Decreto cautelare 18 agosto 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Matera, via Nazionale n.67 A;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, -OMISSIS- Summenzionato non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei risultati di fine anno della-OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe -OMISSIS-, attraverso cui l'alunna -OMISSIS- è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva;
del -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data-OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
del giudizio di non ammissione dell'alunna alla classe successiva;
della pagella scolastica dell'alunna, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico-OMISSIS-, e del registro elettronico;
di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ai fini della domanda cautelare, alla luce delle controdeduzioni dell’Amministrazione, il ricorso non presenta sufficienti prospettive di un esito favorevole;
- che infatti rispetto al piano didattico personalizzato (cfr. doc. 1 allegato alle difese dell’Amministrazione) la parte ricorrente non indica in modo puntuale e specifico quali siano gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dal piano, condiviso dai genitori, che sarebbero stati omessi;
- che alla fine del secondo quadrimestre l’alunna in base alla media matematica dei voti conseguiti ha riportato numerose insufficienze (nove);
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.