Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 842 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. D'ANGELO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indebito, reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 24/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 22/05/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo accertarsi l'illegittimità della decadenza dal RDC CP_1
con condanna dell' a pagare 9 mensilità della prestazione per l'anno 2023 sino CP_1
dicembre di tale anno.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che non è venuta meno agli obblighi di comunicazione dell'assunzione da parte della società , Controparte_2
trattandosi di rapporto di lavoro subordinato (part time per n. 7,5 ore settimanali) in continuazione per cambio appalto (refezione scolastica), successiva all'assunzione della società Le palme ristorazione srl, già oggetto di comunicazione.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
1
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
AI fini del decidere va richiamato brevemente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, così dispone: “3. Il Rdc e' riconosciuto dall' CP_1
ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, CP_1
entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' CP_1
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del CP_1
mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi.
A tal fine l rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il CP_1
tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell , al quale è tempestivamente comunicato l'esito CP_1
delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma
2 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione CP_1
dell'Istituto.
4-ter. L comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai CP_1
sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all' attraverso la CP_1
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' . Durante il decorso di tale CP_1
termine il pagamento delle somme è sospeso.
Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all , il pagamento delle somme e' comunque disposto. Il responsabile CP_1
del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, prevede che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Tanto premesso, in ordine ai requisiti per l'accesso alla prestazione, va richiamato l'art. 2, d.l. n. 4/2019, il quale elenca requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (lettera a), requisiti reddituali e patrimoniali (lettera b), mancato godimento di alcune categorie di beni mobili durevoli (lettera c), assenza di misure cautelari penali personali e di condanne penali definitive (lettera c bis).
3 Inoltre, l'art. 3 comma 8 del D.L. 4/2019 conv in L. 26/2019 prevede in capo al beneficiario, tra gli altri, il seguente obbligo “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all' secondo CP_1
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di
3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le modalita' di cui al presente CP_1
comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Nel caso di specie, l' contesta alla ricorrente la omessa comunicazione del CP_1
rapporto di lavoro subordinato con , affermando tuttavia che Controparte_2
l'unico rapporto oggetto di comunicazione era stato quello alle dipendenze della società LE PALME RISTORAZIONE, indicando i redditi presunti per l'anno
2022, come da comunicazione telematica “RDC COM” in data 08/06/2022, omettendo invece l'assunzione presso con decorrenza 01/01/2023. CP_2
L'assunto dell' non è condivisibile, poiché dalla comunicazione prodotta CP_1
dalla ricorrente datata 30/12/2022, emerge che l'assunzione con il nuovo appaltatore del servizio di refezione scolastica in Alcamo, avveniva per effetto del verbale di incontro del 21/12/2022 con lo stesso orario di lavoro part time (cfr, lettera assunzione e precedente contratto prodotto dalla ricorrente con le note di
4 trattazione della prima udienza, unitamente al proprio modello Isee, ammissibili per evoluzione del processo), trattasi quindi di assunzione in continuazione del precedente rapporto di lavoro, con riconoscimento della anzianità convenzionale dal 15/1/2018(cfr. lettera assunzione citata).
Pertanto, il provvedimento di decadenza è illegittimo non trattandosi di un nuovo rapporto di lavoro ma soltanto di continuazione del precedente con nuovo appaltatore.
Infine, per completezza di motivazione, si osserva che la contestazione degli altri requisiti reddituali per la fruizione della prestazione è stata genericamente posta dall' ,essendosi indirizzata sull'onere probatorio a fronte della sufficiente CP_1
produzione da parte della ricorrente del proprio modello Isee.
Pertanto, il ricorso va accolto, con declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento dei ratei residui della prestazione sin dalla avvenuta decadenza che va annullata.
Le spese di lite possono seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla il provvedimento di decadenza in motivazione indicato, e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dei relativi ratei della prestazione reddito di cittadinanza con decorrenza dalla data di decadenza. nei limiti del periodo di legge;
2.condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.400,00 CP_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 24/05/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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