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Decreto 16 marzo 2025
Decreto 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1715 /2024
Tribunale di Milano Sezione VIII Civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare
letta l'istanza che precede depositata dall'avv. EMANUELA DI FEDE ricordato che il giudice tutelare, ex art. 379 comma II, c.c. può prevedere a favore del tutore/amministratore di sostegno una equa indennità in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione e del patrimonio dell'interdetto / beneficiario (v. Corte Cost. 6 dicembre 1988
n. 1073, GC 1989, I, 258); ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, considerando le difficoltà dell'amministrazione ed in ragione della funzione dell'indennità di cui si discute, volta a compensare i “mancati guadagni” determinatisi dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura degli interessi del beneficiario sottraendolo al proprio lavoro personale;
visti la relazione e i documenti allegati dal richiedente e considerata la complessiva attività svolta in questo anno di gestione;
tenuto conto dell'entità del patrimonio, mobiliare e immobiliare;
richiamati i criteri orientativi di liquidazione dell'equa indennità in uso alla Sezione;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 379 cod. civ.
RICONOSCE
all'avv. EMANUELA DI FEDE per l'attività svolta dal 20.2.2024 al 4.8.2025 quale amministratore di sostegno di una indennità equitativa che Parte_1 conseguentemente
LIQUIDA
in € 25.000,00 oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
somma da porsi a carico del patrimonio della persona beneficiaria, con relativo prelievo dal c/c della procedura e obbligo di depositare agli atti copia della relativa fattura elettronica.
Immediata efficacia esecutiva.
Milano, 16/03/2025
IL GIUDICE TUTELARE
dott.ssa Lorenza Zuffada
Tribunale di Milano Sezione VIII Civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare
letta l'istanza che precede depositata dall'avv. EMANUELA DI FEDE ricordato che il giudice tutelare, ex art. 379 comma II, c.c. può prevedere a favore del tutore/amministratore di sostegno una equa indennità in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione e del patrimonio dell'interdetto / beneficiario (v. Corte Cost. 6 dicembre 1988
n. 1073, GC 1989, I, 258); ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, considerando le difficoltà dell'amministrazione ed in ragione della funzione dell'indennità di cui si discute, volta a compensare i “mancati guadagni” determinatisi dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura degli interessi del beneficiario sottraendolo al proprio lavoro personale;
visti la relazione e i documenti allegati dal richiedente e considerata la complessiva attività svolta in questo anno di gestione;
tenuto conto dell'entità del patrimonio, mobiliare e immobiliare;
richiamati i criteri orientativi di liquidazione dell'equa indennità in uso alla Sezione;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 379 cod. civ.
RICONOSCE
all'avv. EMANUELA DI FEDE per l'attività svolta dal 20.2.2024 al 4.8.2025 quale amministratore di sostegno di una indennità equitativa che Parte_1 conseguentemente
LIQUIDA
in € 25.000,00 oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
somma da porsi a carico del patrimonio della persona beneficiaria, con relativo prelievo dal c/c della procedura e obbligo di depositare agli atti copia della relativa fattura elettronica.
Immediata efficacia esecutiva.
Milano, 16/03/2025
IL GIUDICE TUTELARE
dott.ssa Lorenza Zuffada