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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19942/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. ELISA PLUTINO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. ELISA PLUTINO Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza abituale con la madre Per_1
b) Salvo diversi e migliori accordi, starà con il padre il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, Per_1
fino alla mattina successiva, nonché a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con la bambina.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé la figlia per la metà delle
1 festività, alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà la figlia metà del periodo di vacanze scolastiche, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Indicativamente la minore trascorrerà con i genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
d) Valutati i redditi e gli attuali impegni finanziari dei coniugi e la situazione lavorativa degli stessi le parti concordano che il sig. verserà un contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 Pt_1
mensili. Tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre corrisponderà inoltre la metà delle spese straordinarie documentate relative alla scuola e la salute. Spese per eventuali babysitter saranno sostenute dalla parte che ne avrà necessità. Tutte le altre spese saranno sostenute dalla sig.ra CP_1
e) Le detrazioni fiscali per la minore saranno al 50%, così come l'assegno unico.
f) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti: pertanto, non è previsto alcuna forma di mantenimento reciproca.
g) I coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
h) Le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e la figlia minore.
i) Spese del presente procedimento a carico del sig. . Pt_1
j) Rinuncia all'appello della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2016, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Salo' (atto n. 35, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese restano a carico del ricorrente . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19942/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. ELISA PLUTINO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. ELISA PLUTINO Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza abituale con la madre Per_1
b) Salvo diversi e migliori accordi, starà con il padre il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, Per_1
fino alla mattina successiva, nonché a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con la bambina.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé la figlia per la metà delle
1 festività, alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà la figlia metà del periodo di vacanze scolastiche, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Indicativamente la minore trascorrerà con i genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
d) Valutati i redditi e gli attuali impegni finanziari dei coniugi e la situazione lavorativa degli stessi le parti concordano che il sig. verserà un contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 Pt_1
mensili. Tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre corrisponderà inoltre la metà delle spese straordinarie documentate relative alla scuola e la salute. Spese per eventuali babysitter saranno sostenute dalla parte che ne avrà necessità. Tutte le altre spese saranno sostenute dalla sig.ra CP_1
e) Le detrazioni fiscali per la minore saranno al 50%, così come l'assegno unico.
f) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti: pertanto, non è previsto alcuna forma di mantenimento reciproca.
g) I coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
h) Le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e la figlia minore.
i) Spese del presente procedimento a carico del sig. . Pt_1
j) Rinuncia all'appello della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2016, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Salo' (atto n. 35, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese restano a carico del ricorrente . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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