzione della loro natura subordinata o comunque del fatto che il loro rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati.
In particolare, come evidenziato dal CTU, “…nell'ordine di acquisto in esame, nella sezione “set
minimo informazioni”, vi è riportato quanto segue:
a) alla voce “gruppo strumento” è indicato “obbl. italiane” e alla voce “sottogruppo strumento” è
riportata la specifica “ordinarie”;
pagina 10 di 15 b) alla voce “classe sintetica di rischio” appare l'informazione “03 = moderato”.
A giudizio della scrivente, con riferimento al superiore punto a) si rappresenta che dal suddetto set
minimo di informazioni non emerge la natura subordinata del prodotto. Con riferimento alla classe
sintetica di rischio, di cui al superiore punto b), si rappresenta che nel documento “situazione degli
strumenti finanziari”, emesso alla data del 31.01.2016, la classe di rischio dello strumento è riportata
come “05 = elevato”. Da quanto sopra esposto emerge che la classe di rischio del prodotto si è
deteriorata, passando da “03 = moderato” dell'8.1.2016 a “05 = elevato” del 31.1.2016”.
Sul punto, è stato affermato che “in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è
esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in
generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al
regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo
primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra
caratteristica del titolo” (Cass. 18153/2020, ma anche Cass. 10286/2018); sicché, la qualità di investitore non esperto in capo al avrebbe richiesto la necessità di fornire al cliente Pt_1
un'informazione completa ed esaustiva.
Tra le parti risulta sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed il questionario MIFID di profilatura del cliente, che rappresenta una breve intervista nella quale il cliente manifesta il proprio livello di conoscenza in materia di mercati e prodotti finanziari;
tuttavia, dalla documentazione in atti non si evince il profilo di rischio attribuito all'odierna parte attrice in funzione delle risposte rese in sede di questionario.
pagina 11 di 15 Non risulta, altresì, documentata la c.d. “valutazione di adeguatezza”, ovvero il documento redatto dalle banche che, preventivamente alla conferma dell'ordine di acquisto, verifica la coerenza del prodotto finanziario con il profilo di rischio dell'investitore riveniente dal questionario MIFID.
Nel caso in esame trova applicazione il principio generale di riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2967 c.c. in base al quale il creditore danneggiato è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del diritto vantato, allegando la condotta inadempiente della controparte e spettando quindi alla controparte l'onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o comunque non è alla imputabile. CP_1
L'operato della convenuta appare censurabile sotto il profilo informativo e di correttezza, stanti le modalità attraverso cui è stata posta in essere l'operazione di investimento, non risultando provato che l'odierno attore sia stato messo nelle effettive e concrete condizioni di ricevere adeguate informazioni circa i rischi connessi alle operazioni di investimento.
In particolare, dall'esame delle prove documentali fornite, risulta non provata l'esistenza di un'informazione adeguata - proveniente dalla Banca – in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria dell'attore, come non provata risulta l'informazione di natura, quantità e qualità
dei prodotti finanziari acquisiti, i rischi ed il grado di redditività dell'investimento, i motivi di inadeguatezza per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione delle operazioni, non consentendo dunque all'investitore di avere prontezza circa i rischi connessi all'operazione.
Come affermano numerose pronunce della Suprema Corte tra cui ord. n. 18122/2020 del 31.08.2020,
“La dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine
alla propria consapevolezza circa la natura ed i rischi dell'operazione di investimento e di
pagina 12 di 15 “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla
banca, non costituisce dichiarazione confessoria, né è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte
dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti, in quanto rivolta alla
formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e di verità di un fatto obiettivo”.
Pa Non risulta che il sig. sia stato sufficientemente informato sui rischi generali Pt_1
dell'investimento proposti, dovendosi rilevare che detto obbligo non possa ritenersi assolto, né
tantomeno esauribile, nella consegna di un contratto.
La consegna di tale documento non consente di ritenere provato, da parte della l'adempimento CP_1
dell'obbligo di informazione.
Dunque, l'istituto bancario, anche a seguito della sottoscrizione della dichiarazione resa dall'attore, non viene esonerata dall'obbligo di provare di aver informato adeguatamente l'investitore circa i rischi connessi all'investimento.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, manchi la prova che l'intermediario abbia assolto all'onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario.
Gli elementi di giudizio forniti dalla parte convenuta non consentono di ritenere provato l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sullo stesso, obblighi di aver fornito all'attore adeguate e specifiche informazioni sulla natura e sui rischi dell'operazione oggetto dell'investimento,
poiché, per assolvere tali obblighi, occorre una condotta dell'intermediario tesa a rappresentare in modo specifico le caratteristiche dell'operazione con particolare riferimento ai rischi connessi alla stessa.
Nello svolgimento del servizio di investimento finanziario che occupa, parte convenuta non ha pagina 13 di 15 adempiuto agli obblighi su di essa gravanti, in conformità agli obblighi inderogabili di precetti normativi della disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria.
Parte convenuta deve ritenersi responsabile per la violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza imposti alla stessa nell'interesse dei clienti ai sensi dell'art. 21 D.Lg.s. 58/1998 TUF e dell'art. 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998, non avendo fornito adeguate informazioni all'attore, circa i rischi dell'operazione posta in essere, omettendo la fondamentale circostanza che si trattava di titoli ad alto rischio, ma anzi rappresentando la natura “ordinaria” delle obbligazioni, con evidente informazione distorta.
Infine, l'istituto di credito deve ritenersi responsabile per aver violato il fondamentale principio di buona fede, collocando le suddette azioni ad investitore poco esperto, precludendo in tal modo al soggetto, una scelta consapevole sull'opportunità di procedere all'operazione di investimento.
Per le motivazioni sopra profuse, può accogliersi la domanda risarcitoria formulata dall'attore con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo versato in occasione della sottoscrizione dell'investimento, pari ad €. 13.000,00, oltre interessi;
trattandosi di obbligo di valuta,
non spetta invece la rivalutazione.
Viceversa, non sono state allegati e dedotti elementi di prova sufficienti, ad opera di parte attrice, in ordine alla richiesta di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ulteriore a causa del minor vantaggio conseguito dall'attore; né sussistono i presupposti per la condanna della banca al risarcimento del danno per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
pagina 14 di 15 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta quale parte soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara, per le ragioni esposte in narrativa, l'accoglimento della domanda promossa in via principale dall'attore sig. ; Parte_1
- per l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1
per un totale di euro 13.000,00 (pari alla somma versata per l'acquisto delle azioni, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'operazione al saldo;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. Controparte_1
, che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed €. 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, iva e cap. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1104/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CULTRERA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Noto. Via Ducezio n.
3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti LOMBARDI GIUSEPPE, DITTRICH
LOTARIO BENEDETTO, LAZARE-DAVID VITTONE TASSINARI e LONGONI CECILIA,
pagina 1 di 15 nonché dagli avv.ti GIACONIA ALBERTO e GITTO ANTONINO, presso lo studio dei quali, in
Catania, via Crispi n. 247, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto la Parte_1 Controparte_1
avanti a questo Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- ritenere e dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto di strumenti finanziari dell'8.01.2016
avente n. 9773/3401393, ex art. 1427 c.c. per vizio del consenso consistente in dolo o errore”
- e, conseguentemente, ordinare la restituzione all'attore del capitale investito pari ad Euro
13.000,00”;
- ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per violazione dei doveri di
comportamento imposti dal TUF e dal Regolamento Consob, nonché la risoluzione per grave
inadempimento del contratto di acquisto di strumenti finanziari dell'8.01.2016 avente n. 9773/3401393
per violazione del dovere di astensione” con conseguente condanna della Banca “al risarcimento del
danno patito dall'attore pari ad Euro 10.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà
determinata in corso di causa”.
pagina 2 di 15
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere cliente della filiale di Noto della e di avere effettuato vari Controparte_1
investimenti e che ad esso veniva sottoposto il questionario MIFID per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie a capire la tipologia di investimento più adatta;
- che in tale occasione il consulente della Banca consigliava all'attore di investire il proprio capitale nell'acquisto delle obbligazioni avente codice 4352580 – BMPS 08/18 TV, definendole obbligazioni di tipo ordinario e che, pertanto, si convinceva ad effettuare un investimento di €. 13.000,00;
- che nel corso del tempo, contrariamente a quanto prospettato dalla il capitale investito da parte CP_1
attrice subiva una perdita significativa pari a circa €. 10.000,00 (ovvero circa 80%)”;
- che informatosi sulle caratteristiche degli strumento finanziari su cui aveva effettuato l'investimento,
scopriva che le obbligazioni acquistate erano, in realtà, di tipo subordinato e, pertanto, risultavano maggiormente rischiose rispetto a quanto voluto ed accettato dallo stesso.
Quindi, l'attore ha lamentato di essere stato ingannato dalla sulla natura dei Titoli e sulla CP_1
rischiosità dei medesimi, avendogli prospettato l'acquisto di obbligazioni ordinarie, per non averlo informato sulla natura e pericolosità dell'investimento e, in particolare, per non avere adempiuto all'obbligo di verificare che il cliente avesse compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta;
inoltre, ha lamentato la violazione da parte della dell'obbligo di astensione che vieta CP_1
all'intermediario finanziario il compimento di operazioni inadeguate.
L'istituto convenuto, ritualmente costituitosi, ha contestato le violazioni ad esso imputate.
Lo stesso ha dedotto la piena conformità del proprio operato negoziale alle disposizioni legislative e pagina 3 di 15 regolamentari concernenti l'intermediazione finanziaria, tanto con riferimento ai profili sostanziali che a quelli formali.
Ha escluso quindi ogni forma di responsabilità precontrattuale e contrattuale vuoi perché l'attore era stato debitamente informato e l'investimento era adeguato alla luce della concreta operatività del cliente antecedente e successiva all'operazione contestata;
inoltre, l'attore era stato messo a conoscenza della natura subordinata delle obbligazioni.
Contr ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree
La causa, istruita mediante la documentazione versata in atti e mediante CTU, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare.
***
Appare indiscutibile che l'azione che ci occupa debba essere inquadrata nella violazione della normativa finanziaria in tema di obbligo di tutela dei soggetti deboli operanti in mercati finanziari.
1) L'adeguatezza dell'operazione
Parte attrice eccepisce l'inadeguatezza dell'investimento oggetto di causa, per avere avuto la medesima minima propensione al rischio.
La banca replica evidenziando che l'investimento in questione era da considerarsi adeguato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo al profilo di rischio ed agli obbiettivi di investimento del cliente, il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto e della natura di obbligazione pagina 4 di 15 subordinata dello stesso;
inoltre, che le concrete caratteristiche del titolo erano conosciute e conoscibili al momento dell'investimento.
Ritiene il giudicante che le deduzioni di parte attrice siano fondate.
Giova premettere che l'art. 29 del Reg. CONSOB (del. n. 11522/98), applicabile alla fattispecie,
prescriveva che “(1) Gli intermediari si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto frequenza o dimensione. (2) Ai fini di cui al comma 1,
gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. (3) Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Per cui, secondo il predetto art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522/98, l'istituto di credito ha l'obbligo di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia,
oggetto, frequenza e dimensione, al fine di evitare che l'investitore sia vittima di un investimento inadeguato.
La lettura delle disposizioni normative su esposte rende chiari la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati al compimento di operazioni finanziarie, tesi a consentire il raggiungimento del miglior interesse per il cliente e all'assunzione di decisioni informate e consapevoli.
pagina 5 di 15 Come affermato più volte dalla giurisprudenza dominante (Cass. n. 1376 del 2016) in tema di intermediazione finanziaria, “La pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dal
D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2, e art. 29 del Reg. CONSOB n.
11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (c.d. “suitability rule”).
Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente;
3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di “grey market”); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell'emittente”.
Nella medesima prospettiva si è, peraltro, espressa, anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che, “In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all' investitore un'informazione adeguata in concreto,
tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, (Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n. 22147 del 2010.
Ancora, (Cass. n. 7922 del 2015) “Perfino nel caso in cui l'ordine fosse stato impartito dal cliente, la pagina 6 di 15 responsabilità dell'istituto di credito non avrebbe potuto considerarsi esclusa. Ed invero, è
configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine,
ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi dell'art. 1722 c.c., comma 1, n. 3 e art. 1727 c.c., comma 1, qualora non ravvisi tale adeguatezza”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, la condotta dell'istituto bancario – considerato dall'ordinamento giuridico operatore particolarmente qualificato - viene ritenuta non conforme al rispetto della normativa e dei principi individuati dal legislatore al fine di tutelare gli interessi del soggetto debole del mercato finanziario (il risparmiatore).
Invero, è da rilevare che il titolo oggetto di controversia è una obbligazione bancaria subordinata
“Upper Tier II”, ovvero uno strumento che si colloca tra gli strumenti subordinati di maggiore rischiosità.
È da premettere che, come spiegato dalla dott.ssa “le obbligazioni sono strumenti finanziari Per_1
che incorporano un diritto di credito, vantato dal sottoscrittore nei confronti della società emittente,
consistente nel pagamento di interessi periodici, calcolati ad un saggio percentuale fisso o variabile,
su una somma concessa in prestito per un arco temporale predeterminato. In altri termini, le
obbligazioni rappresentano debiti pecuniari che le società assumono verso i terzi risparmiatori e/o
investitori dai quali hanno ricevuto un prestito;
i sottoscrittori, di contro, vantano un diritto di credito
alla restituzione della somma mutuata ed alla percezione di interessi nella misura pattuita”.
pagina 7 di 15 Il CTU ha, poi, evidenziato la sussistenza di diversi tipi di obbligazioni: una prima classificazione distingue fra obbligazioni ordinarie e obbligazioni strutturate.
Mentre le obbligazioni ordinarie si suddividono in obbligazioni a tasso fisso, che attribuiscono all'investitore interessi in misura predeterminata, e a tasso variabile, il cui interesse non è
predeterminato, ma variabile in relazione ai tassi di mercato, le obbligazioni strutturate sono più
complesse e meno facilmente comprensibili.
Infatti, la loro struttura si basa sulla combinazione di una componente obbligazionaria ordinaria, che può prevedere o meno il pagamento di cedole periodiche e che assicura la restituzione del valore nominale del titolo, e di un contratto derivato, che fa dipendere la remunerazione dell'investitore dall'andamento di uno o più parametri finanziari o reali, come ad esempio indici o combinazioni di indici di borsa, azioni, fondi comuni, tassi di cambio o materie prime.
Come evidenziato dal CTU in maniera condivisibile, trattandosi di prodotti complessi, prima dell'acquisto, è necessaria la certezza della comprensione del funzionamento, della struttura, delle possibilità di rendimento e dei rischi, che sono maggiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
Infatti, le obbligazioni comportano dei rischi più o meno elevati: in particolare, esistono titoli di diversa rischiosità, atteso che non tutti gli emittenti hanno la stessa affidabilità e che, per lo stesso emittente,
non tutte le obbligazioni hanno il medesimo rischio.
A tal proposito, è da osservare che il CTU ha sottolineato che “esistono infatti le obbligazioni
subordinate, per le quali il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari
difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati
(o subordinati di livello inferiore, atteso che possono esistere vari livelli di subordinazione, ai quali
pagina 8 di 15 corrispondono diversi livelli di rischio). Nell'ambito delle emissioni subordinate riscontriamo le
seguenti tipologie di obbligazioni, riportate in ordine crescente di rischio:
i che differiscono da quelle ordinarie per una minore priorità di rimborso
in caso di liquidazione della banca. Hanno una durata compresa tra 5 e 10 anni ed il pagamento delle
cedole può essere bloccato solo in caso di insolvenza dell'emittente;
III: obbligazioni che assumono le medesime caratteristiche delle Lower Tier II ad eccezione
della durata sempre inferiore a 5 anni;
cedole può essere
interrotto in caso di profitti non adeguati o in caso di sospensione dei pagamenti dei dividendi sulle
azioni ordinarie. Le cedole sospese vengono successivamente corrisposte se la banca emittente riesce a
superare le condizioni di difficoltà che ne hanno impedito il pagamento;
banca emittente di
annullare (e non solo sospendere) il pagamento delle cedole;
inoltre, in caso di grave crisi, il rimborso
del capitale può avvenire al netto pro quota delle perdite registrate che hanno compromesso la
struttura patrimoniale della banca”.
È opportuno precisare che per obbligazioni subordinate si intendono quei titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente,
dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore).
In altre parole sono obbligazioni il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari e pertanto si distinguono dalle altre obbligazioni per la tipologia di rischio, che è via via più elevato anche in base al sottogruppo di pagina 9 di 15 obbligazioni subordinate scelto (si parte da quelle tier III fino a quelle tier I, le più rischiose).
Nel caso in esame, le obbligazioni sottoscritte dalla parte attrice sono di tipo subordinato con grado di rischio c.d. “Upper tier II 2008 – 2018”, ovvero obbligazioni che, dopo le Tier 1, sono i bond junior più
rischiosi, atteso che, in caso di insolvenza, si rischia il 100% del capitale investito.
La stessa dott.ssa ha sottolineato trattarsi di un prodotto finanziario che si colloca tra gli Per_1
strumenti subordinati di maggiore rischiosità.
Dalla documentazione versata in atti, e da quanto appurato dal CTU, le cui conclusioni sono da ritenersi ampiamente condivisibili perché adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche ed intrinsecamente coerenti, le obbligazioni acquistate dal sono state evidentemente Parte_1
presentate dalla banca come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.
Dall'esame dell'ordine di acquisto sottoscritto dal però la natura subordinata dei titoli acquistati Pt_1
non emerge in alcun modo.
Anzi, nell'ordini di acquisto sottoscritto dall'attore (cfr. all. 1 alla citazione) le obbligazioni in questione sono espressamente qualificate come “ordinarie”, senza alcuna menzione della loro natura subordinata o comunque del fatto che il loro rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati.
In particolare, come evidenziato dal CTU, “…nell'ordine di acquisto in esame, nella sezione “set
minimo informazioni”, vi è riportato quanto segue:
a) alla voce “gruppo strumento” è indicato “obbl. italiane” e alla voce “sottogruppo strumento” è
riportata la specifica “ordinarie”;
pagina 10 di 15 b) alla voce “classe sintetica di rischio” appare l'informazione “03 = moderato”.
A giudizio della scrivente, con riferimento al superiore punto a) si rappresenta che dal suddetto set
minimo di informazioni non emerge la natura subordinata del prodotto. Con riferimento alla classe
sintetica di rischio, di cui al superiore punto b), si rappresenta che nel documento “situazione degli
strumenti finanziari”, emesso alla data del 31.01.2016, la classe di rischio dello strumento è riportata
come “05 = elevato”. Da quanto sopra esposto emerge che la classe di rischio del prodotto si è
deteriorata, passando da “03 = moderato” dell'8.1.2016 a “05 = elevato” del 31.1.2016”.
Sul punto, è stato affermato che “in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è
esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in
generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al
regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo
primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra
caratteristica del titolo” (Cass. 18153/2020, ma anche Cass. 10286/2018); sicché, la qualità di investitore non esperto in capo al avrebbe richiesto la necessità di fornire al cliente Pt_1
un'informazione completa ed esaustiva.
Tra le parti risulta sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed il questionario MIFID di profilatura del cliente, che rappresenta una breve intervista nella quale il cliente manifesta il proprio livello di conoscenza in materia di mercati e prodotti finanziari;
tuttavia, dalla documentazione in atti non si evince il profilo di rischio attribuito all'odierna parte attrice in funzione delle risposte rese in sede di questionario.
pagina 11 di 15 Non risulta, altresì, documentata la c.d. “valutazione di adeguatezza”, ovvero il documento redatto dalle banche che, preventivamente alla conferma dell'ordine di acquisto, verifica la coerenza del prodotto finanziario con il profilo di rischio dell'investitore riveniente dal questionario MIFID.
Nel caso in esame trova applicazione il principio generale di riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2967 c.c. in base al quale il creditore danneggiato è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del diritto vantato, allegando la condotta inadempiente della controparte e spettando quindi alla controparte l'onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o comunque non è alla imputabile. CP_1
L'operato della convenuta appare censurabile sotto il profilo informativo e di correttezza, stanti le modalità attraverso cui è stata posta in essere l'operazione di investimento, non risultando provato che l'odierno attore sia stato messo nelle effettive e concrete condizioni di ricevere adeguate informazioni circa i rischi connessi alle operazioni di investimento.
In particolare, dall'esame delle prove documentali fornite, risulta non provata l'esistenza di un'informazione adeguata - proveniente dalla Banca – in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria dell'attore, come non provata risulta l'informazione di natura, quantità e qualità
dei prodotti finanziari acquisiti, i rischi ed il grado di redditività dell'investimento, i motivi di inadeguatezza per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione delle operazioni, non consentendo dunque all'investitore di avere prontezza circa i rischi connessi all'operazione.
Come affermano numerose pronunce della Suprema Corte tra cui ord. n. 18122/2020 del 31.08.2020,
“La dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine
alla propria consapevolezza circa la natura ed i rischi dell'operazione di investimento e di
pagina 12 di 15 “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla
banca, non costituisce dichiarazione confessoria, né è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte
dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti, in quanto rivolta alla
formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e di verità di un fatto obiettivo”.
Pa Non risulta che il sig. sia stato sufficientemente informato sui rischi generali Pt_1
dell'investimento proposti, dovendosi rilevare che detto obbligo non possa ritenersi assolto, né
tantomeno esauribile, nella consegna di un contratto.
La consegna di tale documento non consente di ritenere provato, da parte della l'adempimento CP_1
dell'obbligo di informazione.
Dunque, l'istituto bancario, anche a seguito della sottoscrizione della dichiarazione resa dall'attore, non viene esonerata dall'obbligo di provare di aver informato adeguatamente l'investitore circa i rischi connessi all'investimento.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, manchi la prova che l'intermediario abbia assolto all'onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario.
Gli elementi di giudizio forniti dalla parte convenuta non consentono di ritenere provato l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sullo stesso, obblighi di aver fornito all'attore adeguate e specifiche informazioni sulla natura e sui rischi dell'operazione oggetto dell'investimento,
poiché, per assolvere tali obblighi, occorre una condotta dell'intermediario tesa a rappresentare in modo specifico le caratteristiche dell'operazione con particolare riferimento ai rischi connessi alla stessa.
Nello svolgimento del servizio di investimento finanziario che occupa, parte convenuta non ha pagina 13 di 15 adempiuto agli obblighi su di essa gravanti, in conformità agli obblighi inderogabili di precetti normativi della disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria.
Parte convenuta deve ritenersi responsabile per la violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza imposti alla stessa nell'interesse dei clienti ai sensi dell'art. 21 D.Lg.s. 58/1998 TUF e dell'art. 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998, non avendo fornito adeguate informazioni all'attore, circa i rischi dell'operazione posta in essere, omettendo la fondamentale circostanza che si trattava di titoli ad alto rischio, ma anzi rappresentando la natura “ordinaria” delle obbligazioni, con evidente informazione distorta.
Infine, l'istituto di credito deve ritenersi responsabile per aver violato il fondamentale principio di buona fede, collocando le suddette azioni ad investitore poco esperto, precludendo in tal modo al soggetto, una scelta consapevole sull'opportunità di procedere all'operazione di investimento.
Per le motivazioni sopra profuse, può accogliersi la domanda risarcitoria formulata dall'attore con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo versato in occasione della sottoscrizione dell'investimento, pari ad €. 13.000,00, oltre interessi;
trattandosi di obbligo di valuta,
non spetta invece la rivalutazione.
Viceversa, non sono state allegati e dedotti elementi di prova sufficienti, ad opera di parte attrice, in ordine alla richiesta di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ulteriore a causa del minor vantaggio conseguito dall'attore; né sussistono i presupposti per la condanna della banca al risarcimento del danno per lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
pagina 14 di 15 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta quale parte soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara, per le ragioni esposte in narrativa, l'accoglimento della domanda promossa in via principale dall'attore sig. ; Parte_1
- per l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito dal sig. Controparte_1
per un totale di euro 13.000,00 (pari alla somma versata per l'acquisto delle azioni, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'operazione al saldo;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. Controparte_1
, che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed €. 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, iva e cap. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 15 di 15