Articolo 1727 del Codice civile
Articolo 1726Articolo 1728
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19 aprile 1942
Art. 1727.

(Rinunzia del mandatario).

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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