Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2577/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Roma (RM) alla Piazza della Parte_1 P.IVA_1
Croce Rossa 1, in persona dell'institore Avv. CO NE giusta procura per atto del Notaio Dott.ssa del 13 marzo 2023 recante rep. n. 1885, Persona_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo ( - C.F._1
e Giovanni Ronconi Email_1
( - C.F._2 Email_2
=Appellante
E
=Appellato Controparte_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 29.01.2024 l'epigrafato appellante chiese di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della
“indennità per assenza dalla residenza”, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e
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con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 2504/2024 pubbl. il 04/04/2024, il Giudice adito rigettò il ricorso, compensando le spese di lite Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.9.2024 la società ha proposto tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le domande proposte in primo grado, con vittoria di spese di lite. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. La parte appellante nelle note ha comunicato che, a seguito del deposito del ricorso in epigrafe, la società ha ritenuto di rinunciare al giudizio senza aver proceduto alla notifica alla controparte. In particolare, in data 13 maggio 2025, per il tramite dei difensori, l'Avv. CO NE, nella qualità di institore di giusta Parte_1 procura per atto del Notaio Dr.ssa del 13.03.2023, Rep. 1885, ha Persona_1 formalizzato e versato, nel fascicolo telematico del presente giudizio, rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c..
All'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Osserva il collegio che la Suprema Corte “(cfr. Cass. 20191/11, in motivazione …… ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere
2 del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)” (V. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 2018 che nel ribadire i suddetti principi ha sottolineato che “non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. ………nel giudizio di appello la menzionata identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06)”) (cfr. in senso conforme C. Cass. Civ. 25311/2022) .
In applicazione del suddetto orientamento, la rinuncia rende improcedibile il giudizio di impugnazione, essendo venuto meno l'interesse dell'appellante alla prosecuzione del giudizio: infatti l'impugnazione – come espressamente dichiarato- non è stata notificata e non risulta documentata l'accettazione della rinuncia dalla controparte. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'appellato. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese legali del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di
3 contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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