Articolo 351 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 351.
(Arresti e soste dei veicoli in generale)
1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non puo' ne' arrestare, ne' fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.
2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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