Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2025, proposto da
NS OU BD Abd, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Rufini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico dell’Immigrazione di Latina in data 10 dicembre 2024 (codice pratica: P-LT/L/Q/2023/100818);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa ES RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7 febbraio 2025, il sig. NS OU BD DE ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico di Latina del 10 dicembre 2024 con il quale è stato revoca il nulla osta, rilasciato in suo favore il 17 ottobre 2023, per insufficienza dei redditi del datore di lavoro.
2. In data 27 marzo 2023, nell'ambito della procedura di ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri extra UE residenti all'estero per l'anno 2022, disciplinata dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, dal decreto legge 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge 122/2022, e dal decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 29/12/2022 (c.d. Decreto flussi per il 2022), il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante p.t. della ditta individuale a suo nome, ha presentato la richiesta di autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale, ex art. 22, d.lgs. 286/1998, in favore del ricorrente.
In data 17 ottobre 2023 veniva rilasciato il nulla osta n. P-LT/L/Q/2023/100818, che consentiva al sig. NS di ottenere il visto d'ingresso rilasciato dall'Ambasciata italiana a Dhaka e, conseguentemente, di far regolare ingresso nel territorio nazionale in data 30 dicembre 2023.
In data 11 novembre 2024 l'ufficio chiedeva, con nota prot. 70509, la verifica della capacità economica del datore di lavoro per n. 50 istanze presenti a suo nome sui sistemi informatici dell'ufficio all'ITL di LATINA, che riscontrava negativamente la richiesta affermando che: " si dà parere negativo non ha redditi sufficienti né per il 2023 né per il 2024. Gli acquisti superano sempre il volume d'affari ".
Acquisito il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, veniva quindi emesso il preavviso di revoca per motivi reddituali, notificato in data 11 novembre 2024, al quale, non seguendo osservazioni, faceva seguito il provvedimento di revoca del nulla osta del 10 dicembre 2024.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 10 bis L.241/90; art. 30 bis, comma 8 del d.lgs. 286/98; (art. 22 comma 5 bis d.lgs. 286/98- art. 31, comma 2, d.p.r. 394/99.
II. Violazione di legge, dell’art. 7, l. 241/90 inerente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; art. 10 bis L.241/90 inerente al preavviso di rigetto; art. 3 L.241/90 inerente all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
La resistente amministrazione non avrebbe considerato che medio tempore il lavoratore aveva sottoscritto un contratto di lavoro con un altro datore di lavoro, né sarebbe stata inviata una valida comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta non essendo stata tradotta nella lingua del ricorrente.
4. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva con ordinanza cautelare n. 101/2025.
5. La Prefettura, già costituitasi in giudizio, ha quindi integrato la propria costituzione con memoria e deposito della relativa documentazione in data 22 agosto 2025, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso, nel merito, è infondato.
7.1. La giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che “la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate nei predetti artt. 22 e 24 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (…) In caso di accertato difetto dei presupposti per l'ingresso in Italia è prevista la "revoca" del nulla osta e del visto d'ingresso in Italia e del permesso di soggiorno medio tempore rilasciato (art. 42 D.L. n. 73 del 2022), oltre alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno eventualmente stipulato" (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 24 ottobre 2025, n. 18549; in termini cfr. T.A.R. Campobasso, 7 gennaio 2026, n. 18; T.A.R. Campania, sede di Salerno, Sez. III, 10 ottobre 2025, n. 1640).
Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha altresì stabilito che "la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito (…) costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale (…) e deriva che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo della revoca" (Cons. St.,III, 5 dicembre 2025, n. 9631).
Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti richiesti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, "il sistema dei flussi programmati d'ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni" (T.A.R. Salerno, III, 29 dicembre 2025, n. 2259).
7.2. Nel caso di specie la revoca del nulla osta è stata determinata dal sopravvenuto accertamento da parte dell'ITL della mancanza ab origine del requisito reddituale in capo al datore di lavoro che è uno degli elementi necessari previsti dalle disposizioni vigenti per l'ingresso del lavoratore in Italia.
In particolare, infatti, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nelle more del procedimento, ha accertato l'assenza dei requisiti riferiti alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datare di lavoro richiedente il nulla osta. Come chiarito dalla circolare INL 3 del 2022, il requisito reddituale concerne il fatturato parametrato al numero di istanze presentate: poiché nel caso di specie il numero di istanze presentate dal medesimo datore di lavoro erano 50, l’amministrazione ha concluso che il reddito fosse insufficiente in quanto, negli anni 2023 e 2024 “g li acquisti superano sempre il volume d'affari”.
In tali casi non residua spazio alcuno per la discrezionalità dell'Amministrazione.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, "il provvedimento impugnato assume natura di c.d. revoca sanzionatoria e costituisce, perciò, manifestazione di un potere vincolato di controllo dei requisiti in conformità all'art. 42 comma 2, secondo periodo, D.L. n. 73/2022 (...), in base al quale, al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli arti. 22 e 24 D.Igs. n. 286/1998, consegue la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso" (ex multis, TAR Sicilia - Catania, sez. IV, sent. 584 del 2025).
7.3. Ciò comporta che anche la mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua del ricorrente non può determinare l’illegittimità del provvedimento stesso ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ".
8. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
ES RO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RO | NA AL |
IL SEGRETARIO