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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Ferratella in Laterano, n. 33; opponente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di società di gestione del comparto autonomo di fondo comune di investimento immobiliare denominato “Cicerone - Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso riservato – Comparto Uno”, nella sua qualità di società di gestione del comparto autonomo di fondo comune di investimento immobiliare denominato “Cicerone - Fondo Comune Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Gianturco, n. 6, presso lo studio
[...] dell'Avv. Paolo Scipinotti che la rappresenta e difende;
opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5005/2024 del 19/04/2024, R.G. n. 57483/2023, emesso dall'intestato
1 Tribunale in data 18/04/2024, che gli ha ingiunto il pagamento di euro 5.340,72 per oneri accessori e canoni di locazione in relazione al contratto di locazione in corso tra “Cicerone - Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso riservato”, subentrato alla
[...]
in veste di locatore, e , in veste di Controparte_3 Parte_1
conduttore, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via L. Rava 7, scala B, piano settimo, interno 26.
L'opponente ha chiesto revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo determinando in euro 2.033,30 la somma dovuta da a Parte_1 [...]
e Comparto Due, con ogni Controparte_4
conseguente statuizione. Con condanna della Società medesima in persona del l.r.p.t., oltre che a spese e ad accessori, al risarcimento dei danni in favore dell'opponente ex art. 96 c.p.c. nella misura che riterrà di giustizia.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo in via principale, di rigettare l'avversa opposizione, poiché infondata e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, entro i limiti dell'ammontare complessivo della debenza computata in euro 4.419,70, inclusiva dell'importo di euro 8,00 dovuto al e del residuo importo di euro 4.411,70 dovuto Controparte_4
al oltre che degli interessi legali maturati e maturandi dalle singole Parte_2 scadenze fino all'effettivo soddisfo e della refusione delle spese legali già ivi liquidate, stante l'assenza di prova scritta o di pronta e facile soluzione a supporto dell'opposizione avversaria;
B) in via subordinata, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 4.419,70, inclusiva dell'importo di euro 8,00 dovuto al Fondo Cicerone Comparto
Uno e del residuo importo di euro 4.411,70 dovuto al oltre che Parte_2 degli interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, a soddisfazione delle ragioni creditorie già azionate nella sede processuale monitoria.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta e, rigettate le istanze di prova per testi veicolate dal ricorrente, in quanto superflue o irrilevanti, decisa ex art. 429
c.p.c..
4. Con riferimento al conguaglio oneri accessori e imposte di bollo, per l'ammontare complessivo di euro 640,25, per cui l'opposta ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, si rileva che quest'ultimo ha opposto e dimostrato che in data 25.01.2023 e, quindi,
2 in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per ingiunzione, aveva pagato anche la suddetta somma attraverso un bonifico di euro 1.246,87.
Parte opposta, con la propria memoria di costituzione e risposta, dà atto di tale pagamento affermando che comunque l'opponente non avrebbe estinto i debiti accessori maturati nei confronti del , in ragione delle imposte di bollo applicate alle fatture emesse Controparte_4
relativamente ai conguagli degli oneri accessori, insistendo per la liquidazione dell'importo complessivo pari a euro 8,00, dovuto, come residuo, dall'opponente a soddisfazione delle ragioni creditorie del , in relazione all'imposta di bollo applicata alle fatture Controparte_4 degli oneri condominiali, il che non è stato, in sostanza, smentito dall'opponente.
Ne discende che per oneri accessori sono dovuti soltanto 8 euro anziché 640,25 euro.
4.1. Con riferimento al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre
2020, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per un ammontare di 449,36 euro mensili, per complessivi 2.246,80 euro, nonché per il mese di maggio 2021 (420,37 euro), si rileva che la stessa non smentì le problematiche dell'immobile - necessitanti un intervento della Controparte_5
proprietà, che, infatti, assicurò, ma poi immotivatamente non effettuò - che determinarono sin dal
13 novembre 2020 la non vivibilità dell'immobile locato, come lamentato dal conduttore e non contestato dalla locatrice nelle e.mail in atti. Invero, in risposta alla mail con cui l'opponente in data
19 novembre 2020, facente seguito alla sua denuncia del 13 novembre 2020, evidenziava ad
[...]
«come la situazione sia peggiorata, le infiltrazioni siano sempre più evidenti e come CP_5
l'appartamento non sia più abitabile (…) non sia più vivibile», comunicando che «non potendo più abitare lì» era stato costretto a lasciare l'appartamento affidandone le chiavi al portiere, la Abaco
Terme s.p.a. con e-mail del 19 novembre 2020 non contestò tale situazione, assicurando che
«l'intervento della risoluzione della problematica sarà terminato entro la prossima settimana»; senza che poi detto intervento sia stato effettuato fruttuosamente, neppure dopo sei mesi, come risultante dal verbale di riconsegna dell'11 maggio 2021 in cui si dà espressamente atto di
«numerose macchie di muffa causate da infiltrazioni provenienti dal terrazzo».
La prova che l'appartamento fosse, nel novembre 2020, divenuto inabitabile e invivibile senza che nonostante ripetutamente sollecitata, se ne facesse carico, risulta dalle due e- Controparte_5
mail e dal verbale di riconsegna che parte opposta non ha contestato.
Pertanto, la somma di 5.340,72 euro il cui pagamento è stato richiesto e ingiunto all'opponente dev'essere ridotta dell'ulteriore importo di 2.246,80 euro.
3 4.2. Sono invece dovuti i canoni arretrati di giugno, ottobre e novembre 2020 e relativi accessori, nonché le spese di fatturazione e per la rinnovazione della registrazione del contratto e della sua risoluzione, non specificamente contestati dall'opponente, che, anzi, ne ha sostanzialmente riconosciuto la debenza.
Sono dovuti su tali somme anche gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, giacché nessuna efficacia liberatoria può essere comunque attribuita, neppure limitatamente alla sorte di euro
2.033,30 offerta dal conduttore, alle comunicazioni che l'opponente ha inviato al difensore dell'opposta nelle date del 30 aprile, dell'11 maggio e del 14 maggio dell'anno 2021 che non integrato, infatti, un'offerta reale o secondo gli usi ai sensi degli artt. 1209 ss. e 1241 c.c., in quanto l'opponente si è dichiaratamente limitato ad offrire il pagamento della somma di euro 2.033,30, non incondizionatamente, bensì soltanto subordinatamente alla rinuncia della parte locatrice alle proprie al proprio credito.
Sul punto si precisa che il conduttore ha riconosciuto – anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. – essere dovuti 2.033,30 euro ad estinzione dei debiti maturati a titolo di ratei del canone annuo dei mesi di giugno, ottobre e novembre dell'anno 2020.
A tale somma va aggiunto l'importo di 8 euro per rimborso dell'imposta di bollo (cfr. paragrafo 4), per un totale dovuto di euro 2.041,30. Quest'ultimo importo è peraltro congruamente pari al quantum totale ingiunto sottratti i crediti ingiunti per canoni e/o indennità di occupazione da dicembre 2020 a maggio 2021 e i conguagli per oneri condominiali, con l'aggiunta dell'imposta di bollo (5.340,72 – 2.246,80 – 420,37 – 640,25 + 8 = 2.041,30).
5. In base a quanto finora esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Cionondimeno, parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta l'importo di euro 2.041,30 a titolo di canoni di locazione di giugno, ottobre e novembre dell'anno 2020 e relativi accessori, nonché le spese di fatturazione e per la rinnovazione della registrazione del contratto e della sua risoluzione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. L'accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opponente ad un esiguo importo, nonché il corretto comportamento processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite del presente giudizio.
6.1. Dalla condanna dell'opponente al pagamento di residui canoni non pagati, seppur ridotti, deriva il rigetto della domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
5005/2024, emesso il 19.4.2024 nel procedimento r.g. n. 57483/2023;
2) condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 2.041,30, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al
[...]
saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4) rigetta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. veicolata dall'opposta.
Roma, 15.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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