CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile
Verbale di udienza del 6 marzo 2025 (R.G. 4120/2021), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per gli appellanti l'avvocato Nicola Fiorillo, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellata l'avvocato Andrea Vele che Controparte_1
conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati. 1
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4120/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1384/2021 del 19 maggio 2021 tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Fiorillo C.F._1
( ), con studio in Caivano alla Via Armando Diaz, n. 114, C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e l' C.F. e P.IVA , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vele CP_2
( ), con studio in Napoli, Piazza Francesco D'Ovidio, n. C.F._3
6, e domicilio digitale Email_2
e
NN NO (nata a [...] il [...]; , C.F._4
non costituita
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_2 2
[...] conveniva l' NN NO innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord, perché fossero condannati a risarcirle in danni subiti a causa di un incidente avvenuto il 4 aprile 2014, alle ore 18.30 circa, in Caivano, alla Via
Diaz, e provocato da NN NO, conducente e proprietaria dell'autovettura Ford ES targata CV293BK.
Esponeva, al riguardo, che, mentre si accingeva ad attraversare la strada, era stata investita dall'NO, impegnata in una manovra di retromarcia al fine di parcheggiare;
che, inoltre, era stata trasportata al Pronto Soccorso
dell'Ospedale “San Giovanni di Dio ” di Frattamaggiore, dove le era stata diagnosticata una “frattura base 1° metatarsale nonché frattura diafisi 2°
metatarsale ed infrazione apice malleolo tibiale”, da cui erano residuati postumi permanenti nella misura del 10%, all'esito di un periodo d'inabilità
temporanea (totale di 35 giorni e parziale di 60 giorni). L' eccepiva l'improponibilità della domanda (per Controparte_1
l'inosservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni) e nel merito la sua infondatezza, e chiedeva in subordine che fosse riconosciuta la concorrente responsabilità dell'attrice.
NN NO non si costituiva.
§ II. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 19 maggio 2021 dichiarava la concorrente responsabilità (nella misura del 50%) di e Parte_1
condannava l' e NN NO in solido al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, di € 4.881,28, oltre agli interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, con la compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna delle parti convenute al pagamento della restante metà, liquidate, nella misura già
ridotta, in € 279,95 per esborsi ed € 1.190,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, da distrarre a favore 3 dell'avvocato Nicola Fiorillo. Poneva, inoltre, le spese di C.T.U. a carico dell'attrice nella misura del 50% e per il restante 50% a carico di NN
NO.
Il tribunale motivava la propria decisione (per quanto ancora rileva in grado di appello) affermando:
- che, come riferito dai testi e l'attrice Testimone_1 Testimone_2
era stata investita dalla Ford ES di NN NO mentre quest'ultima stava effettuando una manovra di retromarcia e la prima stava attraversando la strada;
- che la presunzione dettata dall'articolo 2054 c.c. a carico del conducente non escludeva la possibile coesistenza con la responsabilità concorrente del danneggiato, dovendosi tener conto del comportamento pericoloso e imprudente di quest'ultimo (ex art. 1227, primo comma, c.c.) anche quando il primo non avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che l'attrice non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta prudente e diligente mentre – per sua stessa ammissione - era ferma sul ciglio della
strada intenta ad attraversare (cfr. pag.2, prima memoria ex art. 183 c.p.c.),
né aveva dimostrato (come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'articolo
2697 c.c.) di avere tenuto una condotta prudente, tale da evitare conseguenze pregiudizievoli per sé e per gli altri, principio desumibile anche dall'articolo 190 del Codice della Strada, essendo al contrario emersa dalle dichiarazioni testimoniali la sua condotta poco prudente;
- che, infatti, l'attrice aveva attraversato la strada al di fuori degli attraversamenti pedonali, era scesa dal marciapiede in un punto posto tra le auto già parcheggiate, per raggiungere la nipote parcheggiata di fronte, mentre la manovra di parcheggio della vettura investitrice era iniziata
quando l'attrice era già scesa dal marciapiede e si trovava ferma sul ciglio della 4 strada in attesa di attraversare;
- che, pertanto, l'attrice si era predisposta per l'attraversamento dove non avrebbe dovuto, lontano dalle strisce pedonali, in una zona destinata o utilizzata per il parcheggio delle auto, e. come dichiarato dal teste , S_
si era spostata verso la strada quando la manovra era già iniziata, il che dimostrava che l'attrice era stata colpita mentre stava attraversando in luogo a ciò non deputato e non, invece, mentre si trovava ferma sul ciglio della strada (e, infatti, l'altra teste, aveva dichiarato Testimone_2
che «nel tentare di attraversare mia zia fu colpita al fianco destro da una Ford
ES che stava facendo retromarcia»);
- che le predette circostanze fattuali non consentivano di escludere il concorso colposo dell'attrice, dovendo, pertanto, ritenersi integrate le
condizioni di cui all'art. 1227 c.c., primo comma, da cui consegue il riparto della
responsabilità, per [il] sinistro oggetto di causa, nella misura della metà a carico della sig.ra e della restante parte a carico del conducente del veicolo Pt_1
investitore;
- che, sulla scorta delle indicazioni del C.T.U. (5% di danno biologico, con 35
giorni di Invalidità Temporanea Totale al 100%, 30 giorni di Invalidità
Temporanea Parziale al 50%; 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al
25%), dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (65 anni) e dei criteri di cui all'articolo 139 del D.Lgs. n. 209/2005, il risarcimento dovuto per il danno biologico temporaneo e permanente ammontava a €
7.158,27, aumentato del 30% per il danno morale e decurtato del 50% per il concorso di colpa della persona danneggiata, esclusa l'ulteriore personalizzazione riguardante la sfera dinamico-relazionale, oltre al rimborso delle spese sanitarie;
- che sull'importo complessivo dovuto all'attrice, di € 4.881,28, erano dovuti gli interessi (per il nocumento finanziario derivante dalla mancata
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento), 5 da calcolare «al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data
dell'evento dannoso (04.04.2014) sull'importo di €.4.881,28 pari alla
devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo
per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del
04.04.2014 - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra
riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
04.04.2015 fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla
rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT
menzionato (FOI), con divieto di anatocismo», nonché dal «momento della
pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione» da calcolare «sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo
degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030)»;
- che la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione
temporis applicabile, nella misura del 50%, restando le restanti spese
(liquidate secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) a carico delle parti convenute, con applicazione del medesimo principio per la ripartizione delle spese di C.T.U. (nella misura del 50% a carico dell'attore e del restante 50%, a carico di NO NN e della in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro). CP_1
§ III. proponeva appello, con citazione notificata il 7 e Parte_1
il 13 ottobre 2021, affinché, in riforma della sentenza di primo grado, le fosse riconosciuto per intero il risarcimento dei danni, escluso il suo concorso di colpa, o, in subordine, perché fosse rideterminata in una percentuale minore l'incidenza della sua corresponsabilità. 6
Chiedeva, in particolare, che la corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
«1) Accogliere il presente appello, e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.
1384/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile – in persona della
dr.ssa Cristina Capone e pubblicata in data 19/05/2021, che ha definito la causa
iscritta al numero di Ruolo Generale 3185/2017, accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva della sig.ra NN NO nella determinazione del sinistro
verificatosi in data 04/04/2014, alle 18,30 circa, in Caivano alla via Diaz.
2) Condannare, per l'effetto, le parti appellate, in solido fra loro o secondo le rispettive
responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Parte_1
in conseguenza del sinistro, così come pervenuta dalle risultanze della espletata CTU
ovvero pari alla somma di € 9762,56 indicata dal CTU dr. nel Persona_1
proprio elaborato peritale, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, oltre i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come esplicitati in premessa, a decorrere dal dì del fatto al
soddisfo definitivo.
3) In via subordinata, in riforma della sentenza gravata, rideterminare le percentuali
di corresponsabilità imputabili alle due parti, nel rispetto dei principi di congruità ed
equità e, per l'effetto, condannare le parti appellate, in solido fra loro o secondo le
rispettive spettanze, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
in applicazione delle nuove percentuali e sulla base della valutazione operata in primo
grado ovvero su quella indicata dal CTU, oltre interessi come indicati al punto 2).
4) Condannare, in ogni caso, gli appellati, in solido tra loro o secondo le rispettive
responsabilità, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo
ex art. 93 c.p.c.»
A sostegno di tali richieste l'appellante spiegava che:
- in violazione dell'articolo 2054 c.c. il primo giudice aveva superato la 7 presunzione di responsabilità esclusiva del conducente sulla scorta di elementi di prova che, al contrario, avrebbero dovuto confermare la responsabilità esclusiva della convenuta NN NO, considerando imprudente la sua mera attesa in un punto situato tra le auto già parcheggiate,
in procinto di attraversare;
- stante il dovere di attenzione del conducente di un autoveicolo di "avvistare",
in qualsiasi occasione, il pedone, sì da prevenire anche eventuali comportamenti irregolari di quest'ultimo, il comportamento colposo del pedone non era sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità
(esclusiva o concorrente), occorrendo pur sempre che il conducente vincesse la presunzione a suo carico dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- il principio dell'affidamento (per il quale ciascun utente della strada deve poter confidare nel corretto comportamento altrui) era temperato dall'opposto principio per il quale «l'utente della strada è responsabile anche del
comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della
prevedibilità», onde il conducente di un veicolo «deve prevedere anche
comportamenti “indisciplinati” da parte dei pedoni ed essere sempre in grado di
annullarne le conseguenze», non restando «esente da colpe per il semplice fatto che
la vittima stesse occupando la strada in modo irregolare»;
- sulla scorta dei principi anzidetti la propria corresponsabilità si sarebbe potuta pronunciare solo se il conducente del veicolo investitore avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ovvero di aver avuto una condotta di guida irreprensibile e incensurabile, superando, in tal modo, la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma,
c.c.;
- il primo giudice aveva ignorato la circostanza che la signora NO, alla guida della propria vettura, stava eseguendo una manovra di retromarcia, da eseguirsi con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello 8 spazio retrostante, quindi avvalendosi dell'ausilio di altra persona pronta a segnalare per tempo ogni situazione di pericolo o, quantomeno, utilizzando gli specchietti retrovisori, sì da avere una visione completa degli spazi retrostanti all'autovettura. Per converso, aveva posto unicamente l'attenzione sulla posizione della danneggiata, scesa dal marciapiede e ferma sul ciglio della strada in un'area riservata al parcheggio delle auto, e, invece, aveva completamente ignorato la mancata adozione, da parte dell'NO, delle cautele del caso, al fine di evitare il danno, in quanto non era certamente imprevedibile ed impensabile la circostanza che, su una strada urbana,
potessero circolare anche i pedoni;
- le testimonianze rese nella fase istruttoria avevano «senza dubbio appurato
l'effettiva visibilità della sig.ra sul ciglio della strada in attesa di Pt_1
attraversare la strada e la conseguente possibilità, per la conducente del veicolo
investitore, di evitare l'incidente, se solo quest'ultima si fosse attenuta ai precisi dettami vigenti in materia di circolazione stradale ed alle più elementari regole di
prudenza e diligenza nella guida»;
- il primo giudice aveva anche errato nel porre a suo carico, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la correttezza del proprio comportamento, trascurando che per la presunzione di cui all'articolo 2054, primo comma, c.c., il pedone ha solo l'onere di provare il fatto illecito e il danno, nonché l'esistenza del nesso causale tra i due, spettando, invece, alla convenuta di allegare e provare l'eventuale concorso di colpa della parte danneggiata, dimostrando, con adeguati riscontri probatori, che, nell'ipotesi in cui il suo comportamento di guida fosse stato diverso, l'evento non si sarebbe verificato;
- sulla base della documentazione prodotta il risarcimento le era dovuto per l'importo richiesto, di € 30.635,00,o, in subordine, nella misura determinata dal tribunale (€ 9.762,56) ma senza alcuna decurtazione;
- le spettava il risarcimento sia del danno morale che del danno esistenziale,
singolarmente considerati, avendo la giurisprudenza di merito e di legittimità 9 più accreditata in materia pressoché superato il principio secondo cui siffatta posta di danno risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico inteso, anche sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008,
n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), quale «lesione permanente
dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di
produrre reddito», e pertanto nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- che la riforma della sentenza di primo grado imponeva anche una nuova statuizione sulle spese di lite, ingiustamente dimezzate dal tribunale in ragione
della corresponsabilità applicata al caso concreto. § IV. L' costituitasi il 26 gennaio 2022, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, a suo dire non rispettoso dei requisiti imposti dall'articolo 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di doglianza proposti dall'appellante, avendo il primo giudice correttamente rilevato la violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza, da parte dell'attrice,
oltre che dell'articolo 190 del Codice della Strada: infatti, dalle deposizioni di entrambi i testi era emerso che l'attrice aveva attraversato la strada improvvisamente, al di fuori degli attraversamenti pedonali, tra le auto già
parcheggiate allorquando la Ford ES era già in manovra di retromarcia.
Riferiva, poi, di avere provveduto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, mediante il pagamento all'attrice di € 5.328,60 (per sorta capitale,
interessi, spese di CTU al 50% e diritti successivi) e al suo difensore di €
1.838,19 (comprensivi di diritti successivi, spese ed oneri di legge così come da comunicazione di avvenuta liquidazione, e conteggi depositati). Chiedeva,
pertanto, che, in caso di accoglimento dell'appello, si tenesse conto di tali 10 pagamenti.
Negava, infine, che all'attrice spettasse il risarcimento del danno morale e/o esistenziale, in aggiunta a quanto riconosciutole a titolo di danno biologico, e che gli interessi potessero essere cumulati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale.
§ V. Fin qui riassunte le vicende processuali e la posizione delle parti, va in primo luogo esclusa l'inammissibilità dell'appello che, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, risponde, nella sua struttura essenziale, ai criteri fissati dall'articolo 342 c.p.c.: l'appellante ha correttamente indicato le parti della sentenza che ha inteso impugnare e le modifiche rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice (ponendo in rilievo le ragioni che escluderebbero o, quanto meno, diminuirebbero la sua responsabilità), così come ha sollevato (sul tema della responsabilità per l'incidente accaduto) pertinenti critiche riguardo ai principi di diritto richiamati dal tribunale.
Va rilevato, inoltre, che il generico richiamo da parte della società convenuta alle eccezioni sollevate in primo grado non soddisfa l'onere di riproposizione sancito dall'articolo 346 c.p.c., che deve essere assolto in modo specifico (Cass.
10796/09, Cass. 40833/21). Inoltre, le considerazioni sulle voci di danno risarcibile e sui criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione, contenute nella comparsa di risposta, sono state evidentemente espresse per replicare alle affermazioni rese sul punto dalla parte appellante, poiché prive di qualsiasi riferimento alla decisione del primo giudice e alla relativa motivazione. Di fatti, l' si è costituita il 26 gennaio 2022, oltre Controparte_1
il termine ex artt. 166 e 343 c.p.c. (a ritroso dall'udienza del 31 gennaio 2022
indicata in citazione) e, quindi, è decaduta dalla facoltà di proporre appello incidentale.
Nel merito, l'affermazione da parte del primo giudice della responsabilità 11 paritaria dell'attrice e della conducente NO non è condivisibile.
Dell'incidente ha dato una dettagliata descrizione soprattutto il teste S_
, da cui risulta che scese dal marciapiede dopo
[...] Parte_1
essersi girata a destra e a sinistra come se cercasse qualcuno (era, in effetti, alla ricerca della nipote che l'attendeva in auto in prossimità Testimone_2
del marciapiede opposto, come si evince dalla testimonianza di quest'ultima),
rimase ferma nell'attesa del momento in cui potesse attraversare la strada,
trovandosi alle spalle della Ford ES che, nel fare marcia indietro, al fine di parcheggiare (parallelamente al marciapiede), la colpì sul fianco destro provocandone la caduta. Al momento dell'impatto l' si era spostata Pt_1
verso il centro della strada.
È innegabile una certa dose d'imprudenza da parte dell'attrice, per avere impegnato la sede stradale senza verificare se vi fosse un attraversamento pedonale a meno di cento metri di distanza (come prescrive l'articolo 190, comma 2, del Codice della strada), per avere indugiato sulla carreggiata anziché sul marciapiede, nell'attesa di poter attraversare la strada (art. 190,
comma 4), e per non avere tenuto conto della presenza di un'autovettura in ferma in seconda fila e, quindi, presumibilmente in procinto di parcheggiare nello spazio libero tra le altre autovetture in sosta, come, infatti, è accaduto. Si
tratta, però, di mancanze di lieve entità, che, se non prive di rilevanza causale,
recedono a fronte del dovere del conducente di adottare tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto al fine di evitare il danno. Nella specie, il dato più saliente è che la era già ferma sulla Pt_1
carreggiata prima che l'NO iniziasse la retromarcia, onde neppure può
ipotizzarsi che si fosse parata all'improvviso dietro l'autovettura già in movimento. Emerge, pertanto, la grave disattenzione della conducente, la quale, prima di iniziare la retromarcia, non ha verificato che non vi fossero ostacoli alla manovra.
Da ciò la necessità di limitare entro la percentuale del 20% il concorso di colpa 12 da attribuire alla danneggiata e, conseguentemente, la decurtazione del risarcimento (ex art. 1227, primo comma, c.c.). Ciò sul presupposto che la mancata prova liberatoria da parte del conducente, idonea a superare la presunzione ex art. 2054 c.c., non esclude che possa tenersi conto anche del concorso di colpa del pedone, risultante in concreto dalla ricostruzione dell'incidente resa possibile dalle acquisizioni istruttorie (cfr. Cass. 842/2020,
Cass. 24204/2014, Cass. 6168/2009, secondo cui la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma,
c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.). Sulla determinazione del risarcimento dovuto all'appellante, non v'è alcuna contestazione in ordine all'entità del danno biologico sofferto dalla danneggiata, che, pertanto, resta misurabile nella percentuale del 5% oltre che in 35 giorni d'inabilità temporanea totale e in 60 giorni d'inabilità temporanea parziale (di cui 30 al 50% e 30 al 25%), così come stabilito dal primo giudice in coerenza con l'accertamento medico-legale compiuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Va poi osservato che il giudice di primo grado ha tenuto conto del danno morale lamentato dall'attrice, aumentando del 30% l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo), importo
(quest'ultimo) nel quale deve reputarsi compreso anche il ristoro del pregiudizio incidente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato. Ha, del pari, riconosciuto all'attrice gli interessi compensativi sul risarcimento dovuto (richiamando i criteri dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. S.U. 1712/1995), così 13 come richiesti dall'attrice, le cui considerazioni sul punto, diffusamente espresse nell'atto di appello, devono reputarsi superflue.
Applicati i criteri di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (D. Lgs.
209/2005), per gli importi aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024 (in G.U., serie generale, n. 173 del 25 luglio 2024), tenuto conto della necessità di adeguare la somma liquidata ai valori del momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato (Cass. 11899/2016), e, quindi, di applicare i parametri vigenti al momento della decisione in camera di consiglio (Cass. 20381/2016), il danno biologico va liquidato in € 7.414,71 (di cui € 5.150,94 per il danno permanente ed € 2.263,77 per il danno temporaneo), cui deve aggiungersi (in mancanza di appello incidentale sul punto) l'aumento del 30% previsto dal primo giudice a titolo di danno morale, nonché l'importo di € 456,77 indicato nella sentenza appellata a titolo di danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute dall'attrice), da rivalutare all'attualità, rispetto alla data della sentenza appellata (mediante il coefficiente ) in € 533,05. C.F._5
In valori attuali, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Parte_1
ammonta a € 10.172,17, da risarcire nei limiti dell'80% e, quindi,
[...]
per l'importo di € 8.137,74, oltre agli interessi dal calcolare secondo i criteri spiegati nella motivazione della sentenza appellata.
Con assegno bancario dell'8 luglio 2021 la società convenuto ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado, versando a Parte_1
l'importo di € 5.328,60, di cui € 4.902,83 (comprensivi degli interessi legali) per il risarcimento dovuto, € 290,77 per il 50% della C.T.U. ed € 135,00 per le spese di precetto, e all'avvocato Nicola Fiorillo l'importo di € 1.783,45 per le spese di lite.
Ai fini dello scomputo dal dovuto di tale pagamento occorre tener conto che
«la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire,
simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma 14
a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto», e che, pertanto, «(a) nel
periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha
perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno
da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito
l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto,
e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti
finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua» (così Cass.
9950/2017; v. anche Cass. 16027/2022, Cass. 23927/2023).
Ne consegue, sempre secondo la giurisprudenza citata, che il pagamento in acconto «va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla
data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento
dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal
suo pagamento fino alla liquidazione definitiva».
Si procede, pertanto alla seguente operazione: a) il pagamento di € 4.902,83
(al netto di quanto imputato alle spese di C.T.U. e di precetto) è rivalutato dall'8 luglio 2021 alla data della presente liquidazione in € 5.687,28 (mediante il coefficiente FOI 1,16), sì da rendersi il suo valore omogeneo a quello del risarcimento dovuto all'attualità, di € 8.137,74; b) detratta la somma riscossa rivalutata all'attualità, di € 5.687,28, dal credito di € 8.137,74, restano dovuti a
€ 2.450,46; c') gli interessi compensativi dall'evento Parte_1
dannoso (4 aprile 2014) alla data di pagamento (8 luglio 2021), calcolati sul capitale originario (€ 6.747,71), così devalutato dall'attualità al 4 aprile 2014 15 mediante l'indice 0,829) annualmente rivalutato ammontano a € 183,63; c'') gli interessi dal 9 luglio 2021 alla data della presente decisione (6 marzo 2025),
calcolati sul capitale residuo devalutato al dies a quo (€ 2.112,47) e annualmente rivalutato ammontano a € 220,24.
Ne consegue che alla data della presente decisione (6 marzo 2025) l'appellante
è ancora creditrice di € 2.854,33 (di cui € 2.450,46 per Parte_1
capitale e il resto per interessi), oltre che degli interessi legali successivi alla decisione, da calcolare su € 2.450,46 fino al saldo.
Per effetto della riforma della sentenza impugnata il giudice di appello è
investito, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del primo grado (Cass. 16526/2024, Cass. 14916/2020, Cass. 9064/2018),
secondo la disciplina vigente al momento della sentenza di appello (Cass.
19989/2019, Cass. 31884/2018) e, quindi, nella specie, secondo le tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147. L'accoglimento solo parziale della domanda non esclude la soccombenza dei convenuti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022) che, pertanto, rispondono per intero delle spese di lite.
Quanto allo scaglione da applicare ai fini della liquidazione, per il primo grado si tiene conto del risarcimento complessivamente dovuto all'attrice,
onde il valore della causa è compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Diversamente, per il valore della causa in appello deve considerarsi solo la differenza tra quanto riconosciuto alla danneggiata in accoglimento dell'impugnazione e quanto già liquidato in primo grado (cfr. Cass. 29420/19,
Cass. 23082/21), onde la tabella 12 è applicata per lo scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che l'incidente stradale oggetto di lite è imputabile per l'80% ad NN NO e per il 20% 16
a e per l'effetto condanna NN NO e Parte_1
l' in solido al pagamento di € 2.854,33 con gli interessi legali Controparte_1
da calcolare su € 2.450,46 dal 7 marzo 2025 al saldo (in aggiunta a quanto già
versato all'attrice in esecuzione della sentenza di primo grado);
- condanna NN NO e l' in solido al pagamento, in Controparte_1
favore di (con attribuzione all'avvocato Nicola Fiorillo), Parte_1
delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 4.814,90 (di cui € 559,90 per spese, € 3.700,00 per compensi ed € 555,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 3.132,95 (di cui € 372,95 per spese, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, detratto dalle spese di primo grado l'importo di € 1.783,45 versato all'avvocato Nicola
Fiorillo in esecuzione della sentenza appellata;
- condanna, infine, NN NO e l' a rimborsare Controparte_1
all'attrice il costo della C.T.U. eseguita in primo grado, detratto l'importo di €
290,77 versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso il 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
17
sesta sezione civile
Verbale di udienza del 6 marzo 2025 (R.G. 4120/2021), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per gli appellanti l'avvocato Nicola Fiorillo, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellata l'avvocato Andrea Vele che Controparte_1
conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati. 1
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4120/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1384/2021 del 19 maggio 2021 tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Fiorillo C.F._1
( ), con studio in Caivano alla Via Armando Diaz, n. 114, C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e l' C.F. e P.IVA , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vele CP_2
( ), con studio in Napoli, Piazza Francesco D'Ovidio, n. C.F._3
6, e domicilio digitale Email_2
e
NN NO (nata a [...] il [...]; , C.F._4
non costituita
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_2 2
[...] conveniva l' NN NO innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord, perché fossero condannati a risarcirle in danni subiti a causa di un incidente avvenuto il 4 aprile 2014, alle ore 18.30 circa, in Caivano, alla Via
Diaz, e provocato da NN NO, conducente e proprietaria dell'autovettura Ford ES targata CV293BK.
Esponeva, al riguardo, che, mentre si accingeva ad attraversare la strada, era stata investita dall'NO, impegnata in una manovra di retromarcia al fine di parcheggiare;
che, inoltre, era stata trasportata al Pronto Soccorso
dell'Ospedale “San Giovanni di Dio ” di Frattamaggiore, dove le era stata diagnosticata una “frattura base 1° metatarsale nonché frattura diafisi 2°
metatarsale ed infrazione apice malleolo tibiale”, da cui erano residuati postumi permanenti nella misura del 10%, all'esito di un periodo d'inabilità
temporanea (totale di 35 giorni e parziale di 60 giorni). L' eccepiva l'improponibilità della domanda (per Controparte_1
l'inosservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni) e nel merito la sua infondatezza, e chiedeva in subordine che fosse riconosciuta la concorrente responsabilità dell'attrice.
NN NO non si costituiva.
§ II. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 19 maggio 2021 dichiarava la concorrente responsabilità (nella misura del 50%) di e Parte_1
condannava l' e NN NO in solido al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, di € 4.881,28, oltre agli interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, con la compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna delle parti convenute al pagamento della restante metà, liquidate, nella misura già
ridotta, in € 279,95 per esborsi ed € 1.190,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, da distrarre a favore 3 dell'avvocato Nicola Fiorillo. Poneva, inoltre, le spese di C.T.U. a carico dell'attrice nella misura del 50% e per il restante 50% a carico di NN
NO.
Il tribunale motivava la propria decisione (per quanto ancora rileva in grado di appello) affermando:
- che, come riferito dai testi e l'attrice Testimone_1 Testimone_2
era stata investita dalla Ford ES di NN NO mentre quest'ultima stava effettuando una manovra di retromarcia e la prima stava attraversando la strada;
- che la presunzione dettata dall'articolo 2054 c.c. a carico del conducente non escludeva la possibile coesistenza con la responsabilità concorrente del danneggiato, dovendosi tener conto del comportamento pericoloso e imprudente di quest'ultimo (ex art. 1227, primo comma, c.c.) anche quando il primo non avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che l'attrice non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta prudente e diligente mentre – per sua stessa ammissione - era ferma sul ciglio della
strada intenta ad attraversare (cfr. pag.2, prima memoria ex art. 183 c.p.c.),
né aveva dimostrato (come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'articolo
2697 c.c.) di avere tenuto una condotta prudente, tale da evitare conseguenze pregiudizievoli per sé e per gli altri, principio desumibile anche dall'articolo 190 del Codice della Strada, essendo al contrario emersa dalle dichiarazioni testimoniali la sua condotta poco prudente;
- che, infatti, l'attrice aveva attraversato la strada al di fuori degli attraversamenti pedonali, era scesa dal marciapiede in un punto posto tra le auto già parcheggiate, per raggiungere la nipote parcheggiata di fronte, mentre la manovra di parcheggio della vettura investitrice era iniziata
quando l'attrice era già scesa dal marciapiede e si trovava ferma sul ciglio della 4 strada in attesa di attraversare;
- che, pertanto, l'attrice si era predisposta per l'attraversamento dove non avrebbe dovuto, lontano dalle strisce pedonali, in una zona destinata o utilizzata per il parcheggio delle auto, e. come dichiarato dal teste , S_
si era spostata verso la strada quando la manovra era già iniziata, il che dimostrava che l'attrice era stata colpita mentre stava attraversando in luogo a ciò non deputato e non, invece, mentre si trovava ferma sul ciglio della strada (e, infatti, l'altra teste, aveva dichiarato Testimone_2
che «nel tentare di attraversare mia zia fu colpita al fianco destro da una Ford
ES che stava facendo retromarcia»);
- che le predette circostanze fattuali non consentivano di escludere il concorso colposo dell'attrice, dovendo, pertanto, ritenersi integrate le
condizioni di cui all'art. 1227 c.c., primo comma, da cui consegue il riparto della
responsabilità, per [il] sinistro oggetto di causa, nella misura della metà a carico della sig.ra e della restante parte a carico del conducente del veicolo Pt_1
investitore;
- che, sulla scorta delle indicazioni del C.T.U. (5% di danno biologico, con 35
giorni di Invalidità Temporanea Totale al 100%, 30 giorni di Invalidità
Temporanea Parziale al 50%; 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al
25%), dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (65 anni) e dei criteri di cui all'articolo 139 del D.Lgs. n. 209/2005, il risarcimento dovuto per il danno biologico temporaneo e permanente ammontava a €
7.158,27, aumentato del 30% per il danno morale e decurtato del 50% per il concorso di colpa della persona danneggiata, esclusa l'ulteriore personalizzazione riguardante la sfera dinamico-relazionale, oltre al rimborso delle spese sanitarie;
- che sull'importo complessivo dovuto all'attrice, di € 4.881,28, erano dovuti gli interessi (per il nocumento finanziario derivante dalla mancata
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento), 5 da calcolare «al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data
dell'evento dannoso (04.04.2014) sull'importo di €.4.881,28 pari alla
devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo
per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del
04.04.2014 - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra
riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
04.04.2015 fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla
rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT
menzionato (FOI), con divieto di anatocismo», nonché dal «momento della
pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione» da calcolare «sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo
degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030)»;
- che la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione
temporis applicabile, nella misura del 50%, restando le restanti spese
(liquidate secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) a carico delle parti convenute, con applicazione del medesimo principio per la ripartizione delle spese di C.T.U. (nella misura del 50% a carico dell'attore e del restante 50%, a carico di NO NN e della in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro). CP_1
§ III. proponeva appello, con citazione notificata il 7 e Parte_1
il 13 ottobre 2021, affinché, in riforma della sentenza di primo grado, le fosse riconosciuto per intero il risarcimento dei danni, escluso il suo concorso di colpa, o, in subordine, perché fosse rideterminata in una percentuale minore l'incidenza della sua corresponsabilità. 6
Chiedeva, in particolare, che la corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
«1) Accogliere il presente appello, e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.
1384/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile – in persona della
dr.ssa Cristina Capone e pubblicata in data 19/05/2021, che ha definito la causa
iscritta al numero di Ruolo Generale 3185/2017, accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva della sig.ra NN NO nella determinazione del sinistro
verificatosi in data 04/04/2014, alle 18,30 circa, in Caivano alla via Diaz.
2) Condannare, per l'effetto, le parti appellate, in solido fra loro o secondo le rispettive
responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Parte_1
in conseguenza del sinistro, così come pervenuta dalle risultanze della espletata CTU
ovvero pari alla somma di € 9762,56 indicata dal CTU dr. nel Persona_1
proprio elaborato peritale, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, oltre i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come esplicitati in premessa, a decorrere dal dì del fatto al
soddisfo definitivo.
3) In via subordinata, in riforma della sentenza gravata, rideterminare le percentuali
di corresponsabilità imputabili alle due parti, nel rispetto dei principi di congruità ed
equità e, per l'effetto, condannare le parti appellate, in solido fra loro o secondo le
rispettive spettanze, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
in applicazione delle nuove percentuali e sulla base della valutazione operata in primo
grado ovvero su quella indicata dal CTU, oltre interessi come indicati al punto 2).
4) Condannare, in ogni caso, gli appellati, in solido tra loro o secondo le rispettive
responsabilità, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo
ex art. 93 c.p.c.»
A sostegno di tali richieste l'appellante spiegava che:
- in violazione dell'articolo 2054 c.c. il primo giudice aveva superato la 7 presunzione di responsabilità esclusiva del conducente sulla scorta di elementi di prova che, al contrario, avrebbero dovuto confermare la responsabilità esclusiva della convenuta NN NO, considerando imprudente la sua mera attesa in un punto situato tra le auto già parcheggiate,
in procinto di attraversare;
- stante il dovere di attenzione del conducente di un autoveicolo di "avvistare",
in qualsiasi occasione, il pedone, sì da prevenire anche eventuali comportamenti irregolari di quest'ultimo, il comportamento colposo del pedone non era sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità
(esclusiva o concorrente), occorrendo pur sempre che il conducente vincesse la presunzione a suo carico dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- il principio dell'affidamento (per il quale ciascun utente della strada deve poter confidare nel corretto comportamento altrui) era temperato dall'opposto principio per il quale «l'utente della strada è responsabile anche del
comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della
prevedibilità», onde il conducente di un veicolo «deve prevedere anche
comportamenti “indisciplinati” da parte dei pedoni ed essere sempre in grado di
annullarne le conseguenze», non restando «esente da colpe per il semplice fatto che
la vittima stesse occupando la strada in modo irregolare»;
- sulla scorta dei principi anzidetti la propria corresponsabilità si sarebbe potuta pronunciare solo se il conducente del veicolo investitore avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ovvero di aver avuto una condotta di guida irreprensibile e incensurabile, superando, in tal modo, la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma,
c.c.;
- il primo giudice aveva ignorato la circostanza che la signora NO, alla guida della propria vettura, stava eseguendo una manovra di retromarcia, da eseguirsi con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello 8 spazio retrostante, quindi avvalendosi dell'ausilio di altra persona pronta a segnalare per tempo ogni situazione di pericolo o, quantomeno, utilizzando gli specchietti retrovisori, sì da avere una visione completa degli spazi retrostanti all'autovettura. Per converso, aveva posto unicamente l'attenzione sulla posizione della danneggiata, scesa dal marciapiede e ferma sul ciglio della strada in un'area riservata al parcheggio delle auto, e, invece, aveva completamente ignorato la mancata adozione, da parte dell'NO, delle cautele del caso, al fine di evitare il danno, in quanto non era certamente imprevedibile ed impensabile la circostanza che, su una strada urbana,
potessero circolare anche i pedoni;
- le testimonianze rese nella fase istruttoria avevano «senza dubbio appurato
l'effettiva visibilità della sig.ra sul ciglio della strada in attesa di Pt_1
attraversare la strada e la conseguente possibilità, per la conducente del veicolo
investitore, di evitare l'incidente, se solo quest'ultima si fosse attenuta ai precisi dettami vigenti in materia di circolazione stradale ed alle più elementari regole di
prudenza e diligenza nella guida»;
- il primo giudice aveva anche errato nel porre a suo carico, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la correttezza del proprio comportamento, trascurando che per la presunzione di cui all'articolo 2054, primo comma, c.c., il pedone ha solo l'onere di provare il fatto illecito e il danno, nonché l'esistenza del nesso causale tra i due, spettando, invece, alla convenuta di allegare e provare l'eventuale concorso di colpa della parte danneggiata, dimostrando, con adeguati riscontri probatori, che, nell'ipotesi in cui il suo comportamento di guida fosse stato diverso, l'evento non si sarebbe verificato;
- sulla base della documentazione prodotta il risarcimento le era dovuto per l'importo richiesto, di € 30.635,00,o, in subordine, nella misura determinata dal tribunale (€ 9.762,56) ma senza alcuna decurtazione;
- le spettava il risarcimento sia del danno morale che del danno esistenziale,
singolarmente considerati, avendo la giurisprudenza di merito e di legittimità 9 più accreditata in materia pressoché superato il principio secondo cui siffatta posta di danno risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico inteso, anche sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008,
n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), quale «lesione permanente
dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di
produrre reddito», e pertanto nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- che la riforma della sentenza di primo grado imponeva anche una nuova statuizione sulle spese di lite, ingiustamente dimezzate dal tribunale in ragione
della corresponsabilità applicata al caso concreto. § IV. L' costituitasi il 26 gennaio 2022, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, a suo dire non rispettoso dei requisiti imposti dall'articolo 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di doglianza proposti dall'appellante, avendo il primo giudice correttamente rilevato la violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza, da parte dell'attrice,
oltre che dell'articolo 190 del Codice della Strada: infatti, dalle deposizioni di entrambi i testi era emerso che l'attrice aveva attraversato la strada improvvisamente, al di fuori degli attraversamenti pedonali, tra le auto già
parcheggiate allorquando la Ford ES era già in manovra di retromarcia.
Riferiva, poi, di avere provveduto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, mediante il pagamento all'attrice di € 5.328,60 (per sorta capitale,
interessi, spese di CTU al 50% e diritti successivi) e al suo difensore di €
1.838,19 (comprensivi di diritti successivi, spese ed oneri di legge così come da comunicazione di avvenuta liquidazione, e conteggi depositati). Chiedeva,
pertanto, che, in caso di accoglimento dell'appello, si tenesse conto di tali 10 pagamenti.
Negava, infine, che all'attrice spettasse il risarcimento del danno morale e/o esistenziale, in aggiunta a quanto riconosciutole a titolo di danno biologico, e che gli interessi potessero essere cumulati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale.
§ V. Fin qui riassunte le vicende processuali e la posizione delle parti, va in primo luogo esclusa l'inammissibilità dell'appello che, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, risponde, nella sua struttura essenziale, ai criteri fissati dall'articolo 342 c.p.c.: l'appellante ha correttamente indicato le parti della sentenza che ha inteso impugnare e le modifiche rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice (ponendo in rilievo le ragioni che escluderebbero o, quanto meno, diminuirebbero la sua responsabilità), così come ha sollevato (sul tema della responsabilità per l'incidente accaduto) pertinenti critiche riguardo ai principi di diritto richiamati dal tribunale.
Va rilevato, inoltre, che il generico richiamo da parte della società convenuta alle eccezioni sollevate in primo grado non soddisfa l'onere di riproposizione sancito dall'articolo 346 c.p.c., che deve essere assolto in modo specifico (Cass.
10796/09, Cass. 40833/21). Inoltre, le considerazioni sulle voci di danno risarcibile e sui criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione, contenute nella comparsa di risposta, sono state evidentemente espresse per replicare alle affermazioni rese sul punto dalla parte appellante, poiché prive di qualsiasi riferimento alla decisione del primo giudice e alla relativa motivazione. Di fatti, l' si è costituita il 26 gennaio 2022, oltre Controparte_1
il termine ex artt. 166 e 343 c.p.c. (a ritroso dall'udienza del 31 gennaio 2022
indicata in citazione) e, quindi, è decaduta dalla facoltà di proporre appello incidentale.
Nel merito, l'affermazione da parte del primo giudice della responsabilità 11 paritaria dell'attrice e della conducente NO non è condivisibile.
Dell'incidente ha dato una dettagliata descrizione soprattutto il teste S_
, da cui risulta che scese dal marciapiede dopo
[...] Parte_1
essersi girata a destra e a sinistra come se cercasse qualcuno (era, in effetti, alla ricerca della nipote che l'attendeva in auto in prossimità Testimone_2
del marciapiede opposto, come si evince dalla testimonianza di quest'ultima),
rimase ferma nell'attesa del momento in cui potesse attraversare la strada,
trovandosi alle spalle della Ford ES che, nel fare marcia indietro, al fine di parcheggiare (parallelamente al marciapiede), la colpì sul fianco destro provocandone la caduta. Al momento dell'impatto l' si era spostata Pt_1
verso il centro della strada.
È innegabile una certa dose d'imprudenza da parte dell'attrice, per avere impegnato la sede stradale senza verificare se vi fosse un attraversamento pedonale a meno di cento metri di distanza (come prescrive l'articolo 190, comma 2, del Codice della strada), per avere indugiato sulla carreggiata anziché sul marciapiede, nell'attesa di poter attraversare la strada (art. 190,
comma 4), e per non avere tenuto conto della presenza di un'autovettura in ferma in seconda fila e, quindi, presumibilmente in procinto di parcheggiare nello spazio libero tra le altre autovetture in sosta, come, infatti, è accaduto. Si
tratta, però, di mancanze di lieve entità, che, se non prive di rilevanza causale,
recedono a fronte del dovere del conducente di adottare tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto al fine di evitare il danno. Nella specie, il dato più saliente è che la era già ferma sulla Pt_1
carreggiata prima che l'NO iniziasse la retromarcia, onde neppure può
ipotizzarsi che si fosse parata all'improvviso dietro l'autovettura già in movimento. Emerge, pertanto, la grave disattenzione della conducente, la quale, prima di iniziare la retromarcia, non ha verificato che non vi fossero ostacoli alla manovra.
Da ciò la necessità di limitare entro la percentuale del 20% il concorso di colpa 12 da attribuire alla danneggiata e, conseguentemente, la decurtazione del risarcimento (ex art. 1227, primo comma, c.c.). Ciò sul presupposto che la mancata prova liberatoria da parte del conducente, idonea a superare la presunzione ex art. 2054 c.c., non esclude che possa tenersi conto anche del concorso di colpa del pedone, risultante in concreto dalla ricostruzione dell'incidente resa possibile dalle acquisizioni istruttorie (cfr. Cass. 842/2020,
Cass. 24204/2014, Cass. 6168/2009, secondo cui la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma,
c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.). Sulla determinazione del risarcimento dovuto all'appellante, non v'è alcuna contestazione in ordine all'entità del danno biologico sofferto dalla danneggiata, che, pertanto, resta misurabile nella percentuale del 5% oltre che in 35 giorni d'inabilità temporanea totale e in 60 giorni d'inabilità temporanea parziale (di cui 30 al 50% e 30 al 25%), così come stabilito dal primo giudice in coerenza con l'accertamento medico-legale compiuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Va poi osservato che il giudice di primo grado ha tenuto conto del danno morale lamentato dall'attrice, aumentando del 30% l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo), importo
(quest'ultimo) nel quale deve reputarsi compreso anche il ristoro del pregiudizio incidente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato. Ha, del pari, riconosciuto all'attrice gli interessi compensativi sul risarcimento dovuto (richiamando i criteri dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. S.U. 1712/1995), così 13 come richiesti dall'attrice, le cui considerazioni sul punto, diffusamente espresse nell'atto di appello, devono reputarsi superflue.
Applicati i criteri di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (D. Lgs.
209/2005), per gli importi aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024 (in G.U., serie generale, n. 173 del 25 luglio 2024), tenuto conto della necessità di adeguare la somma liquidata ai valori del momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato (Cass. 11899/2016), e, quindi, di applicare i parametri vigenti al momento della decisione in camera di consiglio (Cass. 20381/2016), il danno biologico va liquidato in € 7.414,71 (di cui € 5.150,94 per il danno permanente ed € 2.263,77 per il danno temporaneo), cui deve aggiungersi (in mancanza di appello incidentale sul punto) l'aumento del 30% previsto dal primo giudice a titolo di danno morale, nonché l'importo di € 456,77 indicato nella sentenza appellata a titolo di danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute dall'attrice), da rivalutare all'attualità, rispetto alla data della sentenza appellata (mediante il coefficiente ) in € 533,05. C.F._5
In valori attuali, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Parte_1
ammonta a € 10.172,17, da risarcire nei limiti dell'80% e, quindi,
[...]
per l'importo di € 8.137,74, oltre agli interessi dal calcolare secondo i criteri spiegati nella motivazione della sentenza appellata.
Con assegno bancario dell'8 luglio 2021 la società convenuto ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado, versando a Parte_1
l'importo di € 5.328,60, di cui € 4.902,83 (comprensivi degli interessi legali) per il risarcimento dovuto, € 290,77 per il 50% della C.T.U. ed € 135,00 per le spese di precetto, e all'avvocato Nicola Fiorillo l'importo di € 1.783,45 per le spese di lite.
Ai fini dello scomputo dal dovuto di tale pagamento occorre tener conto che
«la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire,
simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma 14
a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto», e che, pertanto, «(a) nel
periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha
perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno
da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito
l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto,
e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti
finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua» (così Cass.
9950/2017; v. anche Cass. 16027/2022, Cass. 23927/2023).
Ne consegue, sempre secondo la giurisprudenza citata, che il pagamento in acconto «va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla
data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento
dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal
suo pagamento fino alla liquidazione definitiva».
Si procede, pertanto alla seguente operazione: a) il pagamento di € 4.902,83
(al netto di quanto imputato alle spese di C.T.U. e di precetto) è rivalutato dall'8 luglio 2021 alla data della presente liquidazione in € 5.687,28 (mediante il coefficiente FOI 1,16), sì da rendersi il suo valore omogeneo a quello del risarcimento dovuto all'attualità, di € 8.137,74; b) detratta la somma riscossa rivalutata all'attualità, di € 5.687,28, dal credito di € 8.137,74, restano dovuti a
€ 2.450,46; c') gli interessi compensativi dall'evento Parte_1
dannoso (4 aprile 2014) alla data di pagamento (8 luglio 2021), calcolati sul capitale originario (€ 6.747,71), così devalutato dall'attualità al 4 aprile 2014 15 mediante l'indice 0,829) annualmente rivalutato ammontano a € 183,63; c'') gli interessi dal 9 luglio 2021 alla data della presente decisione (6 marzo 2025),
calcolati sul capitale residuo devalutato al dies a quo (€ 2.112,47) e annualmente rivalutato ammontano a € 220,24.
Ne consegue che alla data della presente decisione (6 marzo 2025) l'appellante
è ancora creditrice di € 2.854,33 (di cui € 2.450,46 per Parte_1
capitale e il resto per interessi), oltre che degli interessi legali successivi alla decisione, da calcolare su € 2.450,46 fino al saldo.
Per effetto della riforma della sentenza impugnata il giudice di appello è
investito, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del primo grado (Cass. 16526/2024, Cass. 14916/2020, Cass. 9064/2018),
secondo la disciplina vigente al momento della sentenza di appello (Cass.
19989/2019, Cass. 31884/2018) e, quindi, nella specie, secondo le tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147. L'accoglimento solo parziale della domanda non esclude la soccombenza dei convenuti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022) che, pertanto, rispondono per intero delle spese di lite.
Quanto allo scaglione da applicare ai fini della liquidazione, per il primo grado si tiene conto del risarcimento complessivamente dovuto all'attrice,
onde il valore della causa è compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Diversamente, per il valore della causa in appello deve considerarsi solo la differenza tra quanto riconosciuto alla danneggiata in accoglimento dell'impugnazione e quanto già liquidato in primo grado (cfr. Cass. 29420/19,
Cass. 23082/21), onde la tabella 12 è applicata per lo scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che l'incidente stradale oggetto di lite è imputabile per l'80% ad NN NO e per il 20% 16
a e per l'effetto condanna NN NO e Parte_1
l' in solido al pagamento di € 2.854,33 con gli interessi legali Controparte_1
da calcolare su € 2.450,46 dal 7 marzo 2025 al saldo (in aggiunta a quanto già
versato all'attrice in esecuzione della sentenza di primo grado);
- condanna NN NO e l' in solido al pagamento, in Controparte_1
favore di (con attribuzione all'avvocato Nicola Fiorillo), Parte_1
delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 4.814,90 (di cui € 559,90 per spese, € 3.700,00 per compensi ed € 555,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 3.132,95 (di cui € 372,95 per spese, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, detratto dalle spese di primo grado l'importo di € 1.783,45 versato all'avvocato Nicola
Fiorillo in esecuzione della sentenza appellata;
- condanna, infine, NN NO e l' a rimborsare Controparte_1
all'attrice il costo della C.T.U. eseguita in primo grado, detratto l'importo di €
290,77 versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso il 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
17