TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._4 Parte_5
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Olbia, nella Via C.F._5
Ernestina Paper n. 11, presso lo studio dell'avv. (C.F. ), Parte_6 C.F._6
che li rappresenta e difende in virtù della procura alle liti allegata all'atto di citazione
- Attrici- contro
(C.F. / P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile , elettivamente domiciliato in Arborea nella Via Controparte_2 Controparte_3
De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Nicola Battolu (C.F. ) che la C.F._7
rappresenta e difende in virtù di procura del 01/03/2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._8
residente in [...]
- Convenuta contumace -
pagina 1 di 6 Conclusioni per le attrici (ud. 23.1.2025):
«1) contrariis reiectis;
2) accertare che tutte le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata di divisione a nome di sono autentiche e che le stesse risultano apposte di pugno Controparte_4 da quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702-2703 c.c. e
216, comma 2, c.p.c., il riconoscimento della scrittura privata sottoscritta dalla signora CP_4
in data 12 ottobre 2013 e dalle signore , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in data 25 novembre 2012; 3) rinuncia alla domanda sub 3 Parte_4 Parte_5 di cui all'atto di citazione per essere sopravvenuta la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte dell' ; 4) Ordinare la trascrizione della scrittura privata del 12 ottobre 2013/25 Controparte_1
novembre 2012 al competente conservatore dei registri immobiliari di Nuoro, esonerando il conservatori da qualsiasi responsabilità; 5) chiede la condanna alle spese di e Controparte_4
la compensazione delle spese di lite con » Controparte_1
Conclusioni per l' (ud. 23.1.2025): Controparte_1
«Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del
14.6.2024 da intendersi integralmente richiamate»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici hanno evocato in giudizio
[...]
e l' , chiedendo: 1) contrariis reiectis;
2) accertare Controparte_4 Controparte_1
che tutte le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata di divisione a nome di Controparte_4 sono autentiche e che le stesse risultano apposte di pugno da quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702-2703 c.c. e 216, comma 2, c.p.c., il riconoscimento della scrittura privata sottoscritta dalla signora in data 12 ottobre 2013 e Controparte_4
dalle signore , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in data 25 novembre 2012; 3) Ordinare il trasferimento dell'ipoteca legale del 05/03/2007 sull'immobile assegnato alla convenuta , sito in Posada, identificato al foglio Controparte_4
80 mappale 63 sub 9 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della predetta ipoteca sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_5
Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 5, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato Parte_4 al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 6, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 Parte_7 mappale 63, sub. 7, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Parte_1
pagina 2 di 6 Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 8 e sull'immobile assegnato alla Sig.ra
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 10 Parte_2
4) Ordinare la trascrizione della scrittura privata del 12 ottobre 2013/25 novembre 2012 al competente conservatore dei registri immobiliari di Nuoro, esonerando il conservatore da qualsiasi responsabilità; 5) con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.
2. Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 26.6.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta , regolarmente notificata e non costituita in giudizio. Controparte_4
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024, l' ha Controparte_1
chiesto: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per intervenuta cancellazione dell'ipoteca in data precedente alla chiamata Controparte_1 in giudizio e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta;
-
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere sussistente la carenza di legittimazione della , si dichiara di non svolgere nessuna opposizione Controparte_1
in merito alle richieste attore di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata e di trascrizione della stessa, rimettendosi alla decisione del Giudice al riguardo, mentre deve essere rigettata la domanda come formulata nel conclusioni delle attrici, sub 3), di trasferimento dell'ipoteca legale siccome cancellata il 20/12/2022, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.
4. Con la memoria integrativa ex art 171 ter, comma 1, n. 1, c.p.c. del 12.7.2024 le attrici hanno dichiarato di non opporsi alla richiesta di estromissione dal giudizio, vista l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca.
5. All'udienza del 26.9.2024, le parti hanno chiesto l'estromissione della l' Controparte_1
e concordato sul mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ed il giudice
[...]
si è riservato. Con provvedimento del 26.9.2024 è stata fissata udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. al
23.1.2025. Le parti, all'udienza del 23.1.2025, hanno discusso la causa e hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
****
6. Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia da parte degli attori alla domanda sub 3 di cui all'atto di citazione.
In proposito, si osserva che l'ipoteca risultava già cancellata (cfr. certificato ipotecario da cui si ricava che la cancellazione totale dell'ipoteca era avvenuta con annotazione del 20.12.2022) prima della pagina 3 di 6 notifica dell'atto di citazione all' sicché non si sarebbe potuta configurare una Controparte_1 cessazione della materia del contendere per un fatto sopravvenuto imputabile all' Controparte_1 ma v'era, piuttosto, un difetto di titolarità passiva dell' , che non avrebbe dovuto Controparte_1
essere convenuta in giudizio.
7. La domanda circa l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni spiegata dai ricorrenti dev'essere accolta.
A norma dell'art 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Risulta, invero, prodotta in giudizio la copia della scrittura privata di divisione per cui è causa sottoscritta dalla signora , in data 12 ottobre 2013 e dalle signore Controparte_4 Parte_1
e in data 25 novembre 2012 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(doc. 4). Tale scrittura sebbene non prodotta in originale ma come copia “scansionata” dell'originale deve ritenersi conforme all'originale ex art. 2719 c.c. poiché tale conformità non è stata disconosciuta.
Quanto alle attrici, la stessa produzione in giudizio della scrittura e l'allegazione d'averla sottoscritta valgono riconoscimento della propria sottoscrizione.
Quanto alla convenuta contumace, occorre richiamare il disposto dell'art. 215 c.p.c. La scrittura privata prodotta in giudizio si ha, infatti, per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, co. 1, n. 1) c.p.c. se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salvi i casi previsti agli artt.
293, co. 3, e 215, co. 1, n. 2) c.p.c.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 215, co. 1, n. 1), c.p.c. perché la convenuta , attesa la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace nel CP_4
presente procedimento.
Inoltre, la convenuta ha dichiarato di non opporsi alla domanda di Controparte_1
verificazione della scrittura privata avanzata dalle attrici.
Da ciò consegue che le sottoscrizioni della scrittura privata del 25 novembre 2012 e del 12 ottobre
2013 possono considerarsi verificate in quanto provenienti dalle parti generalizzate nella scrittura stessa.
Le attrici, inoltre, hanno rappresentato, ex art. 216, co. 2, c.p.c., d'aver interesse all'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 25 novembre 2012 e del 12 ottobre 2013 (cfr. pag. 9 atto di citazione). Qualora l'atto da assoggettare a trascrizione risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l'unica via attraverso la quale si può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni pagina 4 di 6 (Cass. Civ. ordinanza 1190/2018 nella cui parte motiva è richiamata Cass. Civ. sentenza n. 14486/2000 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art 2652 n. 3 cc, ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art 2658 c.c.»). In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale consente la trascrizione della scrittura privata medesima, ai sensi dell'art 2657 c.c., unitamente alla quale integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
In conclusione, si deve accertare che la sottoscrizione di , apposta in data 12 Controparte_4
ottobre 2013, e le sottoscrizioni di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
apposte in data 25 novembre 2012, presenti nella scrittura privata di divisione, Parte_5
sono autentiche.
3. Non può essere accolta la domanda con cui è stato chiesto di ordinare la trascrizione al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari poiché la fattispecie oggetto di causa fuoriesce dell'ambito di applicazione dell'art. 2668 c.c. e non si configura, in questo caso, un potere in capo al Tribunale di ordinare un facere al Conservatore (Tribunale Spoleto, 13/05/1996 consultabile su De Jure).
3. Le spese di lite debbono essere poste a carico delle attrici.
Quanto al rapporto processuale con l' , preso atto della rinuncia alla Controparte_1
domanda sub 3), in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le attrici debbono essere condannate a pagare le spese di lite direttamente all'Avv. Nicola Battolu, dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che la causa abbia valore indeterminato, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, che debbano essere applicati i medi tabellari ridotti del 50%, vista la non complessità della causa, si liquidano in favore dell'Avv. Battolu € 2.906,00 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuti.
Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale con , occorre fare Controparte_4 applicazione dell'art. 216, co. 2, c.p.c. e, tenuto conto che la legge, all'art. 215, co. 1, n. 1) c.p.c., equipara la contumacia al riconoscimento della scrittura, occorre porre le spese di lite a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 1. dichiara autentiche le sottoscrizioni di , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
e poste in calce alla scrittura privata fatta in Pt_3 Parte_4 Parte_5
Nuoro/Posada, in data 25.11.2012 e in data 12.10.2013, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare distinto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Posada:
Foglio 80, particella 63, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
2. dichiara la rinuncia delle attrici alla domanda sub 3) di cui all'atto di citazione;
3. rigetta la domanda volta ad ordinare la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei registri Immobiliari.
4. condanna le attrici a pagare le spese di lite in favore dell'Avv. Nicola Battolu, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, come da parte motiva, in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre a
Cpa e Iva, se dovute.
5. rimangono a carico delle attrici le spese di lite nel rapporto con . Controparte_4
Si comunichi.
Così deciso in Nuoro, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Cosimo Gabbani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._4 Parte_5
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Olbia, nella Via C.F._5
Ernestina Paper n. 11, presso lo studio dell'avv. (C.F. ), Parte_6 C.F._6
che li rappresenta e difende in virtù della procura alle liti allegata all'atto di citazione
- Attrici- contro
(C.F. / P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile , elettivamente domiciliato in Arborea nella Via Controparte_2 Controparte_3
De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Nicola Battolu (C.F. ) che la C.F._7
rappresenta e difende in virtù di procura del 01/03/2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._8
residente in [...]
- Convenuta contumace -
pagina 1 di 6 Conclusioni per le attrici (ud. 23.1.2025):
«1) contrariis reiectis;
2) accertare che tutte le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata di divisione a nome di sono autentiche e che le stesse risultano apposte di pugno Controparte_4 da quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702-2703 c.c. e
216, comma 2, c.p.c., il riconoscimento della scrittura privata sottoscritta dalla signora CP_4
in data 12 ottobre 2013 e dalle signore , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in data 25 novembre 2012; 3) rinuncia alla domanda sub 3 Parte_4 Parte_5 di cui all'atto di citazione per essere sopravvenuta la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte dell' ; 4) Ordinare la trascrizione della scrittura privata del 12 ottobre 2013/25 Controparte_1
novembre 2012 al competente conservatore dei registri immobiliari di Nuoro, esonerando il conservatori da qualsiasi responsabilità; 5) chiede la condanna alle spese di e Controparte_4
la compensazione delle spese di lite con » Controparte_1
Conclusioni per l' (ud. 23.1.2025): Controparte_1
«Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del
14.6.2024 da intendersi integralmente richiamate»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici hanno evocato in giudizio
[...]
e l' , chiedendo: 1) contrariis reiectis;
2) accertare Controparte_4 Controparte_1
che tutte le sottoscrizioni apposte nella scrittura privata di divisione a nome di Controparte_4 sono autentiche e che le stesse risultano apposte di pugno da quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702-2703 c.c. e 216, comma 2, c.p.c., il riconoscimento della scrittura privata sottoscritta dalla signora in data 12 ottobre 2013 e Controparte_4
dalle signore , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in data 25 novembre 2012; 3) Ordinare il trasferimento dell'ipoteca legale del 05/03/2007 sull'immobile assegnato alla convenuta , sito in Posada, identificato al foglio Controparte_4
80 mappale 63 sub 9 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della predetta ipoteca sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_5
Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 5, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato Parte_4 al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 6, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 Parte_7 mappale 63, sub. 7, sull'immobile assegnato alla Sig.ra identificato al Catasto Parte_1
pagina 2 di 6 Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 8 e sull'immobile assegnato alla Sig.ra
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Posada, Foglio 80 mappale 63, sub. 10 Parte_2
4) Ordinare la trascrizione della scrittura privata del 12 ottobre 2013/25 novembre 2012 al competente conservatore dei registri immobiliari di Nuoro, esonerando il conservatore da qualsiasi responsabilità; 5) con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.
2. Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 26.6.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta , regolarmente notificata e non costituita in giudizio. Controparte_4
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024, l' ha Controparte_1
chiesto: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per intervenuta cancellazione dell'ipoteca in data precedente alla chiamata Controparte_1 in giudizio e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta;
-
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere sussistente la carenza di legittimazione della , si dichiara di non svolgere nessuna opposizione Controparte_1
in merito alle richieste attore di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata e di trascrizione della stessa, rimettendosi alla decisione del Giudice al riguardo, mentre deve essere rigettata la domanda come formulata nel conclusioni delle attrici, sub 3), di trasferimento dell'ipoteca legale siccome cancellata il 20/12/2022, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.
4. Con la memoria integrativa ex art 171 ter, comma 1, n. 1, c.p.c. del 12.7.2024 le attrici hanno dichiarato di non opporsi alla richiesta di estromissione dal giudizio, vista l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca.
5. All'udienza del 26.9.2024, le parti hanno chiesto l'estromissione della l' Controparte_1
e concordato sul mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ed il giudice
[...]
si è riservato. Con provvedimento del 26.9.2024 è stata fissata udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. al
23.1.2025. Le parti, all'udienza del 23.1.2025, hanno discusso la causa e hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
****
6. Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia da parte degli attori alla domanda sub 3 di cui all'atto di citazione.
In proposito, si osserva che l'ipoteca risultava già cancellata (cfr. certificato ipotecario da cui si ricava che la cancellazione totale dell'ipoteca era avvenuta con annotazione del 20.12.2022) prima della pagina 3 di 6 notifica dell'atto di citazione all' sicché non si sarebbe potuta configurare una Controparte_1 cessazione della materia del contendere per un fatto sopravvenuto imputabile all' Controparte_1 ma v'era, piuttosto, un difetto di titolarità passiva dell' , che non avrebbe dovuto Controparte_1
essere convenuta in giudizio.
7. La domanda circa l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni spiegata dai ricorrenti dev'essere accolta.
A norma dell'art 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Risulta, invero, prodotta in giudizio la copia della scrittura privata di divisione per cui è causa sottoscritta dalla signora , in data 12 ottobre 2013 e dalle signore Controparte_4 Parte_1
e in data 25 novembre 2012 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(doc. 4). Tale scrittura sebbene non prodotta in originale ma come copia “scansionata” dell'originale deve ritenersi conforme all'originale ex art. 2719 c.c. poiché tale conformità non è stata disconosciuta.
Quanto alle attrici, la stessa produzione in giudizio della scrittura e l'allegazione d'averla sottoscritta valgono riconoscimento della propria sottoscrizione.
Quanto alla convenuta contumace, occorre richiamare il disposto dell'art. 215 c.p.c. La scrittura privata prodotta in giudizio si ha, infatti, per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, co. 1, n. 1) c.p.c. se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salvi i casi previsti agli artt.
293, co. 3, e 215, co. 1, n. 2) c.p.c.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 215, co. 1, n. 1), c.p.c. perché la convenuta , attesa la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace nel CP_4
presente procedimento.
Inoltre, la convenuta ha dichiarato di non opporsi alla domanda di Controparte_1
verificazione della scrittura privata avanzata dalle attrici.
Da ciò consegue che le sottoscrizioni della scrittura privata del 25 novembre 2012 e del 12 ottobre
2013 possono considerarsi verificate in quanto provenienti dalle parti generalizzate nella scrittura stessa.
Le attrici, inoltre, hanno rappresentato, ex art. 216, co. 2, c.p.c., d'aver interesse all'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 25 novembre 2012 e del 12 ottobre 2013 (cfr. pag. 9 atto di citazione). Qualora l'atto da assoggettare a trascrizione risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l'unica via attraverso la quale si può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni pagina 4 di 6 (Cass. Civ. ordinanza 1190/2018 nella cui parte motiva è richiamata Cass. Civ. sentenza n. 14486/2000 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art 2652 n. 3 cc, ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art 2658 c.c.»). In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale consente la trascrizione della scrittura privata medesima, ai sensi dell'art 2657 c.c., unitamente alla quale integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
In conclusione, si deve accertare che la sottoscrizione di , apposta in data 12 Controparte_4
ottobre 2013, e le sottoscrizioni di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
apposte in data 25 novembre 2012, presenti nella scrittura privata di divisione, Parte_5
sono autentiche.
3. Non può essere accolta la domanda con cui è stato chiesto di ordinare la trascrizione al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari poiché la fattispecie oggetto di causa fuoriesce dell'ambito di applicazione dell'art. 2668 c.c. e non si configura, in questo caso, un potere in capo al Tribunale di ordinare un facere al Conservatore (Tribunale Spoleto, 13/05/1996 consultabile su De Jure).
3. Le spese di lite debbono essere poste a carico delle attrici.
Quanto al rapporto processuale con l' , preso atto della rinuncia alla Controparte_1
domanda sub 3), in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le attrici debbono essere condannate a pagare le spese di lite direttamente all'Avv. Nicola Battolu, dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che la causa abbia valore indeterminato, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, che debbano essere applicati i medi tabellari ridotti del 50%, vista la non complessità della causa, si liquidano in favore dell'Avv. Battolu € 2.906,00 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuti.
Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale con , occorre fare Controparte_4 applicazione dell'art. 216, co. 2, c.p.c. e, tenuto conto che la legge, all'art. 215, co. 1, n. 1) c.p.c., equipara la contumacia al riconoscimento della scrittura, occorre porre le spese di lite a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 1. dichiara autentiche le sottoscrizioni di , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
e poste in calce alla scrittura privata fatta in Pt_3 Parte_4 Parte_5
Nuoro/Posada, in data 25.11.2012 e in data 12.10.2013, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare distinto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Posada:
Foglio 80, particella 63, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
2. dichiara la rinuncia delle attrici alla domanda sub 3) di cui all'atto di citazione;
3. rigetta la domanda volta ad ordinare la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei registri Immobiliari.
4. condanna le attrici a pagare le spese di lite in favore dell'Avv. Nicola Battolu, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, come da parte motiva, in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre a
Cpa e Iva, se dovute.
5. rimangono a carico delle attrici le spese di lite nel rapporto con . Controparte_4
Si comunichi.
Così deciso in Nuoro, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Cosimo Gabbani
pagina 6 di 6