Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 47/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17/04/1980 Con il patrocinio dell'Avv. MONTIBELLI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MONTIBELLI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del pubblico ministero INTERVENUTO
*.*.*
avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni, consensualmente e collegialmente pattuite: 1) La casa coniugale sita in Borgomanero (NO) Via Leonardo da Vinci n. 103/A verrà assegnata alla sig.ra Per_
che vi abiterà con la figlia fino al momento in cui non si perfezionerà quanto indicato al punto n. 2 che Pt_1
2) Dare atto che la casa coniugale, sita in Borgomanero (NO) Via Leonardo Da Vinci n. 103/A verrà trasferita in piena proprietà al marito e che dunque la signora si impegna a trasferire causa familiae allo stesso Parte_1 con atto notarile esecutivo del presente impegno da stipularsi entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la piena proprietà della quota indivisa di metà di tale abitazione e relativi accessori.
Pag. 1
3) Nulla disporre in merito a r i assegni di mantenimento tra i coniugi;
Per_
4) Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
5) Il sig. nello spirito della legge sull' ento condiviso e, dunque al fine di far mantenere alla figlia CP_1
Per_ Per_ un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, avrà la facoltà di tenere con sé a week lterni dal termine della scuola del venerdì sino alle ore 21:30 della domenica quando accompa la figlia presso l'abitazione materna, oltre ad un pernotto settimanale da definire di volta in volta compatibilmente con le
Per_ esigenze di e degli impegni lavorativi dei genitori.
Per_ Per_ Nella settimana in cui il padre non terrà con sé nel weekend, avrà la possibilità di trascorrere con due giorni anche consecutivi con pernotto, dall'uscita la.
Per_ Per quanto riguarda le festività, ciascun genitore trascorrerà con il giorno di Natale o di Santo Stefano, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, così come il Capodanno ad a erni, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori che potranno intervenire di volta in volta a seconda delle esigenze degli stessi ed in particolar modo della figlia minore.
Per_ Stabilire che, durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno avere con sé per due settimane, anche non consecutive, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana dente l'inizio delle scuole, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con facoltà di trascorrere tale periodo con la minore in qualsiasi località, da comunicare, comunque, all'altro genitore.
6) La potestà genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori. Gli stessi si occuperanno insieme Per_ di e condivideranno le responsabilità educative ponendo in essere la co-genitorialità nella gestione della loro Per_ figlia. Inoltre, le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle cap delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Per_
7) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare a rapporti significativi con i nonni ed i parenti di ciascuno di essi, impegnandosi affinché gli stessi nonni e pare abbiano un comportamento che metta in cattiva luce dinanzi alla minore la figura dell'altro genitore e dei suoi rispettivi parenti.
8) Entrambi i genitori si impegnano, nel rispetto delle loro tradizioni cristiane, a prestare il proprio consenso affinchè la minore possa ricevere tutti i sacramenti della chiesa cattolica concordandone e condividendone i tempi e le modalità.
9) I genitori si impegneranno, al fine di evitare alla minore confusione e/o disorientamenti sui rispettivi ruoli, a prestare la massima attenzione a che nessun soggetto terzo si sostituisca nel ruolo paterno o materno né si faccia chiamare con appellativi (mamma o papà), né si intrometta nei colloqui tra genitori e nelle comunicazioni tra genitori ed enti o istituzioni di interesse delle minori (es. scuola), fermo restando il diritto di entrambi i genitori di vivere la loro vita personale. Per_
10) Stabilire che a titolo di solo contributo al mantenimento di il sig. corrisponderà alla moglie, entro CP_1 il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di € 200,00 nto). ma andrà aggiornata anno per anno, in automatico e senza bisogno di richiesta scritta alcuna, secondo gli indici Istat (100%). L'importo dell'assegno unico verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre, compresi eventuali arretrati.
11) Stabilire che le spese straordinarie, così come meglio dettagliate nel Protocollo di Torino, che si produce (doc.3), saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie di carattere non urgente dovranno essere tutte comunque previamente concordate ed autorizzate e corredate da relative pezze giustificative.
12) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa richiedere l'emissione del passaporto per la figlia minore.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
INGLISA e hanno contratto matrimonio concordatario in Pt_1 Controparte_1
Colazza (NO), in data 25.08.2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2007. Per_ Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (13.09.2010) minorenne. La domanda di separazione personale oniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(NO) in data 17/04/1980 e , nato a nato in [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizi erenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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